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News per i Clienti dello studio Ai gentili clienti Loro sedi INAIL: sconto sui premi 2013/2014 al 14,17% Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che l INAIL, con la determina del 11.03.2014 n. 67 ha annunciato la misura dello sconto che è stato previsto dalla legge di Stabilità e che presto verrà attuato con apposito decreto. Come noto la legge n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014) ha introdotto, al fine di ridurre gli oneri sul lavoro, uno sconto sui premi assicurativi per gli anni 2014,2015 e 2016 individuando uno stanziamento per complessivi 3.300 milioni di euro, lasciando che un decreto attuativo definisse la misura della riduzione. Con la determina in commento, l INAIL ha anticipato, innanzitutto, che la misura dello sconto sarà del 14,17% e si applicherà alla liquidazione del 16.05.2014: tale sconto è cumulabile con tutti gli altri ma si applicherà al risultato netto ottenuto a seguito dell applicazione degli altri sconti. Lo sconto si applica alle imprese assicurate per le quali nell anno 2014 l INAIL abbia comunicato un tasso applicabile di misura non superiore al tasso medio delle tariffe vigenti, nel caso in cui l impresa dimostri (con le stesse procedure utilizzate per ottenere lo sconto per il tasso di oscillazione) il rispetto della disciplina sulla sicurezza del lavoro. Lo sconto si applica anche alle imprese che versano premi unitari se per l attività svolta l INAIL ha calcolato un indice di gravità aziendale non superiore all indice di gravità medio. Con la presente trattazione analizziamo nel dettaglio alcuni dettagli applicativi dello sconto e le condizioni che devono essere rispettate per la sua applicazione. Premessa Con la determina n. 67 del 11.03.2014, l INAIL ha fornito precisazioni in relazione allo sconto dei premi assicurativi previsto dalla legge di stabilità per il 2014. La previsione di uno sconto, 1

come noto, ha comportato lo slittamento di tutti gli adempimenti in materia di premi assicurativi in scadenza nel periodo di febbraio/marzo: la proroga è stata ufficializzata con l articolo 2 comma 3 DL n. 4 del 28.01.2014, secondo cui [ ] al fine di consentire la rapida applicazione della riduzione dei premi e dei contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevista dall'articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l'anno 2014, i termini di cui all'articolo 28, quarto comma, primo periodo, e all'articolo 44, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, sono differiti al 16 maggio 2014. Per i premi speciali di cui all'articolo 42 del medesimo decreto presidenziale, diversi dai premi speciali unitari artigiani, i termini per il pagamento antecedenti al 16 maggio 2014 sono differiti a tale data [ ]. Con la determina n. 67/2014 l INAIL ha fornito alcuni chiarimenti (ed anticipazioni) in relazione allo sconto sui premi assicurativi, con particolare riguardo alla sua misura ed alla eventuale applicabilità contemporanea con altre misure agevolative. Vengono fornite, inoltre, indicazioni relativamente alle condizioni di applicazione dello sconto, che in via generale è soggetto alle stesse disposizioni per il riconoscimento del tasso di oscillazione INAIL. Con la presente trattazione analizziamo nel dettaglio le anticipazioni dell INAIL, ricordando che lo sconto sarà applicabile solamente a seguito della pubblicazione del decreto attuativo atteso a breve. Lo sconto sui premi assicurativi INAIL Al comma 128 dell articolo unico della Legge di stabilità per il 2014 viene previsto, per tutte le tipologie di premi e contributi, una riduzione dei premi assicurativi nel limite complessivo di un importo: pari a 1.000 milioni di euro per l anno 2014; 1.100 milioni di euro per l anno 2015; 1.200 milioni di euro a decorrere dall anno 2016. Con un apposito decreto si definiscono anche le modalità di applicazione della riduzione a favore delle imprese che abbiano iniziato l attività da non oltre un biennio, nel rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Particolare attenzione è riservata alle aziende più giovani per le quali verranno studiati specifici criteri ad hoc per l'attribuzione delle riduzioni. Sono esclusi dallo sconto colf e badanti, apprendisti, prestazioni di lavoro accessorio e casalinghe. 2

