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1 REPUBBLICA ITALIANA ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO Agenzia regionale per l impiego, l orientamento, i servizi e le attività formative Prot. n. 1827/Serv. V lì, 30 dicembre 2010 OGGETTO: Legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24 - Prosecuzione di rapporti del personale destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili di cui al fondo unico per il precariato istituito dall articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17. - Disposizioni varie Direttive attuative e chiarimenti. CIRCOLARE N. 7 /2010/AG-V - A tutti gli Enti utilizzatori di lavoratori in attività socialmente utili e di lavoratori stabilizzati - A tutti i Dipartimenti regionali e equiparati - Al Dipartimento regionale lavoro - Al Servizio Ufficio regionale del lavoro - Al Servizio Ispettorato regionale del lavoro - Ai Servizi Uffici provinciali del lavoro - Ai Servizi Ispettorati provinciali del lavoro - Alla Sede regionale dell INPS della Sicilia - Alla Sede regionale dell INAIL della Sicilia e, per conoscenza, - Alla Presidenza della Regione - Ufficio di Gabinetto - Alle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e dei Datori di lavoro - All Area e ai Servizi dell Agenzia regionale per l impiego, l orientamento, i servizi e le attività formative L O R O S E D I 1. Prosecuzione interventi in favore dei soggetti impegnati in attività socialmente utili con oneri a carico del bilancio regionale. Il comma 2 dell articolo 7 della legge regionale in oggetto, in corso di pubblicazione sulla G.U.R.S., autorizza l Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro a disporre, per l anno 2011 e per l anno 2012, la prosecuzione degli interventi in favore dei soggetti

2 in atto impegnati nelle attività socialmente utili di cui all articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17. Al riguardo si precisa che le tipologie dei lavoratori interessati alla prosecuzione sono le seguenti: 1. lavoratori prioritari di cui alle leggi regionali n.85/95 e 24/96; 2. lavoratori di cui alla circolare assessoriale n.331/99; 3. lavoratori destinatari del regime transitorio rientranti nell'art. 4, commi 1 e 2, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24; 4. lavoratori di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale n.2/2001, le cui attività sono state finanziate con risorse del bilancio regionale. In dipendenza di ciò, le attività dei predetti lavoratori, in scadenza alla data del 31 dicembre 2010, possono proseguire, fermo restando che la prosecuzione ha effetto entro i limiti delle autorizzazioni di spesa previste nei provvedimenti legislativi da cui trae origine la prosecuzione ed iscritte nel bilancio di previsione della Regione. A tal fine, gli Enti utilizzatori dovranno modificare le deliberazioni (una per ogni categoria di lavoratori separatamente) adottate in ottemperanza alla circolare assessoriale 31 dicembre 2009, n. 99, nella parte in cui si prevedeva il termine di utilizzazione al 31 dicembre 2010, al nuovo termine del 31 dicembre 2011, assumendo, altresì, a carico dei bilanci degli enti medesimi i connessi oneri assicurativi. Ciascuna delibera, resa esecutiva nelle forme di legge, dovrà contenere (in formato.xls) l elenco dei lavoratori utilizzati con l indicazione dei dati anagrafici, l indirizzo in cui il lavoratore risiede, nonché la qualifica o il titolo di studio di utilizzazione. Tale delibera dovrà essere inviata: al Centro per l impiego competente per territorio; alla sede provinciale dell'inps territorialmente competente; all Agenzia regionale per l'impiego, l orientamento,i servizi e le attività formative Servizio V - A.S.U. e Workfare - Via Imperatore Federico n.52 - Palermo. L elenco dei lavoratori dovrà, altresì, essere inviato alla casella di posta elettronica crpallsu@regione.sicilia.it. Gli enti che non utilizzano più lavoratori socialmente utili sono invitati a darne cenno. I Centri per l impiego, verificata la regolarità delle procedure nonché il possesso dei requisiti di legge dei lavoratori utilizzati nelle attività, provvederanno a prendere atto della disposta prosecuzione ed a trasmettere all Agenzia regionale per l'impiego, l orientamento,i servizi e le attività formative Servizio V - A.S.U. e Workfare - Via Imperatore Federico n.52 Palermo, l elenco dei lavoratori utilizzati in ciascun ente ricadente nel territorio di competenza, debitamente vidimato, avendo cura di certificare - in calce all elenco - che i lavoratori non risultano cancellati dalle attività socialmente utili. Si raccomanda la puntuale trasmissione delle deliberazioni agli uffici soprarichiamati, e si fa presente che la mancata trasmissione delle deliberazioni in questione all Agenzia regionale per l'impiego, l orientamento, i servizi e le attività formative Servizio V - A.S.U. e Workfare Via Imperatore Federico n. 52 Palermo, comporterà l impossibilità di comunicare all INPS i dati relativi, con la conseguenza che ai lavoratori interessati non verrà corrisposto, da parte della competente sede INPS, il relativo assegno di utilizzo.

