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STATUTO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO BAMBINI DI CHERNOBYL Titolo I Disposizioni generali Titolo II Titolo III Titolo IV Titolo V Titolo VI Titolo VII Finalità dell Organizzazione Gli Aderenti Gli Organi - Capo 1: L Assemblea - Capo 2: L Organo Direttivo - Capo 3: Il Presidente Le Risorse Economiche Il Bilancio Le Convenzioni Titolo VIII Titolo IX Titolo X Titolo XI Assunzione Dipendenti-Rapporti di lavoro autonomo Responsabilità Rapporto con altri soggetti Disposizioni finali

TITOLO I Disposizioni Generali Art.1 (Denominazione e sede) 1- E costituita l Organizzazione di volontariato denominata: Bambini di Chernobyl - Associazione per l accoglienza di Bambini Bielorussi e di altre nazioni che assume la forma giuridica di Associazione onlus, Organizzazione non lucrativa di utilità sociale ed utilizza tale definizione su tutti i suoi atti ufficiali. 2- L Organizzazione ha sede legale in via Caorliega n 57 nel Comune di Mirano(VE). La variazione della sede legale non comporta modifiche statutarie, ma deve essere comunicata agli Enti interessati. Art.2 (Statuto) 1- L Organizzazione di volontariato Bambini di Chernobyl è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della legge n 266 del 11 agosto 1991,delle leggi regionali di attuazione dei principi organizzativi più particolari. Art.3 (Efficacia dello statuto) 1- Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla Organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell attività dell Organizzazione stessa. Art.4 (Modificazione dello statuto) 1- Il presente statuto è modificato con deliberazione dell Assemblea adottata con la presenza almeno dei tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le stesse modalità di cui al presente comma sono prescritte per la modifica di una o più norme

statutarie o per l inserimento di nuove norme, nonché per l interpretazione autentica delle stesse. TITOLO II Finalità dell Organizzazione Art.5 (Finalità nell obiettivo) L Associazione si prefigge di realizzare: 1- Interventi di tipo umanitario, sanitario, assistenziale, in favore dell infanzia in condizioni di bisogno, in forma diretta o in collaborazione con altre organizzazione di assistenza umanitaria di provata affidabilità. 2- Interventi di accoglienza di minori, sia in famiglia che in strutture idoneamente preparate. 3- La predisposizione di carichi umanitari di vario genere, da inviare in aree e zone e strutture in difficoltà, anche con la collaborazione di associazioni locali. Art. 6 ( Ambito di attuazione delle finalità) 1- L Organizzazione di volontariato svolge l attività nella Regione Veneto per quanto concerne l ospitalità dei minori e le iniziative propedeutiche e di supporto, e in territorio italiano ed estero per ciò che concerne la selezione dei bambini beneficiari e gli aiuti diretti e indiretti in loco, ai medesimi, sia direttamente sia appoggiandosi e/o collaborando con altre Associazioni, Enti o Organizzazioni laddove l intervento diretto non sia possibile o non sia auspicabile. Potrà comunque organizzare in Italia e all estero, anche in nazioni extraeuropee, attività di coordinamento, selezione,reperimento di fondi e mezzi, pubblicizzazioni e accreditamento presso le Istituzioni

locali,creazione e gestione di strutture dedicate ai minori e al loro inserimento nella società. L Organizzazione può svolgere la propria attività anche all interno di strutture pubbliche o con queste convenzionate,secondo le modalità preventivamente, a norma di convenzione, stipulate con le medesime. TITOLO III Gli aderenti Art. 7 (Ammissione) 1- Possono aderire all Organizzazione di volontariato tutte le persone fisiche,anche se non cittadini italiani, siano animati da spirito di solidarietà,che non abbiano precedenti penali particolarmente pregiudizievoli al tipo di attività richiesta e che siano fisicamente,psicologicamente e moralmente idonei al suo svolgimento e posseggano i requisiti,in relazione ai compiti da attuare. L ammissione all Organizzazione è deliberata,su richiesta scritta del richiedente sottoscritta da due soci,dal Comitato Direttivo, che pone le condizioni e i limiti e attesta i requisiti posseduti, ratificata dalla Assemblea nella prima riunione utile. L ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Art.8 (Diritti) 1- Tutti gli aderenti all Organizzazione dell uno e dell altro sesso hanno il diritto di eleggere e di essere eletti negli organi dell Associazione.

