5 maggio giugno giugno 2014

Documenti analoghi
A) BANDO RELATIVO ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA NOMINA DEI GIUDICI ONORARI DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD. Articolo 1 Apertura dei termini

CONCORSO PUBBLICO PER 399 GIUDICI ONORARI DI PACE E VICE PROCURATORI ONORARI

All. B. Al sig. PRESIDENTE della Corte di Appello di

Delibera CSM del 29 luglio 2015 integrata dalla delibera del 23 settembre 2015:

BANDO RELATIVO ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA NOMINA DEI GIUDICI ONORARI DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO

Il Segretario Generale dell Avvocatura dello Stato

BANDO GIUDICI AUSILIARI (G.U serie speciale)

Fasc. n. 33/VA/ Pubblicazione dei posti vacanti giudicanti e requirenti di secondo grado. (delibera 24 gennaio 2018)

Riserva di quattro posti all ufficio di Consigliere della Corte di Cassazione ai sensi della legge 5 agosto 1998 n. 303 per l anno 2015 (All.

P R O C U R A G E N E R A L E

mezzo raccomandata con avviso di ricevimento detto modulo debitamente compilato e sottoscritto per esteso, unitamente ai moduli Mod. N.1, Mod. N.

1 giudice onorario del Tribunale di Napoli Nord, Ministero della Giustizia [1]

della Corte di cassazione IL PROCURATORE GENERALE Bando di selezione per 24 tirocini formativi presso la Procura generale della Corte di cassazione

DICHIARAZIONE RELATIVA AD EVENTUALI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E RICHIESTA DI TRASFERIMENTO AD ALTRA SEDE

RICHIESTA DI TRASFERIMENTO PER MOTIVI DI SALUTE E/O DI FAMIGLIA

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del... ;

A RETTIFICA DELL AVVISO PUBBLICATO PER MERO ERRORE MATERIALE IL SEGUENTE AVVISO ANNULLA E SOSTITUISCE IL PRECEDENTE AVVISO PUBBLICO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, in particolare l articolo 1, commi 610 e 613;

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO PER LA DOMANDA DI NOMINA A MAGISTRATO ONORARIO DI TRIBUNALE E VICE PROCURATORE ONORARIO

Consiglio Superiore della Magistratura

Comune di Gessate Provincia di Milano Ufficio Personale

PARE RAGIONEVOLE L'APPROCCIO CHE NON PONE INCOMPATIBILITA' ECCESSIVAMENTE LIMITATRICI.

IL SISTEMA DISCIPLINARE DEI GIUDICI DI PACE NELL'ORDINAMENTO ATTUALE

CORTE DI APPELLO DI TORINO

giudice presso MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA DEL PERSONALE E DEI SERVIZI [1]

(Decreto Rettorale Rep. n. 713 Prot. n del 20/04/2017) Il Rettore

BOLLETTINO UFFICIALE PERSONALE

Vice procuratore presso MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Istituto Nazionale Previdenza Sociale AVVISO

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA AREA DIRIGENTI

PROGRAMMA DI ESAME. Prova orale: l esame verte sulle materie indicate per le prove scritte e sulle seguenti:

L AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI SENAGO

- con decisione del CDA del 13/05/2019 è stato deliberato di costituire un elenco di farmacisti, di ambo i sessi, in rapporto di libera professione;

DM 10/07/2015 Min. Giustizia

MIIC8BR00G - ALBO PRETORIO /06/ N3 DOCENTI - U

PREMESSO CHE. - è, dunque, necessario procedere alla nomina per il quadriennio olimpico 2017/2020 dei seguenti Organi:

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA AREA OPERATIVI

Il numero massimo di affari che può essere assegnato a ciascun avvocato domiciliatario è stabilita in 250.

