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AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI VIAREGGIO REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA

SOMMARIO TITOLO PRIMO...5 CAPO I...5 DISPOSIZÍONI GENERALI...5 Art. 1) - OGGETTO...5 Art. 2) - COMPETENZE...5 Art 3) RESPONSABILITA,...5 Art 4) - SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO...6 Art. 5) - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO...7 CAPO Il...7 DEPOSITI DISSERVAZIONE ED OBITORI...7 Art 6) - DEPOSITI Di OSSERVAZIONI ED OBITORI...7 CAPO lli...8 I FERETRI...8 Art 7) - DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO...8 Art. 8) - VERIFICA E CHIUSURA FERETRI...8 Art. 9) - FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE, CREMAZIONE E TRASPORTI..8 ART. 10) - FORNITURA GRATUITA DI FERETRI...10 Art. 11) - PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO...10 CAPO IV...10 TRASPORTI FUNEBRI...10 Art 12) MODALITA DEL TRASPORTO E PERCORSO...10 Art. 13) - TRASPORTI FUNEBRI...11 Art. 14) - ORARIO DEI TRASPORTI...11 Art. 15) - NORME GENERALI PER I TRASPORTI...11 Art. 16) - RITI RELIGIOSI...12 Art. 17) - TRASFERIMENTO DI SALME SENZA FUNERALE...12 Art. 18) - MORTI PER MALATTIE INFETTIVE/DIFFUSIVE 0 PORTATORI DI RADIOATTIVITA...12 Art 19) - TRASPORTO PER E DA ALTRI COMUNI PER SEPPELLIMENTO 0 CREMAZIONE...13 Art. 20) - TRASPORTI IN LUOGO DIVERSO DAL CIMITERO...13 Art. 21) - TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO...13 Art. 22) - TRASPORTO Di CENERI E RESTI MORTALI...14 Art. 23) - RIMESSA DELLE AUTO FUNEBRI E SOSTA AUTOFUNEBRI DI PASSAGGIO...14 TITOLO SECONDO...14 CAPO I...14 CIMITERI...14 ART. 24) - ELENCO CIMITERI...14 Art. 25) -VIGILANZA...15 ART. 26) - REPARTI SPECIALI NEI CIMITERI...15 Art. 27) - AMMISSIONE NEI CIMITERI E NEI REPARTI SPECIALI...15 CAPO Il...16 DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE...16 Art. 28) - DISPOSIZIONI GENERALI...16 Art. 29) - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE...16 CAPO lli...18 INUMAZIONE E TUMULAZIONE...18 Art. 30) - INUMAZIONE...18 Art. 31) CIPPO...18 Art. 32) TUMULAZIONE...18 2

CAPO IV...19 ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE...19 ART. 33) ESUMAZIONE ORDINARIA...19 ART. 34) - AVVSI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI ORDINARIE...19 ART. 35) - ESUMAZIONE STRAORDINARIA...19 ART. 36) ESTUMULAZIONE...20 ART 37) - ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE GRATUITE ED A PAGAMENTO...21 ART. 38) - RACCOLTA DELLE OSSA...21 ART. 39) - OGGETTI DA RECUPERARE...21 ART. 40) DISPONIBILITA DEI MATERIALI...21 CAPO V...22 CREMAZIONE...22 Art 41) CREMATORIO...22 Art. 42) MODALITA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE...22 Art. 43) - URNE CINERARIE...22 CAPO VI...23 POLIZIA DEI CIMITERI...23 Art. 44) - ORARIO...23 Art. 45) - ORARIO RICEVIMENTO E SEPOLTURA FERETRI...23 Art. 46) - DISCIPLINA DELL'INGRESSO...23 Art. 47) - DIVIETI SPECIALI...24 Art. 48) -RITI FUNEBRI...25 Art. 49) - EPIGRAFI, MONUMENTI, ORNAMENTI SULLE TOMBE NEI CAMPI COMUNI....25 Art. 50) - FIORI E PIANTE ORNAMENTALI...25 Art. 51) - MATERIALI ORNAMENTALI...26 TITOLO TERZO...26 CAPO I...26 CONCESSIONI - TIPOLOGIA E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE...26 Art. 52) - SEPOLTURE PRIVATE...26 Art. 53) - DURATA DELLE CONCESSIONI...27 Art. 54) MODALITA DI CONCESSIONE...28 Art. 55) - USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE...29 Art. 56). MANUTENZIONE, CANONE ANNUO, AFFRANCAZIONE...30 Art. 57 bis) - RIMOZIONE, RESTAURO, OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE, SOSTITUZIONE DI ELEMENTI LAPIDEI DETERIORATI RELATIVAMENTE ALLE TOMBE, LAPIDI, ecc....31 CAPO Il...31 DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE...31 ART. 58) - DIVISIONE, SUBENTRI...31 Art. 59) - RINUNCIA A CONCESSIONE A TEMPO DETERMINATO DI DURATA INFERIORE A 60 ANNI...32 Art. 60) - RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE LIBERE...32 Art. 61) RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE CON PARZIALE 0 TOTALE COSTRUZIONE...33 Art. 62) RINUNCIA A CONCESSIONE DI MANUFATTI DELLA DURATA Di 60 ANNI..33 CAPO lli...34 REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE...34 Art. 63) REVOCA...34 Art. 64) DECADENZA...34 Art. 65) PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI LA DECADENZA...35 3

