CITTA DI BUSTO ARSIZIO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL REFERENDUM

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CITTA DI BUSTO ARSIZIO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL REFERENDUM Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 101 del 09/11/2007 Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 13/05/2008

Art. 1 REFERENDUM COMUNALE CONSULTIVO 1. Il referendum comunale consultivo è indetto secondo quanto disposto in merito dallo statuto. Art. 2 RICHIESTA DI REFERENDUM 1. Espletate le procedure previste dallo statuto, il Sindaco notifica ad uno dei promotori la decisione sull'ammissibilità; se positiva, dalla data della notifica si può procedere alla raccolta delle firme per la richiesta di referendum. 2. Gli elettori richiedono il referendum firmando su appositi moduli, ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni pagina la dicitura "Comune di Busto Arsizio - Richiesta di referendum consultivo" e l'indicazione, completa e chiaramente leggibile, del quesito referendario. I moduli,prima di essere posti in uso, devono essere vidimati dalla Segreteria comunale con il bollo e la firma di un addetto a ciò designato dal segretario generale del Comune. 3. Le firme sono apposte sotto il testo del quesito; accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile nome, cognome, Comune e data di nascita del sottoscrittore. 4. Le firme devono essere autenticate secondo le modalità di cui alle norme per la presentazione delle candidature per le elezioni comunali e l'autentica può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun modulo, purchè sia indicato il numero di firme contenute nel modulo. 5. Chi procede alla autenticazione dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impossibilitato ad apporre la propria firma. Art. 3 PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI REFERENDUM 1. La raccolta delle sottoscrizioni deve essere conclusa con il deposito dei relativi atti presso l'ufficio protocollo entro novanta giorni da quello della notifica della decisione di ammissibilità del referendum. Qualora il termine scada in giorno non lavorativo, esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. Il deposito deve essere effettuato da uno dei promotori il quale dichiara il numero dei richiedenti il referendum.

Art. 4 RICHIESTA DI REFERENDUM DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA GIUNTA 1. La deliberazione con la quale il Consiglio Comunale richiede il referendum è trasmessa entro dieci giorni dal Presidente del Consiglio al Sindaco ed alla Segreteria Generale del Comune. 2. La deliberazione con la quale la Giunta Comunale richiede il referendum è trasmessa entro dieci giorni dal Sindaco al Presidente del Consiglio ed alla Segreteria Generale del Comune. Art. 5 GIUDIZIO DI RICEVIBILITA' DELLA RICHIESTA DI REFERENDUM 1. Il Segretario Comunale, esegue le operazioni di verifica delle firme, di accertamento del requisito dell iscrizione nelle liste elettorali del Comune e di conteggio delle firme validamente raccolte e adempimenti conseguenti. trasmette la documentazione al comitato referendum per gli 2. L'apposito comitato, entro dieci giorni dal deposito della richiesta ne verifica la regolarità. La deliberazione di ricevibilità della richiesta è comunicata entro sette giorni al Sindaco ed è pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni. Art. 6 INDIZIONE DEL REFERENDUM 1. Il referendum consultivo si svolge fra le ore 8 e le ore 20 in una domenica tra febbraio e maggio o tra settembre e novembre, ed è indetto dal Sindaco in un periodo compreso fra i cinquanta ed i novanta giorni decorrenti dalla comunicazione della ricevibilità della richiesta per i referendum richiesti dai cittadini e dalla decisione sull'ammissibilità per quelli richiesti dal Consiglio comunale o dalla Giunta. 2. Il decreto del Sindaco è comunicato al Prefetto. 3. A cura del Sindaco è stampato il manifesto con il decreto di indizione del referendum ed è affisso entro il quarantacinquesimo giorno antecedente alla data stabilita per le votazioni, con le seguenti indicazioni:

a) il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum; b) i luoghi, il giorno e l'orario della votazione; c) le modalità della votazione; d) il quorum dei partecipanti al voto necessario per la validità del referendum. Art. 7 NORME GENERALI ED OPERAZIONI PREELETTORALI 1. La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto. 2. Hanno diritto di partecipare al voto tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune. 3. La pubblicità della consultazione viene data ai cittadini elettori mediante manifesti affissi ed esposti anche negli edifici pubblici comunali nonchè attraverso altre forme di comunicazione ritenute utili. Art. 8 PROPAGANDA ELETTORALE 1. La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione ed è vietata dal giorno che precede quello della votazione 2. La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati è consentita esclusivamente negli appositi spazi delimitati dal Comune. 3. Lo spazio di cui al precedente comma sarà individuato e delimitato con deliberazione da adottarsi dalla Giunta comunale entro il trentacinquesimo giorno precedente quello della votazione, attribuendo: a) a ciascun gruppo consiliare una superficie di cm. 70x100; b) ai gruppi consiliari composti da almeno cinque membri una ulteriore superficie di cm. 70x100; c) ai promotori di referendum un numero di superfici di cm. 70x100, pari a quello attribuito ai gruppi consiliari; d) a soggetti rappresentativi di istanze politiche, sociali e culturali un numero di superfici di cm. 70x100, pari a quello attribuito ai gruppi consiliari; la suddivisione degli spazi è effettuata secondo le regole per l'assegnazione degli spazi ai fiancheggiatori nelle elezioni comunali;

4. I gruppi consiliari ed il comitato dei promotori possono consentire l'utilizzazione delle superfici loro attribuite da parte di associazioni fiancheggiatrici e di altri soggetti che intendono partecipare alla propaganda referendaria, dandone avviso al Comune. 5. Entro il trentaduesimo giorno precedente quello della votazione, il Sindaco notifica ai capigruppo consiliari, ad uno dei promotori ed ai richiedenti gli spazi, l'elenco della loro ubicazione e le superfici attribuite. 6. Per le affissioni non è dovuto alcun diritto se le stesse sono effettuate a cura diretta degli interessati. 7. Per le altre forme di propaganda si applicano le disposizioni vigenti per le elezioni comunali. Art. 9 SEZIONI ELETTORALI 1. I seggi sono costituiti a cura dell Ufficio elettorale comunale in base al seguente criterio: - edifici scolastici comprendenti sino a sei seggi = una sezione; - edifici scolastici con oltre sei seggi = due sezioni; E costituito inoltre un Seggio speciale per la raccolta dei voti presso l Ospedale, la Casa Circondariale e i centri di cura e di assistenza per anziani e tossicodipendenti; 2.Ciascuna Sezione elettorale si compone di un presidente e di minimo tre scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente ed un altro assume le funzioni di segretario. Il numero di scrutatori è ridotto a due nel seggio speciale; 3. La Commissione elettorale comunale, entro venti giorni antecedenti le votazioni, nomina i Presidenti di sezione e gli scrutatori, rispettivamente tra gli iscritti all Albo dei Presidenti di seggio e tra gli iscritti all Albo degli scrutatori. Non possono essere nominati i promotori, né i membri del comitato, della giunta, del consiglio comunale e i componenti dei Consigli di amministrazione delle società partecipate dal Comune. 4. Per la validità delle operazioni del seggio è sufficiente che si trovino sempre presenti almeno tre membri, tra cui il presidente o il vicepresidente. 5. Ai componenti dell ufficio elettorale, costituito ai sensi del comma 2, è corrisposto un onorario corrispondente a quello previsto per le consultazioni nazionali referendarie..

Art. 10 VOTAZIONE 1. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Comune e contengono il quesito a caratteri chiaramente leggibili. 2. Le schede sono vidimate con la sigla di uno dei membri dell'ufficio di Sezione. Ciascuno di essi ne vidima una parte, secondo la suddivisione effettuata dal Presidente. 3. Le operazioni preliminari hanno inizio alle ore 8; non appena terminate iniziano le operazioni di voto. 4. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui scelta (sì o no), o comunque nel rettangolo che la contiene. 5. Le votazioni si concludono alle ore 20; sono ammessi a votare gli elettori in quel momento presenti in sala. 6. Conclusa la votazione, hanno immediato inizio le operazioni di scrutinio, che continuano fino alla conclusione. Concluse le operazioni il materiale, chiuso in appositi plichi sigillati, viene ritirato dagli incaricati del Comune o recapitato direttamente dal Presidente alla Segreteria del Comune. 7. Alle operazioni preliminari di voto e di scrutinio presso ciascun seggio possono assistere un rappresentante per ognuno dei gruppi presenti in Consiglio comunale, designato dal capo gruppo. Quando la consultazione comprende referendum d'iniziativa popolare, può assistere, presso ciascun seggio, uno dei promotori. Art. 11 MODALITA' TECNICHE Eventuali modalità tecniche non previste dal presente regolamento sono all'occorrenza stabilite dall'ufficio elettorale del Comune, sulla scorta delle norme in vigore per i referendum a carattere regionale o nazionale.

