COMUNE DI MATERA. Il Segretario Generale MARIA ANGELA ETTORRE. Il Presidente ANGELO TORTORELLI

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Il Presidente ANGELO TORTORELLI Il Segretario Generale MARIA ANGELA ETTORRE COMUNE DI MATERA DICHIARAZIONE: Copia della presente delibera è in corso di pubblicazione all Albo Pretorio del Comune, per 15 giorni consecutivi dal 29/05/2017 Matera, lì 29/05/2017 Il Presidente Il Funzionario Incaricato GIANFRANCA GUIDA SI ATTESTA Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29/05/2017 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 D.Lgs. 267/2000) Matera, lì 29/05/2017 Il Presidente Il Funzionario Incaricato GIANFRANCA GUIDA ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' Il Sottoscritto... in qualità di..., attesta che la presente copia cartacea della delibera di Consiglio Comunale n DelC 00037-2017, composta da n... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N 82/2005 Matera, lì Timbro e Firma dell'ufficio N. 37 del Registro Deliberazioni di Consiglio - ORIGINALE OGGETTO: CONCESSIONE AREA IN DIRITTO DI SUPERFICIE ALL'ASSOCIAZIONE ONLUS "DON GIOVANNI MELE" CON SEDE IN MATERA. Il giorno 19/05/2017 alle ore 17,00 in Matera e nella Sala delle adunanze consiliari della Sede provinciale, convocato con appositi avvisi consegnati a domicilio di ciascun Consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria di prima convocazione. Risultano presenti: - DE RUGGIERI RAFFAELLO P - TORTORELLI ANGELO P - LAPOLLA ANGELO P - MANICONE FRANCESCO P. - - RUBINO ROSSELLA P - SASSO VITO P - BUCCICO ROCCO M. P - L'EPISCOPIA GASPARE P - VENA MARIA TERESA P - ADDUCE SALVATORE - - SANSONE ANTONIO P - ANTEZZA ANNUNZIATA P - MORELLI MARIO P - SCAROLA GIOVANNI - - TOTO AUGUSTO - - IACOVONE ANTONIO P - DI LENA EUSTACHIO - - ALBA CARMINE - - BIANCO ANGELO P - TRALLI VITO MICHELE P - FRAGASSO DANIELE E. - - TROMBETTA NICOLA - - VIZZIELLO SAVERIO P - MONTEMURRO ANGELO - - COTUGNO ANGELO RAFFAELE P - DE MOLA GIANFRANCO P - D'ANDREA MARCO P - IACOVONE PIETRO P - ANTEZZA CARLO P - LIONETTI PASQUALE - - SARDONE ANGELO R. P - MATERDOMINI ANTONIO P - LAMACCHIA MICHELE P Presiede il Presidente del Consiglio ANGELO TORTORELLI Partecipa il Segretario Generale MARIA ANGELA ETTORRE Il Presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità dell adunanza, dichiara aperta la seduta. Vengono designati a Scrutatori i Signori Consiglieri: MICHELE LAMACCHIA ANNUNZIATA ANTEZZA ROSSELLA RUBINO IL CONSIGLIO COMUNALE -Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell art. D.Lgs 267/2000 N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

RELAZIONA il Presidente del Consiglio Comunale (omissis come da verbale in atti). Interviene l Assessore al Patrimonio Avv. Antonella Prete. Non essendoci altri interventi VISTA la relazione del dirigente del servizio patrimonio di seguito integralmente riportata: L art.20 della Legge Regionale n.3/2016 ha gratuitamente trasferito in proprietà, al Comune di Matera l immobile sito in Matera alla via Cererie n.61, già di proprietà Alsia, censito in catasto fabbricati al foglio 159, particella 5382, sub 1 cat. C/2, classe 3, R.C. 529,89, con annesso terreno di pertinenza in Catasto terreni al fg. 159, particella 5382, con vincolo di destinazione ad utilizzo per lo svolgimento di attività sociale, anche attraverso l affidamento a soggetti del privato sociale. Con provvedimento n.33 del 01.06.2016 il Consiglio Comunale ha ratificato il disposto legislativo su indicato, deliberando l acquisizione del detto immobile al patrimonio dell Ente, con il vincolo di destinazione d uso ad attività sociale, così come legislativamente predeterminato, formulando, agli uffici competenti, l indirizzo di destinare con atto definitivo e permanente e ove ne ricorrono i presupposti normativi, l immobile alla missione sociale onlus Don Giovanni Mele. Inoltre, con la delibera consiliare in parola si è disposto di variare la destinazione d uso dell immobile, secondo l art.30 delle vigenti norme tecniche d attuazione del P.R.G., da attrezzature d interesse comune, a finalità sociale. Con nota acquisita al protocollo dell Ente al n.0077699 del 24.10.2016, il presidente dell Associazione onlus Don Giovanni Mele, con sede in Matera alla via Racioppi