Regolamento sulla tutela della riservatezza dei dati personali contenuti in archivi e banche dati comunali

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Regolamento sulla tutela della riservatezza dei dati personali contenuti in archivi e banche dati comunali (Approvato con delibera C.C. n. 79 del 2000, Modificato con delibera C.C. n.23 del 2011) 1

Allegato B Articolo 1 (Finalità) 1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati organizzate, gestite od utilizzate dall Amministrazione comunale in relazione allo svolgimento delle proprie finalità istituzionali, in attuazione delle normative vigenti, nonché le modalità di attuazione, nell ambito del Comune di Lucca, dei principi definiti al Capo II, del D. Lgvo 196/2003. 2. Le disposizioni del presente regolamento garantiscono il trattamento di informazioni a carattere sensibile acquisite dall Amministrazione o ad essa rese riguardanti persone fisiche o giuridiche secondo criteri coerenti con la normativa in materia di tutela dei dati personali. Articolo 2 (Definizioni) 1. Ai fini del presente regolamento si intendono: a)"dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale; b)"dati identificativi", i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato; c)"dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; d)"trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati; e)"titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza; f)"responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali; g)"incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile; h)"interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali; i"comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione; j)"diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione; 2

k)"dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile; l"banca di dati", qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti; Articolo 3 (Attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico) I dati raccolti e i relativi trattamenti sono effettuati dall Amministrazione comunale di Lucca nella sua qualità di titolare in relazione ai procedimenti assegnati per legge o per il perseguimento delle finalità istituzionali dell ente ed indicati nel Regolamento per il Trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato con Delibera del Commissario n 59 del 23.09.2006. Articolo 3 bis (Affidamento di attività a soggetti esterni) 1. Le funzioni descritte al precedente articolo sono da ritenersi attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico, anche quando svolte da società partecipate del comune, dagli istituti di credito che operano come tesorerie ed esattorie, nonché da altri soggetti pubblici o privati a seguito di convenzione, concessione, accordi, intese ecc. Articolo 4 (Banche dati) 1. Le banche dati di cui all art.4, comma 1, lettera P del D.Lgvo 196/2003 gestite dall Amministrazione comunale sono individuate su proposta del Direttore generale con provvedimento del Sindaco. In assenza del Direttore generale, la proposta spetta al Segretario generale. 2. Di norma le banche dati di cui al presente regolamento sono gestite in forma elettronica. 3. Alla gestione in via informatizzata dei dati personali si procede con l atto amministrativo elettronico che deve intendersi quale l atto redatto con strumenti informatici o telematici, secondo le forme previste dal Codice dell Amministrazione Digitale. 4. La gestione e la sicurezza dei documenti informatici contenenti dati personali sono soggette al rispetto del DPS adottato dal Comune di Lucca e dell allegato tecnico sulle misure di sicurezza contenuto nel D.Lgvo 196/2003. (La sicurezza dei dati personali contenuti nei documenti di cui al comma 3 è assicurata anche mediante adeguate soluzioni tecniche connesse all utilizzo della firma digitale.) Articolo 5 (Titolare, responsabile ed incaricati) 1. Il Comune di Lucca è il titolare del trattamento dei dati personali gestiti dalle proprie articolazioni organizzative e dalle banche dati ad esse afferenti. 2. Con specifico atto del Sindaco sono individuati i responsabili preposti al trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati individuate ai sensi dell art.4. 3. Nel medesimo atto di cui al comma 2 possono essere stabilite le modalità di relazione e le forme di responsabilità relative ai trattamenti o alla gestione di banche dati condivise da più articolazioni organizzative 4. I responsabili provvedono con atto scritto, trasmesso all interessato e al Sindaco, all individuazione degli incaricati del trattamento dei dati in relazione alle strutture di propria competenza. Articolo 6 (Misure di sicurezza) 1. Nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgvo 196/2003, Il Direttore generale, o in assenza dello stesso il Segretario generale individua, con apposito atto, i soggetti in grado di garantire, anche in relazione alle conoscenze acquisite, lo sviluppo delle misure di sicurezza previste dal D. Lgvo 196/2003 e successivi regolamenti di attuazione al fine di: a) ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati memorizzati su 3