Art. 66) ESTINZIONE...35 TITOLO QUARTO...35 CAPO I...35 IMPRESE E LAVORI PRIVATI...36 Art. 67) ACCESSO AL CIMITERO...36 Art. 68) AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE E COLLOCAZIONI DI RICORDI FUNEBRI...36 Art. 69) RESPONSABILITA - DEPOSITO CAUZIONALE...37 Art. 70) RECINZIONE AREE - MATERIALI DI SCAVO...37 Art. 71) INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI...37 Art. 72) ORARIO DI LAVORO...38 Art. 73) - SOSPENSIONE DEI LAVORI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI...38 Art. 74) VIGILANZA...38 Art. 75) OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEI CIMITERI...38 CAPO Il...39 IMPRESE POMPE FUNEBRI...39 Art. 76) FUNZIONI - LICENZA...39 Art. 77) DIVIETI...40 Art. 77 bis) ULTERIORI DIVIETI E PRESCRIZIONI...40 TITOLO QUINTO...40 CAPO I...41 DISPOSIZIONI VARIE...41 Art. 78) ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA A CITTADINI ILLUSTRI E BENEMERITI...41 Art. 78 bis) RATEAZIONE DEI CREDITI...41 Art. 79) MAPPA...41 Art.80) ANNOTAZIONI IN MAPPA...41 Art. 81) REGISTRO GIORNALIERO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI...42 Art. 82) SCHEDARIO DEI DEFUNTI...42 Art. 83) SCADENZARIO DELLE CONCESSIONI...43 CAPO Il...43 NORME TRANSITORIE -DISPOSIZIONI FINALI...43 Art. 84) EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO...43 Art. 85) CAUTELE...43 Art. 86) DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MORTUARIA...44 Art. 87) CONCESSIONI PREGRESSE...44 Art. 88) - SEPOLTURE PRIVATE A TUMULAZIONI PREGRESSE - MUTAMENTO DEL RAPPORTO CONCESSORIO...44 Art. 89) - TARIFFARIO...44 4

TITOLO PRIMO CAPO I DISPOSIZÍONI GENERALI Art. 1) - OGGETTO Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo Vi dei Testo Unico delle leggi sanitarie 27 Luglio 1934, al D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285 ed alla legge della Regione Toscana 17 Ottobre 1983,n. 69, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla pubblica amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone ed a disciplinare i servizi, nell'ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione ed uso dei cadaveri o parta di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, ed in generale su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme. Art. 2) - COMPETENZE 1 - Le funzioni di polizia mortuaria di competenza dei Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo ed Autorità Sanitaria locale. 2 - I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 22, 23, 25 della legge 8 Giugno 1990, n.142 oltre che attraverso la forma dell'appalto di servizi compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo dei servizio individuato dalla competente Unità Sanitaria Locale. 3 - In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art. 51 della legge 8 Giugno 1990, n. 142. 4 - Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui agli art. 22, 23, 25 della legge 8 Giugno 1990 n, 142, le funzioni e l'organizzazione sono stabilite dagli statuti e/o regolamenti o, in caso di concessione o di appalto di servizi, dalla normativa di dettaglio contenuta nei relativi atti amministrativi. Art 3) RESPONSABILITA, 1 - Il Comune provvede che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito. 5

