Inail Direzione regionale Lombardia Gara n Risposte ai quesiti (aggiornato al 5/05/2017)

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Transcript:

Inail Direzione regionale Lombardia Gara n 6487183 Risposte ai quesiti (aggiornato al 5/05/2017) Quesito n.1 (02/03/2017) In riferimento alla gara Lavori di riqualificazione della Sede di Milano - Gara N. 6487183 - CIG 6768837CFC, e precisamente in merito al sopralluogo obbligatorio, siccome nella lettera d'invito NON vengono indicate le figure autorizzate ad effettuarlo, si comunica che: - stante l'abrogazione dell'art. 106 del DPR 207/2010, con l'entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti, Decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016, nulla vieta che l'effettuazione del sopralluogo possa essere effettuata anche da un tecnico esterno, non dipendente, che intrattiene con la scrivente impresa un rapporto di collaborazione con contratto continuativo. Ciò premesso ed alla luce del principio del favor partecipationis, si richiede di far intervenire al previsto sopralluogo, con la delega del Legale Rappresentante un tecnico delegato, evitando cosi i forti disagi derivanti dall'impossibilità della scrivente di partecipare alla gara in oggetto per concomitanti impegni sempre in relazione a gare d'appalto pubbliche. In subordine, premesso che: - è stata rilasciata procura speciale a persona di fiducia, avente rapporto di lavoro d'opera professionale con l'impresa, incaricato direttamente dal legale rappresentante di rappresentarlo ai sensi degli artt. 1388, 1389,1392 e 1393 del c.c. munito di procura notarile speciale; - nell'ordinamento civile italiano, la procura è l'atto giuridico, rivolto ai terzi, con cui un soggetto (detto rappresentato) conferisce direttamente il potere di compiere atti giuridici in suo nome e nel suo interesse ad un altro soggetto (detto rappresentante); gli effetti di questi atti giuridici saranno direttamente imputati al rappresentato stesso; - la maggioranza degli enti sta consentendo l'effettuazione del sopralluogo da parte del procuratore speciale delle imprese, comunicandoci che la figura del soggetto munito di procura notarile è comunque ammessa ad eseguire il sopralluogo, tra gli altri il Consiglio Regionale del Piemonte, la Regione Umbria, la ASL di Milano, il Provv. OO.PP. Lombardia-Liguria ed il Consiglio Regionale d'abruzzo che in risposta a preciso quesito, comunicano: Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale od in sua vece da un procuratore speciale" "Il sopralluogo non può essere effettuato da persona che non risulti alle dipendenze del concorrente, salvo il caso di rilascio da parte del legale rappresentante del concorrente medesimo di apposita procura con cui al procuratore venga concessa la legale rappresentanza della società ai fini dell effettuazione del sopralluogo"; "Il sopralluogo potrà essere effettuato da procuratore speciale munito di apposita procura notarile." "I Procuratori speciali sono configurabili come rappresentanti dell impresa e pertanto possono eseguire il sopralluogo" - il Parere ANAC n.104 del 09/06/2011, cita "..la disciplina vigente non preclude al "procuratore speciale", se munito dei necessari poteri, di eseguire sopralluoghi ed impegnare l'impresa, eventualmente, anche sottoscrivendo o presentando l'offerta e firmando il contratto d'appalto". Si richiede di far intervenire al previsto sopralluogo, con la Procura Notarile, un tecnico in rappresentanza del legale rappresentante, evitando cosi gli ingenti disagi derivanti dall'impossibilità dello stesso di partecipare alla gara in oggetto per concomitanti impegni sempre in relazione a gare d'appalto pubbliche. Risposta al quesito n.1 (02/03/2017) Con riferimento al quesito posto, si comunica che il sopralluogo può essere eseguito anche da parte di un tecnico esterno all impresa concorrente, con delega del legale rappresentante dell operatore economico partecipante accompagnata dal documento di identità del legale rappresentante (per il controllo dell autenticità della firma del delegante). 1

