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Transcript:

Ordinanza del DATEC sulla prova del metodo di produzione e dell origine dell elettricità (Ordinanza sulla garanzia di origine, OGO) 1 730.010.1 del 24 novembre 2006 (Stato 1 gennaio 2014) Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni (DATEC), visti gli articoli 1d capoverso 6 e 1e capoverso 2 dell ordinanza del 7 dicembre 1998 2 sull energia (OEn), 3 ordina: Art. 1 Oggetto 1 La presente ordinanza fissa i requisiti concernenti la prova del metodo di produzione e dell origine dell elettricità (garanzia di origine). 2 Essa disciplina inoltre la procedura di registrazione, di rilascio, di sorveglianza del trasferimento e di annullamento della garanzia di origine. 4 Art. 2 1 5 Garanzia di origine 2 Il periodo di produzione determinante per la registrazione dell elettricità prodotta è pari a un mese civile per gli impianti con una potenza di allacciamento superiore a 30 kva e a un mese civile, un trimestre civile o un anno civile per gli altri impianti. 6 3 La garanzia di origine comprende, in particolare: a. la quantità di elettricità prodotta in kwh; b. il periodo di produzione in mesi; c. la denominazione dei vettori energetici utilizzati per la produzione dell elettricità, conformemente all allegato 4 numero 1.3 OEn; RU 2006 5361 1 Introdotto dal n. I dell O del DATEC del 17 ago. 2011, in vigore dal 1 ott. 2011 (RU 2011 4103). 2 RS 730.01 3 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DATEC del 18 ott. 2012, in vigore dal 4 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DATEC del 17 ago. 2011, in vigore dal 5 Abrogato dal n. I dell O del DATEC del 18 mar. 2008, con effetto dal 1 apr. 2008 (RU 2008 1221). 6 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DATEC del 18 ott. 2012, in vigore dal 1

730.010.1 Energia d. i dati per l identificazione dell impianto di produzione, in particolare la denominazione, l ubicazione, la data di entrata in servizio, la data di rilascio dell ultima concessione nel caso di un impianto idroelettrico, il nome e indirizzo dell esercente; e. i dati tecnici dell impianto di produzione, in particolare il tipo di impianto, la potenza elettrica e, nel caso di un impianto idroelettrico, l indicazione se si tratta di una centrale ad acqua fluente o ad accumulazione, con o senza pompaggio; f. i dati per l identificazione del luogo in cui l elettricità è immessa in rete dal produttore e misurata (punto di misurazione), in particolare l esercente e il controllo ufficiale del punto di misurazione, il numero d identificazione, l ubicazione, l esercente della rete alimentata attraverso tale punto di misurazione. 4 Una garanzia di origine che non viene annullata entro 12 mesi dalla fine del rispettivo periodo di produzione perde di validità. Una garanzia di origine il cui periodo di produzione coincide con i mesi di gennaio, febbraio, marzo o aprile oppure con il primo trimestre perde la sua validità solo a fine maggio dell anno seguente. 7 5 L Ufficio federale dell energia (UFE) emana direttive concernenti la forma delle garanzie di origine; a tal fine sente dapprima gli ambienti interessati. 8 Art. 3 9 Registrazione dell impianto di produzione 1 La base per la registrazione dell impianto è costituita dai dati di cui all articolo 2 capoverso 3 lettere c f. I dati devono essere certificati da un organismo di valutazione della conformità (auditor) accreditato per questo settore. Per gli impianti con una potenza di allacciamento pari al massimo a 30 kva e per gli impianti che dispongono di un contratto ai sensi dell articolo 28a della legge del 26 giugno 1998 10 sull energia, è sufficiente una certificazione da parte dell esercente del punto di misurazione, a condizione che sia giuridicamente distinto dal produttore. 2 L organismo di rilascio verifica regolarmente i dati dell impianto e i dati di produzione registrati. A questo scopo, può effettuare sopralluoghi ed esigere il rinnovo periodico della certificazione di cui al capoverso 1. 3 Il produttore deve comunicare immediatamente all organismo di rilascio ogni variazione relativa ai dati dell impianto di produzione in questione. 7 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DATEC del 17 ago. 2011, in vigore dal 8 Introdotto dal n. I dell O del DATEC del 17 ago. 2011, in vigore dal 1 ott. 2011 (RU 2011 4103). 9 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DATEC del 18 ott. 2012, in vigore dal 10 RS 730.0 2

