COMUNE DI SANTO STEFANO LODIGIANO Provincia di Lodi REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI ESTERNI

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COMUNE DI SANTO STEFANO LODIGIANO Provincia di Lodi (Regolamento approvato con atto deliberativo di Giunta Comunale n. 24 del 9 maggio 2011) REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI ESTERNI Articolo 1 Oggetto, finalità, ambito applicativo 1. Il presente Regolamento, predisposto nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale n. 5 del 16.4.2011, disciplina i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento, da parte dell Amministrazione, degli incarichi individuali ad esperti di particolare e comprovata specializzazione e professionalità affidati con contratti di lavoro autonomo, in correlazione a quanto previsto dall art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e dall art. 110, comma 6, del D.lgs.267/2000 e s.m.i., nonché ai sensi dell art. 3, commi 55 e 56 della legge 24.12.2007 n. 444. 2. Per contratti di lavoro autonomo si intendono le collaborazioni esterne riconducibili sia alle prestazioni ex art. 2222 c.c. sia all art.2230 c.c. ed aventi di natura di: Collaborazione occasionale: nel caso di una prestazione episodica, svolta in maniera saltuaria e autonoma, che si concretizza in una prestazione o nel raggiungimento di un risultato avente il carattere della occasionalità. La collaborazione è resa senza vincolo di subordinazione, di coordinamento e di orario di lavoro e con piena autonomia organizzativa ed operativa. Collaborazione coordinata e continuativa: rapporto di lavoro autonomo finalizzato alla produzione di un risultato/i che si caratterizza per la continuazione della prestazione e la coordinazione con l organizzazione ed i fini dell Amministrazione che ne definisce il contenuto e ne controlla lo svolgimento. La collaborazione è resa senza vincoli di subordinazione, senza impiego di mezzi organizzativi e con retribuzione periodica e prestabilita; può essere prorogata solo per limitate necessità di completamento del progetto. 3. Non possono essere conferiti incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di attività ordinarie ovvero proprie dei dipendenti o l utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati. La violazione a tale divieto è causa di responsabilità amministrativa per il Responsabile che ha stipulato il contratto. 4. Gli incarichi individuali di collaborazione autonoma di natura occasionale coordinata e continuativa sono assegnati per lo svolgimento di attività istituzionali stabilite dalle legge o previste in un programma approvato da Consiglio ai sensi dell art. 42 del D.L.vo 267/00. Articolo 2 Programma annuale e limiti di spesa 1. Per ciascun anno finanziario il limite massimo di spesa per gli incarichi di collaborazione autonoma è stabilito nel Bilancio di Previsione annuale e nella Relazione Previsionale e Programmatica, o nelle variazioni del Bilancio o nel suo assestamento generale.

2. Ai sensi dell art. 46 del D.L. n. 112 del 25/06/2008 convertito nella legge n. 133 del 06.08.2008, gli incarichi sono contenuti nel Bilancio di Previsione e nella Relazione Previsionale e Programmatica, o nelle variazioni del Bilancio o nel suo assestamento generale, tenendo conto delle disponibilità e delle risorse finanziarie. Articolo 3 Presupposti per il conferimento 1. Per esigenze cui non può far fronte con il personale in servizio, il Responsabile del Servizio può conferire incarichi individuali di collaborazione ad esperti esterni aventi i requisiti professionali di cui al successivo comma 2 ed in presenza dei seguenti presupposti: a) l oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze istituzionali attribuite dall ordinamento all Amministrazione e ad obiettivi e progetti specifici e determinati evitando genericità e ripetitività o continuità delle prestazioni ed essere coerenti con le esigenze di funzionalità dell Amministrazione conferente; b) il Responsabile del Servizio deve avere preliminarmente accertato l impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno. Al riguardo, l ufficio competente: - verifica la sua congruenza con il programma approvato dal Consiglio Comunale; - accerta l impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l Amministrazione; - decide il ricorso ad un incarico di collaborazione esterna; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione. 2. Gli incarichi individuali di collaborazione di cui al comma 1 possono essere stipulati: a) con esperti dotati di rilevante spessore formativo - professionale, sintetizzato dalla comprovata specializzazione universitaria (da ricondursi alla laurea conseguita secondo l ordine previgente al d.m. 509/1999 avvero lauree specialistiche ovvero lauree di primo livello conseguite secondo il nuovo ordinamento universitario con master universitario ed, eventualmente, particolari abilitazioni, anche comportanti l iscrizione in albi e/o elenchi); b) con professionisti (non necessariamente in possesso di laurea specialistica) iscritti in Albi, Collegi, Ordini professionali, vale a dire con soggetti esercitanti le cosiddette professioni regolamentate (geometri, periti industriali, consulenti del lavoro, ecc.); c) con soggetti (non necessariamente in possesso di laurea specialistica) operanti nel campo dell arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell attività informatica nonché a supporto dell attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al D.Lgs. 10.09.2003 n. 276 e s.m.i. e in tutti gli altri campi previsti dalla legge. Per questi soggetti dovrà essere necessariamente accertata l esperienza maturata nel settore. Articolo 4 Procedure di selezione comparativa dei collaboratori 1. Il Responsabile del Servizio, una volta verificata l effettiva utilità dell incarico nell ambito dell organizzazione comunale, procede alla selezione dei collaboratori esterni ai quali conferire gli incarichi mediante procedure comparative. 2. Il Responsabile competente, al fine di procedere al conferimento di un incarico, è tenuto ad adottare la determinazione a contrattare prevista dall art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, con la quale, oltre a dar conto dei presupposti che hanno determinato la necessità di ricorso a soggetto esterno e delle modalità di scelta del contraente deve essere approvato lo schema di convenzione o