Per la delega, è sufficiente che la stessa sia redatta su carta intestata della società medesima, con allegato il documento d identità del legale rappresentante. Il soggetto delegato al sopralluogo dovrà esibire documento d identità al funzionario Inail che si occuperà di rilasciare l attestazione di avvenuta esecuzione del sopralluogo. Quesito n.2 (02/03/2017) La scrivente, non è iscritta nella white-list di alcuna prefettura, né ha fatto richiesta, può partecipare alla procedura in oggetto? Risposta L iscrizione alla white-list è richiesta solo per le Imprese che svolgano una delle lavorazioni previste dall articolo 53 della legge 190/2012: a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume e) noli a freddo di macchinari f) fornitura di ferro lavorato g) noli a caldo h) autotrasporti per conto di terzi i) guardiania dei cantieri. È sufficiente, peraltro, anche documentare la richiesta di iscrizione alla Prefettura dove l impresa, che svolge una o più delle sopra citate lavorazioni, ha la propria sede legale. Nel caso in cui l impresa non sia assoggettabile, dovrà dichiararlo alla Stazione Appaltante che si riserva gli opportuni controlli. Qualora nell oggetto dell appalto rientri una delle lavorazioni esplicitate dalle lettera ricomprese tra la a) e la i) del citato articolo 53 della legge 190, l Impresa che eseguirà le suddette lavorazioni dovrà essere iscritta alla white- list della Prefettura competente ovvero aver richiesto l iscrizione. Quesito n 3 (02/03/2017) La scrivente, essendo intenzionata a partecipare, rileva dalla lettura integrale del disciplinare che necessita presa visione dei luoghi interessati al lavoro, in presenza di un funzionario, ma non ci sono riferimenti all'ufficio/persona da contattare, né si riscontra l'allegato inerente il sopralluogo. : Per il sopralluogo, è necessario contattare direttamente il dott. Alessandro Colonna, tel. 0262586804 oppure inviare e-mail alla Sede Inail Milano Boncompagni all indirizzo di posta elettronica milanoboncompagni@inail.it; sul portale Inail è stato pubblicato apposito avviso che precisa le modalità del sopralluogo. Risposte ai quesiti (3 marzo 2017) Quesito n. 1 (3 marzo 2017) Il sopralluogo va prenotato? Quali sono i termini e le date per effettuarlo? Il sopralluogo deve essere eseguito previo appuntamento con la sede di Milano Boncompagni: è possibile contattare il dott. Alessandro Colonna tel. 026258.6804, oppure inviare e-mail a milanoboncompagni@inail.it Il sopralluogo può essere effettuato sino alla data di scadenza del termine per presentare l offerta (10 aprile 2017). Poiché con il ravvicinarsi della data di scadenza del termine di presentazione dell offerta potrebbe 2

verificarsi una situazione di eccessiva concentrazione di richieste di sopralluogo, tale da non poter essere gestita dal funzionario della sede che dovrà rilasciare l attestazione, si consiglia di prendere l appuntamento con congruo anticipo rispetto al termine di scadenza dell offerta. Quesito n. 2 (3 marzo 2017) Per la categoria scorporabile OS 30 è ammessa la partecipazione di impresa qualificata in categoria OG 11? : L Impresa in possesso della categoria OG 11 può svolgere direttamente le lavorazioni della categoria OS 30, purché detta categoria sia stata conseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nell articolo 79 comma 16 del dpr 207 del 2010. Quesito n. 3 (3 marzo 2017) In riferimento all'appalto per i lavori indicati in oggetto, la categoria OS 30 è una qualificazione obbligatoria e quindi necessaria per partecipare alla gara d'appalto? La nostra impresa è in possesso della sola categoria OG1, è possibile partecipare singolarmente, oppure in ATI con un'impresa che abbia la categoria OS30? Il possesso della categoria OS 30 è requisito necessario per eseguire i lavori oggetto dell appalto. Ne consegue che, qualora un impresa non la possieda direttamente, dovrà costituire un ATI verticale con impresa qualificata nella predetta categoria. Quesito n. 4 (3 marzo 2017) a) È possibile partecipare in costituenda ATI con categoria prevalente OG 1 capogruppo e mandante con categoria OG 11 (a copertura della Cat. OS 30)? b) C è obbligo di sopralluogo? c) È possibile presentare cauzione provvisoria digitale originale come da Codice dell amministrazione digitale approvato con d.lgs. n. 82 del 2005 (cauzione contenente