Regione Umbria Giunta Regionale DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI CULTURALI E SPETTACOLO Servizio Autorizzazioni ambientali (AIA e AUA) DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 8614 DEL 28/08/2017 OGGETTO: Autorizzazione alla Modifica non sostanziale dell A.I.A. rilasciata dalla Provincia di Perugia con provvedimento DD n.389 del 06/02/2014 e s.m.ei. al Comune di Gubbio., per l aggiornamento delle modalità di stoccaggio rifiuti presso la stazione di trasferenza. Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, Semplificazione amministrativa e normativa dell ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali ; Visto il Regolamento interno di questa Giunta; Visti: Il D.Lgs. del 3 aprile 2006, n.152 e successive modifiche e integrazioni, recante Norme in materia ambientale, e in particolare: Parte Seconda Titolo III-bis - Art. 29-nonies: Modifica degli impianti o variazione del gestore ; La Legge regionale 2 aprile 2015, n.10 Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali conseguenti modificazioni normative ; La D.G.R. 23 novembre 2015, n.1386 Trasferimento del personale preposto alle funzioni di cui all art.2 comma 1 della Legge regionale 2 aprile 2015, n.10, in attuazione del segue atto n. 8614 del 28/08/2017 1
Protocollo di Intesa sottoscritto il 21 ottobre 2015 ; La D.G.R. 20 maggio 2013, n.462 Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, art. 51: linee guida per il rinnovo e l aggiornamento delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.) di cui al Titolo III bis del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 ; Premesso che: 1. Con D.D. n.389 del 06/02/2014 la Provincia di Perugia rinnovava e aggiornava l Autorizzazione Integrata Ambientale al COMUNE DI GUBBIO per l attività IPPC 5.4 Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti, svolta presso la discarica per rifiuti non pericolosi di Colognola nel Comune di Gubbio; 2. con nota protocollo n.16677 del 10/05/2017, acquisita al protocollo regionale con il n.102416 del 10/05/2017, il Comune di Gubbio chiedeva la modifica dell Autorizzazione Integrata Ambientale D.D. Provinciale n. 389/2014 e s.m.i. per permettere di stoccare il rifiuto codice CER 20.03.03 (rifiuti della pulizia delle strade) presso la stazione di trasferenza per almeno 60 giorni dal primo carico; 3. con successiva nota n.17315 del 17/05/2017, acquisita al protocollo regionale con il n.108103 del 17/05/2017, il Comune di Gubbio ad integrazione della sopra citata nota chiedeva per il rifiuto codice CER 20.03.03 anche l inserimento dell operazione R13 Messa in riserva di materiali per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 ; 4. con nota protocollo n.108955 del 18/05/2017 la Regione Umbria Servizio Autorizzazioni Ambientali comunicava l avvio del procedimento per la modifica dei tempi di stoccaggio del rifiuto codice CER 20.03.03; 5. con nota protocollo n.134009 del 19/06/2017 la Regione Umbria Servizio Autorizzazioni Ambientali comunicava l avvio del procedimento relativamente alla richiesta del Comune di Gubbio di sottoporre il rifiuto codice CER 20.03.03 all operazione R13; 6. con nota protocollo n.108960 del 18/05/2017 la Regione Umbria Servizio Autorizzazioni Ambientali chiedeva ad ARPA Umbria di trasmettere il contributo istruttorio di competenza in merito alla richiesta di modifica dei tempi di stoccaggio del rifiuto codice CER 20.03.03 presso la stazione di trasferenza; 7. con nota protocollo n.10251 del 06/06/2017, acquisita al protocollo regionale con il n.124332 del 06/06/2017, ARPA Umbria trasmetteva il proprio contributo istruttorio di competenza, con il quale proponeva di autorizzare quanto richiesto dal Gestore con note Prot. N.16677 del 10/05/2017 (Prot. ARPA n.8583 del 10/05/2017) e Prot. N.17315 del 17/05/2017 (Prot ARPA n.9003 del 17/05/2017) e di modificare il paragrafo A.3.1 Gestione stazione di trasferenza rifiuti del Rapporto Istruttorio allegato alla DD n. n.389 del 06/02/2014 come di seguito riportato: A.3.1 Gestione stazione di trasferenza e stoccaggio rifiuti Si autorizza la gestione della stazione di trasferenza e lo stoccaggio rifiuti per le seguenti operazioni: D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12 - così come definito dall allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/2006. R13 Messa in Riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni di cui ai punti da R1 a R12 così come definito dall allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006. E fatto obbligo al Gestore di conferire, presso la stazione di trasferenza e lo stoccaggio rifiuti, le seguenti tipologie di rifiuti urbani: Cod.CER Tipologia dei rifiuti Operazione Quantità massima 20.03.01 Rifiuti urbani non differenziati D13 15.500 t/anno segue atto n. 8614 del 28/08/2017 2