supporti magnetici e ottici gestiti, nonché delle banche-dati e dei locali ove esse sono collocate; b) evitare l accesso non autorizzato alle banche dati, alla rete e ai servizi informatici del Comune; c) garantire modalità di trattamento dei dati che favoriscano il rispetto della legge e dei regolamenti vigenti in materia e impediscano la cessione dei dati in caso di cessazione del trattamento. 2. I responsabili e gli incaricati del trattamento dei dati collaborano con i soggetti di cui al comma 1 per l attuazione delle misure di sicurezza minime. 3. I responsabili devono garantire che il rapporto tra dipendenti del Settore di competenza ed utenti si svolga nel rispetto della massima sicurezza e tutela dei dati personali trattati. 4. Il Comune adotta un documento programmatico per la sicurezza da revisionare e aggiornare con cadenza annuale a cura del Responsabile individuato con la procedura indicata nell art. 5 del presente regolamento. Il DPS contiene l analisi dei fattori di rischio per le banche dati del Comune e le relative misure di sicurezza logiche organizzative e fisiche. Gli obiettivi del DPS sono: A SCHEDARI ED ALTRI SUPPORTI CARTACEI I supporti cartacei, ivi inclusi quelli contenenti immagini, vengono ordinatamente raccolti in schedari, ovvero nella pratica cui si riferiscono, per essere archiviati, una volta terminato il ciclo lavorativo. L archivio cartaceo corrente è tenuto presso i rispettivi settori dipartimentali di competenza, mentre lo storico è ubicato presso l archivio di deposito di S. Filippo, suddiviso per ufficio e per anno, prima di essere inviato all archivio Storico di Piazzale San Donato (archivio cartaceo fino al 1960). B ELABORATORI NON IN RETE Per elaboratori non in rete si intendono quelli non accessibili da altri elaboratori, terminali o, più in generale, da altri strumenti elettronici. Presso l Ente non sono installati sistemi di questa tipologia utilizzati per il trattamento di dati personali. C ELABORATORI IN RETE PRIVATA Per elaboratori in rete privata si intendono quelli accessibili, da altri elaboratori o più in generale da altri strumenti elettronici, solo attraverso reti proprietarie, sulle quali possono viaggiare unicamente i dati del titolare del sistema. La Dotazione informatica elenca tutti gli apparati di tipologia personal computer e periferiche utilizzati dall Ente. Gli Apparati di rete elencano appunto i vari apparati che costituiscono l infrastruttura di rete dell ente. Entrambe sono disponibili su richiesta presso l U.O. 3.4 Sistemi Informativi e Statistica. Articolo 7 (Trattamento dei dati) 1. I dati personali oggetto di trattamento sono: a)trattati in modo lecito e secondo correttezza; b)raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; c)esatti e, se necessario, aggiornati; d)pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; e)conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati. 2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati. 2. Il presente trattamento viene garantito all interessato nel pieno rispetto dei suoi diritti 4

d accesso così come enunciati all art. 7 del D.Lgvo 196/2003. Articolo 7 bis (Trattamento dei dati da parte di soggetti esterni) 1. Il trattamento dei dati individuali acquisiti nell ambito dell attività del comune o, forniti dagli interessati può essere effettuato: a)da società, enti o consorzi che per conto del comune forniscono specifici servizi o che svolgono attività connesse, strumentali o di supporto a quelle del comune, od attività necessarie all esecuzione delle prestazioni e dei servizi imposti da leggi, regolamenti, norme comunitarie o, che vengono attivate al fine di soddisfare i bisogni dei cittadini; b)dai soggetti ai quali la comunicazione dei dati personali risulti necessaria per lo svolgimento delle attività loro affidate dal comune; c)dai soggetti a cui la facoltà di accedere ai dati individuali sia riconosciuta da disposizioni di legge o di regolamento. 2. E ammessa la trasmissione, anche periodica e sistematica, di elenchi anagrafici alle società partecipate del comune incaricate della raccolta, gestione e smaltimento dei rifiuti urbani, della gestione delle reti idriche e fognarie e degli impianti di depurazione ed agli altri soggetti incaricati dal comune di svolgere attività che la normativa assegna all ente, purché nei limiti strettamente necessari allo svolgimento dei compiti loro affidati. 3. E ammesso l aggiornamento, anche periodico e sistematico dei dati anagrafici degli utenti di servizi affidati dal comune a soggetti terzi e dei contribuenti a ruolo di altri enti/soggetti pubblici, quali consorzi di bonifica ecc. 4. Per ogni soggetto pubblico o privato avente titolo, l ufficio comunale competente è tenuto a conoscere e valutare le effettive necessità di dati personali e/o di elenchi anagrafici e ad individuare i limiti di accesso, nel rispetto dei principi della effettiva necessità e non eccedenza dei dati. 5. Il soggetto esterno che effettua il trattamento è tenuto a nominare un responsabile, ed autorizzare gli incaricati, dandone comunicazione al titolare presso il comune, nonché ad osservare gli obblighi e le misure di sicurezza previste dalla normativa specifica, oltre a quelli eventualmente individuati in apposito protocollo o convenzione. 6. Allo scopo di perseguire e mantenere un alto standard di protezione della riservatezza, gli uffici competenti sono tenuti a rivalutare periodicamente le necessità dei vari soggetti aventi titolo, e conseguentemente ad aggiornarne i limitari di accesso ai dati personali. Articolo 8 (Rapporti con il Garante per la protezione dei dati personali) 1. Per favorire l individuazione delle attività istituzionali non correlabili a rilevanti finalità di interesse pubblico date nel D.Lgs n. 196/2003 e per consentire al Garante per la protezione dei dati personali di adottare specifici provvedimenti ai sensi degli artt. 20, 21, 22 del D.Lgvo 196/2003, i responsabili del trattamento dei dati nominati dal Sindaco, per il settore a cui sono preposti: a) verificano la rilevanza delle attività istituzionali comportanti il trattamento di dati sensibili in relazione al buon andamento dell attività amministrativa; b) verificano quali attività non possono essere ricondotte al quadro di riferimento dettato dal suindicato decreto legislativo; c) individuano e configurano la rilevanza dell interesse pubblico perseguito con la particolare attività istituzionale. 2. I responsabili provvedono a relazionare al Direttore generale, o in assenza dello stesso al Segretario generale, sulle attività individuate per le quali non è determinata dalla legge una corrispondente rilevante finalità di interesse pubblico. Il Direttore generale, o il Segretario nell ipotesi di cui sopra, comunica tempestivamente al Garante per la protezione dei dati personali i dati in suo possesso. Il Comune di Lucca si è dotato di un Regolamento per il Trattamento dei dati sensibili e giudiziari con Delibera del Commissario n 59 del 23.09.2006 al quale si rimanda. 5