3 2. Prosecuzione interventi in favore dei soggetti impegnati in attività socialmente utili con oneri a carico del Fondo nazionale per l occupazione. Con nota assessoriale prot. n. 1804 del 29 dicembre 2010 è stato richiesto all INPS - Direzione Generale Progetto Interventi in favore dell Occupazione Progetto di LSU di volere provvedere, nelle more della stipula della nuova convenzione relativa all anno 2011, tra la Regione Siciliana e l INPS, al pagamento degli assegni ASU e ANF relativi ai mesi gennaio e febbraio 2010 ai lavoratori già utilizzati in attività socialmente utili, con oneri a carico del Fondo Nazionale per l Occupazione. Pertanto, le attività dei predetti lavoratori, in scadenza alla data del 31 dicembre 2010, possono proseguire e, a tal fine, gli enti utilizzatori adotteranno tutti i provvedimenti di competenza nei medesimi modi e termini già stabiliti negli anni precedenti. Gli Uffici provinciali del Lavoro vorranno impartire ai Centri per l impiego le necessarie direttive affinché gli Enti utilizzatori provvedano ad adottare i relativi provvedimenti deliberativi di prosecuzione delle attività socialmente utili. 3. Prosecuzione dei Contratti a tempo determinato in essere del personale destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili di cui al fondo unico per il precariato. Il comma 1 dell articolo 7 della legge regionale in oggetto, dispone che le amministrazioni pubbliche di cui all articolo 5 della medesima legge regionale - vale a dire l Amministrazione regionale e gli enti di cui all articolo 1 della legge regionale 30 aprile 2001, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nelle more dell attuazione delle procedure di stabilizzazione, permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati, possono, secondo i principi stabiliti dai commi 24 bis e 24 ter dell articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, proseguire per l anno 2011 e per l anno 2012, e comunque nei limiti degli stanziamenti di bilancio, in costanza di rapporto, i contratti in essere alla data di entrata in vigore della legge medesima del personale destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili di cui al fondo unico per il precariato istituito dall articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17. Con la citata disposizione la deroga alle disposizioni limitative in materia di impiego pubblico di cui all articolo 9, comma 28, e all articolo 14, comma 9, del decreto legge n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, contenuta nei commi 24 bis e 24 ter dell articolo 14 dello stesso decreto legge n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, continua a trovare applicazione negli anni 2011 e 2012. In ordine alle disposizioni recate dall articolo 14, commi 24 bis e 24 ter del citato decreto legge n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, si rinvia ai chiarimenti già forniti con circolare 13 agosto 2010, n. 4/AG-V, pubblicata sulla G.U.R.S.- Parte I - 3 settembre 2010, n. 39. Alla luce della superiore disposizione, pertanto, l Amministrazione regionale e gli enti di cui all articolo 1 della legge regionale 30 aprile 2001, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni possono procedere negli anni 2011 e 2012 alla prosecuzione dei contratti in essere di cui alla legge regionale n. 85/95 e successive modifiche e integrazioni nonché dei contratti a termine previsti dalle leggi regionali 26 novembre 2000, n. 24 e 29 dicembre 2003, n. 21. Premesso quanto sopra per quanto attiene la prosecuzione delle attività e delle misure di stabilizzazione previste dalla legislazione vigente a carico del Fondo unico per il precariato si indicano di seguito le modalità di presentazione delle istanze di finanziamento del contributo con la precisazione che le istanze potranno essere presentate dal giorno successivo alla data di

