AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO BOLLETTINO SETTIMANALE ANNO IV - N. 16 9 maggio 1994 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Dipartimento per l'informazione e l'editoria
SOMMARIO Pag. INTESE 5 Provvedimento n. 1907 ( I74 ) ASSICURAZIONI RISCHI DI MASSA 5 OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE 7 Provvedimento n. 1911 ( C1373 ) HENKEL CHIMICA/SYNCO 7 Provvedimento n. 1912 ( C1374 ) META' SUPERNEGOZI/SVILUPPO DISCOUNT 9 Provvedimento n. 1913 ( C1375 ) AGIP PETROLI/ATRIPLEX 11 Provvedimento n. 1914 ( C1377 ) HENKEL ECOLAB/HENKEL IGIENE-ELTON 13 Provvedimento n. 1915 ( C1378 ) ISTITUTO CENTRALE DI BANCHE E BANCHIERI/SOCIETA' BANCARIA DI PARTECIPAZIONI 15 Provvedimento n. 1918 ( C1380 ) ISIM/MEDIOLANUM COMMISSIONARIA 17 Provvedimento n. 1919 ( C1381 ) FININVEST/MEDIOLANUM BORSA 19 Provvedimento n. 1920 ( C1382 ) STANDA/OFF 21 Provvedimento n. 1921 ( C1384 ) BANCA FIDEURAM/FIDEURAM SIM 23 PUBBLICITA' INGANNEVOLE 25 Provvedimento n. 1908 ( PI233 ) TELE-DOMINIO XX 25
4 Bollettino n. 16-1994 dell'autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Decisioni del 20 aprile 1994 5 INTESE Provvedimento n. 1907 ( I74 ) ASSICURAZIONI RISCHI DI MASSA L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 20 aprile 1994; SENTITO il Relatore Professor Luciano Cafagna; VISTA la legge 10 ottobre 1990 n. 287; VISTA la propria delibera del 23 giugno 1993, con la quale è stata avviata un'istruttoria, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 287/90, nei confronti delle società ASSICURAZIONI GENERALI Spa, ASSITALIA - LE ASSICURAZIONI DI ITALIA Spa, LA FONDIARIA ASSICURAZIONI Spa, RAS Spa, SAI Spa, SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONE Spa, TORO ASSICURAZIONI Spa, ZURICH INTERNATIONAL ITALIA Spa, per presunta infrazione all'art. 2 della stessa legge, in relazione a pratiche concordate ed accordi volti a determinare in modo uniforme le condizioni contrattuali e le tariffe di taluni contratti di assicurazione per la copertura dei cosiddetti rischi di massa; VISTA la propria delibera del 6 agosto 1993, con la quale è stato ampliato l'oggetto del procedimento alle presunte intese sulle condizioni di polizza contro i grandi rischi ed è stato al contempo esteso il medesimo procedimento alle società ZURIGO COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE Sa, COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL Spa, LLOYD ADRIATICO Spa, COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE DI MILANO Spa; VISTA la propria delibera del 10 gennaio 1994, con la quale il medesimo procedimento è stato avviato nei confronti delle società NAVALE ASSICURAZIONE Spa, UNIONE SUBALPINA DI ASSICURAZIONI Spa, DANUBIO Spa, LA PREVIDENTE ASSICURAZIONI Spa; VISTA la propria delibera dell'11 febbraio 1994, con la quale, accogliendo l'istanza presentata in data 4 febbraio 1994 dalle imprese sopra citate, si è prorogato il termine di conclusione del procedimento al 28 aprile 1994; VISTA la propria nota del 23 marzo 1994, a mezzo della quale veniva richiesto all'isvap il parere previsto dall'art. 20, comma 4, della legge n. 287/90; VISTA la nota dell'isvap, pervenuta in data 18 aprile 1994, con la quale l'istituto rappresentava, in considerazione della natura dell'affare, della complessità della materia e della consistenza della documentazione trasmessa, la necessità di avvalersi della facoltà di proroga prevista dall'art. 16, comma 4, della legge n. 241/90; CONSIDERATO che il procedimento in parola, in quanto coinvolge un elevato numero di imprese di assicurazione ed ha ad oggetto il comportamento delle medesime in relazione ad una pluralità di mercati rilevanti, richiede una valutazione particolarmente complessa; RITENUTO opportuno acquisire il parere dell'isvap, che dovrà essere emesso entro il 22 maggio 1994;