tutte le clausole previste dal bando ma firmata digitalmente sia dal fideiussore che dall impresa e presentata su supporto informatico CD-ROM + copia cartacea solo per facilitare visione)? a) La categoria OG 11, ottenuta secondo le prescrizioni dell articolo 79 comma 16 del dpr 207 del 2010, abilita l impresa che la possiede all esecuzione delle lavorazioni della OS 30. Pertanto, un ATI composta da 2 imprese qualificate rispettivamente nella cat. OG 1(prevalente) e OS 30 (scorporata) può partecipare alla gara. b) Il sopralluogo è obbligatorio, il riferimento è il dott. Alessandro Colonna tel. 0262586804 c) Sulla cauzione in formato digitale, la soluzione prospettata è possibile. Quesito n. 1 (7 marzo 2017) L impresa, qualificata SOA in OG 1 Class. V, può partecipare alla procedura come impresa singola, dichiarando che intende subappaltare il 100 % dei lavori relativi alla categoria OS 30 a imprese in possesso di idonea qualificazione? L impresa non in possesso della categoria OS 30 non può subappaltare i lavori di detta categoria. Il subappalto può essere dato solo entro il limite del 30% e solamente dall impresa che possiede la cat. OS 30. Nella fattispecie prospettata, l impresa in possesso della categoria prevalente OG 1, in mancanza della qualificazione nella categoria OS 30, è obbligata a formare un associazione temporanea di imprese (ATI) di tipo verticale. 3

Quesito n. 2 (7 marzo 2017) a) Nel quadro riepilogativo si parla di oneri della sicurezza per l attuazione del PSC: tale richiesta ci risulta anomala in quanto l impresa redige il POS oppure il PSS. I costi del CSE sono a carico dell impresa? b) Sul sito è visibile la documentazione di cui all art. 4 del disciplinare. Deve ancora essere pubblicata oppure viene inviata via mail? c) Per quanto riguarda il sopralluogo, come fare per prendere appuntamento? Può intervenire anche la mandante oppure il legale rappresentante o chi per esso dell impresa capogruppo? a) I costi per la sicurezza negli atti di gara si riferiscono esclusivamente ai costi per attuale il piano di sicurezza e coordinamento, che com è noto, non sono soggetti a ribasso d asta e sono stati regolarmente computati e riportati negli elaborati di gara. Non si riscontra alcuna anomalia in quanto in presenza del piano di sicurezza e coordinamento predisposto dal CSP, non deve essere redatto il PSS (piano sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento). Si rammenta, inoltre, che, per quanto riguarda gli oneri della sicurezza aziendali, intrinseci alle lavorazioni e pertanto soggetti a ribasso d asta, devono essere evidenziati nell offerta economica così come richiesto nel bando, pena l esclusione della gara b) Tutta la documentazione è disponibile sul portale dell istituto c) Il sopralluogo va effettuato previo appuntamento; il riferimento è il dott. Alessandro Colonna tel. 0262586804. Lo può eseguire anche persona esterna alla mandataria, purché delegata dal legale rappresentante di quest'ultima, quindi anche la mandante medesima. Quesito n. 1 (8 marzo 2017) 1) La Scrivente possiede l'attestazione SOA in OG 1 classifica II e intende concorrere in raggruppamento temporaneo di imprese verticale in qualità di capogruppo con un'impresa che possiede l'attestazione SOA in OS 30 classifica I. Considerato che la nostra attestazione SOA ci consente di concorrere per appalti fino a 619.200,00 euro (computando anche il beneficio del quinto di cui all'art. 61, comma 2, del dpr 207 del 2010) si chiede se, per la somma di euro 135.757,58 (data dalla differenza tra 754.957,58 e 619.200,00) sia possibile ricorrere al subappalto obbligatorio (essendo lo stesso pari al 17,98% dell'importo della categoria prevalente) a impresa in possesso dei requisiti di cui all'articolo 90 del dpr 207 del 2010 per pari importo. 