La riduzione dei premi e contributi è applicata nelle more dell aggiornamento delle tariffe dei premi e contributi per l assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, operato distintamente per singola gestione assicurativa, tenuto conto dell andamento economico, finanziario e attuariale registrato da ciascuna di esse e garantendo il relativo equilibrio assicurativo, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38. Dal 2016, l INAIL effettuerà una verifica di sostenibilità economica, finanziaria e attuariale, asseverata dal Ministero dell Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Premi a cui si applica lo sconto La riduzione percentuale si applica a tutte le tipologie di premi e contributi previsti dal Testo Unico delle disposizioni per l assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni: premi dovuti per la Gestione Industria, ivi compresa l assicurazione per i marittimi e contributi dovuti per la Gestione Agricoltura. La riduzione si applica, altresì, ai premi relativi all assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall azione dei raggi X e delle sostanze radioattive. Sono esclusi dalla riduzione le tipologie di premi e contributi espressamente indicati al terzo periodo, comma 128, dell art. 1 della citata legge 27 dicembre 2013 n. 147 (lavoro accessorio, premi sugli apprendisti, infortuni domestici, addetti ai servizi domestici). Come si applica lo sconto I soggetti con lavorazioni iniziate da oltre un biennio ed inquadrati nelle gestioni tariffarie previste dall articolo 1 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, beneficiano della riduzione per quelle lavorazioni per le quali nell anno di riferimento l INAIL ha comunicato tassi applicabili di tariffa inferiori o almeno pari rispetto ai tassi medi delle Tariffe vigenti. I soggetti tenuti al pagamento del premio supplementare per la silicosi e l asbestosi, beneficiano anche della riduzione sul premio supplementare, qualora siano destinatari della riduzione sul premio ordinario connesso al premio supplementare e nella stessa misura fissata per il predetto premio ordinario. I soggetti che assolvono all obbligo assicurativo tramite premi speciali unitari, le imprese del Settore Navigazione, gli assicurati nella gestione Agricoltura, nonché i soggetti assicurati nella 3

Gestione medici radiologi e soggetti esposti alle sostanze radioattive, con lavorazioni iniziate da oltre un biennio, beneficiano nell anno di riferimento della riduzione se per l attività svolta l Indice di Gravità Aziendale (IGA), calcolato annualmente dall INAIL, risulti inferiore o uguale all Indice di Gravità Medio (IGM) della categoria, Gestione assicurativa, polizza speciale/classe di rischio di riferimento. Soggetti che hanno iniziato l attività da non oltre un biennio La riduzione per i premi e contributi della presente determina si applica, a decorrere dal 1 gennaio 2014 anche a favore dei soggetti tenuti all obbligo assicurativo per le lavorazioni iniziate da non oltre un biennio, che dimostrino l osservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. La percentuale di riduzione sui premi e contributi da applicare per il 2014 ai soggetti che abbiano iniziato un attività da non oltre un biennio è la stessa di quella fissata per tutti gli altri soggetti. Ai soggetti che presentano nel 2014 o hanno già presentato nel corso del biennio di riferimento l istanza ex art. 20 delle M.A.T. in relazione alle lavorazioni interessate dalla polizza ordinaria dipendenti ed alle quali si applica per l anno 2014 la riduzione del tasso medio di tariffa prevista, è automaticamente riconosciuta per il medesimo anno, senza presentazione di un ulteriore istanza, anche la riduzione prevista al primo periodo del presente punto in relazione a ciascuna lavorazione iniziata da non oltre un biennio. Per consentire di usufruire della riduzione ed ai soli fini di presentazione dell istanza, qualora il primo biennio dell avvio dell attività scada nel periodo tra il 1 gennaio ed il 30 giugno 2014, il termine per la presentazione della stessa viene differito alla data del 30 giugno 2014. Tale differimento vale anche ai fini dell istanza ordinaria per ottenere l oscillazione ex artt. 19 e 20 delle M.A.T., ferma restando la decorrenza dal 1 gennaio 2014 della riduzione prevista dal primo periodo del presente punto. Modalità di applicazione della riduzione La riduzione si applica in uguale misura a tutte le fattispecie di premi e contributi di competenza dell Istituto. La riduzione opera sul premio finale dovuto al netto di tutti gli altri sconti ed agevolazioni di cui il soggetto già beneficia e si cumula alle altre riduzioni e/o agevolazioni già previste dalla normativa vigente per specifici settori. Sull importo del premio o contributo determinato, a seguito della riduzione, operano, infine, le eventuali addizionali stabilite dalle vigenti disposizioni. 4

La percentuale di riduzione fissata per ciascun anno si applica nella stessa misura sia alla rata anticipata che alla relativa regolazione o conguaglio dovuto in relazione all anno di riferimento. Modalità di applicazione della riduzione Alla quantificazione della percentuale di riduzione si perviene rapportando le risorse finanziarie complessive disponibili annualmente per l intervento all ammontare del gettito per premi e contributi stimato per l anno di riferimento, in relazione alla platea dei beneficiari. La misura della riduzione percentuale dell importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro, per l anno 2014, sulla base delle elaborazioni della Consulenza Statistico Attuariale dell Istituto, è pari al 14,17 %. Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti 5