6 Bollettino n. 16-1994 dell'autorità Garante della Concorrenza e del Mercato RITENUTO necessario prorogare il termine di conclusione del procedimento al fine di disporre di un congruo periodo di tempo per la valutazione del predetto parere DELIBERA di prorogare al 12 giugno 1994 il termine di conclusione del procedimento. legge. Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e successivamente pubblicato ai sensi di IL SEGRETARIO GENERALE Alberto Pera IL PRESIDENTE Francesco Saja * * *
Decisioni del 20 aprile 1994 7 OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE Provvedimento n. 1911 ( C1373 ) HENKEL CHIMICA/SYNCO L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 20 aprile 1994; SENTITO il Relatore Professor Luciano Cafagna; VISTA la legge del 10 ottobre 1990 n. 287; VISTO l'atto, pervenuto il 29 marzo 1994, con il quale la società HENKEL CHIMICA Spa comunicava all'autorità l'intenzione di acquisire l'intero capitale sociale della SYNCO Srl; VISTI gli atti del procedimento; CONSIDERATO che l'operazione, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90; RITENUTA la propria competenza; CONSIDERATO che la società acquirente HENKEL CHIMICA Spa, controllata dalla Henkel Italia Spa, svolge attività di produzione e commercializzazione di detergenti, di prodotti chimici destinati all'industria cosmetica e a quella tessile, di adesivi e sigillanti destinati all'uso industriale e domestico; CONSIDERATO che la società acquisita, SYNCO Srl, svolge attività di produzione e di vendita dei cosiddetti master batch, prodotti ausiliari aggiunti alle materie plastiche prima della fase di trasformazione per agevolarne la lavorazione e migliorare la qualità del prodotto finale; CONSIDERATO che il mercato principalmente interessato dall'operazione in esame è quello della produzione e vendita di master batch; CONSIDERATO che, in relazione a questo mercato, l'area interessata all'operazione è circoscritta al territorio nazionale e che su tale area la società HENKEL CHIMICA Spa non è attiva, mentre la società SYNCO Srl detiene una quota assai limitata, pari al 3%; CONSIDERATO che parte dei prodotti ottenuti dalla società HENKEL CHIMICA Spa nel ciclo di produzione dei detergenti potrebbe essere utilizzata per la produzione dei master batch e che, comunque, tale disponibilità ha effetti assai limitati sul grado di concorrenza sul mercato degli intermedi per detergenti e su quello dei master batch;
8 Bollettino n. 16-1994 dell'autorità Garante della Concorrenza e del Mercato RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza DELIBERA di non avviare l'istruttoria di cui all'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90. Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate ed al Ministro dell'industria, del Commercio e dell'artigianato. Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge. IL SEGRETARIO GENERALE Alberto Pera IL PRESIDENTE Francesco Saja * * *
Decisioni del 20 aprile 1994 9 Provvedimento n. 1912 ( C1374 ) META' SUPERNEGOZI/SVILUPPO DISCOUNT L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 20 aprile 1994; SENTITO il Relatore Professor Luciano Cafagna; VISTA la legge 10 ottobre 1990 n. 287; VISTO l'atto, pervenuto il 29 marzo 1994, con il quale la META' SUPERNEGOZI Spa, controllata per la totalità del suo capitale sociale dalla società GRUPPO PAM Spa, e la SVILUPPO DISCOUNT Srl comunicavano all'autorità l'intenzione della META' SUPERNEGOZI Spa di acquisire il 98% del capitale sociale della SVILUPPO DISCOUNT Srl, tramite la sottoscrizione di un aumento di capitale sociale di quest'ultima società da attuarsi con il conferimento, da parte della META' SUPERNEGOZI Spa, del ramo di azienda costituito dai propri punti vendita contraddistinti dal marchio IN'S; VISTI gli atti del procedimento; CONSIDERATO che l'operazione, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90; RITENUTA la propria competenza; CONSIDERATO che la META' SUPERNEGOZI Spa è una società operante nella grande distribuzione commerciale di prodotti alimentari e che la SVILUPPO DISCOUNT Srl è una società costituita il 4 febbraio 1994, non ancora operativa, il cui oggetto sociale è l'attività di distribuzione commerciale; CONSIDERATO che