Decreto n. 827 Prot. n /2007 IL RETTORE

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Decreto n. 827 Prot. n. 60355/2007 IL RETTORE VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168 Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ; VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ; VISTO il D.Lgs 6 settembre 2001, n. 368 Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'unice, dal CEEP e dal CES ; VISTO l art. 4 dello Statuto dell Università degli Studi di Firenze sull autonomia normativa dell Università e delle sue strutture; VISTO il Regolamento sul reclutamento dei ricercatori a tempo determinato presso l Università degli Studi di Firenze, emanato con D.R. n. 180 del 10 aprile 2003 e modificato con D.R. n. 116 del 19 febbraio 2004; VISTA la legge 4 novembre 2005, n. 230 Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari che prevede, all art. 1 comma 14, la possibilità che le università possano instaurare rapporti di lavoro subordinato per svolgere attività di ricerca e di didattica integrativa, previo espletamento di procedure disciplinate con propri regolamenti; ATTESA la necessità di modificare il regolamento vigente in conformità a quanto disposto dalla legge citata; PRESO ATTO del parere reso nel merito dal Comitato Consultivo Tecnico Amministrativo nella seduta del 13/06/2007; VISTE le delibere adottate dal Senato Accademico, in data 04/07/2007 e 10/10/2007, e dal Consiglio di Amministrazione, in data 20/07/2007 e 28/09/2007; PRESO ATTO del resoconto della riunione del 06/09/2007 della Commissione Affari Generali; DECRETA l emanazione del Regolamento per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica integrativa presso l Università degli Studi di Firenze nel testo allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante. Firenze, 15 ottobre 2007 F.TO IL PRO-RETTORE VICARIO Prof. Alfredo Corpaci

pag. 1 REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DI RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA E DI DIDATTICA INTEGRATIVA PRESSO L UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina il reclutamento e l assunzione dei ricercatori a contratto per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica integrativa strettamente connessa al programma di ricerca ai sensi dell articolo 1, comma 14 della legge 4 novembre 2005, n. 230. 2. L eventuale svolgimento di attività di natura assistenziale è consentita solo se indispensabile, sotto il profilo strumentale, alla conduzione della ricerca. Art. 2 Natura del rapporto di lavoro 1. Il rapporto di lavoro che si instaura fra l'università degli Studi di Firenze ed il ricercatore a contratto, in base al presente regolamento, è di tipo subordinato a tempo determinato, ed è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, previste per il lavoro dipendente anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale. 2. La titolarità di tali contratti non precostituisce diritti per l'accesso ai ruoli dell'università degli Studi di Firenze. Art. 3 Individuazione del fabbisogno 1. Gli organi collegiali delle strutture preposte alla ricerca scientifica deliberano di procedere all attivazione della procedura di reclutamento. 2. La delibera deve contenere le seguenti indicazioni: a) settore scientifico-disciplinare di riferimento; b) descrizione analitica del programma di ricerca, modalità della relativa attuazione e individuazione del responsabile del progetto; c) durata del programma, con specificazione del suo inizio e della sua conclusione, d) requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività di ricerca; e) copertura finanziaria. Art. 4 Copertura finanziaria 1. La copertura finanziaria delle spese inerenti l assunzione di ricercatori a contratto, comprensiva degli oneri a carico del datore di lavoro, è assicurata dai fondi a disposizione della struttura di ricerca per lo svolgimento del programma per il quale si intende stipulare il contratto. 2. Il Consiglio di Amministrazione può, con delibera motivata, cofinanziare i contratti di cui al presente regolamento con risorse appositamente attribuite alla struttura di ricerca. Art. 5 Procedura di reclutamento 1. In conformità alla delibera di cui all art. 3, il Direttore della struttura interessata indice, con proprio decreto attestante la relativa copertura finanziaria, la procedura di selezione,

