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COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI BOZZA REGOLAMENTO Articolo 1 Composizione, sede e durata 1. Per le finalità derivanti dall'applicazione della normativa in materia di espropriazioni per causa di pubblica utilità è istituita in ogni provincia, ai sensi dell'articolo 16 della Legge Regionale 18 febbraio 2005, n. 30, la Commissione Provinciale Espropri, di seguito denominata in breve Commissione, alla quale sono attribuiti i compiti della Commissione di cui all art. 41 del D.P.R. 327/2001. 2. La Commissione e' composta da: a) Presidente della Provincia, che la presiede, o da suo delegato; b) un tecnico designato dall Agenzia del territorio; c) un tecnico esperto in materia di espropri dipendente della Provincia e da essa designato; d) un tecnico esperto in materia di espropri dipendente del Comune di Pisa e da esso designato; e) tre esperti in materia di agricoltura e di foreste, nominati su proposta delle associazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative. 3. In corrispondenza di ciascun componente, è nominato un membro supplente che partecipa alle attività della Commissione in assenza del titolare. 4. In caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive della Commissione, i membri esperti decadono dalla carica. Il segretario della Commissione provvede a darne comunicazione al Presidente della Provincia per la sostituzione. Analogamente si procede in caso di dimissioni o di decesso. 5. Il provvedimento di costituzione della Commissione e' comunicato alla Regione e pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale. 1

6. La Commissione dura in carica cinque anni; i membri non possono essere confermati più di una volta. La Commissione resta in carica sino al termine della corrispondente legislatura provinciale e, comunque, fino al suo rinnovo. 7. La Commissione è dotata di un Ufficio di Segreteria, che sarà costituito con successivo e separato atto dirigenziale, al quale sono assegnate le risorse umane, informatiche e tutto quanto necessario per i compiti e le funzioni di cui al successivo art. 4. Articolo 2 Compiti e funzionamento della Commissione 1. La Commissione è convocata dal Presidente almeno sette giorni prima della data stabilita per la seduta, mediante avviso contenente l elenco degli argomenti da trattare, con raccomandata con ricevuta di ritorno. 2. Le sedute della Commissione sono valide in presenza di almeno cinque componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti assume prevalenza il voto del Presidente. 3. Qualora non sia raggiunto il numero legale per la validità della seduta, il Presidente può procedere ad aggiornare la riunione anche con procedura d urgenza, inviando apposito avviso entro ventiquattro ore prima della seduta. 4. Con la stessa procedura di cui al comma precedente, il Presidente convoca la Commissione in caso d urgenza. 5. Le deliberazioni sono adottate con voto palese. 6. E in facoltà della Commissione di prevedere la partecipazione alle sedute del legale rappresentante dell ente espropriante o suo delegato, a mero titolo consultivo e senza diritto di voto. 7. Nel caso si renda necessaria l attività di consulenza in materia urbanistica ed edilizia, la Commissione può chiedere il parere ad un esperto di comprovata esperienza, senza diritto di voto. Il parere dell esperto non è vincolante ai fini della decisione. 8. La nomina degli esperti di cui al comma precedente, nonché di eventuali altri componenti, è delegata alla Provincia di Pisa e dovrà avvenire sulla base di quanto previsto dal Regolamento Provinciale per l affidamento degli incarichi professionali esterni. 2