n.2, c.f. 93022430776, iscritta al Registro volontariato dal 27.07.2010 D.G.R. n.1266, ha chiesto la concessione dell immobile del quale la Regione Basilicata ha disposto il trasferimento al Comune di Matera, per la realizzazione della Mensa dei poveri Caritas, dichiarando che: - l immobile sarà ristrutturato con apporto di capitale privato; - non verrà richiesto nessun intervento, anche finanziario al Comune; - la spesa presunta per la ristrutturazione ammonta ad 500.00,00; - la destinazione è finalizzata alla realizzazione della mensa per i poveri Caritas e a centro di aggregazione sociale per rivitalizzare il quartiere Piccianello. I tecnici del Servizio Patrimonio, a seguito di sopralluogo effettuato in data 14.12.2016, disposto per accertare lo stato dell immobile, hanno redatto una relazione tecnica da cui emerge che il fabbricato di che trattasi è completamente abbandonato da decenni e, per questo, anche pericolante, per il quale qualunque intervento di ristrutturazione parziale risulterebbe inefficace per lo scopo a cui è destinato l immobile. Appare più conveniente prevederne la demolizione e ricostruzione anche alla luce della vigente normativa antisismica, oltre che per la possibilità di usufruire della premialità rinveniente dalla legge n.25 del 2009 e ss.mm. e ii. Con la delibera di Giunta Comunale n.26 del 03/02/2017 si proponeva al Consiglio Comunale la concessione in diritto di superficie all Associazione onlus Don Giovanni Mele, del compendio immobiliare, come sopra meglio identificato, per la durata di anni cinquanta, al fine di realizzare una struttura da destinare a mensa dei poveri e a centro di aggregazione sociale, nonché di sottoporre al medesimo organo consiliare, l approvazione del relativo schema di convenzione. Con lo stesso atto approvativo dello schema di convenzione, si stabiliva di compensare il corrispettivo della concessione del diritto di superficie (calcolato sulla base dei presunti canoni di locazione che l amministrazione avrebbe potuto introitare dall affitto dell immobile) con l investimento necessario alla realizzazione della nuova struttura, da edificarsi ad esclusivo carico dell Associazione, con ciò unificando di fatto l istituto della locazione con quello del diritto di superficie che sono strumenti contrattuali giuridicamente diversi. Infatti, con il contratto di locazione si costituisce un rapporto di natura obbligatoria, mediante il quale il proprietario del suolo trasferisce ad altri la disponibilità del bene immobile per un determinato tempo ed in cambio di un corrispettivo (anche nel caso in cui sia prevista la facoltà del conduttore di costruire manufatti sull area locata), mentre con la cessione del diritto di superficie si realizza un atto di 1

trasferimento di un diritto reale, consistente nella possibilità di edificare e mantenere la proprietà della costruzione al di sopra di un fondo di proprietà altrui. La conseguenza diretta di quanto innanzi specificato e che, data la diversa natura giuridica, i due istituti non possono coesistere in un unico atto. Pertanto, la costruzione di un diritto reale (di superfice), in quanto atta a garantire un rapporto stabile e duraturo con l area edificabile, appare in linea generale più consona a regolare gli interessi tra l Amministrazione e l Associazione, che si impegna a porre in essere un rilevante investimento economico. Quindi, la concessione del diritto di superficie sopra indicata, che la Giunta ha ritenuto di voler attribuire all Associazione Onlus senza alcun corrispettivo può essere legittimamente perfezionata senza dover giustificare la gratuità delle cessione con l ammortamento dell investimento mediante scomputo dei canoni di locazione e ciò per le ragioni di seguito indicate. Innanzitutto come riportato, l immobile è stato trasferito gratuitamente dalla Regione Basilicata al Comune di Matera, con il precipuo fine di destinarlo esclusivamente ad attività sociali anche attraverso l affidamento al privato sociale. Inoltre, a seguito dell investimento proposto e sostenuto a totale carico dell Associazione, il compendio immobiliare, da ricostruire a norma di legge con l ampliamento, nel frattempo avrà subito un cospicuo aumento di valore economico che produrrà un notevole vantaggio patrimoniale