disciplinare di incarico con la specificazione dei seguenti elementi essenziali: indicazione preventiva dei contenuti dell incarico, della durata, tempistica e compenso per lo svolgimento dell incarico stesso, nonché penali per ritardata esecuzione e cause e formalità per l anticipata risoluzione del rapporto. 3. Il Responsabile del Servizio competente predispone un apposito avviso nel quale sono evidenziati: a) l oggetto e le modalità di esecuzione dell incarico professionale; b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione; c) il tipo di rapporto per la formazione dell incarico; d) la durata e il luogo di esecuzione dell incarico; e) il compenso previsto, le modalità di pagamento ed il trattamento fiscale e previdenziale da applicare; f) l indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento. 4. Nello stesso avviso dovrà inoltre essere indicato il termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte, il termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri di comparazione. 5. Il conferimento dell incarico è subordinato al possesso dei seguenti requisiti: - essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell Unione Europea; - godere dei diritti civili e politici; - non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; - essere in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti dall avviso. Articolo 5 Criteri di selezione dei collaboratori mediante procedure comparative 1. Il Responsabile del Servizio procede alla selezione dei collaboratori esterni ai quali conferire gli incarichi valutando, in termini comparativi, - anche mediante espressione di un punteggio gli elementi curriculari, le proposte operative e le proposte economiche, sulla base dei seguenti elementi: a) esame dei titoli posseduti; b) esperienze di lavoro inerenti le attività in oggetto dell incarico anche precedentemente maturate presso l Ente, richiedendo eventualmente colloqui di approfondimento; c) caratteristiche qualitative e metodologiche che si intendono adottare nello svolgimento dell incarico; d) eventuale riduzione sui tempi di realizzazione delle attività professionali; e) ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello proposto dall Amministrazione. 2. Resta inteso che, in relazione alle peculiarità dell incarico, possono essere definiti ulteriori criteri di selezione. 3. Della procedura di valutazione si redige un sintetico verbale, conservato agli atti. Articolo 6 Conferimento di incarichi senza procedura comparativa 1. Il Responsabile del Servizio competente può conferire gli incarichi in via diretta, senza esperimento di apposita selezione, e, comunque, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, proporzionalità, buon andamento ed economicità, quando ricorrano i seguenti casi: a) sia andata deserta o sia stata infruttuosa la selezione;

b) necessità di far fronte ad esigenze effettive, estremamente urgenti ed imprevedibili, non imputabili all Amministrazione stessa, valutate con adeguata e specifica motivazione, richiedenti prestazioni professionali altamente qualificate per le quali non risulti possibile avvalersi di risorse umane presenti all interno dell Ente; c) per attività compartanti prestazioni di natura artistica, artigianale, culturale, scientifica o legale tali da non consentire forme di comparazione con riguardo alla natura dell incarico, all oggetto prestazione ovvero alle abilità e qualificazioni dell incaricato. Articolo 7 Formalizzazione e durata dell incarico 1. Il Responsabile del Servizio formalizza l incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale, nel quale sono specificati: - l oggetto dell incarico; - la durata che deve essere commisurata all entità dell attività; - il luogo di espletamento dell incarico; - le modalità di realizzazione e di verifica delle prestazioni; - gli obblighi per l incaricato e l Amministrazione; - il compenso pattuito e le modalità di pagamento; - le penalità; - la clausola risolutrice e le modalità di recesso. 2. Il contratto di collaborazione non può essere rinnovato; ne è ammessa la proroga, con atto motivato, solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore. Articolo 8 Verifica dell esecuzione e del buon esito dell incarico 1. Il Responsabile del Servizio verifica il corretto svolgimento dell incarico, in particolare quando la realizzazione dello stesso è correlata a varie fasi di sviluppo. 2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite non risultino conformi a quanto richiesto o risultino del tutto insoddisfacenti, il Responsabile del Servizio può richiedere all interessato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a sessanta giorni, ovvero, sulla base dell esatta quantificazione dell attività prestata, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito. 3. Se l esecuzione dell oggetto dell incarico diventa impossibile per cause non imputabili alle parti, il contratto è risolto di diritto. Se la prestazione è divenuta parzialmente impossibile il collaboratore incaricati ha diritto ad ottenere il pagamento solo del lavoro eseguito, oltre alla spese vive anticipate e documentate. 4. Il compenso complessivo verrà erogato a seguito di accertamento della correttezza della prestazione, secondo i termini contrattuali. 5. Gli adempimenti fiscali, previdenziali ed assicurativi saranno quelli definiti dalla normativa vigente.