9. Nel computo delle presenze per la validità delle sedute non si tiene conto dell'eventuale presenza del legale rappresentante dell'ente espropriante o degli esperti in materia di urbanistica ed edilizia, nominati dalla Commissione ai sensi del presente articolo commi 6 e 7. 10. La Commissione determina: a. i valori agricoli medi dei terreni, considerati liberi da vincoli di contratti agrari, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati; b. l indennità provvisoria di espropriazione ai sensi dell art. 20 comma 3 del DPR 327/2001; c. le indennità definitive di espropriazione ai sensi dell art. 21 comma 15 del DPR 327/2001; d. le indennità definitive di espropriazione, nel caso di determinazione urgente dell indennità provvisoria, ai sensi dell art. 22 comma 5 del DPR 327/2001; e. le indennità di occupazione che spetta al proprietario in caso di occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio, se manca l accordo, ai sensi dell art. 50 comma 2 del DPR 327/2001; f. il corrispettivo della retrocessione, se non viene concordato tra le parti, nei casi di retrocessione totale o parziale del bene ai sensi dell art. 48 comma 1 del DPR 327/2001; g. eventuali valori di altra natura previsti dalla normativa vigente. 11. Le deliberazioni della Commissione Provinciale Espropri, adottate ai sensi del comma 10 del presente articolo, sono inviate al soggetto richiedente nonché all'ente espropriante, salvo che questi coincidano in un unico soggetto. 12. Entro il 31 gennaio di ogni anno la Commissione provvede ad approvare le tabelle dei valori agricoli medi di cui al presente articolo comma 10 lett. a) nonché eventuali valori di altra natura previsti dalla normativa in vigore e a trasmetterli alla Regione per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale. 13. Le tabelle dei valori agricoli medi sono pubblicate all albo Pretorio e sul sito informatico della Provincia Pisa (www.provincia.pisa.it), sul Bollettino Ufficiale della Regione. Articolo 3 Ufficio di Segreteria 3

1. L Ufficio di Segreteria della Commissione, di cui al percedente art. 1 comma 7 svolge i seguenti compiti e funzioni: Sovrintende alle funzioni di protocollo ed archiviazione, acquisizione e gestione della documentazione e verbalizzazione delle attività; cura l effettuazione di comunicazioni, avvisi, invii o depositi attribuiti dalla normativa vigente alla competenza della Commissione; cura la realizzazione dell istruttoria tecnica, tramite tecnici dipendenti della Provincia di Pisa, individuati con il separato e successivo atto dirigenziale di cui al comma 7 dell art. 1; provvede a che le leggi, le disposizioni ministeriali, le normative e le linee guida concernenti la materia delle espropriazioni per pubblica utilità siano raccolte e messe a disposizione per consultazione, procedendo anche ad informare la Presidenza e i membri della Commissione su eventuali modifiche. 2. Presso l ufficio di segreteria sono istituiti: 1) il registro di protocollo; 2) il registro delle deliberazioni. 3. La verbalizzazione delle attività e delle riunioni della Commissione è effettuata a cura dell ufficio di segreteria. Il verbale della seduta precedente, sottoscritto dal Presidente, è inserito all ordine del giorno ed approvato dalla Commissione nella seduta successiva. 4. Tutte le istanze presentate che pervengono all Ufficio di Segreteria vengono registrate con un sistema di protocollo che servirà di riferimento per la pratica. Analogamente tutta la documentazione relativa alle attività della Commissione, viene protocollata e archiviata dalla segreteria. Articolo 4 Trattamento economico 1. Ai componenti di cui all'articolo 1, comma 2, per la partecipazione alle singole riunioni, spetta un indennità per ciascuna seduta da determinarsi, secondo quanto stabilito dalla Legge Regionale n. 30/2005, in misura non superiore ad Euro 50,00. Tali competenze sono liquidate periodicamente dalla Provincia di Pisa. 4

2. Per ogni richiesta di valutazione è prevista l'istituzione di un diritto fisso di segreteria, da determinarsi anno per anno, a carico del soggetto richiedente. Tale diritto sarà accreditato sul bilancio della Commissione. Art. 5 Conflitto di interessi 1. E prevista l astensione dal partecipare alla votazione da parte dei componenti della Commissione qualora la stessa esamini procedure espropriative relative ad immobili di cui i soggetti indicati siano proprietari, locatari, usufruttuari, comodatari, oppure relativamente ai quali siano titolari di quote societarie. 2. Il soggetto, componente della Commissione, si deve altresì astenere in caso di immobili di proprietà del coniuge, degli ascendenti, discendenti, parenti ed affini fino al terzo grado. 3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, in caso di mancata astensione, la votazione è da ritenersi invalida se il voto del componente della Commissione, è stato determinante per l approvazione della deliberazione. 5