indicando il programma di ricerca, nonché il settore scientifico disciplinare sui quali devono vertere i titoli dei candidati. Il bando specifica, inoltre, la durata della prestazione. 2. Il bando di selezione è pubblicato sul Bollettino Ufficiale dell'università, oltre che sul sito internet di Ateneo. 3. Dalla data di pubblicazione del bando decorrono venti giorni per la presentazione delle domande. pag. 2 4. La domanda, redatta in carta semplice e sottoscritta con firma autografa senza necessità di autenticazione, potrà essere consegnata a mano o spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo indicato nel bando nel termine perentorio di cui sopra. Sono valide le raccomandate pervenute oltre il termine di scadenza purché spedite nei termini; a tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante. 5. Si prescinde dalle procedure di reclutamento previste dal presente regolamento qualora nell'ambito dei Programmi Quadro di Ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione dell'unione Europea il ricercatore sia già stato selezionato sulla base dei requisiti e secondo le procedure stabilite dalla Commissione Europea. Art. 6 Requisiti di partecipazione alle selezioni e titoli preferenziali 1. Sono ammessi a partecipare alle selezioni i candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all estero, o, per le Facoltà di Medicina e Chirurgia del diploma di scuola di specializzazione ovvero i possessori di laurea specialistica o magistrale o altri studiosi che abbiano comunque un elevata qualificazione scientifica, valutata secondo le procedure di cui all articolo 8. 2. Costituiscono titoli preferenziali il possesso del titolo di dottore di ricerca o del diploma di specializzazione, ovvero l espletamento di un insegnamento universitario mediante contratto stipulato ai sensi delle disposizioni vigenti. 3. I bandi dovranno richiedere la buona conoscenza di una lingua straniera che sarà accertata durante il colloquio di cui all art. 8, comma 1, eventualmente anche per il tramite di un apposito esperto aggiunto alla Commissione. Art. 7 Commissione giudicatrice 1. Per ogni procedura di selezione gli organi collegiali delle strutture di ricerca provvedono a designare i membri della Commissione giudicatrice, composta dal responsabile del progetto, in qualità di presidente, e da ulteriori due membri scelti fra professori e ricercatori appartenenti, in via preferenziale, allo stesso settore scientifico disciplinare cui si riferisce il progetto di ricerca o, in caso di motivata necessità, a settori affini. 2. La nomina è disposta con decreto del Direttore della struttura di ricerca che ha attivato la procedura di reclutamento, previa deliberazione dell'organo collegiale delle strutture preposte alla ricerca. Il Direttore della struttura di ricerca non può essere membro della Commissione giudicatrice. 3. Le spese per le procedure della selezione sono a carico della struttura di ricerca che ha attivato la procedura di reclutamento. Art. 8 Attività della Commissione 1. La Commissione giudicatrice, verificata l'ammissibilità delle domande, previa dichiarazione dei singoli componenti della insussistenza delle cause di incompatibilità e di assenza di conflitto di interessi, predetermina i criteri di massima per la selezione, che dovranno contemplare, oltre alla valutazione dei titoli preferenziali di cui all art. 6,

pag. 3 comma 3 e degli altri titoli, nonché di eventuali pubblicazioni scientifiche dei candidati, una prova a carattere teorico/pratico e un colloquio relativo alla produzione scientifica. 2. Gli atti sono costituiti dai verbali delle singole riunioni; ne sono parte integrante e necessaria i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonché la relazione riassuntiva dei lavori svolti. 3. Al termine dei lavori la Commissione, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, predispone la graduatoria dei partecipanti e indica il vincitore. 4. Il Direttore della struttura interessata con proprio provvedimento approva gli atti della Commissione giudicatrice e sottoscrive i contratti individuali di lavoro. 5. La graduatoria, pubblicata nel Bollettino Ufficiale dell Università e sul sito internet di Ateneo, resta valida per la durata del progetto e ad essa potrà attingersi solo per sostituzione del titolare in caso di recesso o di risoluzione del contratto. Art. 9 Incompatibilità 1. Fermo quanto previsto dal regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio dell autorizzazione ex articolo 53 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il contratto del ricercatore a tempo determinato è incompatibile con lo svolgimento del dottorato di ricerca e non può essere cumulato con analoghi contratti, anche se a tempo determinato, in altre sedi universitarie, ivi compresi i contratti relativi agli assegni di ricerca di cui all articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Art. 10 Stipula del contratto individuale di lavoro 1. Entro trenta giorni dalla data di approvazione degli atti della Commissione, il Direttore della struttura di ricerca invita il candidato risultato vincitore a stipulare il contratto di lavoro, per la cui validità è richiesta la forma scritta. 2. Il contratto, da stipularsi entro i successivi trenta giorni, deve contenere: a. la specificazione della durata temporanea del rapporto di lavoro; b. l'indicazione della data di inizio e del termine finale del rapporto di lavoro; c. l'indicazione delle prestazioni richieste ai sensi dell articolo 3, comma 2, lett. b); d. l'indicazione della retribuzione ai sensi dell articolo 12; e. l'indicazione del periodo di prova, quantificata in misura percentuale alla durata del contratto e comunque non superiore al 10% della durata complessiva del rapporto di lavoro, durante il quale ciascuna delle parti potrà recedere in qualsiasi momento dal rapporto senza obbligo di preavviso, con effetto immediato dalla comunicazione alla controparte; f. apposita clausola di proroga come previsto dall articolo 13, comma 2. Art. 11 Modalità di svolgimento del rapporto di lavoro 1. Le attività del ricercatore a contratto sono svolte sotto la direzione del docente responsabile del progetto. 2. Il ricercatore annota le attività svolte in apposito registro che dovrà essere conservato a sua cura, debitamente firmato in calce ad ogni annotazione, e reso disponibile al responsabile del progetto. 3. Alla scadenza del contratto il registro dovrà essere depositato presso la direzione della struttura interessata. Al termine di ogni semestre, e in ogni caso al termine del contratto, il ricercatore deve consegnare al responsabile del progetto una relazione sull'attività scientifica svolta comprovante lo stato di avanzamento dei lavori.

