sede in Venezia - Mestre, via Poerio n Opera nell ambito territoriale della Regione Veneto. 4. L associazione ha durata illimitata.

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ART. 1 Associazione di Promozione Sociale e Culturale Università del Tempo Libero Città di Mestre STATUTO Approvato dall Assemblea Straordinaria dei soci il 15 settembre 2005 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in Denominazione, sede e durata materia, l associazione di promozione sociale e culturale denominata: Università del Tempo Libero - Città di Mestre con sede in Venezia - Mestre, via Poerio n 19. ART. 2 Finalità 2. Opera nell ambito territoriale della Regione Veneto. 3. Il trasferimento della Sede, deliberato dall Assemblea su proposta del Consiglio di Gestione, non comporta modifica statutaria. 4. L associazione ha durata illimitata. 1. L associazione ha carattere solidaristico; è apolitica, apartitica, aconfessionale, garantisce le pari opportunità fra uomo e donna, nonché i diritti inviolabili della persona. 2. Non ha finalità di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale, attività culturali in genere. 3. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta. 4. L Associazione si propone di aiutare gli anziani o quanti altri possano essere interessati ad una più attiva ed appagante partecipazione alla vita, per mezzo di attività di carattere culturale e didattico. Contribuisce alla promozione culturale dei soci mediante corsi di natura accademica, conferenze, viaggi socioculturali ed attività similari. I corsi sono programmati in linea di massima durante un anno accademico, che va da Ottobre a Giugno. Favorisce la partecipazione dei soci alle attività socializzanti e ricreative proposte ed organizzate sia in modo esclusivo

ART. 3 Soci dall Associazione, sia in collaborazione con altri Enti. Promuove in proprio, o in collaborazione con altri Enti, attività di ricerca ed altre iniziative culturali in ordine alle proprie finalità. 1. Sono ammessi all Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l eventuale regolamento interno. 2. L organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio di Gestione. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare annualmente la quota associativa stabilita dal Consiglio di Gestione. 3. Ci sono le seguenti categorie di soci: a. Soci ordinari La qualità di socio ordinario si acquisisce su richiesta dell interessato corredata dalla dichiarazione scritta di presentazione di almeno due soci, al momento della accettazione da parte del Consiglio di Gestione della regolare domanda. I soci ordinari si impegnano a versare annualmente la quota associativa stabilita dal Consiglio di Gestione. Il socio ordinario collabora al raggiungimento dei fini dell Associazione con la divulgazione ed il sostegno delle manifestazioni ed in generale prestando la propria collaborazione secondo gli indirizzi del Consiglio di Gestione. I soci ordinari offrono per libera scelta ed in forma disinteressata e gratuita le loro prestazioni all Associazione. b. Soci sostenitori Sono sostenitori i soci che oltre alla normale quota associativa, si impegnano a versare un ulteriore quota annuale. c. Soci onorari Il Consiglio di Gestione può riconoscere la qualificazione di socio onorario a persone che manifestino particolare sensibilità per i problemi dell Associazione o per meriti acquisiti.

ART. 4 Diritti e doveri dei soci I soci onorari possono essere esonerati dal versamento della quota annuale. 4. E espressamente vietata la temporaneità del rapporto asssociativo. 5. Tale classificazione è meramente formale e non incide sui diritti o sui doveri dei soci. 1. I soci hanno diritto di voto, di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. 2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello ART. 5 Recesso ed esclusione del socio svolgimento dell attività prestata, ove quest ultima sia preventivamente autorizzata dal Consiglio di Gestione. 3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l eventuale regolamento interno. La quota associativa è intrasmissibile, non restituibile e non rivalutabile. 4. I soci svolgeranno la propria attività nell associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali. 5. Il Consiglio di Gestione dichiara decaduti i soci che non abbiano provveduto, nel tempo stabilito, al rinnovo annuale della quota associativa. 1. Il socio può recedere dall associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio di Gestione. 2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall Associazione. 3. L esclusione può essere deliberata per gravi motivi dal Consiglio di Gestione dopo avere ascoltato le giustificazioni dell interessato. Contro le determinazioni del Consiglio di Gestione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri. 4. Il provvedimento di esclusione verrà comunque ratificato dalla

ART. 6 Organi sociali assemblea dei soci nella prima riunione utile. 1. Gli organi dell associazione sono: - l Assemblea dei soci; - il Consiglio di Gestione; ART. 7 Assemblea - il Presidente, - il Collegio dei Revisori dei Conti. - Il Collegio dei Probiviri 2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito. 1. L Assemblea è l organo sovrano dell associazione; hanno diritto di parteciparvi tutti i soci iscritti a libro soci. 2. È convocata almeno una volta all anno, entro 4 mesi dalla chiusura ART. 8 Compiti dell Assemblea di ciascun esercizio sociale ovvero, ove esistano fondati motivi, entro 6 mesi dalla stessa data, dal Presidente dell Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare e/o consegnare anche a mano almeno 10 giorni prima di quello fissato per l adunanza e contenente l ordine del giorno dei lavori. 3. L Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio di Gestione lo ritiene necessario. 4. L Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi. 5. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti i soci di maggiore età, iscritti all Associazione da almeno un mese, che sono in regola con il versamento della quota associativa relativa all anno sociale (1/9 31/8) in corso nel momento in cui si tiene l assemblea. 1. L assemblea deve: - approvare il rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo; - determinare le linee generali programmatiche dell attività dell associazione; - approvare l eventuale regolamento interno;

ART. 9 Validità Assemblee - eleggere il Consiglio di Gestione; - eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti; - eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri; - deliberare su quant altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio di Gestione. 1. L assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno il giorno successivo, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o per delega. ART. 10 Verbalizzazione 2. Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun socio. 3. Le deliberazioni dell assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l Assemblea lo ritenga opportuno). 4. L assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3 4 dei soci. 1. Le discussioni e le deliberazioni dell assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario, nominato dall assemblea tra i soci presenti, e sottoscritto dal presidente. ART. 11 Consiglio di Gestione 2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia. 3. Tutti gli atti e i registri relativi all attività dell associazione, possono essere consultati da parte dei soci presso la sede dell associazione. 1. Il Consiglio di Gestione è composto da sette Consiglieri, eletti dall assemblea tra i propri componenti e dura in carica per un biennio e sono rieleggibili. Il Consiglio di Gestione nomina nel suo seno un Presidente, un Vice Presidente, un Tesoriere ed assegna le cariche per ogni altra mansione che riterrà necessaria.

