Circolare N. 95 del 26 Giugno 2015
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- Violetta Russo
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1 Circolare N. 95 del 26 Giugno 2015 Premi di secondo livello 2014: decontribuzione più leggera nel limite dell'1,6% della retribuzione del lavoratore Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2015 il Decreto ministeriale 8 aprile 2015, in merito alla determinazione, per l'anno 2014, della misura massima percentuale della retribuzione di secondo livello oggetto dello sgravio contributivo previsto dall'art. 1, commi 67 e 68, della legge 24 dicembre 2007, n In base a quanto stabilito dal decreto, lo sgravio si applica sulla quota di erogazione prevista dal contratto collettivo di secondo livello, aziendali o territoriali, nel limite dell'1,6% della retribuzione contrattuale del lavoratore. Per accedervi, è necessario in primis che i predetti accordi collettivi siano sottoscritti dai datori di lavoro e depositati presso la DTL competente entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. Inoltre, è necessario che le erogazioni siano legate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, oltre che collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili dell'impresa oppure ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale. Ad ogni modo, per la concreta applicazione dello sgravio è necessario attendere le istruzioni da parte dell INPS che in ogni caso dovrà concedere comunque 60 giorni di tempo per l invio delle domande. Si ricorda, infine, che non potranno beneficiare dello sgravio in argomento le aziende che, al momento dell effettiva fruizione dell agevolazione, non risulteranno essere in regola con i pagamenti dei contributi ed in genere con le disposizioni in materia di lavoro e sicurezza.
2 Premessa È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2015, il Decreto ministeriale 8 aprile 2015, in merito alla determinazione, per l'anno 2014, della misura massima percentuale della retribuzione di secondo livello oggetto dello sgravio contributivo previsto dall'art. 1, commi 67 e 68, della legge 24 dicembre 2007, n In buona sostanza, con il predetto decreto viene fissato il limite massimo dello sgravio al 1,60% della retribuzione corrisposta al lavoratore. Brevemente si rammenta che il beneficio previdenziale in esame prevede: uno sgravio contributivo di 25 punti percentuali per il datore di lavoro e della totale esenzione contributiva per il lavoratore, sulla quota costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali (contratti di secondo livello), nella misura massima (teorica e fissata anno per anno da specifico decreto attuativo) del 2,25 per cento della retribuzione contrattuale percepita, da rideterminarsi in relazione al monitoraggio delle domande e delle risorse finanziarie impegnate, in sede di conferenza dei servizi tra le Amministrazioni interessate, fermo restando il limite massimo della retribuzione contrattuale, individuato dal comma 67 dell articolo 1 della Legge n. 247/2007, nella misura del 5%. Peraltro, l articolo 4, commi 28 e 29 della Legge n. 92/2012 (riforma del mercato del lavoro) tra i numerosi ambiti di operatività, ha provveduto a: stabilizzare l incentivo in argomento; mantenere, ai fini della sua operatività, i criteri e le modalità previsti dall articolo 1, commi 67 e 68 (primo periodo) della legge 247/2007; razionalizzare il plafond a disposizione (650 milioni), attraverso una più puntuale allocazione delle risorse. In buona sostanza, a decorrere dall anno 2012, lo sgravio contributivo previsto sui premi di risultato incerti nel loro ammontare e corresponsione legati ad incrementi di produttività, così come disciplinato in origine dall articolo 1, commi 67 e 68 della Legge n. 247/2007 è diventato strutturale e non più sperimentale come per gli anni precedenti. Ad ogni modo, per la concreta applicazione dello sgravio è necessario ora attendere le istruzioni da parte dell INPS che in ogni caso dovrà concedere comunque 60 giorni di tempo per l invio delle domande. La disciplina per l anno
3 Fermo restando che il novellato comma 68 dell articolo 1 della Legge n. 247/2007 prevede uno stanziamento annuo di fondi pari a 650 milioni di euro, il DM in argomento ha stabilito che, per l anno 2014, detti fondi siano pari a 391 milioni di euro e ripartiti nella seguente misura. Ripartizione dei fondi stanziati Ammontare delle somme Contrattazione aziendale 62,5% 244 milioni Contrattazione collettiva 37,5% 147 milioni Totale 100% 391 milioni In sintesi, quindi, sulle somme erogate a titolo premiale erogate nell anno 2014 spetta: uno sgravio di 25 punti percentuali sulla contribuzione dovuta dal datore di lavoro, nonché uno sgravio di tutta la contribuzione dovuta a carico lavoratore, entrambi calcolati su un importo massimo pari all 1,60% dell imponibile previdenziale dell anno In un