20.03.03 Rifiuti della pulizia delle strade D13-R13 Prescrizioni Generali 1. E fatto obbligo al Gestore di provvedere, in fase di gestione, alla costante manutenzione del manto bituminoso dell area dell impianto. 2. E fatto obbligo al Gestore di convogliare le acque reflue prodotte dalla stazione di trasferenza e dall area di stoccaggio rifiuti nell impianto di pretrattamento del percolato. 3. E fatto obbligo al Gestore di effettuare operazioni di pulizia generale dell intera area, nonché interventi di disinfestazione e derattizzazione delle zone più a rischio. 4. E fatto obbligo al Gestore di evitare ristagni di acque al fine di evitare il proliferare di insetti con particolare riferimento a zanzare e/o mosche. 5. E fatto obbligo al Gestore di effettuare, nei periodi di scarse precipitazioni atmosferiche, una periodica pulizia dei piazzali e delle vie di circolazione dei mezzi per la raccolta (ed il successivo smaltimento) delle particelle solide depositate. 6. E fatto obbligo al Gestore di sottoporre a periodica ripulitura le caditoie stradali istallate lungo la viabilità principale, utilizzate per la raccolta delle acque meteoriche. 7. E fatto obbligo al Gestore di assicurare: a) il controllo della diffusione di sostanze maleodoranti riducendo i tempi di permanenza dei rifiuti specie nella stagione calda; b) l eventuale dispersione dei rifiuti sulla pavimentazione dell impianto e/o nell ambiente circostante dovrà essere minimizzata provvedendo all asportazione di eventuali spandimenti. Prescrizioni Trasferenza (operazione D13) 8. E fatto obbligo al Gestore di trasferire i rifiuti in ingresso alla stazione di trasferenza (operazione D13) nell arco delle 24 ore, al fine di evitare qualsiasi inconveniente dovuto alla fermentazione anaerobica della componente organica; 9. E fatto obbligo al Gestore di assicurare durante le fasi di carico e scarico il controllo della dispersione di polveri consentendo lo scarico esclusivamente all interno della tramoggia. Prescrizioni Stoccaggio (operazione R13) 10. Lo stoccaggio del rifiuto CER 200303 non potrà superare i 60 giorni dal primo carico, fatto salvo quanto previsto al precedente punto 7. 11. La messa in riserva dovrà essere identificabile tramite appropriata cartellonistica indicante il CER del rifiuto conferibile. 12. Il contenitore dove viene conferito il rifiuto da spazzamento stradale deve essere chiuso o dotato di sistemi di copertura e a tenuta. Considerato che: 1. La richiesta presentata del Gestore non modifica gli impatti sulle matrici ambientali in quanto il rifiuto è costituito in prevalenza da materiale inerte, da destinare in via preferenziale ad attività di recupero; le condizioni autorizzative e le prescrizioni proposte da ARPA limitano le eventuali emissioni maleodoranti che possono determinarsi soprattutto nel periodo estivo e dovute da eventuali presenze, nel rifiuto stoccato, di materiale organico degradabile; 2. gli interventi proposti configurano quindi una modifica non sostanziale dell Autorizzazione Integrata Ambientale D.D. n.389 del 06/02/2014 ai sensi dell art.29-nonies comma 1 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.e.i.; Verificato che: Il Comune di Gubbio ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie a favore della Regione Umbria, effettuato tramite mandato di pagamento n.2486 del 09/05/2017 Tesoreria segue atto n. 8614 del 28/08/2017 3
Unicredit S.P.A., come previsto con D.G.R. n. 1656 del 29/12/2015 e relativo alla modifica non sostanziale A.I.A. (fissato in 300,00), la cui copia risulta allegata all istanza Prot. 16677 del 10/05/2017. Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità; Il Dirigente DETERMINA 1. Di autorizzare il Comune di Gubbio alle modifiche proposte nell istanza di modifica non sostanziale dell A.I.A. n.389 del 06/02/2014 2. di vincolare l autorizzazione di cui al presente atto al rispetto di quanto integralmente dichiarato dal Comune di Gubbio nella propria istanza Prot. 16677 del 10/05/2017, acquisita dalla Regione Umbria a mezzo PEC con protocollo n. 102416 del 10/05/2017 e nella successiva integrazione Prot. n.17315 del 17/05/2017, acquisita al protocollo regionale con il n.108103 del 17/05/2017; 3. di disporre le seguenti modifiche integrative al Rapporto Istruttorio allegato all Autorizzazione Integrata Ambientale n.389 del 06/02/2014: A.3.1 Gestione stazione di trasferenza e stoccaggio rifiuti Si autorizza la