2 - Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX dei libro IV del codice civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente. Art 4) - SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO 1 - Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati dalla legge e specificato dal regolamento. 2 - Tra i servizi gratuiti sono ricompresi: a) la visita necroscopica, salvo quella resa nei confronti di terzi soggetta a pagamento della tariffa di cui alla delibera G. R. Toscana ; b) il servizio di osservazione dei cadaveri, c) il recupero ed il relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo art.17 comma 1, d) l'uso delle celle frigorifere comunali; e) il trasporto funebre nell'ambito del Comune, quando non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali quali : - trasporto con il medesimo carro di composizioni floreali, od altro mezzo particolarmente attrezzato, - cartelli indicanti il nominativo della salma, -.feretro diverso da quello fornito ai sensi dell'art. 10; - sosta lungo il percorso. f) l'inumazione in campo comune; g) la cremazione; h) la deposizione delle ossa in ossario comune; i) la dispersione delle ceneri in cinerario comune; l) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone od enti ed istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 10; 3)- Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dall'amministrazione Comunale; 4)- Il Comune con proprio atto di indirizzo. o con separati atti, ai sensi dell'art. 32 Il comma lettera g) della legge 8 Giugno 1990 n. 142, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l onere per ]'Amministrazione Comunale. 6

Art. 5) - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO 1 - Presso gli uffici comunali è tenuto, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 dei D.P.R. n. 285 del 10 Settembre 1990 che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche a mezzo di supporti informatici per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali-, 2 - Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nei cimiteri comunali: a) l'orario di apertura e chiusura-, b) copia dei presente regolamento; c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno; d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo; e) l'elenco delle tombe per le quali e' in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione; f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 Agosto 1990 n. 241. CAPO Il DEPOSITI DISSERVAZIONE ED OBITORI Art 6) - DEPOSITI Di OSSERVAZIONI ED OBITORI 1 - Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito dei Cimiteri. 2 - L'ammissione al deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal Sindaco su proposta del necroscopo nel caso di persone decedute in case inadatte, dall'autorità Giudiziaria in caso di decesso in pubblica via o di persona ignota. 3 - Nel deposito di osservazione, di norma è vietata la permanenza di persone estranee. 4 - Le salme di persone decedute per malattie infettive diffusive, o sospette tali, sono tenute in osservazione secondo le misure cautelative necessarie adottate dal Direttore Sanitario. 5 - Il mantenimento in osservazione delle salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte, caso per caso, dal Direttore Sanitario dell'unita' Sanitaria Locale competente o suo delegato, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 Febbraio 1964, n. 185. 7

6 - La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o mediante la presenza di personale svolgente tale funzione. CAPO lli I FERETRI Art 7) - DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO 1 - Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9. 2 - In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma. Madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata dello stesso, possono essere chiusi in un medesimo feretro. 3 - La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola. 4 - Se la morte e' dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui e' rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. 5 - Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Direttore Sanitario dell'unita' Sanitaria Locale impartirà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale. Art. 8) - VERIFICA E CHIUSURA FERETRI 1- La chiusura dei feretro e' fatta, sotto la vigilanza dei personale A.S.L. incaricato. 2 - Il Direttore Sanitario dell'unita' Sanitaria Locale o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art. 9. 3 - In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui e' destinato ed al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere. Art. 9) - FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE, CREMAZIONE E TRASPORTI. 1- La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto, e cioè: a) - per lnumazioni - - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa resistenza preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice ecc., - le tavole non devono avere, a fondo integro, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3-, 8

- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 dei D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285; - i feretri di salme provenienti dall'estero, da altri Comuni o estumulate per i quali sussiste l'obbligo della duplice cassa e dell'effettuazione di tagli di opportune dimensioni sulla cassa metallica, anche asportando, temporaneamente, il coperchio della cassa di legno: ex art. 75 DPR. 285/90; b) - per Tumulazioni - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 dei D.P.R. 10 Settembre 1990 n. 285; c)- per il trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre: - si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente nonché degli articoli 27, 28 e 29 dei D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285 se il trasporto è per o dall'estero; d)- per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 km: - nei casi di inumazione e' sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30 punto 5 dei D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285; e) - per Cremazioni : - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a) per trasporti interni al Comune di decesso; - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lett. d) laddove il trasporto si esegua entro i 100 km dal Comune di decesso; - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) in ogni altro caso. 2 - I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente. 3 - Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura dei cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura prescrivendo, se del caso, da parte del Direttore Sanitario dell'unita' Sanitaria Locale, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660. 4 - Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata da parte del custode ovvero dal Responsabile del servizio, la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui e' destinata, sempre che non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'unita' Sanitaria Locale competente per Comune di partenza; se nel trasferimento e' stato impiegato il doppio feretro e la salma e' destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica una idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione. 5 -Nell'inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 dei D.P.R. 10 Settembre 1990 n. 285. 9

6 - Sia la cassa di legno che quella di metallo devono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice. 7 - E' consentita l'applicazione alla cassa metallica di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare ed a neutralizzare i gas della putrefazione. ART. 10) - FORNITURA GRATUITA DI FERETRI 1 - Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 9 lettera a) e lettera e) sub 1 per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose e per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari. 2 - Lo stato di indigenza o di bisogno e' dichiarato dal Sindaco che ne ha la responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali, comunque, disponga sulla composizione dei nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati. Art. 11) - PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO 1 - Sul piano esterno superiore di ogni feretro e' applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e nome della salma contenuta oltre che le date di nascita e di morte. 2 - Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene solo l'indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi. CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI Art 12) MODALITA DEL TRASPORTO E PERCORSO 1 - I criteri generali di fissazione dei percorsi per i trasporti funebri sono determinati con ordinanza dei Sindaco. 2 - Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 Testo Unico legge di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo ove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve. 3 - Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco. 4 - Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai veicoli dei pompieri o servizi urgenti di pubblica assistenza e pubblica 10

sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare od interrompere in qualunque modo il transito di un corteo funebre. 5 - Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il dirigente dell'u.0. servizi cimiteriali prenderà accordi con il comando di polizia municipale per gli appositi provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo. 6 - Il Direttore Sanitario dell'unita' Sanitaria Locale vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità. Art. 13) - TRASPORTI FUNEBRI 1 - Nel territorio dei Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 dei D.P.R. 10 Settembre 1990 n. 285. Art. 14) - ORARIO DEI TRASPORTI 1 - I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dei Sindaco. 2 - Il responsabile del servizio fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto, tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso in caso di pluralità di richieste o, altrimenti, tenendo conto delle indicazioni dei familiari, e compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al 1 comma, fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari, trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato. 3 - I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata. Art. 15) - NORME GENERALI PER I TRASPORTI 1 - In ogni trasporto sia da Comune a Comune che da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di Aprile al mese di Settembre compresi o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo ventiquattro ore dalla partenza od infine quando il trasporto venga eseguito trascorse quarantotto ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento anti putrefattivo di cui all'art. 32 dei DPR n. 285/90, salvo sia stata imbalsamata. 2 - Il feretro è preso in consegna dall'incaricato dei trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro ed i documenti al personale incaricato presso il cimitero. 3 - Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa di consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al responsabile del servizio di polizia mortuaria. Se il trasporto avviene per ferrovia, mare o aereo, il decreto di cui all'art. 20 deve restare in consegna al vettore. 11

