REGOLAMENTO DELL ELENCO SPECIALE

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REGOLAMENTO DELL ELENCO SPECIALE Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Carraro S.p.A. in data 15 aprile 2016

Indice 1. Definizioni 3 2. Premessa 4 3. Elenco Speciale 4 4. Incaricato della gestione dell Elenco Speciale 4 5. Legittimazione per la richiesta di iscrizione nell Elenco Speciale. 5 6. Modalità d iscrizione nell Elenco Speciale 5 7. Aggiornamento dell Elenco Speciale e Iscrizione 5 8. Maturazione e attribuzione del voto maggiorato 6 9. Cancellazione dall Elenco Speciale per rinuncia al voto maggiorato 6 10. Altre cause di cancellazione dall Elenco Speciale 6 11. Disposizioni finali 7 Allegato A - Modulo di iscrizione nell elenco speciale per l attribuzione del voto maggiorato ex art. 127-quinquies del D.Lgs. 24 Febbraio 1998, n. 58 (TUF) 9 2

1. Definizioni Carraro significa Carraro S.p.A., come indicato alla premessa 2. Comunicazione/i indica le comunicazioni effettuate dagli Intermediari agli emittenti ai sensi dell art. 23 bis (Maggiorazione del voto) del Provvedimento Post Trading. CONSOB indica la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa. Intermediario/i indica i soggetti abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari e i relativi trasferimenti, così come definiti all art. 1, lett. (m) del Provvedimento Post Trading. Elenco Speciale indica l elenco istituito da Carraro S.p.A. ai sensi dell art. 127-quinquies del Tuf e dell art. 143-quater del Regolamento Emittenti. Provvedimento Post Trading indica il Provvedimento congiunto adottato dalla CONSOB e dalla Banca d Italia il 22 febbraio 2008 e modificato da ultimo il 15 febbraio 2015 che disciplina i servizi di gestione accentrata, liquidazione, garanzia e delle società di gestione. Record Date indica la giornata contabile al termine della quale sono individuati i titolari dei conti nei quali sono registrati gli strumenti finanziari. Regolamento Emittenti indica il Regolamento concernente la disciplina degli emittenti adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999. Responsabile dell Elenco Speciale ha il significato di cui all articolo 4. 3

Società Significa Carraro S.p.A., come indicato alla premessa 2. Soggetti Incaricati ha il significato di cui all articolo 11. Statuto ha il significato di cui alla premessa 2. TUF indica il Testo Unico delle disposizioni in materia di Intermediazione Finanziaria, adottato con il D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58. 2. Premessa In data 15 aprile 2016, l Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Carraro S.p.A. (di seguito Carraro o la Società ) ha deliberato, inter alia, (i) la modifica dell art. 5 dello statuto sociale (di seguito lo Statuto ) introducendo la possibilità per gli azionisti di ottenere la maggiorazione del voto ai sensi dell art. 127 quinquies del TUF e (ii) ha conferito delega al Consiglio di Amministrazione per l adozione di un regolamento per la disciplina della gestione dell Elenco Speciale. In data 15 aprile 2016, il Consiglio di Amministrazione di Carraro, in virtù della predetta delega, conferitagli dall Assemblea Straordinaria in data 15 aprile 2016, ha adottato il presente regolamento, al fine di disciplinare le modalità di tenuta, d iscrizione e di aggiornamento dell Elenco Speciale nel rispetto della disciplina applicabile, dello Statuto e della prassi di mercato, al fine di assicurare un tempestivo scambio di informazioni tra Società, Intermediari e azionisti. 3. Elenco Speciale L Elenco Speciale costituisce documentazione complementare rispetto al Libro Soci con conseguente applicabilità delle norme e del regime di pubblicità previsto per il Libro Soci. Gli azionisti sono quindi titolari del diritto di ispezionare l Elenco Speciale ai sensi dell art. 2422, comma 1, del Codice Civile. L Elenco Speciale contiene tutte le informazioni di cui all art. 143 quater, comma 1 e 2, del Reg. Emittenti. 4. Incaricato della gestione dell Elenco Speciale L incaricato della gestione dell Elenco Speciale, nominato dal Consiglio di Amministrazione, dovrà, per conto della Società, gestire, organizzare, amministrare l Elenco Speciale ai sensi del presente regolamento per il periodo di tempo indicato dalla relativa delibera del Consiglio di Amministrazione ( Responsabile dell Elenco Speciale ). 4