Rimini, 8 Agosto 2013 Rep. N. 75/2013 Prot. N. 184/V/1.2 dell 8 Agosto 2013 IL DIRETTORE

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 13 gennaio 2016, ha adottato la seguente delibera:

FONDAZIONE POLICLINICO TOR VERGATA

Oggetto: Approvazione avviso pubblico per la nomina del Direttore dell ANVUR. IL CONSIGLIO DIRETTIVO

BANDO PER LA NOMINA O LA CONFERMA DEI GIUDICI ONORARI MINORILI TRIENNIO

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE

LICEO SCIENTIFICO STATALE FEDERIGO ENRIQUES Livorno

AVVISO PUBBLICO per la nomina del Direttore dell ANVUR IL PRESIDENTE

BGIC87900D - REGISTRO PROTOCOLLO /05/ U

Il Dirigente Scolastico

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO PER LA RICHIESTA DI TRASFERIMENTO DEI GIUDICI DI PACE

PROCEDURA DI SELEZIONE PER L AMMISSIONE AL TIROCINIO AI FINI DELLA NOMINA

Il Direttore Amministrativo

(Decreto Rettorale Rep. n. 711 Prot. n del 20/04/2017) Il Rettore

Il numero dei posti potrebbe essere aggiornato a seguito comunicazioni di ulteriori disponibilità

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania Salerno

Istituto Istruzione Superiore Q. Sella

Avviso di mobilità interna

della Corte di cassazione

Art.1 ATTRIBUZIONE DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO DI LINGUA INGLESE E TEDESCA

Comune di Lazise Provincia di Verona

IL DIRETTORE GENERALE

Bando per il finanziamento di Progetti di Ricerca finanziati dall Università degli Studi di Torino (ex 60%) Anno 2017 Linea B.

Prot. n. 4860/0105 Santena 5/08/2016 IL DIRIGENTE SCOLASTICO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

SERVIZIO GIURIDICO SOCIALE UFFICIO PERSONALE

VACANZA DI POSTO DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO DI PRIMA FASCIA DA COPRIRE MEDIANTE TRASFERIMENTO. IL RETTORE UPD DEC. 616

Settore 02 Risorse, Innovazione, Ambiente, Urbanistica e Politiche Giovanili Servizio Gestione delle Risorse Umane

Art. 2 Requisiti per l ammissione

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 13 gennaio 2016, ha adottato la seguente delibera:

ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 11 P E R U G I A. Via Cotani, PERUGIA. Telefono e Fax: 075/ /

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA. DECRETO 26 maggio 2009, n. 57

Istituto Nazionale Previdenza Sociale AVVISO. per la formazione di liste di Avvocati domiciliatari e/o sostituti di udienza per contenzioso INPS

C.A.P COMUNE DI SAN VITO AL TORRE Provincia di Udine Cod.Fisc / Part. IVA /997311

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 72 del

Allegato al Rep. 5/2016 Prot. N del 18/01/2016

Settore 02 Risorse, Innovazione, Ambiente, Urbanistica e Politiche Giovanili Servizio Gestione delle Risorse Umane

Istituto Nazionale Previdenza Sociale AVVISO. per la formazione di liste di Avvocati domiciliatari e/o sostituti di udienza per contenzioso INPS

Il Dirigente del I Settore

ASL BT Avviso Pubblico di selezione di n. 2 Pediatri di Libera Scelta da inserire nel Progetto Anno

Napoli, 22 febbraio 2017 AVELLINO

Il Presidente. Ai sensi dell'art. 73 del decreto legge n. 69/2013, convertito nella legge n. 98/2013 e successive

ISTITUTO COMPRENSIVO NARNI SCALO Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado

TRA. la delegazione di parte pubblica

Prot. n del 5/08/16 All Albo online Agli atti della scuola AVVISO

AVVISO DI MOBILITA ESTERNA ai sensi dell art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001

AVVISO DI MOBILITA ESTERNA ai sensi dell art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001

Istituto Nazionale Previdenza Sociale AVVISO. per la formazione di liste di Avvocati domiciliatari e/o sostituti di udienza per contenzioso INPS

A.S.L. N 4 LANUSEI Via Piscinas n Lanusei Tel. 0782/490599/565 P.I

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E DI ATTO DI NOTORIETÀ (artt. 46 e 47 del D.P.R. n 445 del )

TOSL ALBO PRETORIO /08/ N3 DOCENTI - I

AVVISO. Vista la legge 107/2015, art. 1, commi da 79 a 82

Transcript:

