Legge federale concernente la tassa per l utilizzazione delle strade nazionali

Documenti analoghi
Codice penale svizzero

Ordinanza d esecuzione della legge federale sull imposta federale diretta

Codice penale militare e Procedura penale militare

Disegno. Art dicembre sull Antartide e gli allegati I V al Protocollo sono approvati.

Legge sui cani. Sezione 1: Scopo. Sezione 2: Protezione dalle lesioni provocate dai cani. Progetto

Legge federale sull attuazione dell Accordo FATCA tra la Svizzera e gli Stati Uniti

Ordinanza sulla navigazione militare

Codice penale militare e procedura penale militare

Legge federale concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni

persone dalla sparizione forzata è approvata.

Legge federale sull adeguamento delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone

Comune di Cauco REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI A MOTORE SU STRADE FORESTALI

Ordinanza sulla tassa di sorveglianza e sugli emolumenti dell Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro

Disegno. del. L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 maggio , decreta:

Legge federale sul commercio ambulante. Sezione 1: Oggetto. Sezione 2: Autorizzazione. del 23 marzo 2001 (Stato 1 gennaio 2007)

Ordinanza sull aiuto in caso di catastrofe all estero

Ordinanza sull abilitazione e la sorveglianza dei revisori

Legge cantonale sulla protezione dei dati (LCPD)

Legge sui trasporti pubblici del 6 dicembre 1994; modifica

Legge federale sulle misure contro i matrimoni forzati

Impostazione grafica dei diplomi SSS Raccomandazioni e prescrizioni della SEFRI in collaborazione con la Conferenza SSS

Ordinanza concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione

Legge federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici

Revisione delle disposizioni penali in materia di corruzione

Regolamento sugli esercizi pubblici e gli alberghi

Attribuzione del numero di matricola Controllo posticipato dello sdoganamento e dell imposizione

(Ordinanza sull accreditamento e sulla designazione, OAccD) Modifica del 10 marzo Il Consiglio federale svizzero ordina:

Questioni transfrontaliere di diritto della circolazione stradale fra Italia e Svizzera. Norme, giurisprudenza e prassi elvetiche

Sinossi Disposizioni concernenti la procedura di conciliazione nel diritto di locazione

Ordinanza della legge d'applicazione della legge federale sulla circolazione stradale (OLALCStr)

Regolamento sul personale del Consiglio delle scuole universitarie

Codice civile svizzero

Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO 2

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato il 29 settembre 1998)

Legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette

Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO 2

Codice civile svizzero

Legge sull esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti (del 20 aprile 2010)

Legge federale sulla revisione dell imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa

Accordo. Capitolo 1: Campo d applicazione e rispetto del diritto interno. Traduzione 1. (Stato 1 dicembre 2007)

AMTLICHE PUBLIKATIONEN. Referendum facoltativo. Legge d'applicazione della legge federale sulla circolazione stradale (LALCStr)

del 20 marzo 2009 (Stato 1 gennaio 2013)

Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali

Istruzione - concernente l uso proprio di veicoli aziendali esteri da parte di lavoratori domiciliati all interno del territorio doganale

del 10 settembre 1969 (Stato 1 gennaio 2009)

del 7 novembre 2007 (Stato 1 dicembre 2007)

Concernente la modificazione di alcuni articoli della legge sul commercio delle armi e delle munizioni e sul porto d'arma del 10 ottobre 1967

Legge federale sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone

Decreto del Consiglio federale

del 3 settembre 2003 (Stato 23 settembre 2003)

Concluso il 30 giugno 1995 Entrato in vigore mediante scambio di note il 17 maggio a) oltre 9 viaggiatori seduti, conducente compreso b) merci;

Progetto della Commissione di redazione per il voto finale

gli esami per l ottenimento del diploma cantonale di agente ausiliario di sicurezza

Accordo. I. Campo d applicazione e rispetto del diritto interno. Traduzione 1

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni

Ordinanza sull imposta alla fonte nel quadro dell imposta federale diretta

ORDINANZA MUNICIPALE SULLE TASSE DI PARCHEGGIO (PRIMO E SECONDO LIVELLO)

Progetto istruzioni Allegato 6

DISCIPLINA DELLE MISSIONI E TRASFERTE ISTITUZIONALI E DEI RIMBORSI SPESE DEL DIRIGENTE DIRETTORE - SEGRETARIO E DEI DIPENDENTI DELL ENTE

Ordinanza concernente la sicurezza nell uso delle gru

REGOLAMENTO Per la raccolta dei rifiuti

Art. 1 - Oggetto del Regolamento Art. 2 - Prestazioni escluse Articolo 3 - Fornitura di beni e servizi a rimborso Articolo 4 - Convenzioni.

