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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Adunanza ordinaria di prima convocazione in seduta pubblica N. ATTO 20 SEDUTA DEL 24/07/2014 ORE 21.00 OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) APPROVAZIONE ALIQUOTE 2014 COMPONENTE IMU. L anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno VENTIQUATTRO del mese di LUGLIO alle ore 21.00 nella Sala delle adunanze Consiliari, previa l osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vengono oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All appello risultano: Consigliere Pres Ass. Consigliere Pres Ass. ZANREI GIANNI X BERETTA GIUSEPPE X BUONADITTA ANNA X GUARNIERI VALENTINA X TASSARA ANTONIO X BERNIZZONI FABIO X TONDELLI ALESSANDRO X FRESCHI GUIDO X PREVIDI ROBERTA X SARTORI BRUNO X MERCATI STEFANO X Partecipa Il Segretario Comunale dott.ssa Elena Noviello che provvede alla redazione del presente Verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Gianni Zanrei assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell oggetto sopraindicato. Pagina 1 di 8

IL CONSIGLIO COMUNALE PREMESSO che: - l art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l altro collegato all erogazione e alla fruizione di servizi comunali; - l Imposta Unica Comunale si compone dell imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell utilizzatore dell immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI) a carico dell utilizzatore, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; RILEVATO che: - unitamente alla disciplina della TARI e della TASI, sono state introdotte significative novità alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), ed in particolare, da ultimo, con la succitata citata Legge 27 dicembre 2013, n. 147; - l imposta municipale propria (IMU), introdotta dagli artt. 8, 9 e 14 del decreto legislativo 14.03.2011 n 23, originariamente a decorrere dall anno 2014, e anticipata al 2012 dall art. 13 del D.L. 6.12.2011 n 201, convertito dalla legge 22.12.2011 n 214, ha per presupposto il possesso di immobili e non si applica, con le modifiche normative intervenute, al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; DATO ATTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n 446, possono: ai sensi dell'art. 13, commi 6-9 del citato D.L. n 201/2011, aumentare o diminuire le aliquote IMU previste per legge, ed in particolare: modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,3 punti percentuali, quindi dallo 0,46% all 1,06% (art. 13, comma 6, del citato D.L. n. 201/2011); aumentare l'aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,3 punti percentuali, quindi fino all 1,06% per immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, fermo restando che è riservato allo Stato il gettito derivante da detti immobili calcolato ad aliquota standard dello 0,76%; modificare, in aumento o in diminuzione, l aliquota di base dello 0,4 per cento per l'abitazione principale nel caso di classificazione nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze sino a 0,2 punti percentuali, quindi dallo 0,2% allo 0,6% (art. 13, comma 7, D.L. n 201/2011 e successive modifiche ed integrazioni); - ai sensi del combinato disposto dei commi 640 e 677 dell'art. 1 della Legge n 147/2013, come modificato dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16, l'articolazione delle aliquote è comunque sottoposta al vincolo in base al quale: Pagina 2 di 8

a) la somma delle aliquote della TASI e dell'imu per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla Legge statale per l'imu al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; b) per l anno 2014 l aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; c) per l anno 2014 nella determinazione delle aliquote Tasi, possono essere superati i limiti a) e b) per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta Tasi equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all Imu, relativamente alle stesse tipologie di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall articolo 13 del D.L. N. 201/2011; DATO ATTO che ai sensi dell art. 1 comma 702 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147 resta ferma anche per l imposta unica comunale l applicazione dell art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, in tema di potestà regolamentare degli Enti Locali e, ai sensi del comma 703 dello stesso articolo, resta salva la disciplina per l'applicazione dell'imu; VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 28/04/2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) ; VISTE le seguenti aliquote e detrazioni IMU in vigore al 31/12/2013, approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 30/09/2012: Tipologia imponibile Aliquota Abitazioni principali e relative pertinenze detrazione ex art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 convertito 4,3 nella Legge 214/2011 200,00 Abitazioni a disposizione (non locate) 9,1 Abitazioni locate a canone libero 8,1 Abitazioni locate a canone concordato stipulato ai sensi dell art. 2, comma 3, della Legge n. 431/98 6,6 Fabbricati categoria catastale A/10 (uffici e studi privati) 9,6 Fabbricati categoria catastale D/5 (istituti di credito, cambio ed assicurazione) 10,6 Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993 1,0 Terreni Agricoli 7,6 Aree edificabili 9,2 Altri fabbricati non abitativi 7,6 DATO ATTO: che, i fabbricati rurali strumentali sono esenti dall IMU come previsto dall articolo 1, comma 708 della L. 147/2013; a decorrere dal 1 gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; Pagina 3 di 8