per l amministrazione, atteso che allo scadere del termine della concessione superficiaria, la proprietà passerà automaticamente alla A. C. Non solo, a ciò deve aggiungersi che l intervento previsto è di preminente interesse pubblico, per l alto valore sociale svolto dal servizio di Mensa dei poveri Don Giovanni Mele, che di fatto interviene a soddisfare i primari bisogni prevalentemente alimentari, dei soggetti meno abbienti dell intera città di Matera, attività già esercitata da diversi decenni e ciò in ausilio dell attività sociale di competenza comunale. Del resto la stesa Corte dei Conti con pareri resi nella sua attività consultiva ha chiarito che l amministrazione comunale può procedere alla concessione gratuita di beni purchè venga individuato l interesse pubblico perseguito. Come più volte precisato dalla Corte dei Conti (fra tutte si confronti deliberazione della Sezione Lombardia n. 262 del 31 maggio 2012/PAR) se l azione è intrapresa al fine di soddisfare esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal Comune, l attribuzione di beni, anche se apparentemente a fondo perso, non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell utilità che l Ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo. La natura pubblica o privata del soggetto che riceve l attribuzione patrimoniale è indifferente se il criterio di orientamento è quello della necessità che l attribuzione avvenga allo scopo di perseguire i fini dell ente pubblico, posto che la stessa amministrazione pubblica opera ormai utilizzando, per molteplici finalità (gestione di servizi pubblici, esternalizzazioni di compiti rientranti nelle attribuzioni di ciascun ente), soggetti aventi natura privata (cfr. anche deliberazione Sezione Lombardia n.349/2011/par). Dello stesso avviso è la giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale partendo dal presupposto che nel nostro ordinamento non esiste una norma che sancisca l incapacità delle persone giuridiche pubbliche a concedere liberalità, ha più volte affermato che gli atti di liberalità da essa compiuti sono validi, purchè siano diretti al conseguimento di fini di pubblico interesse, anche se lo scopo, che l ente tende a perseguire in concreto con l atto di liberalità, non rientra fra i suo fini istituzionali, ma coincida con quelli cui è diretta l attività dello Stato o di latro ente pubblico (Cass. Civ., sez. I, sentenza 16 giugno 1962, n.1525; Cass. Civ., sez. I, sentenza 7 dicembre 1970, n.2589 e più recentemente, Cass. Civ., sez. I, sentenza 18 dicembre 1996 n.11311). Per le motivazioni sopra enunciate, la costituzione del diritto di superficie potrà essere legittimamente formalizzata in forma gratuita sia per il periodo di anni 50 che per l ulteriore eventuale proroga, così come già deliberato con provvedimento n.152 del 23/03/2017 e per tale ragione si sottopone all approvazione del Consiglio Comunale lo schema di convenzione per la concessione del diritto di superficie già approvato dalla Giunta, depurato dai riferimenti alla locazione immobiliare ed opportunamente integrato e modificato. IL DIRIGENTE 2

Arch. GRAVINA Francesco Paolo IL CONSIGLIO COMUNALE VISTO l art. 20 della Legge Regionale n.3/2016 che ha gratuitamente trasferito, in proprietà, al Comune di Matera, l immobile sito in Matera alla Via Cererie n.61, già di proprietà Alsia, censito in catasto fabbricati al fg. 159, particella 5382, sub 1, cat. C/2, classe 3, R.C. 529,89 con vincolo di destinazione allo svolgimento di attività sociale, anche attraverso l affidamento a soggetti del privato sociale; Vista la delibera di Giunta Comunale n.26 del 03.02.2017, con la quale si è proposto al Consiglio Comunale la concessione in diritto di superficie all Associazione Onlus Don Giovanni Mele, del compendio immobiliare, come sopra meglio identificato, per la durata di anni cinquanta, che per l ulteriore eventuale proroga, così come già deliberato con provvedimento n.152 del 23/03/2017, al fine di realizzare una struttura da destinare a mensa dei poveri e a centro di aggregazione sociale; Vista la relazione predisposta dal Dirigente del Servizio Patrimonio arch. Francesco Paolo GRAVINA e condivise le motivazioni di formalizzare a favore dell Associazione Onlus Don Giovanni Mele la costituzione del