2) Il nominativo dell'impresa subappaltatrice verrebbe segnalato già in sede di gara, con conseguente assoggettamento della stessa alla lex specialis di gara? Risposta In ordine ai quesiti posti, si comunica che in sede di gara l Impresa singola deve essere qualificata per la categoria prevalente OG 1 e classificata per l intero importo dell appalto. Dovrà possedere, inoltre, la qualificazione nella categoria scorporata OS 30, in quanto la stessa può essere subappaltata solo nella misura del 30%. In mancanza della categoria OS 30, l impresa singola dovrà necessariamente costituire un ATI di tipo verticale. Inoltre, se l impresa singola non possiede la classifica necessaria nella categoria prevalente, dovrà necessariamente costituire anche un ATI di tipo orizzontale per il raggiungimento della classifica nella categoria OG1; fermo restando la costituzione di un ATI di tipo verticale per la qualificazione nella categoria scorporata OS 30 (ATI di tipo misto). Quesito n. 2 (8 marzo 2017) a) La categoria SOA OS 30, può essere sostituita completamente dalla categoria SOA OG 11? b) In caso di partecipazione in ATI, il sopralluogo può essere eseguito solo dalla mandataria? È necessario presentare anche la delega della mandante alla mandataria che eseguirà il sopralluogo? 4

a) Il possesso della categoria OG 11 conseguita nel rispetto dell art. 79 comma 16 abilita l Impresa che la possiede all esercizio delle lavorazioni ricomprese nella OS 30. b) In caso di ATI, si richiede che il sopralluogo sia eseguito direttamente dalla sola mandataria. Quesito n. 1 (14 marzo 2017) È possibile partecipare alla gara in oggetto avendo la OG 1 classifica IV e la OG 11 classifica I? Il possesso della categoria OG 1 classifica IV copre la corrispondente categoria prevista dal bando; la qualificazione nella categoria OG 11 ottenuta ai sensi dell articolo 79 comma 16 del dpr 207 del 2010, abilita l impresa all esercizio delle lavorazioni ricomprese nella categoria OS 30. Quesito n. 2 (14 marzo 2017) Un impresa in possesso della certificazione SOA nelle categorie OG 10 CLASS. III e OG 11 CLASS. III, può ricorrere all istituto dell avvalimento per la categoria prevalente OG 1 CLASS. III? La risposta è no, ai sensi dell articolo 89 comma 11 del d.lgs 50 del 2016, così come riportato nel disciplinare di gara. Quesito n. 1 (16 marzo 2017) a) È ammessa la partecipazione alla gara di un operatore economico con idoneità plurisoggettiva costituito o costituendo in forma di raggruppamento temporaneo di imprese misto cosi composto: per la categoria prevalente l'impresa A, essendo qualificata in OG 1 classifica II, esegue una quota pari a 619.200,00 (classifica II con l'aggiunta del beneficio del quinto) mentre l'impresa B, non avendo l'attestazione SOA, esegue una quota pari a 135.757,38 (data dalla differenza tra 754.957,58 e 619.200,00) dimostrando il possesso dei requisiti ai sensi dell'articolo 90 del dpr 207del 2010. Per la categoria scorporabile, essa verrebbe eseguita interamente dall'impresa C in possesso di attestazione SOA in OS 30 classifica II; b) Nel caso in cui al quesito a) sia stata data risposta affermativa, è sufficiente che il sopralluogo venga effettuato da un tecnico delegato soltanto dalla impresa A (capogruppo)? a) Se l Impresa che intende partecipare alla gara non possiede singolarmente la classifica necessaria per eseguire autonomamente la totalità dei lavori della categoria prevalente, può costituire un ATI orizzontale con altre imprese qualificate SOA nella categoria OG 1 al fine di raggiungere la classifica. Inoltre occorre possedere anche, in sede di gara, la qualificazione nella categoria OS 30 classifica I in quanto la stessa risulta subappaltabile nel limite del 30%. b) l impresa capogruppo può eseguire il sopralluogo in rappresentanza anche delle altre Imprese partecipanti alla gara come mandanti. Quesito n. 1 (21 marzo 2017) Il pagamento della eventuale sanzione pecuniaria prevista all articolo 9 del Disciplinare deve essere previsto all interno della polizza fidejussoria oppure avverrà mediante bonifico bancario o simili? 5