il mercato interessato dalla presente operazione è quello della grande distribuzione al dettaglio di prodotti alimentari e che i mercati geografici rilevanti sono dati da ciascuno degli ambiti geografici corrispondenti ai territori provinciali in cui risultano attivi i punti vendita della società acquirente e della società controllante GRUPPO PAM Spa; CONSIDERATO che in ciascuno dei singoli mercati provinciali nei quali operano le sopramenzionate imprese sono presenti qualificate imprese concorrenti della grande distribuzione commerciale di prodotti alimentari, quali la COOP, la GS, la A&O, la RINASCENTE e la STANDA; RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza
10 Bollettino n. 16-1994 dell'autorità Garante della Concorrenza e del Mercato DELIBERA di non avviare l'istruttoria di cui all'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90. Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate ed al Ministro dell'industria, del Commercio e dell'artigianato. Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge. IL SEGRETARIO GENERALE Alberto Pera IL PRESIDENTE Francesco Saja * * *
Decisioni del 20 aprile 1994 11 Provvedimento n. 1913 ( C1375 ) AGIP PETROLI/ATRIPLEX L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 20 aprile 1994; SENTITO il Relatore Professor Luciano Cafagna; VISTA la legge 10 ottobre 1990 n. 287; VISTO l'atto, pervenuto il 29 marzo 1994, con il quale AGIP PETROLI Spa comunicava all'autorità l'acquisto del 100% del capitale sociale di ATRIPLEX Srl; VISTI gli atti del procedimento; CONSIDERATO che l'operazione, in quanto comporta, mediante l'acquisto dell'intero capitale sociale, l'acquisizione del controllo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90; RITENUTA la propria competenza; CONSIDERATO che AGIP PETROLI Spa è controllata da ENI Spa per il tramite della propria controllata al 100% AGIP Spa e che la società acquisenda ATRIPLEX Srl è anch'essa controllata da ENI Spa per il tramite della propria partecipata SOCIETÀ CHIMICA INTERNAZIONALE Spa, la quale detiene il 59,43% del capitale sociale di ENICHEM Spa, società che detiene, a sua volta, l'intero capitale sociale dell'acquisenda; CONSIDERATO che la società AGIP PETROLI Spa svolge attività di raffinazione ed ogni altro trattamento industriale del petrolio greggio e suoi derivati, di distribuzione e di commercializzazione dei prodotti petroliferi; CONSIDERATO che la società ATRIPLEX Srl attualmente non opera sul mercato ed ha come oggetto sociale la distribuzione e la commercializzazione di prodotti petroliferi extrarete (prodotti per riscaldamento, carburanti per l'industria, l'agricoltura e l'autotrazione); RITENUTO che l'operazione avviene tra imprese non indipendenti, in quanto le imprese acquirente ed acquisita sono entrambe sottoposte al controllo della medesima società e che essa non comporta modificazioni della situazione concorrenziale esistente nel mercato interessato
12 Bollettino n. 16-1994 dell'autorità Garante della Concorrenza e del Mercato DELIBERA di non avviare l'istruttoria di cui all'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90. Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate ed al Ministro dell'industria, del Commercio e dell'artigianato. Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge. IL SEGRETARIO GENERALE Alberto Pera IL PRESIDENTE Francesco Saja * * *
Decisioni del 20 aprile 1994 13 Provvedimento n. 1914 ( C1377 ) HENKEL ECOLAB/HENKEL IGIENE-ELTON L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 20 aprile 1994; SENTITO il Relatore Professor Fabio Gobbo; VISTA la legge 10 ottobre 1990 n. 287; VISTO l'atto, pervenuto il 30 marzo 1994, con il quale la società HENKEL ECOLAB Spa comunicava all'autorità l'intenzione di procedere alla riorganizzazione delle società HENKEL IGIENE Spa, ECOLAB Spa e ELTON CHEMICAL Spa mediante la fusione per incorporazione delle stesse nella HENKEL ECOLAB Spa; VISTI gli atti del procedimento; CONSIDERATO che l'operazione, in quanto comporta la fusione per incorporazione