2- Essi hanno il diritto di essere informati sulle attività dell Associazione e di controllo sull andamento della medesima come stabilito dalle leggi e dallo statuto. 3- Gli aderenti all Associazione hanno il diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l attività prestata, ai sensi della legge. Hanno anche il diritto di essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell attività, secondo il tipo e la natura di questa, nonché per la responsabilità civile verso terzi,in conformità alla legge, alle disposizioni nazionali e regionali. Art.9 (Doveri) 1- Gli aderenti all Associazione devono svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro. 2- Il comportamento verso gli altri aderenti ed all esterno dell Organizzazione, è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede(onestà,probità,rigore morale ecc.). 3- Hanno il dovere di versare la quota associativa secondo l importo annualmente stabilito. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile. Art.10 (Esclusione) 1- L aderente all Associazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall Organizzazione. 2- L esclusione è deliberata dall Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell interessato, è ammessa la possibilità di appello al giudice ordinario.

TITOLO IV Gli organi Art.11 (Indicazione degli organi) 1- Sono organi dell Associazione: - l Assemblea - Comitato Direttivo, - il Presidente, - il Collegio dei Probiviri - il Collegio dei Revisori dei Conti. Tutte le cariche sociali sono gratuite. Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, eletti dall Assemblea. Esso elegge nel suo seno il Presidente del Collegio. Il Collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie tra gli aderenti,tra questi e l Organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi. Esso giudica ex bono et ex aequo senza formalità di procedura. Il lodo emesso è inappellabile. Capo 1 :L Assemblea Art.12 (Composizione) 1- L Assemblea è composta da tutti gli aderenti all Organizzazione ed è l organo sovrano. 2- L Assemblea è presieduta dal Presidente dell Associazione,in sua assenza, dal Vice Presidente.

Art.13 (Convocazione) 1- L Assemblea ordinaria si riunisce almeno due volte all anno oppure su convocazione del Presidente dell Organizzazione, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli aderenti o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario. 2- Il Presidente convoca l Assemblea con avviso scritto contenente l ordine del giorno almeno otto giorni prima della data stabilita per l assemblea all indirizzo risultante dal libro dei soci e mediante avviso affisso nella sede dell Associazione. 3- L Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell Associazione con maggioranza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con voto favorevole di almeno ¾ degli associati. Art.14 (Compiti dell Assemblea) L Assemblea deve: - Approvare il conto consuntivo. - Fissare l importo della quota sociale annuale. - Determinare le linee generali programmatiche dell attività dell Associazione. - Approvare l eventuale regolamento interno. - Eleggere e revocare il Presidente e il Consiglio Direttivo. - Eleggere e revocare il Collegio dei Probiviri. - Eleggere e revocare il collegio dei Revisori dei Conti. - Deliberare su quant altro demandato per legge om per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Art.15 (Validità dell Assemblea) 1- In prima convocazione l Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente. 2- In seconda convocazione l Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti,in proprio o in delega. 3- Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente. Solo i membri regolarmente iscritti ed in regola con il pagamento della quota sociale hanno diritto di voto e possono essere delegati a rappresentare un iscritto assente che li designa con delega scritta. 4- Detta delega non ha valore se il delegante no è esso stesso in regola con il versamento della quota sociale o se è stato escluso dall Associazione. 5- Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto (art.21 codice civile). Art.16 (Votazione) 1- L Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ferme le limitazioni previste per l approvazione e modificazioni dello statuto per lo svolgimento dell Associazione. 2- I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone e le qualità delle persone.

Art.17 (Verbalizzazione) 1- Le discussioni e le deliberazioni dell Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario oppure da un componente dell Assemblea e sottoscritto dal Presidente. 2- Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell Organizzazione. 3- Ogni aderente dell Organizzazione ha diritto di consultare il verbale(e di trarne copia). Capo 2 : Il Comitato Direttivo Art.18 (Composizione) 1- Il Comitato Direttivo è composto da un numero dispari, da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri eletti dall Assemblea tra gli associati. 2- Il Comitato Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Art.19 (Presidente del Comitato Direttivo) 1- Il Presidente dell Organizzazione è contemporaneamente il Presidente del Comitato Direttivo ed è nominato dall Assemblea assieme agli altri componenti del Comitato.

Art.20 (Durata efunzioni) 1- Il Comitato Direttivo dura in carica per il periodo di tre anni e può essere revocato dall Assemblea, con la maggioranza relativa dei voti. I componenti sono rieleggibili per 3 mandati. 2- Il Comitato Direttivo elegge nel suo seno,nella prima seduta,il Vice Presidente e il Segretario e l Economo. 3- Il Comitato Direttivo è l organo di governo e di amministrazione dell Associazione ed opera in attuazione della volontà e degli indirizzi generali dell Assemblea alla quale risponde direttamente. 4- Le deliberazione del Comitato Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti. Di ogni seduta verrà redatto verbale che verrà letto e approvato dai partecipanti. 5- Il Presidente dell organizzazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall Assemblea assieme agli altri componenti il Consiglio. Capo 3 :Il Presidente Art.21 (Elezione) 1- Il Presidente è eletto dall Assemblea tra i suoi componenti a maggioranza dei presenti. 2- Il Vice Presidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di sua assenza e viene eletto dal Comitato Direttivo.