OGGETTO: Pratica num. 3/VA/2014 Modalità di trasferimento dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14 recante Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari. (delibera del 16 aprile 2014) "Il Consiglio, Rilevato che il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14 recante Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari. all art. 6, comma 1, prevede che: Al fine di garantire la piena funzionalità degli uffici giudiziari per effetto della nuova organizzazione di cui al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio superiore della magistratura definisce le modalità di trasferimento dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari che ne facciano richiesta. Entro i successivi sei mesi è definita la procedura di trasferimento di cui al primo periodo. ; Ritenuto che occorre quindi procedere una tantum all attivazione della procedura di trasferimento dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari al fine di garantire la piena funzionalità degli uffici giudiziari; Ritenuto che tale funzionalità va assicurata non limitando a specifiche categorie di magistrati onorari il diritto di richiedere il trasferimento ma, al contempo, assicurando prevalenza alle domande di coloro che sono divenuti incompatibili a seguito degli accorpamenti di cui al D.Lgs. 155/12 e, inoltre, garantendo priorità alla copertura degli uffici nati dagli accorpamenti (appunto interessati dal sopravvenire di cause di incompatibilità a carico dei magistrati onorari), con la previsione della immediata nomina di nuovi giudici onorari, da individuare in base alle graduatorie a scorrimento a copertura dei posti in organico rimasti vacanti a seguito dei trasferimenti di cui al presente bando, Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, concernente il Codice in materia di protezione dei dati personali; Visto l art. 3 bis (Uso della telematica) della Legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui, per stabilire maggiore efficienza nella loro attività, le Amministrazioni pubbliche incentivano l uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse Amministrazioni e tra queste e i privati; d e l i b e r a di approvare il seguente bando relativo alle modalità di trasferimento dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari: Art. 1 Apertura dei termini e criteri di valutazione delle domande di trasferimento 1. Sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la partecipazione alle procedure di trasferimento ad altra sede dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari.

2. Possono presentare domanda di trasferimento i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari che abbiano svolto almeno tre anni di servizio alla scadenza del termine per la presentazione della domanda. 3. Il suddetto requisito di legittimazione al trasferimento (almeno tre anni di servizio) non è richiesto se il magistrato onorario si trova in almeno una delle seguenti condizioni: a) situazione di incompatibilità, ai sensi dell art. 42-quater, commi due e tre, del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento Giudiziario), determinatesi a seguito dell entrata in vigore del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155; b) gravi e documentati motivi di salute o di famiglia sopravvenuti successivamente alla nomina presso l attuale sede di servizio. 4. Il magistrato onorario nella domanda dovrà specificare e documentare, con idonea certificazione, proveniente da autorità pubbliche, le suddette condizioni. 5. Nell esame delle domande di trasferimento verrà data priorità a quelle presentate dai magistrati onorari divenuti incompatibili e, successivamente, a quelle presentate per gravi motivi di salute o di famiglia. 6. Il Consiglio, all esito della procedura di trasferimento, procederà immediatamente alla copertura dei posti rimasti vacanti, attingendo dalle graduatorie a scorrimento di cui ai DD.MM. del 29 novembre 2007 e 16 gennaio 2008. Art. 2 Domanda di ammissione alla procedura di trasferimento 1. La presentazione della domanda di trasferimento ad altra sede deve avvenire compilando ed inviando per via telematica l apposito modulo (Mod. T), reperibile sul sito internet del Consiglio Superiore della Magistratura www.csm.it, alle voci Magistratura onoraria Giudice onorario di tribunale trasferimento per i giudici onorari di tribunale e Magistratura onoraria Vice procuratore onorario trasferimento per vice procuratori onorari, e altresì consegnando detto modulo, debitamente compilato e sottoscritto per esteso, rispettivamente al Presidente del Tribunale ovvero al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di appartenenza dal 5 maggio 2014 al 3 giugno 2014. 2. L omissione anche di una soltanto delle modalità di presentazione indicate al comma 1 determina l inammissibilità della domanda. 3. Il Presidente del Tribunale ed il Procuratore della Repubblica curano la tempestiva comunicazione della presente delibera rispettivamente ai giudici onorari ed ai vice procuratori onorari in servizio e provvedono alla celere trasmissione delle domande di trasferimento al Consiglio Superiore della Magistratura entro il 10 giugno 2014. 4. La domanda può essere formulata per un numero di sedi di Tribunale o di Procura della Repubblica non superiore a tre, in ordine di preferenza, comprese nel distretto ove il magistrato onorario ha la propria residenza anagrafica. Gli avvocati ed i notai possono indicare nella domanda, oltre quelle ricadenti nel distretto di residenza, anche sedi comprese in un solo altro distretto e, comunque, per un numero complessivo di tre sedi di Tribunale o di Procura della Repubblica. La indicazione di sedi eccedenti rispetto a quelle consentite si riterranno come non effettuate. 5. Il magistrato onorario può presentare una sola domanda di trasferimento. Una ulteriore domanda può essere compilata ed inviata per via telematica ed altresì consegnata al Presidente del Tribunale ovvero al Procuratore della Repubblica soltanto in caso di previa revoca della domanda compilata e consegnata in precedenza. La non corrispondenza della domanda telematica con quella cartacea determina l inammissibilità della domanda. 6. In caso di mancato accoglimento della domanda di trasferimento per la sede richiesta in via preferenziale, si procederà alla valutazione secondo l ordine di preferenza delle sedi indicato dal magistrato onorario.

