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Transcript:

18812 DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ENERGIE RINNOVABILI RETI ED EFFICIENZA ENERGETICA 13 aprile 2016, n.13 Voltura della Determinazione del Commissario ad Acta n. 2 del 11gennaio2016 di Autorizzazione Unica relativa alla costruzione ed all esercizio di: un impianto di produzione di energia elettrica di tipo eolico della potenza di 33,00MWe sito nel Comune di Lucera, loc. Montaratro, Ripatetta ; di una Sottostazione di trasformazione AT/MT in agro di Troia; rete elettrica di collegamento tra i singoli aerogeneratori e di collegamento tra l impianto e la sottostazione di trasformazione nonché fra quest ultima e l esistente stazione Elettrica in località Monsignore alla Società Lucera Wind Srl, con sede legale Via Brigata Ebraica, 50 48123 Mezzano (RA), e proroga di mesi 24 del termine di inizio lavori. IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241; Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003; Vista la Direttiva 2001/77/CE; Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12; Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995; Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008; Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97; Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010; Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012; Rilevato che: - alla Società Tozzi Green S.p.A. (già TRE S.p.A. Tozzi Renewable Energy) con sede legale in Ravenna è stata rilasciata, con determinazione del Commissario ad Acta n. 2 del 11 gennaio 2016, Autorizzazione Unica relativa alla costruzione ed all esercizio di: un impianto di produzione di energia elettrica di tipo eolico della potenza di 33,00 MWe sito nel Comune di Lucera, loc. Montaratro, Ripatetta ; una Sottostazione di trasformazione AT/MT in agro di Troia; rete elettrica di collegamento tra i singoli aerogeneratori e di collegamento tra l impianto e la sottostazione di trasformazione nonché fra quest ultima e l esistente stazione Elettrica in località Monsignore ; - con nota pec del 21.3.2016 acquisita al prot. n. AOO_159 24.03.2016 0001066, la società Tozzi Green S.p.A. congiuntamente alla società Lucera Wind Srl hanno comunicato il conferimento del ramo d azienda allegando: Atto costitutivo di società a responsabilità limitata con unico socio con conferimento di ramo di azienda a firma del notaio Eraldo Scarano in Ravenna repertorio n. 139049 raccolta n. 34708. Registrato il 16.3.2016 al n. 1606; Atto notorio attestante permanenza dei requisiti della società cedente; Atto notorio attestante permanenza dei requisiti della società subentrante; Dichiarazione resa dalla società subentrante di impegno alla presentazione delle polizze fideiussorie; Certificato camerale CCIAA della società subentrante iscritta CCIA RA-2118232 P.IVA n. 02550680397 di Ravenna; - con nota pec del 21.3.2016 acquisita al prot. n. AOO_159 24.03.2016 0001068, la società Lucera Wind S.r.l. ha formulato richiesta di prorogare di mesi 24 il termine per inizio dei lavori di costruzione dell impian-

18813 to eolico autorizzato con determinazione del commissario ad acta n. 2/2016, motivata dalla possibilità di partecipare ad un futuro atteso Bando GSE per l aggiudicazione di incentivazioni tariffarie mediante procedure di asta. Premesso che: - la disciplina delle richieste di proroga dei termini di inizio e fine lavori delle autorizzazioni Uniche regionali è definita dall art. 5, comma 21 della L.R. 25/2012, il quale stabilisce che I termini di cui ai commi 18 e 20 sono prorogabili su istanza motivata presentata dall interessato almeno quindici giorni prima della data di scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di AU. Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi. - il presente provvedimento non esclude né esonera il soggetto destinatario dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, è relativo unicamente alla proroga dell efficacia del provvedimento di Autorizzazione Unica per il periodo richiesto e concesso e non comporta proroga dei termini di validità delle autorizzazioni paesaggistico ambientali (V.I.A./A.I.A. Screening Autorizzazione paesaggistica) e di ogni altro parere o nulla osta confluiti nell autorizzazione, che restano disciplinati dalle specifiche normative di settore. Dato atto : - che in data 13.01.2016 a mezzo PEC è stata notificata alla società la Determinazione del Commissario ad Acta di A.U. 2 del 11 gennaio 2016; - che la Determinazione del Commissario ad Acta di A.U. 2 del 11 maggio 2016 è stata pubblicata sul BURP n. 5 del 21 gennaio 2016; - che l inizio dei lavori a far data dalla notifica dell atto era previsto entro il 13.7.2016; - dell insussistenza di precedenti proroghe accordate; - della sussistenza dei termini di ammissibilità dell istanza; Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene: - di prendere atto della richiesta di voltura della determinazione del Commissario ad Acta n. 2 del 11 gennaio 2016, sotto riserva espressa di revoca del presente provvedimento ove, all atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o risultassero non veritiere le dichiarazioni rese in atti. La Voltura dell autorizzazione unica è effettuata nello stato di fatto e di diritto dei titoli originali alla nuova società, così denominata: Lucera Wind S.r.l.; Numero di Iscrizione CCIA RA-2118232 P.IVA n. 02550680397 di Ravenna; Sede legale: Via Brigata Ebraica, 50 48123 Mezzano (RA). - di concedere alla società Lucera Wind Srl, ai sensi dell art. 5 della legge regionale n. 25/2012, proroga del termine di inizio lavori di 24 mesi che viene pertanto fissato al 13 luglio 2018; come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 13 del 13/04/2016 agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti. L adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti e con espresso riferimento alla sussistenza della garanzie richieste o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