Art.22 (Durata) 1- Il Presidente dura in carica quanto il Comitato Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall Assemblea, con la maggioranza dei presenti. 2- L Assemblea, con la presenza almeno dei tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, può revocare il Presidente. 3- Qualora il Presidente rinunci alla propria carica, l Assemblea eleggerà nuovamente nel proprio seno un nuovo Presidente mentre il Direttivo provvederà nel caso del Vice Presidente e del Segretario e l Economo fino a scadenza naturale. 4- Qualora invece sia dimissionario uno dei membri del Direttivo si andrà a rieleggere il membro vacante, in Assemblea. 5- Almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato, il Presidente convoca l Assemblea per la elezione del nuovo Presidente e del Comitato Direttivo. Art.23 (Funzioni) 1- Il Presidente ha la rappresentanza legale dell Associazione; sovrintende al funzionamento e alla attività di volontariato;convoca l Assemblea e il Comitato Direttivo; sovrintende al funzionamento degli organi secondo le modalità stabilite dal regolamento; sovrintende agli uffici amministrativi; tiene i rapporti con gli altri enti ed organismi; stipula le convenzioni e vigila sul loro rispetto;valuta l efficacia delle azioni e i risultati conseguiti e relaziona all Assemblea; cmpie tuti gli atti che non siano dallo statuto o dal regolamento riservati all Assemblea o al Comitato Direttivo. 2- Il Vice Presidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di sua assenza.

3- Il Presidente presiede il Comitato Direttivo e cura l ordinato svolgimento dei lavori, sottoscrive il verbale dell Assemblea, e cura che sia custodito presso la sede dell Organizzazione, dove può essere consultato dagli aderenti. TITOLO V Le risorse economiche(o i beni) Art.24 (Idicazioni delle risorse) Le risorse economiche dell Organizzazione sono costituite da: a- contributi degli aderenti, b- contributi privati; c- contributi dello Stato di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti, d- contributi di organismi internazionali; e- donazioni e lasciti testamentari; f- rimborsi derivati da convenzioni; g- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio. Art.25 (I beni) 1- I beni dell Organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni immobili. 2- I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall Organizzazione, e sono ad essa intestati. 3- I beni immobili ed i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell Organizzazione sono elencati nell inventario, che è depositato presso la sede dell Organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

4- L Associazione ha il divieto di distribuire, anche se in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni che per legge,statuto o egolamento,perseguano scopi analoghi. 5- L Associazione ha l obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali. Art.26 (Contributi) 1- I contributi ordinari sono costituiti dalla quota associativa degli aderenti,stabilita dall Assemblea. 2- I contributi straordinari, rimborsabili, sono elargiti dagli aderenti,o da ( dalle) persone fisiche o giuridiche estranee all Associazione per il finanziamento di progetti specifici. Art.27 (Erogazioni, donazioni, lasciti) 1- L erogazioni liberali in denaro, e le donazioni sono accettate dall Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell organizzazione. 2- I lasciti testamentari sono accettati,con beneficio di inventario,dall Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell Organizzazione. Art.28 (Proventi derivanti da attività marginali) 1- I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell organizzazione. 2- L Assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell Organizzazione e con i principi della L. 266/91.

Art.29 (Devoluzione dei beni) 1- In caso di scioglimento o cessazione ovvero estinzione dell Organizzazione, i beni che residuano, dopo l esaurimento della liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore. TITOLO VI Il Bilancio Art.30 (Bilancio e conto consuntivo) 1- I documenti di bilancio della Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. 2- Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all anno trascorso. 3- Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l esercizio annuale successivo. Art.31 (Formazione e contenuto del bilancio) 1- Il bilancio preventivo per l esercizio annuale successivo è elaborato dal Comitato Direttivo. Esso contiene,suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all esercizio annuale successivo. 2- Il conto consuntivo è elaborato dal Comitato Direttivo. Esso contiene le singole voci di spesa e di entrata relative all anno trascorso.