di più imprese, costituisce una concentrazione, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), della legge n. 287/90; CONSIDERATO che il capitale sociale della società incorporante HENKEL ECOLAB Spa è interamente detenuto dalla società HENKEL ECOLAB INC., che a sua volta controlla le società incorporande detenendo l'intero capitale sociale della HENKEL IGIENE Spa ed il 99,9% della ECOLAB Spa e della ELTON CHEMICAL Spa; CONSIDERATO che la società incorporante svolge attività di produzione di detergenti e detersivi per uso industriale e che le società incorporande svolgono attività di commercializzazione dei suindicati prodotti; RITENUTO che l'operazione, in quanto consiste nella fusione per incorporazione fra più imprese sottoposte al controllo di una medesima società, non comporta modificazioni della situazione concorrenziale esistente nel mercato interessato
14 Bollettino n. 16-1994 dell'autorità Garante della Concorrenza e del Mercato DELIBERA di non avviare l'istruttoria di cui all'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90. Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate ed al Ministro dell'industria, del Commercio e dell'artigianato. Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge. IL SEGRETARIO GENERALE Alberto Pera IL PRESIDENTE Francesco Saja * * *
Decisioni del 20 aprile 1994 15 Provvedimento n. 1915 ( C1378 ) ISTITUTO CENTRALE DI BANCHE E BANCHIERI/SOCIETA' BANCARIA DI PARTECIPAZIONI L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 20 aprile 1994; SENTITO il Relatore Professor Franco Romani; VISTA la legge 10 ottobre 1990 n. 287; VISTO l'atto, pervenuto il 30 marzo 1994, con il quale la società ISTITUTO CENTRALE DI BANCHE E BANCHIERI Spa comunicava all'autorità l'intenzione di effettuare un'operazione di fusione mediante incorporazione della SOCIETÀ BANCARIA DI PARTECIPAZIONI Spa; CONSIDERATO che la società incorporante ISTITUTO CENTRALE DI BANCHE E BANCHIERI Spa detiene l'intero capitale sociale della incorporanda SOCIETÀ BANCARIA DI PARTECIPAZIONI Spa; VISTI gli atti del procedimento; CONSIDERATO che l'operazione, in quanto comporta la fusione tra due imprese, costituisce una concentrazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), della legge n. 287/90; RITENUTA la propria competenza; CONSIDERATO che l'istituto CENTRALE DI BANCHE E BANCHIERI Spa è un'azienda di credito operante nei mercati creditizi e dei servizi finanziari e che la SOCIETÀ BANCARIA DI PARTECIPAZIONI Spa svolge attività di assunzione e gestione di partecipazioni; RITENUTO che l'operazione, in quanto consiste nella fusione per incorporazione di una società già interamente controllata attraverso il possesso dell'intero capitale sociale, non comporta modificazioni della situazione concorrenziale esistente nei mercati interessati
16 Bollettino n. 16-1994 dell'autorità Garante della Concorrenza e del Mercato DELIBERA di non avviare l'istruttoria di cui all'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90. Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate ed al Ministro dell'industria, del Commercio e dell'artigianato. Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge. IL SEGRETARIO GENERALE Alberto Pera IL PRESIDENTE Francesco Saja * * *
Decisioni del 20 aprile 1994 17 Provvedimento n. 1918 ( C1380 ) ISIM/MEDIOLANUM COMMISSIONARIA L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 20 aprile 1994; SENTITO il Relatore Professor Luciano Cafagna; VISTA la legge 10 ottobre 1990 n. 287; VISTO l'atto, pervenuto il 31 marzo 1994, con il quale la società ISIM Spa comunicava all'autorità l'intenzione di acquisire dalla FININVEST ITALIA Spa, società il cui capitale sociale è detenuto al 75% dalla FININVEST Spa, la società MEDIOLANUM COMMISSIONARIA Spa; VISTI gli atti del procedimento; CONSIDERATO che l'operazione, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90; RITENUTA la propria competenza; Spa; CONSIDERATO che il 99% del capitale sociale di ISIM Spa, società acquirente, è detenuto da FININVEST CONSIDERATO che la società ISIM Spa svolge attività di concessione e assunzione di finanziamenti mentre la società MEDIOLANUM COMMISSIONARIA Spa, attualmente inattiva, ha come oggetto sociale la commissione in titoli ed il collocamento di valori immobiliari; RITENUTO che l'operazione avviene tra imprese non indipendenti, in quanto le imprese acquirente ed acquisita sono entrambe sottoposte al controllo della medesima società, e che essa non comporta modificazioni della situazione concorrenziale esistente nei mercati interessati