18814 Il presente provvedimento non esclude né esonera il soggetto destinatario dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previste ed è relativo unicamente alla proroga dell efficacia del provvedimento di Autorizzazione Unica per il periodo richiesto e concesso. ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI: Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura di autorizzazione unica riveniente dall art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003. DETERMINA ART. 1) - Di prendere atto delle comunicazioni acquisite agli atti della Sezione con prot. n. AOO_159 24.03.2016 0001066 e 0001068, delle motivazioni nelle stesse contenute in merito ai lavori per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 33,00 MWe, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell impianto stesso autorizzato ai sensi dei comma 3 e 4 di cui all articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003 con determinazione dirigenziale del commissario ad acta n. 2/2016, rilasciata alla Società Tozzi Green S.p.A., con sede legale Via Brigata Ebraica, 50 48123 Mezzano (Ra); - di prendere atto della richiesta di voltura della determinazione del Commissario ad Acta n. 2 del 11 gennaio 2016, sotto riserva espressa di revoca del presente provvedimento ove, all atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o risultassero non veritiere le dichiarazioni rese in atti. La Voltura dell autorizzazione unica è effettuata nello stato di fatto e di diritto dei titoli originali alla nuova società, così denominata: Lucera Wind S.r.l.; Numero di Iscrizione CCIA RA-2118232 P.IVA n. 02550680397 di Ravenna; Sede legale: Via Brigata Ebraica, 50 48123 Mezzano (RA). - di concedere alla società Lucera Wind Srl, ai sensi dell art. 5 della legge regionale n. 25/2012, proroga del termine di inizio lavori di 24 mesi che viene pertanto fissato al 13 luglio 2018; ART. 2) Di confermare la pubblica utilità, ai sensi dei commi 3 e 4 dell art. 1 della L. 10 del 09.01.1991 e del comma 1 dell art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387. ART. 3) La vigilanza sull esecuzione dei lavori compete al Comune, ai sensi dell art. 27 (Vigilanza sull attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi. L accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore. Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell art. 15 della L.R.

18815 25/2012. La Regione Puglia Sezione Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica si riserva ogni successivo ulteriore accertamento. ART. 4) La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati: - a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all atto della dismissione dell impianto (ai sensi del comma 4 dell art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione; - a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere; - a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato; - a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.); - a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia; La Società è obbligata a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi: - eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell esercizio dell impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l espresso impegno da parte dell impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente; - i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall appaltatore con altre imprese ai fini dell esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo a al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente. La Società subentrante, ferma restando gli impegni assunti ai sensi del comma 2, dell art. 4 della L.R. 31/2008, entro 180 giorni dall inizio lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia Sezione Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica: a. dichiarazione congiunta del proponente e dell appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione del lavori; b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologi-

18816 che essenziali dell impianto; c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kw di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto dalla L.R. n.31/2008; d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell impianto, di importo non inferiore a euro 50 per ogni kw e di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto dalla L.R. n.31/2008; Le fidejussioni bancarie o assicurative dovranno contenere: - espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all eccezione di cui all art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia Sezione Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione; - il rinnovo automatico e la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario; - la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell art. 1957 del Codice Civile; - la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all Ente garantito. Il mancato deposito nel termine sopra indicato della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dell autorizzazione unica e l obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell originario stato dei luoghi. ART. 5) La Sezione Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Servizio Energia e Reti Energetiche provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società e al Comune di Lucera. ART. 6) Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. Il presente atto, composto da n. 6 facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale. Il presente provvedimento è esecutivo. Il Dirigente della Sezione Giuseppe RUBINO