7. Rilevata l impossibilità del trasferimento del magistrato onorario presso una delle sedi richieste secondo l ordine di preferenza per indisponibilità di posti vacanti, il Consiglio Superiore della Magistratura, al solo fine di consentire la rimozione della causa d incompatibilità sopravvenuta, valutate le esigenze di servizio dell ufficio di destinazione e conformando il suo operato a criteri di buona amministrazione, dispone il trasferimento del magistrato onorario presso una delle sedi indicate nella domanda anche in sovrannumero, riassorbibile con le successive vacanze. 8. L Amministrazione non provvede a regolarizzare, integrare o modificare domande inviate senza l utilizzo del sistema telematico di cui al comma 1. 9. In caso di trasferimento, il magistrato onorario dovrà assumere il possesso dell ufficio entro il termine stabilito dal Ministero della Giustizia. La mancata presa di possesso nei termini indicati dal Ministero della Giustizia comporterà la decadenza dall incarico e dalle funzioni di giudice onorario ovvero di vice procuratore onorario. 10. Il Consiglio Superiore della Magistratura provvede alla pubblicazione sul sito www.csm.it, alle voci Magistratura onoraria Giudice onorario di tribunale trasferimento per i giudici onorari di tribunale e Magistratura onoraria Vice procuratore onorario trasferimento per vice procuratori onorari, della graduatoria distrettuale di coloro che hanno partecipato alla presente procedura. 11. Il trasferimento del giudice onorario di tribunale ovvero del vice procuratore onorario disposto con delibera consiliare comporta la decadenza di ogni ulteriore sede indicata nella domanda. 12. Eventuali istanze di trasferimento pervenute oltre il termine di presentazione di cui al comma 1 del presente articolo saranno dichiarate inammissibili con provvedimento del Consiglio Superiore della Magistratura. 13. Le istanze di trasferimento pervenute al Consiglio Superiore della Magistratura antecedentemente al termine del 5 maggio 2014 fissato dalla presente delibera e quelle presentate senza il rispetto delle modalità di cui al comma 1, non saranno prese in considerazione al fine della formulazione della graduatoria di cui al comma 10. 14. La domanda di trasferimento (Mod. T) consegnata e fatta pervenire al Consiglio Superiore della Magistratura nei termini di cui al comma 1 dove contenere, a pena d inammissibilità della domanda stessa: a) dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità ai sensi dell articolo 19 del Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12; b) dichiarazione con cui l aspirante si impegna a non esercitare la professione forense nell ambito del circondario del tribunale presso il quale svolgerà le funzioni di giudice onorario ovvero di vice procuratore onorario e a non rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici; c) dichiarazione con cui l aspirante si impegna a non esercitare l attività di mediazione, nelle forme di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni, nell ambito del circondario del Tribunale presso il quale svolgerà le funzioni onorarie o rispetto a vicende che possano dar luogo a contenziosi nel medesimo ambito territoriale e a non assumere tale incarico nel corso del rapporto onorario. 15. Il magistrato onorario che richiede il trasferimento al Tribunale di Bolzano o alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano deve dichiarare nella domanda di essere in possesso dell attestato o titolo equipollente della conoscenza delle lingue italiana e tedesca, previsti dagli articoli 3 e 4, comma 3, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come modificato dal decreto legislativo 14 maggio 2010, n. 86, ed indicare il gruppo linguistico di appartenenza o di aggregazione (italiano tedesco ladino). Art. 3 Titoli di preferenza 1. Nel caso in cui siano proposte più domande di trasferimento per la stessa sede verrà preferito il magistrato onorario che vanta maggiori titoli di preferenza.