VISO lo schema di bilancio di previsione per l anno 2014 ed il bilancio pluriennale; CONSIDERATO che occorre assicurare entrate sufficienti a finanziare i programmi di spesa, ai fini del conseguimento degli equilibri del bilancio annuale e pluriennale; DATO ATTO che con deliberazione Consiglio Comunale n.15 del 22/05/2014, esecutiva ai sensi di legge, sono state approvate le seguenti aliquote TASI 2014: - Zero per mille per le aree edificabili; - Zero per mille per Fabbricati categoria catastale D/5 (istituti di credito, cambio ed assicurazione); - 0,5 per mille per gli altri fabbricati; - 2,3 per mille per Abitazione principale e relative pertinenze ai sensi dell art 13, comma 2, D.L. 201/2011 e s.m.; - detrazioni d imposta per l abitazione principale: Importo rendita catastale: unità abitativa + pertinenze Detrazione euro 500 100 >500 e 660 50 >660 0 VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 20/06/2014, ad oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) APPROVAZIONE ALIQUOTE 2014 COMPONENTE IMU PROPOSTA AL CONSIGLIO ; RITENUTO per quanto concerne l IMU, di attenuare la tassazione delle abitazioni e relative pertinenze, concesse in comodato d uso gratuito a parenti entro il secondo grado, fissando per tale fattispecie l aliquota del 6,6 in luogo del precedente 9,1 ; RITENUTO di confermare per le restanti fattispecie le aliquote IMU in vigore al 31/12/2013; DATO ATTO che allo stato attuale viene rispettato il vincolo disposto dai commi 640 e 677 dell'art. 1 della Legge n 147/2013, come modificato dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16; VISTA la Legge 147/2013; VISTA la Legge 201/2011 e ss.mm.ii. VISTO l art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: Il comma 16 dell art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l aliquota dell addizionale comunale all IRPEF di cui all articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all inizio dell esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell anno di riferimento. Pagina 4 di 8

VISTO il Decreto del Ministro dell Interno del 29 aprile 2014, il quale stabilisce che, per l anno 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all articolo 151 del Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito al 31 luglio 2014; CONSIDERATO che a decorrere dall anno d imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l approvazione del bilancio di previsione; VISTO l art. 42 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 Testo Unico Finanza Locale, e successive modificazioni; ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; ESPERITA votazione in forma palese per alzata di mano con il seguente esito: Consiglieri Presenti: n 10 Consiglieri Assenti: n 01 Bernizzoni Consiglieri Votanti: n 10 Consiglieri Astenuti: n 00 Voti Favorevoli: n 08 Voti contrari: n 02 Freschi Sartori D E L I B E R A 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 2) di stabilire, per quanto concerne la componente IMU (Imposta Municipale Unica), le seguenti aliquote e le detrazioni: Tipologia imponibile Aliquota Abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze 4,3 Abitazioni a disposizione (non locate) 9,1 Abitazioni locate a canone libero 8,1 Pagina 5 di 8

Abitazioni locate a canone concordato stipulato ai sensi dell art. 2, comma 3, della Legge n. 431/98 L esistenza dei suddetti contratti di locazione dovrà essere autocertificata, ai sensi del DPR n 445/2000, dal contribuente entro la data di scadenza della seconda rata dell imposta annuale, pena la non applicazione dell aliquota agevolata. L autocertificazione ha valore anche per gli anni successivi, se non intervengono modificazioni. In caso contrario, deve essere inviata apposita dichiarazione attestante l avvenuta variazione. 6,6 Unità immobiliare appartenente alle categorie catastali da A/1 ad A/9 (e pertinenze ammesse dalla legge), concessa in comodato gratuito a parenti entro il secondo grado, che vi risiedono anagraficamente e vi dimorano abitualmente. Tale circostanza dovrà essere autocertificata, ai sensi del DPR n 445/2000, dal contribuente entro la data di scadenza della seconda rata dell imposta annuale, pena la non applicazione dell aliquota agevolata. L autocertificazione ha valore anche per gli anni successivi, se non intervengono modificazioni. In caso contrario, deve essere inviata apposita dichiarazione attestante l avvenuta variazione. 6,6 Fabbricati categoria catastale A/10 (uffici e studi privati) 9,6 Fabbricati categoria catastale D/5 (istituti di credito, cambio ed assicurazione) 10,6 Terreni Agricoli 7,6 Aree edificabili 9,2 Altri fabbricati non abitativi 7,6 3) di confermare la detrazione di legge per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ex art. 13 comma 10 D.L. 201/2011 s.m.; 4) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2014; 5) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l approvazione del bilancio di previsione ; Successivamente, Pagina 6 di 8

IL CONSIGLIO COMUNALE CONSIDERATA la necessità di dare immediata esecuzione alla presente deliberazione; ESPERITA votazione in forma palese per alzata di mano con il seguente esito: Consiglieri Presenti: n 10 Consiglieri Assenti: n 01 Bernizzoni Consiglieri Votanti: n 10 Consiglieri Astenuti: n 00 Voti Favorevoli: n 08 Voti contrari: n 02 Freschi Sartori DELIBERA di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000. Pagina 7 di 8

Letto, confermato e firmato digitalmente: Il Presidente del Consiglio Gianni Zanrei Il Segretario Comunale dott.ssa Elena Noviello Pagina 8 di 8

COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO () VISTO DI REGOLARITA TECNICA (art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 297/2000) Proposta di delibera di Consiglio avente per oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) APPROVAZIONE ALIQUOTE 2014 COMPONENTE IMU. Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le procedure preliminari di legge e dei regolamenti. lì 10/06/2014 Il Responsabile del SERVIZIO TRIBUTI CATASTO Maria Rossi

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