diritto di superficie modificando ed integrando lo schema di convenzione già approvato dalla delibera di Giunta su indicata depurato dai riferimenti alla locazione immobiliare ed opportunamente integrato; VISTO lo schema di convenzione per la costituzione del diritto di superficie così come integrato dal dirigente arch. GRAVINA Francesco Paolo; VISTO il verbale della conferenza dei capigruppo consiliari svoltasi in data 05.05.2017. VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio Patrimonio arch. GRAVINA Francesco Paolo; VISTO lo Statuto Comunale; RITENUTA la propria competenza ai sensi del D. Lgs. n.267 del 18.08.2000 e successive modifiche e d integrazioni; Con 22 voti favorevoli e 1 astenuto (Materdomini) resi per appello nominale da 23 consiglieri presenti. Sono assenti: Toto, Di Lena, Fragasso, Manicone, Adduce, Scarola, Alba, Trombetta, Montemurro, Lionetti. DELIBERA 1. DI STABILIRE che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 2. DI COSTITUIRE il diritto di superficie sull area individuata in Catasto terreni al fgl. N.159, p.lla 5382 nonché sull area di sedime su cui insiste l immobile da demolirsi, identificato al fg. 159, particella 5382, sub 1, Cat. C/2, classe 3, R.C. 529,89, a favore dell Associazione Onlus Don Giovanni Mele, con sede in Matera alla Via Racioppi n.2, c.f. 93022430776, iscritta al Registro volontariato dal 27.07.2010 D.G.R. n.1266. 3. DI DARE ATTO che l Associazione su indicata dovrà destinare il costruendo immobile superficiario a mensa per i poveri Caritas e a centro di aggregazione sociale per rivitalizzare il quartiere Piccianello. 3

4. DI APPROVARE l allegato schema di convenzione che disciplina la costituzione del diritto di superficie con durata di anni cinquanta prorogabili per eventuali ulteriori anni cinquanta. 5. DI DELEGARE il dirigente del Servizio Patrimonio alla sottoscrizione della relativa convenzione. 6. DI ESONERARE il Conservatore alla iscrizione dell ipoteca se e in quanto dovuta per legge. E, con lo stesso esito di votazione reso per alzata di mano 7. DI RENDERE il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi del c. 4, art. 134 del D. Lgs. 267/2000. 4

SCHEMA DI CONTRATTO PER LA CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICE DI UN AREA DESTINATA A SERVIZI DI OFFERTA SOCIALE: MENSA DEI POVERI E CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE. L anno del mese di in Matera nella sede Comunale avanti a me, Segretario Comunale sono comparsi: per una parte il sig., domiciliato per la carica il quale dichiara di agire e di intervenire nel presente atto nella sua qualità di in esecuzione della delibera, quale dichiarazione in copia conforme all originale, trovasi allegata (allegato ) al presente atto, d ora innanzi denominato Comune concedente ; per l altra parte: Il sig., nato a il Cod. Fisc. domiciliato per la carica in, il quale dichiara di agire e intervenire nel presente atto nella sua qualità di Presidente, dell Associazione Onlus Don Giovanni Mele con sede in Matera alla via Racioppi n.2, C.F. 93022430776, iscritta al Registro Regionale Volontariato dal 27.07.2010 DGR. n. 1266, d ora innanzi denominata Concessionaria Dette comparenti della cui identità io Segretario Generale sono certo, PREMESSO Che il Comune di Matera con deliberazione del Consiglio Comunale n.33 del 01.06.2016, ha acquisito l immobile sito in Matera alla Via Cererie, censito in catasto al fg. 159, p.lla 5382 sub. 1, cat.c/02 con annessa area graffata, in catasto terreni al fg. 159 p.lla 5382, proveniente dall Alsia, giusta art.20 della Legge Regionale n.3/2016, con vincolo di utilizzo per lo svolgimento di attività sociale, anche attraverso l affidamento a soggetti del privato sociale. Che con Atto Pubblico Amministrativo del 24.11.2016 rep. n.2475/2016 si è provveduto a trascrivere l immobile presso la Conservatoria del Registro Immobiliare di Matera con nota di trascrizione del Registro generale n.99 e registro particolare n.88 del 05.01.2017; Che con la delibera di Giunta Comunale n. 26 del 3/02/2017 si è proposto al Consiglio Comunale la concessione in diritto di superficie all Associazione Onlus Don Giovanni Mele, del compendio immobiliare, come sopra meglio identificato, per la durata di anni cinquanta, al fine di realizzare