O sulla garanzia di origine 730.010.1 Art. 3a 11 Eccezioni all obbligo di registrazione dell impianto e di rilascio delle garanzie di origine Gli impianti in esercizio al massimo per 50 ore l anno non sono soggetti all obbligo di registrazione. Per tali impianti non è richiesto neppure il rilascio di garanzie di origine. Art. 4 12 Dati di produzione 1 I dati di cui all articolo 2 capoverso 3 lettere a e b (dati di produzione) devono essere rilevati al punto di misurazione (punto di immissione) oppure a un punto di misurazione virtuale. La quantità di elettricità (produzione netta) da rilevare corrisponde alla differenza tra l elettricità prodotta direttamente dal generatore (produzione lorda) e il consumo proprio dell impianto di produzione di energia (alimentazione ausiliaria). Il rilevamento deve avvenire mediante misurazione diretta o mediante calcolo basato su valori di misurazione. I dati di produzione devono essere comunicati all organismo di rilascio su incarico del produttore: a. attraverso una procedura automatizzata, direttamente dal punto di misurazione; b. da parte dell esercente del punto di misurazione, a condizione che sia giuridicamente distinto dal produttore; oppure c. da parte dell auditor. 2 Nei casi di cui al capoverso 1 lettere b e c, la comunicazione deve avvenire tramite il portale delle garanzie di origine dell organismo di rilascio. 13 2bis Nel caso di impianti con una potenza di allacciamento pari al massimo a 30 kva, è possibile rilevare, invece della produzione netta, solamente l elettricità immessa fisicamente in rete (energia eccedentaria). 14 3 Nel caso di impianti che, per la produzione di elettricità, utilizzano diversi vettori energetici (impianti ibridi), devono essere comunicate anche le quote dei diversi vettori energetici. 4 I dati di produzione devono essere comunicati all organismo di rilascio al più tardi: a. entro la fine del mese successivo, in caso di rilevamento mensile; b. entro la fine del mese successivo, in caso di rilevamento trimestrale; c. entro la fine di marzo dell anno successivo, in caso di rilevamento annuale. 11 Introdotto dal n. I dell O del DATEC del 18 ott. 2012, in vigore dal 1 gen. 2013 (RU 2012 5825). 12 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DATEC del 17 ago. 2011, in vigore dal 13 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DATEC del 23 ott. 2013, in vigore dal 1 gen. 2014 (RU 2013 3657). 14 Introdotto dal n. I dell O del DATEC del 23 ott. 2013, in vigore dal 1 gen. 2014 (RU 2013 3657). 3

730.010.1 Energia Art. 4a 15 Determinazione della quantità di elettricità prodotta nel caso dell impiego di pompe 1 Se un impianto idroelettrico impiega pompe per disporre dell acqua necessaria alla futura produzione di elettricità, la quantità di elettricità prodotta dev essere calcolata come segue: la quantità di elettricità impiegata per azionare le pompe, moltiplicata per un rendimento dell 83 per cento, va dedotta dalla quantità di elettricità immessa. 2 Devono inoltre essere dedotti eventuali saldi negativi risalenti al periodo precedente. 3 Se, nella media annuale, il rendimento è inferiore all 83 per cento, il produttore può chiedere all UFE l applicazione di un valore meno elevato. Egli deve dimostrare tale valore in uno studio condotto da un organismo indipendente. Il valore dev essere tale che, al momento della registrazione delle garanzie d origine, sia presa in considerazione in ogni caso soltanto la quantità di elettricità riconducibile agli affluenti naturali. 4 Il produttore può decidere autonomamente dell impiego di un rendimento più elevato. Art. 5 Organismo di rilascio 1 L organismo di rilascio rileva e gestisce i dati necessari per la registrazione e il rilascio delle garanzie di origine. 2 Amministra una banca dati con tutti i dati necessari per il rilevamento e la gestione dei dati, nonché per la registrazione, il rilascio, la sorveglianza del trasferimento e l annullamento delle garanzie di origine. 16 3 Per ogni kwh, registra nella banca dati una garanzia di origine. 4 Su richiesta, rilascia garanzie di origine come documento scritto o elettronico con firma elettronica. 5 Sorveglia la trasmissione in Svizzera delle garanzie di origine da esso registrate. 6 Assicura che per ciascuna quantità di elettricità certificata con una determinata garanzia di origine non siano rilasciate altre garanzie di origine. 7 Preleva i costi per il rilevamento soltanto se questi superano i 10 franchi per anno e impianto. 17 8 18 9 Svolge tutte queste attività a costi ragionevoli e in modo trasparente. L UFE sorveglia e controlla queste attività nonché i costi che esse generano. L organismo di 15 Introdotto dal n. I dell O del DATEC del 18 mar. 2008, in vigore dal 1 apr. 2008 (RU 2008 1221). 16 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DATEC del 17 ago. 2011, in vigore dal 17 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DATEC del 17 ago. 2011, in vigore dal 18 Abrogato dal n. I dell O del DATEC del 18 mar. 2008, con effetto dal 1 apr. 2008 (RU 2008 1221). 4

O sulla garanzia di origine 730.010.1 rilascio mette a disposizione dell UFE tutta la documentazione e le informazioni necessarie a tale scopo. Art. 6 19 Disposizioni transitorie 1 Fintanto che non è disponibile, come organismo di rilascio, un organismo di valutazione della conformità accreditato ai sensi dell articolo 21a capoverso 1 lettera a OEn e finché la regolare esecuzione della presente ordinanza non può essere assicurata altrimenti, l UFE conferisce a un altro organismo competente un abilitazione limitata nel tempo al rilascio delle garanzie di origine. 2 Nel caso di impianti con una potenza di allacciamento pari al massimo a 300 kva, messi in esercizio prima del 1º gennaio 2013 e con un consumo proprio (alimentazione ausiliaria inclusa) non superiore al 20 per cento della quantità di elettricità prodotta, nella garanzia di origine può essere registrata, in deroga all articolo 2 capoverso 3 lettera a, l energia immessa (principio della misurazione delle eccedenze). 3 Su domanda, l UFE può esonerare dall obbligo di registrazione di cui all articolo 1d capoverso Art. 7 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 20 dicembre 2006. 19 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DATEC del 18 ott. 2012, in vigore dal 5

730.010.1 Energia 6