impresa industriale con oltre 50 dipendenti, ad un impiegato con una retribuzione per l anno 2014 pari a ,00, è stato corrisposto nel corso del medesimo anno - un premio di risultato di 1.000,00. Ai fini della quantificazione dello sgravio, dovrà operarsi come segue: retribuzione annua del lavoratore (comprensivi del premio); tetto dell erogazione per cui è possibile richiedere lo sgravio = ,00 x 1,60% = 640,00; sgravio a favore dell azienda = 25 punti della percentuale a proprio carico ( 640,00 x 25% = 160,00 (Tale importo dovrà essere determinato al netto delle eventuali misure compensative previste dall attuale legislazione); sgravio a favore del lavoratore = 9,49%, pari all intera quota a suo carico ( 640,00 x 9,49% = 60,74); sgravio complessivo richiesto = 220,74 ( 160,00 azienda e 60,74 lavoratore). In ogni caso il decreto prevede che entro il 28 febbraio 2016, a seguito dei monitoraggi che l INPS effettuerà, potrà essere rideterminato per il 2014 detto limite massimo, entro la soglia del 5% così come stabilito dalla Legge n. 247/2007, articolo 1 comma 67. Condizioni per accedere allo sgravio Con riferimento alle modalità di ammissione allo sgravio, il Decreto prevede all articolo 4, comma 1 che avviene a decorrere dal 60 giorno successivo a quello fissato dall INPS quale termine unico per la trasmissione delle istanze. Ne consegue che, quindi, analogamente a quanto previsto negli i scorsi anni, con apposite istruzioni, l INPS dovrà: 2
4 comunicare la data di inizio, la durata e il termine necessari per l inoltro delle richieste di sgravio e fissato tale termine, lo stesso Istituto avrà ulteriori 60 giorni di tempo per provvedere all ammissione allo sgravio dandone tempestiva comunicazione alle stesse aziende e agli intermediari autorizzati. Il Decreto in oggetto, all articolo 4, disciplina le modalità di ammissione allo sgravio precisando al comma 3 che ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all articolo 1, l INPS ferma restando l ammissione di tutte le domande trasmesse, provvede all eventuale riduzione delle somme richieste da ciascuna azienda e lavoratore, in misura percentuale pari al rapporto tra la quota complessiva eccedente il predetto limite di spesa e il limite di spesa medesimo, dandone tempestiva comunicazione ai richiedenti. In altre parole, anche per l anno 2014, il Legislatore ha stabilito un criterio di determinazione dello sgravio che fa venir meno la necessità di ricorrere al cosiddetto click day, che aveva caratterizzato le richieste per l anno Da ciò ne consegue che tutte le domande che verranno inviate saranno accolte. Le caratteristiche della domanda Per poter essere ammesso allo sgravio, il datore di lavoro deve presentare apposita domanda all INPS esclusivamente in via telematica. A riguardo è bene precisare che l INPS non ha ancora comunicato né l apertura della procedura per l invio delle domande né i termini previsti per detta operazione. Tuttavia, in analogia con quanto previsto per lo sgravio dei premi erogati nel 2013, il decreto prevede che l istanza, da trasmettere all Istituto previdenziale, deve contenere le seguenti informazioni: Informazioni da indicare nella domanda dati identificativi dell azienda; data di sottoscrizione del contratto aziendale/territoriale; data di avvenuto deposito del contratto di cui alla lett. b) presso la DTL territorialmente competente; l indicazione dell Ente previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici; altre indicazioni eventualmente richieste dall INPS con le istruzioni che successivamente verranno fornite dall Istituto. 3
5 Va evidenziato che, per accedere allo sgravio contributivo, i contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello devono presentare le seguenti caratteristiche: CONDIZIONI Condizioni che danno accesso allo sgravio Essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati (ove già non lo fossero stati), a cura dei medesimi o delle associazioni a cui aderiscono, presso le Direzioni territoriali del Lavoro, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale. Prevedere erogazioni correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, oltre che collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale. Si ritiene quindi che lo sgravio sia applicabile anche ai quei contratti depositati entro il 28 maggio 2015: la norma parla infatti di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Poiché il provvedimento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 29 maggio 2015, i 30 giorni decorrono dalla data del 30 maggio compreso. Si ricorda, infine, che non potranno beneficiare dello sgravio in argomento le aziende che, al momento dell effettiva fruizione dell agevolazione, non risulteranno essere in regola con i pagamenti dei contributi ed in genere con le disposizioni in materia di lavoro e sicurezza. 4
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