4 - Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo con il medesimo carro funebre. Art. 16) - RITI RELIGIOSI I sacerdoti della Chiesa Cattolica ed i ministri degli altri culti di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali. Art. 17) - TRASFERIMENTO DI SALME SENZA FUNERALE 1 - Il trasporto di cadavere al locale di osservazione per il periodo prescritto, o, comunque, prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 dei DPR n. 285/90 e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno. 2 - In particolari circostanze il Sindaco, sentito il Direttore Sanitario dell'unita' Sanitaria Locale, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze. 3 -I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo e con l'esclusione di cui al primo comma. 4 - Il trasferimento di salme per autopsie, per consegna agli istituti di studio etc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici sono eseguiti con l'impiego dei mezzi di cui ai primo comma. Art. 18) - MORTI PER MALATTIE INFETTIVE/DIFFUSIVE 0 PORTATORI DI RADIOATTIVITA 1 - Nel caso di morte per malattie infettive - diffusive il Direttore Sanitario dell'unita' Sanitaria Locale prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, ed i necessari provvedimenti per le disinfezioni. 2 - Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, il medesimo direttore prescriverà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 6, anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguire poi, trascorso il termine prescritto, l'inumazione, la tumulazione o la cremazione. 3 - E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti, nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte. 4 - Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Direttore Sanitario dell'unita' Sanitaria Locale dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione. 12

Art 19) - TRASPORTO PER E DA ALTRI COMUNI PER SEPPELLIMENTO 0 CREMAZIONE 1 - Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, e' autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati. 2 - La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello stato civile, nel caso di: traslazione successiva alla prima sepoltura e' sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici dei defunto. 3 - Al decreto e' successivamente allegata la certificazione dei Direttore Sanitario dell'unita' Sanitaria Locale o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 8. 4 - Dell'autorizzazione al trasporto e' dato avviso al Sindaco dei Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze. 5 - Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al Cimitero dove il personale addetto accerta la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9 e secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta. 6 - In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa limitata alla celebrazione dei rito religioso, con prosecuzione diretta per il cimitero o per altro Comune, il trasporto e' eseguito interamente da terzi. 7 - Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto e' data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25 comma I e 25 comma Il dei D.P.R. n. 285/90. 8 - Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove e' avvenuto il decesso. Art. 20) - TRASPORTI IN LUOGO DIVERSO DAL CIMITERO Il trasporto di salme nell'ambito dei Comune, ma in luogo diverso dal cimitero, e' autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati. Art. 21) - TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10 Febbraio 1937, approvata con R.D. 1 Luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione. Nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. n. 285/90; nel secondo quelle di cui agli art. 28 dello stesso regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 dei regolamento precisato. 13

Art. 22) - TRASPORTO Di CENERI E RESTI MORTALI 1 - Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco. 2 - Se il trasporto e' da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'autorità di cui agli artt 27 e 29 dei D.P.R. n.285/90. 3 - Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili..4 - Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,66, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome, data di nascita e di morte dei defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento. 5 - Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 43. Art. 23) - RIMESSA DELLE AUTO FUNEBRI E SOSTA AUTOFUNEBRI DI PASSAGGIO 1 - Le rimesse delle auto funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento dei Sindaco, attrezzate anche per ì servizi di pulizia e di disinfestazione. 2 - L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature e' accertata dal Direttore Sanitario dell'unita' Sanitaria Locale, salva la competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendio. 3 - Le autofunebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta, devono valersi della rimessa comunale, ove esistente, o di luogo di parcheggio da individuarsi a cura del responsabile dell'u.0. servizi cimiteriali. Per il servizio e' dovuto il corrispettivo fissato in tariffa. TITOLO SECONDO CAPO I ART. 24) - ELENCO CIMITERI CIMITERI 1 - Ai sensi dell'art. 337 del Testo Unico della legge sanitaria R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265, il Comune provvede al servizio di seppellimento con i cimiteri comunali di Viareggio e della frazione di Torre dei Lago Puccini. 14