ART. 12 Presidente 2. Il Consiglio di Gestione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. 3. Il Consiglio di Gestione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all Assemblea; redige e presenta all assemblea il rapporto annuale sull attività dell associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo. 4. Il Consiglio di Gestione si riunisce su convocazione del Presidente mediante convocazione personale e/o telefonica ovvero mediante fax o comunicazione e-mail, almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione. In mancanza saranno considerate regolari le riunioni alle quali partecipano tutti i componenti. 1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell associazione, presiede il Consiglio di Gestione e l Assemblea; convoca l Assemblea dei soci e il Consiglio di Gestione sia in caso di ART. 13 Collegio dei Revisori dei Conti convocazioni ordinarie che straordinarie. 2. Le mansioni del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento spettano al Vice Presidente. 3. Di fronte ai terzi la firma del Vice Presidente fa piena prova dell assenza o dell impedimento del Presidente. 1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è l organo di controllo economico e finanziario dell Associazione. 2. I suoi compiti sono: - vigilare sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione; - certificare la corrispondenza del rendiconto annuale economico e finanziario ai risultati della gestione e delle scritture contabili e redigere una relazione che accompagni il rendiconto annuale della Assemblea ordinaria; - partecipare alle riunioni del Consiglio di Gestione e dell Assemblea ordinaria e straordinaria. 3. Il Collegio dei Revisori dei Conti, scelto tra persone dotate di

Art. 14 Collegio dei Probiviri adeguata capacità, è formato da tre membri effettivi e da due supplenti, nominati dall Assemblea ordinaria per un biennio, possono non essere soci, non devono far parte del Consiglio di Gestione. Il Collegio nomina al suo interno il Presidente. Nel caso in cui vengano meno uno o due membri effettivi, subentrano i supplenti in ordine di anzianità anagrafica. 4. Nel caso in cui due dei tre membri effettivi e entrambi i supplenti siano venuti meno, il Consiglio di Gestione deve convocare l Assemblea in sessione straordinaria per il completamento del collegio stesso entro 60 giorni. 5. Il Collegio dei revisori si raduna almeno due volte all'anno. Una di tali riunioni sarà tenuta nel mese che precede quello in cui l'assemblea generale sarà chiamata ad approvare il bilancio consuntivo e preventivo di ogni esercizio. 6. La carica è, salvo diversa determinazione dell assemblea, gratuita; spetta comunque il rimborso delle spese sostenute per la carica. 1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall Assemblea dei Soci. I membri del Collegio dei Probiviri restano in carica per due esercizi sociali e sono rieleggibili. L'incarico dei membri del Collegio dei Probiviri viene svolto a titolo gratuito salva diversa determinazione dell assemblea dei soci, spetta comunque il rimborso delle spese sostenute per la carica. 2. Al Collegio dei Probiviri dovrà essere sottoposta qualunque controversia dovesse insorgere fra i Soci e/o gli Organi dell'associazione in merito all'attività dell'associazione stessa. Il Collegio dei Probiviri giudica anche i ricorsi contro la reiezione da parte del Consiglio di Gestione delle domande degli aspiranti Soci. Il socio potrà comunque ricorrere all autorità giudiziaria, ai sensi dell art. 24, comma 3, codice civile. 3. L'attività del Collegio dei Probiviri è svincolata da qualunque

ART. 15 Risorse economiche formalismo e le sue decisioni vengono prese sulla base dei principi del buon senso e dell'equità. 1. Le risorse economiche dell organizzazione sono costituite da: - contributi e quote associative ordinarie e straordinarie; - contributi pubblici e privati; - prestazioni di servizi e cessioni di beni nei confronti di soci o di terzi; ART. 16 Rendiconto economicofinanziario - donazioni e lasciti; - ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della Legge 383/2000. 2. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni. 3. L Associazione ha l obbligo di impegnare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, per le quali ultime, ove produttive di reddito imponibile, sarà tenuta apposita contabilità. 1. Il rendiconto economico-finanziario dell associazione è annuale e decorre dal primo settembre di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l esercizio annuale successivo. 2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio di Gestione e approvato dall assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell associazione almeno 20 gg. prima dell assemblea e può essere consultato da ogni associato. 3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro 4 mesi dalla chiusura dell esercizio sociale ovvero, ove esistano fondati motivi, entro 6 mesi dalla stessa data.

ART. 17 Patrimonio 1. Il patrimonio dell Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell Associazione, da eventuali erogazioni, oblazioni, donazioni e lasciti. ART. 18 Scioglimento e devoluzione del patrimonio ART. 19 Disposizioni finali 2. I singoli Soci non possono chiedere la divisione del Patrimonio né pretenderne quota in caso di recesso, esclusione o, comunque, di cessazione per qualunque altra causa del rapporto associativo. 1. L eventuale scioglimento dell Associazione sarà deciso soltanto dall assemblea con le modalità di cui all art. 7. 2. In caso di scioglimento per qualsiasi causa, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. 1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.