Qualora la stazione appaltante debba applicare la sanzione pecuniaria collegata al soccorso istruttorio, le modalità sono le seguenti: - chiedere alla ditta di pagare direttamente la sanzione tramite versamento di assegno circolare ovvero con bonifico bancario - escutere parzialmente la cauzione che, in tal caso, dovrebbe essere reintegrata dall operatore economico. Preferibilmente la stazione appaltante chiederà il pagamento diretto della sanzione all operatore economico, sempre che si tratti di inosservanza di formalità essenziali soggette a regolarizzazione previo pagamento della sanzione. L Amministrazione è al corrente che alcune stazioni appaltanti richiedono agli operatori economici di versare, ricompreso nell importo della cauzione provvisoria, anche una somma aggiuntiva per eventuali sanzioni pecuniarie decise dalla commissione di gara e legate sostanzialmente al mancato rispetto di formalità essenziali che possono essere regolarizzate solo attraverso il pagamento della sanzione pecuniaria definita nel disciplinare di gara. Tuttavia l Istituto, qualora avesse voluto richiedere ciò, lo avrebbe detto espressamente nel disciplinare di gara, ma così non è stato, tant è che l importo della cauzione è pari esattamente al 2% dell importo dei lavori. Quesito n. 1 (27 marzo 2017) La nostra società è in possesso di certificazione ISO 9001:2008 in scadenza il 12 aprile 2017. Sono state avviate le procedure per il rinnovo del certificato che non verrà emesso però prima della metà di maggio. È possibile partecipare alla gara e inviare eventualmente una dichiarazione? È possibile partecipare alla procedura di gara allegando la certificazione ISO in scadenza e la documentazione comprovante la procedura del rinnovo. Quesito n. 1 (6 aprile 2017) È ammesso avvalimento per categoria OG1? Allo stato attuale, l interpretazione data da questa stazione appaltante all articolo 89 comma 11 è quello di divieto totale di avvalimento nel caso in cui, nell oggetto dell appalto, oltre ai lavori prevalenti, rientrino opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. Si fa, inoltre, presente che è stato richiesto un parere di precontenzioso all Anac riguardante l ammissibilità dell avvalimento per la gara bandita dall Istituto. Eventuali diverse determinazioni da parte dell Anac verranno comunicate sul sito dell Inail www.inail.it. Quesito n. 1 (3 maggio 2017) A seguito di invito alla procedura per i lavori in oggetto, siamo con la presente a comunicare che la nostra offerta è già stata presentata in data 06.04.2017. Chiediamo se è necessario apportare modifiche o integrazioni alla documentazione di gara presentata. 6

Con riferimento alle Imprese che si trovano nella seguente situazione: alla data di pubblicazione dell avviso di proroga dei termini della gara, hanno già presentato o spedito alla Stazione Appaltante la domanda di partecipazione alla gara, essendo stato prorogato il termine di presentazione delle offerte dal 10.4.2017 al 12.6.2017, si presume che abbiano ottenuto, dagli operatori di mercato preposti, il rilascio di una polizza che scadrà circa 2 mesi prima rispetto al nuovo termine di scadenza per la presentazione delle offerte, slittato al 12.6.2017. Ciò nonostante, è evidente che la proroga del termine di scadenza delle offerte, resasi necessaria in conseguenza dell istanza di parere di precontenzioso avanzata da un operatore economico all ANAC, non era in alcun modo prevedibile, né dalla Stazione Appaltante né tantomeno da tutti gli operatori economici che si trovano, attualmente, nella situazione sopra prospettata. In conseguenza di quanto sopra esposto, sarà considerata valida la cauzione rilasciata all operatore economico e recapitata, insieme agli altri documenti previsti dal Disciplinare, nella domanda di partecipazione già inoltrata/pervenuta all Amministrazione. Potrà essere eventualmente richiesto, alla scadenza del periodo di validità della garanzia provvisoria, l estensione/prolungamento della validità della medesima, sempre che risulti necessaria, non avendo la Commissione di Gara ancora esaurito la fase di aggiudicazione della gara. Quesito n. 2 (3 maggio 2017) Buongiorno, in riferimento al Vs avviso sulla proroga della scadenza delle offerte Vi sottoponiamo il seguente quesito: - Per chi è già in possesso della polizza provvisoria come deve comportarsi? E sufficiente integrarla con un appendice con le date corrette? Se la polizza è già stata rilasciata all operatore economico, la proroga del termine di scadenza non inficia la validità della polizza emessa. La stazione appaltante potrà richiedere all operatore economico un estensione della validità della polizza se alla scadenza della medesima, la gara non sarà ancora aggiudicata. 7