Art. 25) -VIGILANZA 1 - E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 dei D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285. 2 - L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco. 3 - Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime ai sensi dell art. 113 bis del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall art. 35 della Legge 448/2001 e dal D. L. 269/2003. 4 - Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e traslazione di salme, resti mortali, ceneri, nati morti, prodotti abortivi e del concepimento, resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero e dovranno essere annotate da parte del funzionario responsabile dei servizio negli appositi registri in doppio esemplare, in conformità degli articoli-52 e 53 dei D.P.R. n. 285/90. 5 - Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 dei D.P.R. n. 285/90. Il Direttore Sanitario dell'unita' Sanitaria Locale controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare svolgimento dei servizi. ART. 26) - REPARTI SPECIALI NEI CIMITERI 1 - Nell'interno dei cimitero e' possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico od a comunità straniere. 2 - Le spese maggiori per le opere necessarie a tali reparti, per la maggior durata delle sepoltura rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione a tempo determinato dell'area secondo le tariffe vigenti, sono a totale carico delle comunità richiedenti. 3 - In via eccezionale altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato della Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale. Art. 27) - AMMISSIONE NEI CIMITERI E NEI REPARTI SPECIALI 1 - Nei cimiteri, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, cittadinanza, religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o salme di persone per le quali venga fatta richiesta. 1 bis In caso di scarsa disponibilità la precedenza è riservata alle salme di persone decedute nel territorio del Comune o, che ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza. Per quanto riguarda il Cimitero di Torre del Lago Puccini la precedenza spetta alle persone che qui avevano la propria residenza al momento della morte o che vi siano nate o che risultino avervi avuto la residenza da almeno dieci anni. 15

2 - Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che risultino in vita essere state concessionarie nel cimitero di sepoltura privata. Sono altresì accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate. 3 - Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 26, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi. CAPO Il DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE Art. 28) - DISPOSIZIONI GENERALI 1 - I cimiteri hanno campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali. 2 - Le caratteristiche dei suolo per tali campi, la foro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di dieci anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il DPR 10 Settembre 1990, n. 285. 3 - Compatibilmente con le esigenze di detti campi, i cimiteri dispongono altresì di aree ed opere riservate a sepoltura private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti degli articoli 90 e seguenti dei D.P.R. n. 285/90. 4 - Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepoltura private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato etc.) in conformità a quanto previsto dagli articoli 76 e 91 dei D.P.R. n. 285/90 e dal successivo articolo 29. 5 - Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale vi provvede il Sindaco con propria ordinanza. Art. 29) - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE 1 - Entro due anni dalla data di affidamento, l A.S.P. si obbliga a presentare il piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio per almeno venti anni, piano regolatore che dovrà essere, comunque, approvato dal Consiglio Comunale. 2 - Il piano di cui al primo comma e' sottoposto al parere preventivo dei competenti servizi dell'unita' Sanitaria Locale. Si applica l'art. 50 della legge 8 Giugno 1990, n. 142. 3 - Nella elaborazione del piano l A.S.P. dovrà tenere conto: a)- dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate prescrizioni, da formulare anche in base a dati resi noti da organismi nazionali competenti. 16

b)- della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posto-salma per sepoltura e sistema di inumazione, tumulazione, ossari e nicchie cinerarie in rapporto anche alla durata delle concessioni. c)- della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre. d)- delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti, a seguito di una razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti, in correlazione ai periodi di concessione ed ai sistemi tariffari adottati. e)- dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazione, tumulazione, cremazione. f) - delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro. 4 - Nel Cimitero sono individuati spazi o zone costruiti da destinare a: a)- campi di inumazione comune. b)- campi d'inumazione per sepolture private. c)- campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, doppie e per famiglie o collettività. d)- tumulazioni individuali. e)- manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi. f)-cellette ossario. g)-nicchie cinerarie. h)- ossario comune. i)-cinerario comune. 5)- La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 dei D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285. 6)- Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie ed in profondità rapportate alla previsione dei numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti. 7)- Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, la localizzazione delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione. 17