Decreto esecutivo concernente i voli a bassa quota e gli atterraggi esterni effettuati con elicotteri (del 17 giugno 1987)

REGOLAMENTO PASSI CARRABILI

Legge federale sul miglioramento dello scambio d informazioni tra autorità in materia di armi

Regolamento per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie dovute per violazioni ai Regolamenti ed alle Ordinanze comunali

Inquinamento fonico sulle strade nazionali Provvedimenti d isolamento acustico su edifici

REGOLAMENTO PER IL CONDONO DEI TRIBUTI LOCALI

del 10 febbraio 1993 (Stato 1 gennaio 2016)

Ordinanza sul registro degli incidenti stradali

Legge federale sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone

Circolare concernente la compensazione dei pagamenti retroattivi dell AI con crediti in restituzione di prestazioni delle casse malati riconosciute

Codice penale svizzero e Codice penale militare

Autorizzazione generale a togliere il segreto professionale per scopi di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica

ORDINANZA MUNICIPALE SUGLI ESERCIZI ALBERGHIERI E SULLA RISTORAZIONE (DEL 1 GENNAIO 2014)

Ordinanza concernente il mercato delle uova

Legge federale concernente l Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni

Ordinanza del DFF sull imposta alla fonte nel quadro dell imposta federale diretta

2.07 Stato al 1 gennaio 2013

Istruzioni. sull equipaggiamento dei veicoli con luci blu e avvisatori a due suoni alternati (con un promemoria sul loro uso)

TRAINO DI RIMORCHI/SEMIRIMORCHI APPARTENENTI AD ALTRE IMPRESE - AGGANCIO MISTO E TRAZIONISMOdi Franco MEDRI* e Maurizio PIRAINO**

(Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all alimentazione degli animali, OLAIA)

Comune di Balerna. IL CONSIGLIO COMUNALE DI BALERNA, richiamati:

Ordinanza del DDPS concernente gli operatori di bordo, gli operatori FLIR di professione e i fotografi di bordo di professione

COMUNICAZIONE INTERNA N. 27/2012 Area Personale

RISOLUZIONE N. 28/E QUESITO

La tassazione dei dividendi percepiti da persone fisiche non nella veste di imprenditori dipende dai seguenti fattori:

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Legge sulle poste (LPO) Capitolo 1: Disposizioni generali. Disegno

dell 8 ottobre 1999 (Stato 1 maggio 2013)

Ordinanza concernente l Accademia militare presso il Politecnico federale di Zurigo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

I. Trasporti di persone. Traduzione 1 Accordo

A B C. V. Le Leggi del Comune; lo svolgimento di compiti comunali attraverso soggetti esterni all amministrazione comunale. 1 Le leggi del Comune

Controlli e sanzioni in materia di Prevenzione Incendi

(articolo 1, comma 1)

Ordinanza sugli emolumenti nella navigazione marittima

Legge federale concernente l Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari

CONSORZIO DI BONIFICA DI II GRADO LESSINIO EUGANEO BERICO Cologna Veneta (VR) REGOLAMENTO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI ECONOMATO

Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO 2 (Legge sul CO 2 )

Transcript:

Termine di referendum: 8 luglio 2010 Legge federale concernente la tassa per l utilizzazione delle strade nazionali (Legge sul contrassegno stradale, LUSN) del 19 marzo 2010 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 86 capoverso 2 della Costituzione federale 1 ; visto il messaggio del Consiglio federale del 30 gennaio 2008 2, decreta: Sezione 1: Oggetto e campo d applicazione Art. 1 Oggetto La presente legge disciplina la riscossione della tassa per l utilizzazione delle strade nazionali (tassa). Art. 2 Campo d applicazione La tassa è riscossa per l utilizzazione delle strade nazionali di prima e di seconda classe (strade nazionali assoggettate alla tassa) menzionate nel decreto federale del 21 giugno 1960 3 concernente la rete delle strade nazionali. Sezione 2: Assoggettamento Art. 3 Oggetto della tassa 1 La tassa deve essere pagata per i veicoli a motore e i rimorchi immatricolati in Svizzera o all estero con i quali vengono utilizzate le strade nazionali assoggettate alla tassa. 2 La tassa non deve essere versata per i veicoli assoggettati alla tassa sul traffico pesante secondo la legge del 19 dicembre 1997 4 sul traffico pesante. 1 RS 101 2 FF 2008 1151 3 RS 725.113.11 4 RS 641.81 2004-1429 1865