Art.32 (Controllo sul bilancio) 1- Il Collegio dei revisori si compone di tre membri eletti dall Assemblea e ha la stessa durata in carica del Comitato Direttivo. L Assemblea elegge altresì, nell ambito dei tre membri,il Presidente del Collegio medesimo. Il Presidente del Collegio dei revisori relaziona l Assemblea ogni qualvolta lo ritiene opportuno, ovvero su richiesta del Comitato Direttivo o di un terzo dei componenti l Assemblea. 2- Il Collegio dei revisori si riunisce su convocazione del suo Presidente o per richiesta motivata di uno dei suoi membri. I documenti di bilancio, consuntivo e preventivo sono sottoposti al controllo del Collegio dei revisori del conto. Il controllo è limitato alla regolarità contabile delle spese e delle entrate. 3- Eventuali rilievi critici a spese o a entrate sono allegati al bilancio, e sottoposti all Assemblea. Art.33 (Approvazione del Bilancio) 1- Il bilancio preventivo è approvato dalla Assemblea(con voto palese) e con la maggioranza dei presenti. 2- Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell Organizzazione venti giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni aderente. 3- Il conto consuntivo è approvato dalla Assemblea con voto palese e con maggioranza dei presenti entro il mese di aprile di ogni anno. 4- Il conto consuntivo è depositato presso la sede dell organizzazione venti giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni aderente.

TITOLO VII Le convenzioni Art.34 (Deliberazione delle convenzioni) 1- Le convenzioni tra l Organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Comitato Direttivo. 2- Copia di ogni convenzione è custodita,a cura del Presidente, nella sede dell Organizzazione. Art.35 (Stipula delle convenzioni) 1- La convenzione è stipulata dal Presidente della organizzazione di Volontariato. Art.36 (Attuazione della convenzione) 1- Il Comitato Direttivo delibera sulle modalità di attuazione della convenzione. TITOLO VIII Dipendenti e Collaboratori Art.37 (Dipendenti) 1- L organizzazione di volontariato può assumere dei dipendenti, nei limiti previsti dalla L.266/91. 2- I rapporti tra l Organizzazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall Organizzazione. 3- I dipendenti sono, ai sensi di legge e regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso terzi.

Art.38 (Collaboratori di lavoro autonomo) 1- L Organizzazione di volontariato, per sopperire a specifiche esigenze, può giovarsi dell opera di collaboratori di lavoro autonomo. 2- I rapporti tra l Organizzazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge e dal contratto della categoria a cui è assimilato. 3- I collaboratori di lavoro autonomo sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie,infortunio, e per la responsabilità civile verso terzi. TITOLO IX La responsabilità Art.39 (Responsabilità ed assicurazione degli aderenti) 1- Gli aderenti all Organizzazione sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità verso i terzi ai sensi dell art.4 della L.266/91. Art.40 (Responsabilità dell Organizzazione) 1- L Organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art.41 (Responsabilità delle persone) 1- Il Presidente, quale legale rappresentante dell Associazione, è firmatario di tutte le operazioni patrimoniali in rapporto con terzi ne è anche responsabile(vedi L.266/91). 2- Il Vice Presidente è responsabile di tutti gli atti che gli competano in sostituzione del Presidente e che ha effettivamente attuato. 3- Il segretario Economo è responsabile della buona tenuta di tutte le scritture sociali e contabili e di tutti gli atti amministrativi effettuati(fatta salva la responsabilità del Presidente e del Consiglio in quanto mandanti dei medesimi). 4- Gli Associati sono dal canto loro responsabili, ciascuno verso il/o i minori ospitati loro affidati per tutti quegli atti di normale accadimento e loro custodia. In caso di gravi violazioni dei doveri statutari valga quanto stabilito dall art. 11, quando non incorrono reati penali perseguibili a norma di legge e fatto salvo il diritto dell Associazione di essere risarcita degli eventuali danni subiti, sia materiali che di immagine pubblica. TITOLO X Rapporto con altri enti e soggetti Art.42 L Organizzazione disciplina con apposito regolamento i rapporti con gli altri soggetti pubblici o privati.

TITOLO XI Disposizioni finali. Art.43 (Disposizioni finali) Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti, ed ai principi generali dell ordinamento giuridico. Art.44 In caso di richiesta di convocazione dell Assemblea straordinaria per lo scioglimento dell Associazione, l Assemblea per essere validamente costituita deve essere composta dai ¾ dei soci. ------------------------------------------------------------------------- APPROVATO CON DELIBERA ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 19.12. 2014 ISCRITTO AL REGISTRO REGIONALE DELLE ODV CON DECRETO N 31 DEL 09.02.2015 NUMERO VE 0158 IL PRESIDENTE SALVIATO ROBERTO