Articolo 9 (Individuazione delle tipologie di dati e delle operazioni eseguibili per attività con rilevanti finalità di interesse pubblico individuate dalla legge o dal Garante) Il Comune di Lucca si è dotato di un Regolamento per il Trattamento dei dati sensibili e giudiziari con Delibera del Commissario n. 59 del 23.9.2006 al quale si rimanda. Articolo 10 Informazione e diritti dell interessato 1. I responsabili del trattamento dei dati garantiscono ai soggetti che conferiscano all Amministrazione comunale dati personali ogni necessaria informazione, favorendo la conoscenza delle modalità di gestione a tal fine adottate. 2. In particolare, nell informativa resa ai sensi dell art.13 D. Lgvo 196/2003 sono fornite tutte le indicazioni inerenti alla corrispondente rilevante finalità di interesse pubblico perseguita, i tipi di dati sensibili per i quali risulta necessario attivare un trattamento e le operazioni eseguibili sui medesimi dati. Articolo 11 Protocolli d intesa 1. La trasmissione di dati o documenti alle banche dati di cui sono titolari soggetti pubblici e privati può essere preceduta da uno specifico protocollo d intesa che contenga l indicazione del titolare e del responsabile della banca dati e delle operazioni di trattamento, nonché le modalità di connessione, di trasferimento e di comunicazione dei dati. Articolo 12 Poteri sostitutivi e disposizioni organizzative 1. Laddove i responsabili del trattamento dei dati non provvedano a garantire che l organizzazione del settore a cui sono preposti permetta la tutela dei dati sensibili, il Direttore generale, o in sua assenza il Segretario generale, di concerto con il Sindaco, può in ogni tempo adottare ulteriori disposizioni organizzative, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento, dal DPS del Comune di Lucca e dei criteri dettati dal Capo II del D.Lgvo. 196/2003, per i vari settori dell Amministrazione volte a disciplinare i profili operativi del trattamento di dati sensibili. 2. Le disposizioni organizzative adottate dal responsabile del trattamento, o in sostituzione dal Direttore generale, devono essere coerenti con i provvedimenti attuativi del D. Lgvo 196/2003 e devono essere adottate con particolare riguardo per: a) la corretta gestione del rapporto tra Amministrazione e cittadini; b) la semplificazione delle modalità di trattamento dei dati personali; c) la definizione di adeguate garanzie per le operazioni inerenti ai dati sensibili. Art. 13 Verifiche e controlli Tutti i regolamenti comunali, i disciplinari e i procedimenti che prevedano il trattamento dei dati saranno sottoposti a periodica revisione per adeguarli alla disciplina sul trattamento dei dati personali. Articolo 14 Disposizioni finali 1. Le disposizioni organizzative di cui al precedente articolo 6 sono adeguate in relazione allo sviluppo tecnologico e all evoluzione del quadro normativo di riferimento in materia di trattamento dei dati sensibili. 6