una struttura da destinare a mensa dei poveri e a centro di aggregazione sociale nonché di sottoporre al medesimo organo consigliare, l approvazione del relativo schema di convenzione predisposto; Che con successiva delibera di Giunta Comunale n. 152 del 23/03/2017 è stata approvata la possibilità di modificare lo schema di convenzione su indicato per la concessione del diritto di superficie, prevedendo la facoltà che Immediatamente prima della scadenza del termine, il Comune potrà rinnovare la concessione in favore del concessionario se non vi ostino ragioni di pubblico interesse, stante l originario e perdurante vincolo di destinazione dell immobile in oggetto allo svolgimento di attività sociali ; Che con delibera di Consiglio Comunale n. del è stato deliberato di concedere gratuitamente, per la durata di anni cinquanta, eventualmente prorogabili, in diritto di superfice, l area di complessivi mq.789, riveniente da un fabbricato di mq.279,20, censito in catasto al foglio di mappa 159 particella 5382, sub 1, che sarà demolito per essere costruito un nuovo fabbricato, e di un area graffata ad esso di mq.509,80, censita in catasto terreni al fg. 159 p.lla 5382 all Associazione onlus Don Giovanni Mele ed è stato approvato il relativo schema di convenzione. Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue: ART. 1 FINALITA E VINCOLI DEL CONTRATTO Il Comune di Matera, ai sensi degli artt. 952 e ss. del Codice Civile, costituisce gratuitamente a favore dell Associazione Onlus Don Giovanni Mele, con sede in Matera alla Via Racioppi n.2, C.F. 93022430776, il diritto di superfice, consistente nella facoltà di realizzare, con le modalità e per la durata specificate nel prosieguo di questa convenzione, un edificio da destinare a mensa dei poveri e centro di aggregazione sociale, dell area sita in Matera alla via Cererie, attualmente identificata al NCT come fg. 159, p.lla 5382, di mq.789, nell ambito della quale è compresa anche l area di sedime su cui attualmente, insiste un

fabbricato che dovrà essere demolito a cura e spese della concessionaria, per la realizzazione della su indicata mensa per poveri e centro di aggregazione. Il tutto come da visura catastale (allegato A ) e planimetria catastale (allegato B ), allegati alla presente convenzione. L area viene ceduta nella situazione esistente. La struttura che sarà realizzata avrà il vincolo di interesse pubblico e collettivo per la realizzazione di una mensa per i poveri e di un centro di aggregazione sociale, e gestita sotto l integrale responsabilità e rischio del superficiario. ART. 2 - CONSEGNA DEL BENE Il possesso di quanto forma oggetto del presente Atto viene trasferito dal Comune di Matera all associazione concessionaria a decorrere dalla data odierna. La concessionaria dichiara di aver effettuato un sopralluogo prendendo visione della consistenza di quanto forma oggetto del presente atto e dello stato dei luoghi nulla avendo da rilevare a riguardo. ART. 3 DURATA DELLA CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICE La durata della concessione del diritto di superfice è di anni 50 (cinquanta) a partire dalla stipula della presente convenzione. Immediatamente prima della scadenza del termine, il comune di Matera potrà rinnovare la concessione in favore del concessionario se non vi ostino ragioni di pubblico interesse, stante l originario e perdurante vincolo di destinazione dell immobile in oggetto allo svolgimento di attività sociale. La concessione del diritto di superfice avrà termine, senza necessità di disdetta né di altro atto o provvedimento formale, allo spirare del termine sopra indicato. Entro la data di estinzione della concessione le parti dovranno redigere un verbale in contraddittorio al fine di constatare le condizioni di manutenzione e conservazione delle strutture, prima dell immissione in possesso della stessa in capo al Comune. Dallo spirare del termine di vigenza della concessione, in assenza di ulteriori rinnovi, la proprietà superficiaria confluirà per confusione nella proprietà comunale senza che il Concessionario potrà vantare diritto o pretese di sorta. ART. 4 RICHIESTE SPECIFICHE PER L EDIFICAZIONE DELL AREA IN DIRITTO DI SUPERFICE Il superficiario dovrà presentare entro e non oltre un anno dalla