5. Legittimazione per la richiesta di iscrizione nell Elenco Speciale. E legittimato a richiedere l iscrizione nell Elenco Speciale il soggetto che sia titolare del diritto di voto con riferimento ad azioni della Società in virtù di un diritto reale legittimante, che può essere la piena proprietà con diritto di voto ovvero nuda proprietà con diritto di voto. L iscrizione è effettuata e mantenuta anche nel caso in cui le azioni siano vincolate in pegno o concesse in usufrutto, qualora l intestatario conservi contrattualmente la legittimazione al diritto di voto. 6. Modalità d iscrizione nell Elenco Speciale Il soggetto che ai sensi del precedente articolo 5 e dell art. 5 dello Statuto Sociale è legittimato a richiedere l iscrizione presso l Elenco Speciale, al fine di ottenere la maggiorazione del voto ai sensi dell art. 127 quinquies del TUF per la totalità ovvero parte delle proprie azioni, è tenuto a presentare, per il tramite dell Intermediario, un apposita richiesta scritta in conformità al modulo d iscrizione di cui all Allegato A del presente regolamento, fornendo tutte le informazioni richieste nel predetto modulo, nonché la Comunicazione attestante il possesso azionario in conformità con l art. 23 bis del Provvedimento Post Trading. Non sono accettate richieste d iscrizione nell Elenco Speciale pervenute dagli azionisti o in maniera non conforme al presente regolamento. 7. Aggiornamento dell Elenco Speciale La Società, nella persona del Responsabile dell Elenco Speciale, verifica i requisiti per l iscrizione e provvede a iscrivere i soggetti richiedenti nell Elenco Speciale entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario ovvero, se precedente, entro la Record Date. La Società, nella persona del Responsabile dell Elenco Speciale, notifica all Intermediario, senza indugio, e comunque entro la giornata contabile in cui effettua l aggiornamento dell Elenco Speciale, l avvenuta o la mancata iscrizione, indicando la motivazione dell eventuale diniego. La Società, nella persona del Responsabile dell Elenco Speciale, provvederà all aggiornamento dell Elenco Speciale (ivi inclusi nei, ma non limitati ai, casi di cui all art. 23 bis, comma 8 e 4, del Regolamento Post Trading), sulla base delle Comunicazioni effettuate dagli Intermediari, entro il quinto giorno di mercato di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario in cui è stata ricevuta la Comunicazione o, se precedente, entro la Record Date. 5

Ai fini della predetta Comunicazione ex art. 23 bis, comma 4, del Regolamento Post Trading, si precisa che ai sensi dell art. 5 dello Statuto, il voto maggiorato, ovvero l anzianità maturata in relazione all iscrizione nell Elenco Speciale, si estende proporzionalmente rispetto alle azioni di nuova emissione, in caso di aumento di capitale ai sensi dell art. 2442 cod. civ. e di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti effettuati nell esercizio del diritto di opzione. 8. Maturazione e attribuzione del voto maggiorato Ai sensi dell art. 5 dello Statuto, il diritto al riconoscimento del voto maggiorato, con riferimento alle azioni iscritte nell Elenco Speciale, matura alla scadenza di un periodo di ventiquattro mesi dalla data di iscrizione del titolare del diritto di voto nell Elenco Speciale. Ai fini del riconoscimento della maggiorazione del voto, la sussistenza del predetto requisito deve essere dimostrata mediante una Comunicazione ai sensi dell art. 23 bis del Provvedimento Post Trading inviata da parte dell Intermediario, su richiesta del soggetto iscritto nell Elenco Speciale, al seguente indirizzo mail carraro.societario@legalmail.it. La Società, tramite il Responsabile dell Elenco Speciale, notifica all Intermediario, entro la giornata contabile in cui effettua l aggiornamento dell Elenco Speciale, il conseguimento o il mancato conseguimento della maggiorazione, indicando la motivazione dell eventuale diniego. 9. Cancellazione dall Elenco Speciale per rinuncia al voto maggiorato Il soggetto che intende rinunciare in tutto o parte al voto maggiorato deve richiedere al proprio Intermediario di trasmettere alla Società, tramite Posta Elettronica Certificata, alla casella carraro.societario@legalmail.it la Comunicazione di revoca totale o parziale, ai sensi dell art. 23 bis, comma 6, del Provvedimento Post Trading, che determina la cancellazione dall Elenco Speciale delle azioni per le quali il soggetto intende rinunciare. La Società, nella persona del Responsabile dell Elenco Speciale, provvede alla cancellazione del soggetto dall Elenco Speciale, entro il quinto giorno di mercato di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario in cui è stata ricevuta la Comunicazione o, se precedente, entro la Record Date. 10. Altre cause di cancellazione dall Elenco Speciale Ai sensi dell articolo 5 dello Statuto Sociale, nei casi di (i) cessione a titolo oneroso o gratuito dell azione (restando inteso che per cessione si intende anche la costituzione in pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull azione quanto ciò comporti una perdita del diritto di voto da parte dell azionista) e (ii) cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall art. 120, 6