8)- Almeno ogni dieci anni il Comune e' tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto. CAPO lli Art. 30) - INUMAZIONE INUMAZIONE E TUMULAZIONE 1)- Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private: a) sono comuni le sepolture della durata di dieci anni dal giorno del seppellimento e vengono assegnate ogni qual volta non sia richiesta una sepoltura privata. b) sono private le sepolture per inumazione superiore a dieci anni, effettuate in aree date in concessione. Art. 31) CIPPO 1) - Ogni fossa nei campi di inumazione è contraddistinta da un cippo, costruito da materiale resistente agli agenti atmosferici, portante un numero progressivo. 2) Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l indicazione del nome, cognome,data di nascita e di morte del defunto. 3) A richiesta dei privati può essere autorizzata dall A.S.P. l installazione, in sostituzione del cippo, di una lapide di un altezza non superiore a cm 80 dal piano di campagna, previo pagamento del corrispettivo in tariffa. 4) L installazione della lapide e del copri tomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa. 5) In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, l A.S.P. chiederà al Comune di provvedere secondo le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285. Art. 32) TUMULAZIONE 1) Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti mortali od urne cinerarie in opere murarie loculi o cripte costruiti dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali. 2) Le sepolture private a sistema tumulazione sono oggetto di conservazione secondo le modalità di cui al titolo terzo del presente regolamento. 18

3) Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt, 76 e 77 del D.P.R. n. 285/90. CAPO IV ART. 33) ESUMAZIONE ORDINARIA ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE 1)- Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a dieci anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco. 2)- Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno escluso i mesi di Luglio ed Agosto. 3)- E' compito dei Direttore Sanitario dell'unita' Sanitaria Locale o di suo incaricato stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento dell'esumazione. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza. ART. 34) - AVVSI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI ORDINARIE 1) E' compito dell A.S.P. autorizzare le operazioni cimiteriali che si svolgono nel territorio dei Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi ;informatici. 2) Annualmente l A.S.P. curerà la stesura di elenchi o tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per cui è attivabile l'esumazione ordinaria. 3) L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria di massa in un campo comune e' fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo, ed il cimitero in quel periodo sarà chiuso al pubblico. ART. 35) - ESUMAZIONE STRAORDINARIA 1) L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro autorizzazione del Sindaco, una volta acquisito il parere della ASL per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del Direttore Sanitario della USL e l'incaricato del servizio di custodia. 2) Le esumazioni straordinarie si possono effettuare unicamente nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285. 3) Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia, causa di morte, e' compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffusive pubblicato dal Ministero della Sanità. 19

4) Quando e' accertato che si tratta di salme di persone morte per malattia infettiva - diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita per eccezionali e documentati motivi a condizione che sia trascorso almeno un anno dalla morte, e che il Direttore Sanitario della A.S.L. dichiari che non sussiste alcun pregiudizio per la salute pubblica. ART. 36) ESTUMULAZIONE 1) Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie. 2) Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato; 3) Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi: a) a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore a venti anni; b) su ordine dell'autorità Giudiziaria; 4) Entro il mese di Settembre di ogni anno l A.S.P. curerà la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco, anche in forma di tabulato, sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della commemorazione dei defunti e per tutto l'anno successivo. 5) I feretri sono estumulati allo scadere della concessione a cura degli operatori cimiteriali, a cimitero chiuso, escludendo i periodi compresi tra il 15 giugno e il 15 settembre di ogni anno. Le estumulazioni straordinarie vengono effettuate a cura degli operatori cimiteriali a cimitero chiuso, alla presenza del Direttore Sanitario dell'a.s.l. e del Responsabile del servizio di custodia. 6) I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 37 che segue, sono raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali, questi ultimi sono collocati in ossario comune. 7) Se il cadavere estumulato non e' in condizione di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso e' avviato per l'inumazione in campo comune, previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione e' fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco e non potrà, comunque, essere inferiore a cinque anni. 8) A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, l A.S.P. può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione dei cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno cinque anni dalla precedente. 9) Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza. 20