4. Alla scadenza del contratto la relazione o le relazioni dovranno essere depositate presso la direzione della struttura interessata. pag. 4 Art. 12 Trattamento economico 1. Il trattamento economico minimo dei contratti di cui al presente regolamento è rapportato al trattamento economico iniziale dei ricercatori confermati a tempo pieno. 2. Sono fatti salvi i trattamenti economici di maggior favore previsti da disposizioni dell'unione Europea per i Programmi Quadro di Ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione. Art. 13 Durata del contratto 1. La durata del contratto, commisurata alla durata del programma di ricerca, non può essere superiore a tre anni. 2. Il contratto può essere prorogato, con il consenso dell'interessato, per non più di una volta e per un periodo tale che la durata complessiva del rapporto di lavoro non superi i tre anni. 3. La proroga deve essere giustificata da esigenze debitamente motivate, ed è ammessa per la stessa attività di ricerca per la quale è stato stipulato il contratto. La richiesta di proroga, avanzata dal docente responsabile del progetto, è sottoposta all'approvazione dell'organo collegiale della struttura di ricerca che ha attivato la procedura di reclutamento, sulla base di una relazione scientifica che motivi la richiesta, con riferimento allo stato di avanzamento del programma di ricerca nonché di specifica attestazione della relativa copertura finanziaria. 4. Il contratto può essere altresì rinnovato per una durata complessiva non superiore a sei anni. 5. La richiesta di rinnovo deve essere presentata dal docente responsabile del progetto che ne motiva l esigenza. Tale richiesta è sottoposta all approvazione dell organo collegiale della struttura di ricerca che ha attivato la procedura di reclutamento. Art. 14 Risoluzione del rapporto di lavoro 1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti. 2. Al fine di impedire il prodursi degli effetti di cui all'articolo 5 del D.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il docente responsabile del progetto segnala per iscritto e senza indugio al Direttore della struttura che ha stipulato il contratto l'approssimarsi della scadenza; a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nei dieci giorni che precedono detta scadenza il Direttore comunica al domicilio del ricercatore interessato la cessazione del rapporto di lavoro con effetto dalla data di scadenza. 3. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'articolo 2119 c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. 4. Il contratto prevede con apposita clausola che, nel caso di progetti pluriennali con finanziamenti annuali, il mancato rifinanziamento dei progetti medesimi comporta la risoluzione del contratto di lavoro; in tal caso al personale cessato spetta un'indennità pari

pag. 5 a 3/12 della retribuzione annuale. Art. 15 Norma di rinvio 1. Per gli aspetti normativi non previsti dal presente regolamento si applica, in quanto compatibile, la disciplina prevista dal codice civile e dalle leggi vigenti in materia, con particolare riferimento al d.lgs.30 marzo 2001, n. 165, e al d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368. Art. 16 Pubblicazione ed entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data del relativo decreto rettorale di emanazione ed è reso pubblico sul sito internet dell Ateneo.