18 Bollettino n. 16-1994 dell'autorità Garante della Concorrenza e del Mercato DELIBERA di non avviare l'istruttoria di cui all'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90. Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi del'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate ed al Ministro dell'industria, del Commercio e dell'artigianato. Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge. IL SEGRETARIO GENERALE Alberto Pera IL PRESIDENTE Francesco Saja * * *
Decisioni del 20 aprile 1994 19 Provvedimento n. 1919 ( C1381 ) FININVEST/MEDIOLANUM BORSA L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 20 aprile 1994; SENTITO il Relatore Professor Luciano Cafagna; VISTA la legge 10 ottobre 1990 n. 287; VISTO l'atto, pervenuto il 31 marzo 1994, con il quale la società FININVEST ITALIA Spa comunicava all'autorità l'intenzione di acquisire dalla società MEDIOLANUM COMMISSIONARIA Spa l'85% del capitale sociale della società MEDIOLANUM BORSA Società di Intermediazione Mobiliare per Azioni; VISTI gli atti del procedimento; CONSIDERATO che l'operazione, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90; RITENUTA la propria competenza; CONSIDERATO che il capitale sociale di MEDIOLANUM BORSA Società di Intermediazione Mobiliare per Azioni è interamente detenuto da MEDIOLANUM COMMISSIONARIA Spa, il cui capitale sociale è a sua volta interamente detenuto dalla società acquirente FININVEST ITALIA Spa; CONSIDERATO che FININVEST ITALIA Spa svolge prevalentemente attività di intermediazione finanziaria e MEDIOLANUM BORSA Società di Intermediazione Mobiliare per Azioni svolge attività di intermediazione mobiliare; RITENUTO che l'operazione avviene tra imprese non indipendenti, in quanto sottoposte al controllo di una medesima impresa e che essa non comporta modificazioni della situazione concorrenziale esistente nei mercati interessati
20 Bollettino n. 16-1994 dell'autorità Garante della Concorrenza e del Mercato DELIBERA di non avviare l'istruttoria di cui all'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90. Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate ed al Ministro dell'industria, del Commercio e dell'artigianato. Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge. IL SEGRETARIO GENERALE Alberto Pera IL PRESIDENTE Francesco Saja * * *
Decisioni del 20 aprile 1994 21 Provvedimento n. 1920 ( C1382 ) STANDA/OFF L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 20 aprile 1994; SENTITO il Relatore Professor Luciano Cafagna; VISTA la legge 10 ottobre 1990 n. 287; VISTO l'atto, pervenuto il 31 marzo 1994, con il quale la società STANDA Spa ha comunicato all'autorità l'intenzione di acquisire dalla società OFF Spa un ramo d'azienda costituito da quattro esercizi commerciali, per l'attività di vendita al minuto dei generi alimentari, siti nel Comune di Motta (VI) e attualmente non attivi; VISTI gli atti del procedimento; CONSIDERATO che l'operazione, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di una parte d'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90; RITENUTA la propria competenza; CONSIDERATO che la società acquirente STANDA Spa è attiva nel settore della distribuzione commerciale ed il ramo d'azienda acquisito opererà nel medesimo settore; CONSIDERATO che il mercato interessato dalla concentrazione è quello del commercio al minuto di generi alimentari; CONSIDERATO che il mercato geografico rilevante è costituito dall'area compresa nella Provincia di Vicenza; CONSIDERATO che su tale mercato il ramo d'azienda acquisito, la società STANDA Spa e le società da essa controllate non sono attualmente operative; RITENUTO che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione od il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza
22 Bollettino n. 16-1994 dell'autorità Garante della Concorrenza e del Mercato DELIBERA di non avviare l'istruttoria di cui all'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90. Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate ed al Ministro dell'industria, del Commercio e dell'artigianato. Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge. IL SEGRETARIO GENERALE Alberto Pera IL PRESIDENTE Francesco Saja * * *
Decisioni del 20 aprile 1994 23 Provvedimento n. 1921 ( C1384 ) BANCA FIDEURAM/FIDEURAM SIM L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 20 aprile 1994; SENTITO il Relatore Dottor Giacinto Militello; VISTA la legge 10 ottobre 1990 n. 287; VISTO l'atto, pervenuto il 31 marzo 1994, con il quale la società FIDEURAM SIM Spa comunicava all'autorità l'intenzione di procedere alla fusione per incorporazione della stessa nella società BANCA FIDEURAM Spa; VISTI gli atti del procedimento; CONSIDERATO che l'operazione, in quanto comporta la fusione per incorporazione di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), della legge n. 287/90; RITENUTA la propria competenza; CONSIDERATO che la società incorporante BANCA FIDEURAM Spa detiene l'intero capitale sociale della società incorporanda FIDEURAM SIM Spa; CONSIDERATO che la società FIDEURAM SIM Spa svolge attività nel settore della sollecitazione di pubblico risparmio e cura il collocamento dei prodotti bancari, finanziari ed assicurativi; CONSIDERATO che l'operazione, in quanto consiste nella fusione per incorporazione di una società già interamente controllata attraverso il possesso dell'intero capitale sociale, non comporta modificazioni della situazione concorrenziale esistente nei mercati interessati
24 Bollettino n. 16-1994 dell'autorità Garante della Concorrenza e del Mercato DELIBERA di non avviare l'istruttoria di cui all'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90. Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate ed al Ministro dell'industria, del Commercio e dell'artigianato. Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge. IL SEGRETARIO GENERALE Alberto Pera IL PRESIDENTE Francesco Saja * * *
Decisioni del 20 aprile 1994 25 PUBBLICITA' INGANNEVOLE Provvedimento n. 1908 ( PI233 ) TELE-DOMINIO XX L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 20 aprile 1994; SENTITO il Relatore Professor Fabio Gobbo; VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992 n. 74; VISTA la propria delibera del 2 dicembre 1992, con la quale è stato fissato in via generale il termine di conclusione dei procedimenti in materia di pubblicità ingannevole; VISTA la denuncia del sig. Enrico Bernardis, pervenuta in data 27 gennaio 1994, con la quale quest'ultimo, in qualità di consumatore, ha segnalato l'ingannevolezza del messaggio pubblicitario diffuso a mezzo posta dalla CENTRO VENCOR Srl di Brescia e relativo al prodotto "Tele-Dominio XX"; VISTI gli atti del procedimento e, in particolare, la comunicazione del 14 febbraio 1994, con la quale l'autorità ha reso noto ai soggetti interessati il procedimento in corso, nonché la memoria, pervenuta in data 14 marzo 1994, con la quale la società interessata ha evidenziato le proprie argomentazioni circa la non ingannevolezza del messaggio; CONSIDERATO che nel messaggio pubblicitario in questione vengono, tra l'altro, attribuite al metodo "Tele- Dominio XX" proprietà tali da consentire un controllo totale sulla mente di qualsiasi persona (senza che sia possibile rendersi conto di subire tale straordinaria influenza) e che viene promesso un regalo che consentirà di guadagnare ingenti somme di denaro; CONSIDERATO che il prodotto consiste in due libri (di cui uno offerto in omaggio) nei quali viene descritto rispettivamente come padroneggiare