Art. 4 Eccezioni 1 Non soggiacciono alla tassa: a. i veicoli con targhe di controllo militari e i veicoli noleggiati o requisiti dall esercito muniti di targhe di controllo civili e di un contrassegno M+; b. i veicoli della polizia, del Corpo delle guardie di confine, dei pompieri, dei servizi d intervento in caso di incidenti con idrocarburi e prodotti chimici, le ambulanze, i veicoli dei servizi di manutenzione delle strade nazionali contrassegnati come tali e i veicoli della protezione civile con targhe di controllo blu e segno distintivo internazionale della protezione civile; c. i veicoli impiegati in operazioni di soccorso in caso di catastrofi, incendi e incidenti; d. i veicoli di organizzazioni intergovernative con le quali il Consiglio federale ha concluso un accordo di sede; e. i veicoli di governi esteri in missione ufficiale; f. gli assi di trasporto; g. i veicoli senza targhe condotti al controllo ufficiale; h. i veicoli impiegati durante i controlli ufficiali e gli esami ufficiali di conducente; i. i rimorchi fissi, i rimorchi trainati da motoveicoli e i carrozzini laterali; j. i trattori a sella leggeri che, in base a una menzione nella licenza di circolazione, sono autorizzati a trainare un semirimorchio assoggettato alla tassa sul traffico pesante; k. gli autoveicoli leggeri che, in base a una menzione nella licenza di circolazione, sono autorizzati a trainare un semirimorchio assoggettato alla tassa sul traffico pesante; l. i veicoli muniti di targhe professionali svizzere utilizzati per corse in giorni feriali. 2 La Direzione generale delle dogane può, in casi motivati, esentare altri veicoli dall assoggettamento, segnatamente tenuto conto di accordi internazionali o per motivi umanitari. 3 La Direzione generale delle dogane può sospendere l assoggettamento per determinati tratti di strada nazionale quando la polizia devia parzialmente o totalmente il traffico su tali strade a causa di catastrofi o di altre situazioni straordinarie. Art. 5 Persone assoggettate Il conducente e, in subordine, il detentore del veicolo sono assoggettati alla tassa. 1866

Sezione 3: Riscossione della tassa Art. 6 Importo della tassa La tassa ammonta a 40 franchi. Art. 7 Contrassegno 1 La tassa è pagata con l acquisto di un contrassegno. 2 Il contrassegno deve essere incollato direttamente sul veicolo prima dell utilizzazione di una strada nazionale assoggettata alla tassa. 3 Il contrassegno può essere ceduto soltanto con il veicolo. 4 Il contrassegno è considerato annullato se: a. viene tolto dal veicolo dopo essere stato incollato correttamente; oppure b. viene staccato dal supporto a cui aderisce e non viene incollato direttamente sul veicolo. Art. 8 Periodo di tassazione 1 La tassa è riscossa per un anno civile. Essa non viene rimborsata. 2 Il contrassegno dà diritto a utilizzare le strade nazionali assoggettate alla tassa dal 1 dicembre dell anno precedente al 31 gennaio dell anno seguente. Art. 9 Competenza per la riscossione della tassa 1 Il contrassegno è rilasciato dall Amministrazione federale delle dogane (Amministrazione delle dogane). Essa riscuote la tassa al confine e all estero. 2 I Cantoni riscuotono la tassa all interno del Paese. Sezione 4: Utilizzazione del prodotto della tassa Art. 10 1 Il prodotto netto della tassa è utilizzato secondo le disposizioni della legge federale del 22 marzo 1985 5 concernente l utilizzazione dell imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata. 2 Il prodotto netto è il prodotto dopo deduzione dei compensi di cui all articolo 19. 5 RS 725.116.2 1867