4 pubblicazione della presente circolare nel sito Internet ufficiale della Regione siciliana, all'indirizzo www.regione.sicilia.it/famiglia. Al finanziamento si provvederà secondo l ordine cronologico di presentazione delle istanze, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, con le risorse disponibili sul fondo unico per il precariato di cui all articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17. 3.1 Contributo ex lege regionale 14 aprile 2006, n. 16 Ai fini dell erogazione del contributo gli enti dovranno fare pervenire a questo Assessorato - Agenzia regionale per l'impiego, l orientamento, i servizi e le attività formative - Servizio V "ASU e Workfare"- Via Imperatore Federico, n. 52 Palermo: Richiesta dell'accreditamento delle somme relative alla quota a carico della Regione siciliana necessarie per l anno 2011; Provvedimento con il quale gli enti assumono a proprio carico la quota di cui all'articolo 12, comma 6, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, e successive modifiche e integrazioni; Elenco nominativo di tutti i soggetti per i quali si richiede il finanziamento con a fianco di ciascuno indicato l orario di lavoro settimanale, come da prospetto allegato; Prospetto delle retribuzioni redatto sull'apposita modulistica di cui all'allegato B al Decreto assessoriale 3 aprile 1998, pubblicato sulla G.U.R.S., parte I, n. 30 del 13 giugno 1998. Con l occasione appare utile richiamare la disposizione recata dall articolo 12 della legge regionale in oggetto recante Autorizzazione riduzione orario di lavoro che prevede che le amministrazioni, che utilizzano personale con contratto a tempo determinato di cui alla legge regionale n. 16/2006, possono ridurre l orario di lavoro con contestuale riduzione del contributo. 3.2 Contributo ex articolo 2, comma 1, legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni. Com è noto l art. 2, comma 3, della legge regionale 31 dicembre 2007, n 27 dispone che I contributi già concessi ai sensi del comma 1 dell articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere corrisposti per un ulteriore quinquennio. Al relativo onere si farà fronte, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, con le risorse destinate al Fondo unico per il precariato di cui all articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.. Ai fini dell erogazione del finanziamento, gli enti interessati dovranno fare pervenire a questo Assessorato - Agenzia regionale per l'impiego, l orientamento, i servizi e le attività formative - Servizio V "ASU e Workfare" - Via Imperatore Federico, n. 52 Palermo: 1. Richiesta del legale rappresentante dell ente o del funzionario appositamente autorizzato in delibera contenente numero di codice fiscale e conto corrente in formato IBAN; 2. Elenco nominativo di tutti i lavoratori già oggetto di precedente finanziamento e in servizio presso l ente alla scadenza del quinquennio contrattuale con l indicazione della tipologia del rapporto di lavoro e la decorrenza del contratto come da allegato prospetto; in calce all elenco saranno inseriti anche i nominativi dei lavoratori non più in servizio con l indicazione delle motivazioni; 3. Atto deliberativo, esecutivo nelle forme di legge, contenente: Autorizzazione a richiedere il finanziamento;

5 Assunzione dell impegno di spesa delle somme da porre a proprio carico; Dichiarazione dalla quale si evinca che il trattamento economico mensile per ogni lavoratore non sia inferiore a 671,39; Nell elenco dei lavoratori saranno annotate anche modifiche della natura dei contratti eventualmente effettuate nel corso del quinquennio previa autorizzazione della modifica del programma di fuoriuscita da parte della Commissione regionale per l impiego. Le predette istanze potranno essere presentate nell imminenza della scadenza del primo quinquennio di attività; ai sensi dell articolo 13, comma 6, della legge regionale in oggetto gli enti beneficiari che non hanno provveduto, entro 30 giorni dalla scadenza del primo quinquennio, a presentare la richiesta di accesso ai benefici decadono dal relativo diritto. La presente circolare sarà pubblicata sulla G.U.R.S. e potrà essere consultata sul sito Internet ufficiale della Regione siciliana, all'indirizzo www.regione.sicilia.it/famiglia. IL DIRIGENTE GENERALE AD INTERIM (A. Russo) L ASSESSORE (Prof. Andrea Piraino)