ART 37) - ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE GRATUITE ED A PAGAMENTO 1) Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente. 2) Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, sia la relativa raccolta che la traslazione e' subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa. 3) Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie, nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità Giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. Dicembre 1865, n. 2704 e successive modificazioni ed integrazioni, trasmettendo al cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte. ART. 38) - RACCOLTA DELLE OSSA Le ossa raccolte nelle esumazioni ed estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata. ART. 39) - OGGETTI DA RECUPERARE 1) Qualora nel corso di esumazione od estumulazione siano rinvenuti oggetti preziosi o ricordi personali di valore affettivo, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile dei servizi cimiteriali al momento della richiesta dell'operazione o prima che la stessa sia eseguita. 2) Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai diretti interessati e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali e' consegnato al reclamante e l'altro è conservato tra gli atti dell'a.s.p. 3) Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi od i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al responsabile dell'ufficio, che provvederà a redigere apposito verbale ed a tenerli a disposizione per un periodo di dodici mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine potranno essere liberamente alienati dal Comune ed il ricavato destinato ad interventi di miglioria degli impianti cimiteriali. 4) Per il personale incaricato delle esumazioni od estumulazioni costituisce grave mancanza, perseguibile penalmente, l'appropriazione di qualsiasi oggetto rinvenuto. ART. 40) DISPONIBILITA DEI MATERIALI 1) I materiali e le opere che non hanno valore artistico installate sulle sepoltura comuni e private, al momento delle esumazioni od alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi mostri documentalmente di averne titolo, entro trenta giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. 21

2) Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali. 3) Su richiesta degli aventi diritto, il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura od in favore di sepoltura di parenti od affini entro il secondo grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per le nuove sepoltura in cui si intende utilizzarli. 4) Le croci, le lapidi ed i copri tomba che non hanno valore artistico e che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria nei campi comuni, possono essere assegnati gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per le nuove sepoltura. 5) Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alle famiglie. 6) Le opere aventi valore artistico e storico o interesse demologico sono inventariate dall A.S.P. e conservate all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo, cercando -,tuttavia di mantenerle, laddove è possibile, nella loro integrità e nel loro contesto originario, evitando di alterare anche i singoli elementi architettonici, scultorei, epigrafici, fotografici e di arredo, prevedendo che eventuali interventi di manutenzione e di restauro saranno pasti a carico dei legittimi concessionari, nel caso di loro espressa volontà di mantenere la proprietà del bene. Nel caso, invece, questo divenga patrimonio storico - artistico dell'ente Pubblico, tali spese saranno a carico di quest'ultimo. Art 41) CREMATORIO CAPO V CREMAZIONE Il Comune per procedere alla cremazione delle salme si avvale di impianti idonei esterni o interni. Art. 42) MODALITA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE 1) L'autorizzazione di cui all'art. 79, 1 comma dei D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285, e' rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate. 2) Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, sono determinate dall'ufficio dello stato civile. Art. 43) - URNE CINERARIE 22

1) Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte dei defunto. 2) A richiesta degli interessati ed in base a concessione l'urna e' collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o delle ceneri in cinerario comune. 3) Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o ad associazioni per la cremazione di cui all'art. 79 comma 3 del D.P.R. n. 285/90 che comprovi di essere associazione riconosciuta a termine del codice civile, costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro o speculazione. 4) Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra il Comune provvede a collocarle in un'urna cineraria. CAPO VI Art. 44) - ORARIO POLIZIA DEI CIMITERI 1) I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l orario fissato dal Sindaco. 2) L'entrata dei visitatori è concessa fino a quindici minuti prima della scadenza dell'orario. 3) L'accesso nei cimiteri fuori orario è vietato. In casi eccezionali di comprovata necessità, potrà essere consentito l'accesso al di fuori dell'orario normale, previa autorizzazione dell A.S.P.. 4 ) L'avviso di chiusura e' dato di regola a mezzo di segnale acustico, quindici minuti prima della scadenza dell'orario, o di specifici cartelli apposti all'ingresso dei cimiteri, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta. Art. 45) - ORARIO RICEVIMENTO E SEPOLTURA FERETRI 1) I feretri dovranno pervenire al cimitero una ora prima dell'orario di chiusura. 2) Di norma le salme riceveranno sepoltura la mattina seguente. 3) La sepoltura delle salme avverrà unicamente nelle ore antimeridiane dei giorni feriali, ad eccezione dei casi particolari, preventivamente autorizzati dal Sindaco, che presentano problemi igienico - sanitari. Art. 46) - DISCIPLINA DELL'INGRESSO 1) Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi o con mezzi artificiali per i portatori di handicap. 23