comma 2 del TUF, il diritto alla maggiorazione ovvero l anzianità d iscrizione nell Elenco Speciale viene meno con conseguente cancellazione del soggetto titolare del diritto di voto dall Elenco Speciale. Nel caso di cui alla lett. (i) che precede, l Intermediario, non appena raccolto l ordine che determina la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto, deve procedere a effettuare senza indugio la Comunicazione alla Società ai sensi dell art. 23 bis, comma 6, del Provvedimento Post Trading, tramite Posta Elettronica Certificata, alla casella carraro.societario@legalmail.it, specificando, ove possibile i riferimenti della Comunicazione di iscrizione. Nel caso di cui alla lett. (ii) che precede, l azionista deve comunicare senza indugio alla Società il verificarsi dell evento che determina la cancellazione dell Elenco Speciale e la Società, tramite il Responsabile dell Elenco Speciale, deve comunicare all Intermediario, senza indugio e comunque entro la giornata contabile in cui effettua l aggiornamento dell Elenco Speciale, la cancellazione dall Elenco Speciale o la perdita della maggiorazione del voto ai sensi dell art. 23 bis, comma 10, del Provvedimento Post Trading. Salvo diverse indicazioni, la Società, in presenza di successive iscrizioni in ordine temporale, cancella dall Elenco Speciale le azioni iscritte con data più recente. Nei casi in cui la Società venga a conoscenza di eventi che determinano la perdita da parte del soggetto iscritto della legittimazione a mantenere l iscrizione di tutte o di parte delle azioni, la Società, tramite il Responsabile dell Elenco Speciale, segnala all Intermediario, senza indugio e comunque entro la giornata contabile in cui effettua l aggiornamento dell Elenco Speciale, l avvenuta cancellazione. 11. Disposizioni finali Le modifiche del presente regolamento eventualmente necessarie per soddisfare i possibili adeguamenti normativi e/o regolamentari potranno essere approvate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dall Amministratore Delegato, o da altri membri del Consiglio di Amministrazione eventualmente delegati allo scopo, in via disgiunta tra loro (i Soggetti Incaricati ). I Soggetti Incaricati dovranno, riferire agli altri membri le eventuali modifiche apportate alla prima riunione consiliare utile. Le modifiche e le integrazioni del presente regolamento sono approvate dal Consiglio di Amministrazione e rese pubbliche nella apposita sezione del sito internet della Società www.carraro.com. La Società rende noti, mediante pubblicazione sul sito internet www.carraro.com i nominativi degli azionisti iscritti all Elenco Speciale che detengono partecipazioni superiori alla soglia di cui all art. 120 comma 2 del TUF, con indicazione dell entità delle relative partecipazione, della data di iscrizione e di ogni altra informazione eventualmente richiesta dalla disciplina applicabile, 7

fermo restando ogni altro obbligo di comunicazione in capo ai titolari di partecipazioni rilevanti. Il presente regolamento è da interpretarsi e integrarsi, per tutte le materie non espressamente trattate, alla luce delle disposizioni del TUF, del Regolamento Emittenti, del Provvedimento Post Trading e dello Statuto. 8

Allegato A - Modulo di iscrizione nell elenco speciale per l attribuzione del voto maggiorato ex art. 127-quinquies del D.Lgs. 24 Febbraio 1998, n. 58 (TUF) Dati identificativi dell azionista A Carraro S.p.A. (la Società ) Via Olmo 37, 35011 Campodarsego (PD) tramite l intermediario, all indirizzo di posta elettronica certificata carraro.societario@legalmail.it Cognome o ragione sociale Nome Codice Fiscale Comune di Nascita Provincia Data di nascita (gg/mm/aa) Nazionalità Indirizzo di residenza o sede legale Città Stato Dati identificativi dell eventuale soggetto controllante Cognome e nome o ragione sociale Codice Fiscale/Partita Iva Residenza o Sede Legale Azioni per le quali si richiede l iscrizione all Elenco Speciale Denominazione Conto nr. Numero Azioni Intermediario Attestazioni dell azionista richiedente L azionista richiedente dichiara: - Di conoscere il contenuto del Regolamento dell Elenco Speciale e delle condizioni in esso stabilite per l iscrizione all Elenco Speciale e per l attribuzione e il mantenimento del Voto Maggiorato; - Di soddisfare i requisiti per l iscrizione all Elenco Speciale stabiliti dal Regolamento dell Elenco Speciale; - Se persona fisica, di assumere l impegno di comunicare senza indugio alla Società e all intermediario l eventuale perdita, per qualsivoglia ragione, del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto entro il terzo giorno di mercato aperto dalla data in cui il diritto reale legittimante e/o il relativo diritto di voto è venuto meno e, comunque, entro la record date se precedente. - Se persona giuridica o altro ente anche privo di personalità giuridica, di assumere l impegno a comunicare senza indugio alla Società e all intermediario l eventuale perdita, per qualsivoglia ragione, del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto ovvero di aver subito un cambio di controllo entro il termine di tre giorni di mercato aperto dalla data della perdita o del cambio di controllo e, comunque, entro la record date se precedente. Luogo e data L azionista richiedente (se chi sottoscrive la richiesta di iscrizione agisce in rappresentanza del titolare del diritto di voto sopra indicato, riportare le generalità del firmatario) Cognome e nome Codice fiscale Comune di nascita Data di nascita Nazionalità nella qualità di 9