stipula della presente convenzione istanza per il rilascio di Permesso a Costruire, rispettando gli indici urbanistici e le leggi vigenti in materia. Al fine di urbanizzare al meglio l area, qualora si necessiti di servitù di cavidotti, richiesta dal superficiario, il Comune concede tali servitù a titolo gratuito, previo studio e parere tecnico sulle migliori soluzioni e tragitti da adottarsi. Tutte le spese da sostenersi per la realizzazione del progetto sull area, ivi comprese spese di rilievo, progettuali, di urbanizzazione, di accatastamento, attestazione di prestazione energetica, ecc, notarili e di registrazione, e qualsiasi altra spesa relativa al progetto e alla sua realizzazione, sono a completo carico del superficiario. Alla fine dei lavori il superficiario depositerà presso l ufficio Comunale competente la richiesta di agibilità comprensiva di tutti i documenti necessari. Le attività all interno dell edificio non potranno iniziare prima del rilascio dell agibilità. Sull area concessa in diritto di superfice il Concessionario si obbliga a realizzare le opere previste nel titolo abilitativo presentato comprese le sistemazioni dell area e le opere di urbanizzazione necessarie per la struttura senza alcun onere per il Comune di Matera. La struttura nel suo complesso verrà gestita sotto la completa responsabilità e rischio del superficiario, senza alcuna rivalsa per qualsiasi titolo o ragione nei confronti del Comune di Matera. Il superficiario si impegna a conservare il complesso realizzato in tutte le sue articolazioni e per tutta la durata della concessione del diritto di superfice in buone condizioni, adeguate al mantenimento delle

autorizzazioni al funzionamento per l uso a cui sono destinati, con i necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nel corso della durata degli anni di concessione del diritto di superfice. Tutte le spese dirette e indirette derivanti dalla realizzazione della struttura sono a carico del superficiario. ART: 5 - CLAUSOLE RISOLUTIVE E GARANZIE RICHIESTE Senza pregiudizio di ogni maggiore ragione, azione o diritto, che possa competere al Comune concedente, anche a titolo di risarcimento danni, il Comune medesimo si riserva la facoltà di avvalersi nei confronti della Concessionaria della clausola risolutiva espressa di cui all art.1456 del Codice Civile, previa diffida, anche per una sola delle seguenti cause: - Riscontro di gravi vizi o ritardi nella progettazione e nella esecuzione delle opere specificando che il Permesso di Costruire per la realizzazione delle opere dovrà essere presentato entro mesi sei della stipula della presente convenzione. - Mancato ritiro del titolo abilitativo; - Mancato completamento dell opera per cause imputabili al Superficiario; - Utilizzo della struttura con destinazione d uso non compatibili con i vincoli imposti dal concedente; - Mancato utilizzo della struttura per un periodo superiore ad anni uno; La risoluzione contrattuale per i motivi sopracitati comporterà la presa in possesso pieno della proprietà degli immobili e delle opera realizzate sopra gli stessi, senza nulla dovere al superficiario. Articolo 6 Garanzie L amministrazione comunale garantisce che il terreno oggetto del presente atto è pienamente disponibile e libero da ipoteche, oneri reali e pesi che ne limitino l utilizzo. Non essendo dovuto corrispettivo economico per la costituzione del diritto di superficie il Comune di Matera rinuncia all ipoteca legale e solleva espressamente il Direttore del Servizio di Pubblicità Immobiliare della competente Agenzia del Territorio da ogni responsabilità al riguardo.

Comune di Matera Parere Tecnico Responsabile del Procedimento per la DelC 00037-2017 del 19/05/2017. Avente oggetto: ASSEGNAZIONE, IN DIRITTO DI SEPERFICIE, ALL'ASSOCIAZIONE ONLUS "DON GIOVANNI MELE" DI UN'AREA RICADENTE NEL QUARTIERE "PICCIANELLO" PER LA REALIZZAZIONE DELLA MENSA DEI POVERI Il Dirigente (SETTORE GESTIONE del TERRITORIO) FRANCESCO PAOLO GRAVINA esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, attestando, altresì, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs n. 267/2000. Data Parere 16/05/2017 GRAVINA Il Dirigente F.to FRANCESCO PAOLO N.B. Il presente parere è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005