Articolo 9 Esclusioni 1. Sono esclusi dalla disciplina del presente Regolamento: - gli incarichi inerenti la progettazione e le attività ad essa connesse, relative ai lavori pubblici di cui agli artt. 90 e 91 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per i quali si applicano le specifiche disposizioni normative; - gli appalti di servizi caratterizzati da una prestazione imprenditoriale di un risultato resa da soggetti con organizzazione strutturata e prodotta senza caratterizzazione personale. Tali prestazioni trovano la loro disciplina nel Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 163/2006 e relativo elenco contenuto nell allegato II; - gli incarichi riferiti a prestazioni di servizi obbligatori per legge quali il D.Lgs. 626/94 e s.m.i. e la legge n. 818/84 e s.m.i.; - gli incarichi relativi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione; - le collaborazioni di staff trattandosi di figure professionali sostanzialmente riconducibili al rapporto di lavoro subordinato; - gli incarichi prestati nell ambito di attività formativa e convegnistica di carattere istituzionale; - gli incarichi attinenti le attività di formazione del personale dipendente; - i membri di commissioni di gara e/o concorso; - la rappresentanza in giudizio (in mancanza di ufficio legale interno) ed il patrocinio dell Amministrazione, l assistenza e la domiciliazione e le consulenze legali. Articolo 10 Adempimenti, pubblicità ed efficacia 1. Il presente Regolamento viene trasmesso alla Sezione Regionale della Corte dei Conti entro trenta giorni dalla sua adozione. 2. Dell avviso di cui all art. 4 si dà adeguata pubblicità tramite il sito web dell Amministrazione, per almeno 15 giorni consecutivi. 3. Dell esito della procedura comparativa di cui all art. 5 deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente. 4. Delle collaborazioni coordinate e continuative occorre dare comunicazione al centro territoriale per l impiego. 5. I provvedimenti di affidamento degli incarichi individuali sono pubblicati sul sito web dell Amministrazione nei quali sono evidenziati i soggetti percettori, la ragione dell incarico e l ammontare erogato (art. 3 comma 54, legge 24.12.2007 n. 244). 6. L efficacia dei contratti di collaborazione, ai sensi dell art. 3, comma 18, della legge 24.12.2007 n. 244 decorre dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell oggetto dell incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell Amministrazione stipulante. 7. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento in materia di pubblicità degli incarichi si rinvia a quanto disposto dalla vigente legislazione.

Articolo 11 Attestazioni 1. La determinazione con la quale il Responsabile del Servizio competente provvede ad affidare un incarico e a definire il relativo impegno di spesa, contiene, nella parte narrativa, specifica attestazione del rispetto: - dell articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; - del Testo Unico delle leggi sull ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; - del presente Regolamento; - del programma delle consulenze approvato dal Consiglio Comunale. 2. Il provvedimento di liquidazione di spesa contiene riferimento alla pubblicazione sul sito internet dell Ente, nel rispetto dell articolo 3, commi 18 e 54, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Articolo 12 Controllo organo di revisione e Corte dei Conti 1. Gli atti di spesa per gli incarichi indicati al precedente art. 1 sono sottoposti al preventivo controllo dell organo di revisione. 2. Gli atti di spesa conseguenti agli incarichi di cui al comma 1 di importo superiore a 5.000 euro devono essere sottoposti al controllo della Sezione regionale della Corte dei Conti, secondo le modalità fissate dalla Sezione medesima, ai sensi dell art. 1, comma 173, della legge n. 266/2005. Articolo 13 Società partecipate 1. Le Società in house in via generale e preventiva sono tenute ad osservare i principi e gli obblighi previsti dal presente Regolamento, nonché i criteri per il controllo dell Ente Comunale sull osservanza delle regole da parte delle medesime Società.