gestione della stazione di trasferenza e lo stoccaggio rifiuti per le seguenti operazioni: D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12 - così come definito dall allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/2006. R13 Messa in Riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni di cui ai punti da R1 a R12 così come definito dall allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006. E fatto obbligo al Gestore di conferire, presso la stazione di trasferenza e lo stoccaggio rifiuti, le seguenti tipologie di rifiuti urbani: Cod.CER Tipologia dei rifiuti Operazione Quantità massima 20.03.01 Rifiuti urbani non differenziati D13 20.03.03 Rifiuti della pulizia delle strade D13-R13 15.500 t/anno Prescrizioni Generali 13. E fatto obbligo al Gestore di provvedere, in fase di gestione, alla costante manutenzione del manto bituminoso dell area dell impianto. 14. E fatto obbligo al Gestore di convogliare le acque reflue prodotte dalla stazione di trasferenza e dall area di stoccaggio rifiuti nell impianto di pretrattamento del percolato. 15. E fatto obbligo al Gestore di effettuare operazioni di pulizia generale dell intera area, nonché interventi di disinfestazione e derattizzazione delle zone più a rischio. 16. E fatto obbligo al Gestore di evitare ristagni di acque al fine di evitare il proliferare di insetti con particolare riferimento a zanzare e/o mosche. 17. E fatto obbligo al Gestore di effettuare, nei periodi di scarse precipitazioni atmosferiche, una periodica pulizia dei piazzali e delle vie di circolazione dei mezzi per la raccolta (ed il successivo smaltimento) delle particelle solide depositate. 18. E fatto obbligo al Gestore di sottoporre a periodica ripulitura le caditoie stradali istallate lungo la viabilità principale, utilizzate per la raccolta delle acque meteoriche. 19. E fatto obbligo al Gestore di assicurare: a) il controllo della diffusione di sostanze maleodoranti riducendo i tempi di permanenza dei rifiuti specie nella stagione calda; segue atto n. 8614 del 28/08/2017 4
b) l eventuale dispersione dei rifiuti sulla pavimentazione dell impianto e/o nell ambiente circostante dovrà essere minimizzata provvedendo all asportazione di eventuali spandimenti. Prescrizioni Trasferenza (operazione D13) 20. E fatto obbligo al Gestore di trasferire i rifiuti in ingresso alla stazione di trasferenza (operazione D13) nell arco delle 24 ore, al fine di evitare qualsiasi inconveniente dovuto alla fermentazione anaerobica della componente organica; 21. E fatto obbligo al Gestore di assicurare durante le fasi di carico e scarico il controllo della dispersione di polveri consentendo lo scarico esclusivamente all interno della tramoggia. Prescrizioni Stoccaggio (operazione R13) 22. Lo stoccaggio del rifiuto CER 200303 non potrà superare i 60 giorni dal primo carico, fatto salvo quanto previsto al precedente punto 7. 23. La messa in riserva dovrà essere identificabile tramite appropriata cartellonistica indicante il CER del rifiuto conferibile. Il contenitore dove viene conferito il rifiuto da spazzamento stradale deve essere chiuso o dotato di sistemi di copertura e a tenuta. 4. di stabilire che il Comune di Gubbio dovrà trasmettere all Autorità Competente e ad ARPA Umbria la planimetria aggiornata del complesso impiantistico, con l individuazione dell area della messa in riserva (R13) del rifiuto da spazzamento stradale, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, 5. di disporre la pubblicazione del presente Atto, sul sito internet istituzionale della Regione Umbria, ai sensi dell art. 29-quater comma 2 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 e s.m.ei.; 6. di disporre la pubblicazione del presente Atto nel Bollettino Ufficiale della Regione, per estratto; 7. di disporre la notifica a mezzo PEC del presente Atto all ARPA Umbria, per quanto di competenza relativamente alle attività di controllo, al Comune di Gubbio, all AURI e alla AUSL Umbria 1; 8. di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso al TAR entro i termini di legge; 9. di dichiarare che l atto è immediatamente efficace. Terni lì 21/08/2017 L Istruttore - Paolo Grigioni Istruttoria firmata ai sensi dell art. 23-ter del Codice dell Amministrazione digitale Terni lì 21/08/2017 Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa Il Responsabile - Paolo Grigioni Parere apposto ai sensi dell art. 23-ter del Codice dell Amministrazione digitale segue atto n. 8614 del 28/08/2017 5
Perugia lì 28/08/2017 Il Dirigente Andrea Monsignori Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2 segue atto n. 8614 del 28/08/2017 6