Art. 12 PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI 1. Presso la sede comunale è costituito l'ufficio centrale per i referendum, composto dai membri dell'ufficio elettorale della prima Sezione. 2. L'Ufficio centrale per il referendum inizia i suoi lavori entro le ore 10 del giorno successivo a quello delle operazioni di voto e, sulla base delle risultanze dei verbali di scrutinio, provvede: a) a determinare il numero degli elettori che hanno votato ed a far constare se è stata raggiunta la quota minima di elettori partecipanti alla votazione richiesta dallo Statuto per la validità della consultazione; b) al riesame ed alle decisioni in merito ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati; c) alla determinazione e proclamazione dei risultati del referendum. 3. Tutte le operazioni dell'ufficio centrale si svolgono in adunanza pubblica. 4. Delle operazioni effettuate dall'ufficio centrale viene fatto constare mediante apposito verbale redatto in due esemplari dei quali uno viene inviato al Sindaco e uno al Segretario comunale. Nel verbale sono registrati gli eventuali reclami presentati dai membri dell'ufficio, dai promotori e dagli elettori presenti alle operazioni. 5. Il Segretario comunale trasmette uno degli originali del verbale al comitato per l'ammissibilità che, in pubblica adunanza da tenersi entro tre giorni dal ricevimento, prende conoscenza degli atti e decide sugli eventuali reclami relativi alle operazioni di scrutinio presentati all'ufficio centrale, verificando, ove lo ritenga a tal fine necessario, anche i verbali delle votazioni presso le Sezioni cui si riferiscono i reclami. In base agli accertamenti effettuati procede all'eventuale correzione degli errori nei risultati, con motivata decisione registrata a verbale, nel quale vengono fatti constare i risultati definitivi del referendum. Il Comitato, conclusi i lavori, trasmette immediatamente il verbale dell'adunanza al Sindaco, a mezzo del Segretario comunale, allegando quello delle operazioni dell'ufficio centrale. 6. Il Sindaco provvede, entro tre giorni dal ricevimento dei verbali dell'ufficio centrale e del Comitato, alla comunicazione dell'esito della consultazione: a) ai cittadini, mediante affissione di appositi manifesti nei luoghi pubblici; b) ai Consiglieri comunali, mediante invio a ciascuno di essi dei dati riassuntivi del referendum;

c) ad un promotore mediante l'invio di copia dei verbali dell'ufficio centrale e del Comitato; 7. Il Segretario comunale dispone il deposito e la conservazione dei verbali nell'archivio comunale, insieme con tutto il materiale relativo alla consultazione elettorale. Trascorso un anno, il responsabile dell'archivio comunale assicura la conservazione degli atti di indizione del referendum, dei verbali delle sezioni, dell'ufficio centrale e del Comitato e procede allo scarto del restante materiale usato per la consultazione, incluse le schede della votazione. Art. 13 EFFETTI DEL RISULTATO DEL REFERENDUM 1. Qualora la proposta sottoposta a referendum sia stata approvata, il Sindaco propone al Consiglio comunale, entro un mese dal ricevimento del verbale previsto dall'art. 12, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum. Art. 14 CESSAZIONE DELLE OPERAZIONI REFERENDARIE PRIMA DEL VOTO 1. Su parere conforme del Comitato per l'ammissibilità, il Sindaco dichiara di non provvedere all'indizione del referendum o che le operazioni relative non hanno più corso, qualora il Consiglio comunale abbia nel frattempo provveduto a deliberare sull'oggetto nel senso indicato dallo Statuto. Art. 15 SPESE 1. Le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti ai referendum comunali consultivi fanno carico al Comune. NORMA TRANSITORIA In deroga alla previsione di cui al comma 3 dell articolo 9 del regolamento, la nomina dei membri dei seggi elettorali, in sede di prima applicazione, è effettuata in tempo utile per l espletamento delle funzioni.