Sezione 5: Controlli e prestazione di garanzie Art. 11 Controlli Ai fini dell applicazione della tassa eseguono controlli: a. l Amministrazione delle dogane al confine; b. i Cantoni all interno del Paese. Art. 12 Prestazione di garanzie Le persone non domiciliate in Svizzera che, durante un controllo, contestano l assoggettamento o non pagano immediatamente la tassa o, se del caso, la multa, devono depositare gli importi corrispondenti oppure fornire un altra garanzia appropriata. Sezione 6: Tutela giurisdizionale Art. 13 1 Le decisioni degli uffici doganali o delle autorità cantonali di prima istanza possono essere impugnate con ricorso amministrativo alla Direzione generale delle dogane. 2 La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull amministrazione della giustizia federale. Sezione 7: Disposizioni penali Art. 14 Contravvenzioni 1 Chiunque, in violazione degli articoli 3 5, 7 e 8, utilizza intenzionalmente o per negligenza, al volante di un veicolo, una strada nazionale assoggettata alla tassa o utilizza il contrassegno in modo non conforme alle prescrizioni è punito con una multa di 200 franchi. 2 Se non è stato possibile fermare il veicolo o identificare il conducente, la multa è notificata al detentore del veicolo. 3 È applicabile l articolo 245 del Codice penale 6. 6 RS 311.0 1868

Art. 15 Perseguimento penale da parte dell Amministrazione delle dogane 1 L Amministrazione delle dogane persegue e giudica le contravvenzioni che rientrano nella sua sfera di competenza (art. 11 lett. a). Essa deferisce alla giurisdizione penale le violazioni dell articolo 245 del Codice penale 7. 2 L Amministrazione delle dogane può infliggere la multa in procedura semplificata conformemente all articolo 16 capoverso 2. 3 Se il contravventore rifiuta la procedura semplificata o non paga la multa entro 30 giorni, l Amministrazione delle dogane persegue e giudica la contravvenzione conformemente alla legge federale del 22 marzo 1974 8 sul diritto penale amministrativo. Art. 16 Perseguimento penale da parte dei Cantoni 1 I Cantoni perseguono le contravvenzioni che rientrano nella loro sfera di competenza (art. 11 lett. b). 2 Gli organi di polizia autorizzati a riscuotere multe disciplinari nel traffico stradale possono infliggere una multa in procedura semplificata. La multa deve essere pagata subito o entro 30 giorni e passa in giudicato con il pagamento. Nella procedura semplificata non vengono riscosse spese. Il Consiglio federale determina le indicazioni che devono figurare nel modulo per multe inflitte in procedura semplificata. 3 Se il contravventore rifiuta la procedura semplificata o non paga la multa entro 30 giorni, si applica la procedura cantonale ordinaria prevista per le contravvenzioni. 4 Il provento delle multe è devoluto ai Cantoni. Art. 17 Prescrizione Il perseguimento penale delle contravvenzioni e la pena si prescrivono in tre anni. Sezione 8: Disposizioni finali Art. 18 Esecuzione 1 Il Consiglio federale emana le disposizioni d esecuzione. In particolare disciplina l apposizione del contrassegno. 2 Il Consiglio federale può stipulare accordi internazionali sulla collaborazione transfrontaliera con autorità estere ai fini dell applicazione della tassa. 3 Il Dipartimento federale delle finanze può delegare interamente o parzialmente a terzi, mediante contratto, il controllo e il perseguimento penale in procedura semplificata. 7 RS 311.0 8 RS 313.0 1869

4 L Amministrazione delle dogane e i Cantoni possono delegare interamente o parzialmente a terzi, mediante contratto, la riscossione della tassa. Art. 19 Compenso L Amministrazione delle dogane, i Cantoni e i terzi incaricati ricevono un compenso per le loro prestazioni. Il compenso è fissato dal Dipartimento federale delle finanze. Art. 20 Referendum ed entrata in vigore 1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo. 2 Il Consiglio federale ne determina l entrata in vigore. Consiglio nazionale, 19 marzo 2010 Consiglio degli Stati, 19 marzo 2010 La presidente: Pascale Bruderer Wyss Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La presidente: Erika Forster-Vannini Il segretario: Philippe Schwab Data della pubblicazione: 30 marzo 2010 9 Termine di referendum: 8 luglio 2010 9 FF 2010 1865 1870