al meglio le proprie capacità e dominare la mente altrui, nonché come guadagnare molto denaro in breve tempo; CONSIDERATO che la società denunciata ha evidenziato, tra l'altro, nella propria memoria che la pubblicità in questione non è ingannevole, in quanto non può arrecare al consumatore alcun pregiudizio economico, essendo quest'ultimo tutelato dalla garanzia "soddisfatti o rimborsati" e che alcune persone hanno effettivamente rispedito il prodotto al mittente ed hanno regolarmente ottenuto il rimborso previsto (come documentato dalla lista inviata, nella quale figurano 25 nominativi); RITENUTO che la possibilità di ottenere la restituzione di quanto pagato, avvalendosi della garanzia "soddisfatti o rimborsati", non vale di per sé ad eliminare l'ingannevolezza del messaggio, perché quest'ultimo va valutato alla luce dell'esigenza di assicurare un ampio raggio di tutela da forme di pubblicità decettive;
26 Bollettino n. 16-1994 dell'autorità Garante della Concorrenza e del Mercato RITENUTO che il prodotto in questione, rappresentato dalle due indicate pubblicazioni, non può possedere le straordinarie proprietà pubblicizzate, né appare assolutamente idoneo ad assicurare ai consumatori capacità di dominio e condizionamento della volontà altrui, ovvero capacità di guadagnare in breve tempo ingenti somme di denaro; RITENUTO che il carattere particolarmente decettivo e le modalità di diffusione della pubblicità rendono opportuna l'adozione della misura accessoria della pubblicazione per estratto del provvedimento dell'autorità DELIBERA che il messaggio pubblicitario, diffuso a mezzo posta dalla CENTRO VENCOR Srl di Brescia e relativo al prodotto "Tele-Dominio XX", costituisce una fattispecie di pubblicità ingannevole in contrasto con l'art. 1, comma 2, l'art. 2, comma 1, lettera b), con particolare riferimento all'art. 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 74/92 e ne vieta l'ulteriore diffusione con effetto immediato; DISPONE a) ai sensi dell'art. 7, comma 6, del Decreto Legislativo n. 74/92, che l'operatore pubblicitario, CENTRO VENCOR Srl, provveda a pubblicare a propria cura e spese, entro quindici giorni dalla notificazione del presente provvedimento, l'estratto riportato in allegato sul quotidiano La Repubblica, con caratteri di dimensioni maggiori rispetto a quelli utilizzati per gli articoli giornalistico-informativi; b) la immediata comunicazione all'autorità da parte dell'operatore pubblicitario dell'avvenuta pubblicazione mediante l'invio in originale della pagina del quotidiano sulla quale è stato riportato l'estratto del provvedimento. Nel caso di mancata osservanza dei provvedimenti dell'autorità troveranno applicazione le sanzioni previste dall'art. 7, comma 9, del Decreto Legislativo n. 74/92. Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 7, comma 11, del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso. IL SEGRETARIO GENERALE Alberto Pera IL PRESIDENTE Francesco Saja * * *
Decisioni del 20 aprile 1994 27
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Direttore responsabile Coordinamento redazionale Redazione Realizzazione Coordinamento tecnico Realizzazione grafica Prezzi Stampa e diffusione Bollettino Settimanale Anno IV - N. 16-1994 Stefano Rolando Mauro La Noce Francesca Sebastio, Giulia Antenucci, Massimo Ferrero, Barbara Pazzaglia, Roberto Quaglieri Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Ufficio Documentazione e Sistema Informativo Via Calabria, 48 00187 - Roma Telefono, 06-481621 Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri Via Po, 14-16/A 00198 Roma Telefono, 06-85981 Rosanna Baldascini Ufficio grafico dell'istituto Poligrafico e Zecca dello Stato presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria Fascicolo L. 3.000 Abbonamento L. 110.000 Conto corrente postale n. 387001 intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Piazza Verdi, 10 00198 Roma Telefono, 06-85081 Spedizione in abbonamento postale Gruppo II/A Autorizzazione al Tribunale di Roma n. 712/91