2. Costituiscono titoli di preferenza per il trasferimento, nell ordine sotto riportato, l effettivo esercizio anche pregresso: a) delle funzioni giudiziarie quale giudice onorario di tribunale per i giudici onorari di tribunale aspiranti al trasferimento, ovvero delle funzioni di vice procuratore onorario per i vice procuratori onorari aspiranti al trasferimento; b) di altre funzioni giudiziarie, anche onorarie; c) della professione di avvocato, anche nella qualità di iscritto nell'elenco speciale previsto dall'art.3, quarto comma, lettera b), del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, o di notaio; 3. Nella valutazione comparativa dei candidati aventi pari titoli, sono considerati i seguenti ulteriori criteri: a) tra i titolari delle funzioni indicate alle lettere a) e b) del comma 2 prevale la maggiore anzianità di servizio; b) tra i titolari delle qualifiche di alla lettera c) del comma 2 prevale la maggiore anzianità di iscrizione all albo professionale; c) a residuale parità di titoli si dà preferenza alla minore anzianità anagrafica. 4. I documenti comprovanti il possesso dei suddetti titoli di preferenza, ad eccezione di quelli relativi alle funzioni conferite dal Consiglio Superiore della Magistratura, devono essere presentati unitamente alla domanda di trasferimento e devono contenere l esatta indicazione delle date di effettivo inizio (presa di possesso delle funzioni, iscrizione nell albo professionale, ecc.) e di cessazione eventualmente già avvenuta dell esercizio delle relative attività e funzioni. Per le attività e funzioni in corso deve essere indicata come data finale quella di scadenza del termine di presentazione della domanda di trasferimento (3 giugno 2014). 5. L omessa produzione dei suddetti documenti o la mancanza dell esatta indicazione delle date di effettivo inizio e di cessazione delle funzioni costituisce causa di esclusione del titolo di preferenza ai fini della formazione della graduatoria. 6. I titoli di preferenza conseguiti o comunque prodotti dall aspirante oltre il termine di scadenza per la presentazione delle domande non possono essere presi in considerazione ai fini della formazione e definizione della graduatoria. Art. 4 Informazioni disponibili sul sito internet del Consiglio Superiore della Magistratura 1. Le informazioni relative alle fasi della procedura di trasferimento saranno disponibili all indirizzo internet www.csm.it. In particolare saranno disponibili il punteggio riportato, le informazioni concernenti l elenco dei candidati, la graduatoria distrettuale (provvisoria e definitiva deliberata dal Consiglio Superiore della Magistratura fino ai candidati sottoposti a valutazione per il trasferimento). Art. 5 Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi dell art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati dal Consiglio Superiore della Magistratura e utilizzabili ai soli fini della procedura di trasferimento. 2. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di trasferimento. 3. I dati forniti potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni e ai soggetti interessati al presente procedimento; 4. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché di alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 5. Il Consiglio Superiore della Magistratura é responsabile del trattamento dei dati personali.

Art. 6 Norma di rinvio 1. Per quanto non disciplinato dal presente bando si fa espresso rinvio alle circolari del Consiglio Superiore della Magistratura relative ai criteri per la nomina e conferma dei giudici onorari di tribunale n. prot. P-10358/2003 del 26 maggio 2003, e successive modificazioni, ed ai criteri per la nomina e conferma dei vice procuratori onorari n. prot. P-10370/2003 del 26 maggio 2003, e successive modificazioni.»"