DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL 28/03/2017

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Transcript:

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL 28/03/2017 OGGETTO : APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO TARI. L anno duemiladiciassette, il giorno ventotto del mese di Marzo alle ore 20:45 su convocazione disposta, si è riunito il Consiglio Comunale nella Sala del Consiglio Comunale. Fatto l appello nominale risultano presenti ed assenti i componenti qui di seguito elencati: NOME QUALIFICA PRES ASS 1 CARPEGGIANI CRISTINA SINDACO X 2 SAVOIA VALENTINA CONSIGLIERE X 3 VENTURINI ANNA CONSIGLIERE X 4 FRANCESCHI CLAUDIO CONSIGLIERE X 5 BORSARI SIMONE CONSIGLIERE X 6 MARCHI ANDREA CONSIGLIERE X 7 MUSA MARCO CONSIGLIERE X 8 PIRAZZOLI FABIO CONSIGLIERE X 9 DI BARI ROBERTO CONSIGLIERE X 10 DALTO FRANCESCO CONSIGLIERE X 11 MIRANDA BRIGIDA CONSIGLIERE X 12 MUSIANI VERONICA CONSIGLIERE X 13 LIONCINO GIUSEPPE CONSIGLIERE X Totale presenti: 12 Totale assenti: 1 Assiste alla seduta Il Segretario ComunaleSimonetta D'amore. Il Presidente Del Consiglio Cristina Carpeggiani assume la presidenza e constatando la sussistenza del numero legale, pone in discussione l argomento iscritto all ordine del giorno. Svolgono le funzioni di scrutatore i seguenti Consiglieri: SAVOIA VALENTINA, PIRAZZOLI FABIO, DALTO FRANCESCO 1

E presente l Assessore non consigliere Visentin Federico Il Sindaco/Presidente illustra l oggetto. Aperta la discussione intervengono: - il Consigliere Dalto Francesco - il Sindaco/Presidente Carpeggiani Cristina Terminata la discussione il Sindaco/Presidente interviene per chiedere le dichiarazioni di voto. Interviene: - il Consigliere Dalto Francesco - Gruppo Consiliare La tua Castel Guelfo. Gli interventi e le dichiarazioni di voto sono trascritti integralmente nell allegato D) al presente atto e sono riportati su supporto informatico (DVD), sottoscritto dal Sindaco e dal Segretario Comunale, che viene conservato agli atti della segreteria comunale; IL CONSIGLIO COMUNALE Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) che ha istituito l'imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell'imposta Municipale Propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI), e della tassa sui rifiuti (TARI); Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI; Visto che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo sistema dei tributi comunali; Visto l art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo. ; Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'irpef di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'irpef, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento ; Richiamata la delibera di C.C. n. 8 del 26 marzo 2015 d approvazione del regolamento per la disciplina del tributo TARI; Considerata la necessità, ai sensi di legge, di assoggettare ai fini TARI in modo più equo i B&B, prevedendo apposita disciplina regolamentare, aggiungendo quindi il punto 7 all art. 9 Categorie d utenza : 2

art.9: 7) Le superfici dei locali utilizzati come attività di bed & breakfast ubicati all interno dell unità immobiliare di residenza sono inquadrate come utenze domestiche al pari dei locali adibiti ad uso abitativo, il cui numero di componenti della famiglia residente è maggiorato in base al numero di posti letto così come evidenziato nella denuncia di inizio attività presentata presso il Comune. In caso di variazioni del numero di posti letto l utenza viene aggiornata sulla base delle informazioni trasmesse dagli uffici comunali. Il numero di componenti su cui calcolare la tassa non potrà essere superiore a 6 come previsto dalla classificazione del DPR 158/99 per le utenze domestiche. Visto il comma 649 della Legge 14/2013, così come modificato dall art.2 della legge n.68/2014, che testualmente recita: 649. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'legislativo 3 aprile 20016, n.152 Considerato che si rende necessario aggiungere un ulteriore comma all art.15 dello stesso regolamento comunale TARI in tema di Agevolazioni, che preveda al punto 6) quanto segue: art.15: 6) Alle utenze non domestiche, che dimostrino di avere avviato al riciclo rifiuti speciali assimilati è riconosciuta una riduzione della quota variabile del tributo. 1. Tale riduzione è proporzionale alla quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di avere avviato al riciclo a norma di legge. 2. Il valore della riduzione è determinata dal prodotto tra la quantità di rifiuti assimilati che l utenza dimostri di avere avviato al riciclo, nell anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, e il valore unitario della riduzione così come riportato nell Allegato B. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall interessato, sulla base di apposita istanza da presentarsi, entro il termine perentorio del 31 gennaio dell anno successivo a quello di riferimento, allegando, a pena di inammissibilità, la documentazione idonea a dimostrare la quantità di rifiuti speciali assimilati agli urbani avviati al riciclo in conformità alle normative vigenti (es: attestazione rilasciata dall impresa a ciò abilitata che ha effettuato l attività di riciclo, copia di tutti i formulari di trasporto di cui all art. 193 del D.lgs n. 152/2006 debitamente controfirmati dal destinatario). Visto il Decreto Milleproroghe (DL del 30/12/2016 n.244) con cui è stato disposto il rinvio del termine per l approvazione del bilancio di previsione per il 2017 degli enti locali al 31/03/2017; 3

Preso atto che con deliberazione del Consiglio Comunale di questo Comune n. 63 del 28/11/2011 è stato stabilito di conferire al Nuovo Circondario Imolese le funzioni comunali in materia di Servizio Tributi e Gestione delle risorse umane al fine della loro gestione in forma associata secondo i tempi e le modalità previsti nelle convezioni allegate al suddetto provvedimento, definendo all art. 6 della fattispecie relativa alla funzione associata del Servizio Tributi, la dotazione di un unica struttura organizzativa suddivisa in due poli territoriali, alle dirette dipendenze del Circondario (Area Est: Comuni di Imola, Mordano, Casalfiumanese, Borgo Tossignano, Fontanelice, Castel del Rio e Area Ovest: Castel San Pietro Terme, Medicina, Dozza, Castel Guelfo di Bologna); Visto il decreto prot. n. 9084/6 del 27/10/2015 del Presidente del Nuovo Circondario Imolese di nomina del dott. Roberto Monaco quale dirigente del servizio tributi associato NCI; Vista la proposta di regolamento comunale TARI predisposta dal Servizio Tributi Associato; Visto il parere del Collegio dei Revisori allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, dell organo di revisione dell ente, acquisito in ottemperanza all articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica espresso del Dirigente del Servizio Tributi associato e alla regolarità contabile espresso dal Dirigente del Servizio finanziario associato, ai sensi dell art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, allegati al presente atto; Con votazione in forma palese per alzata di mano e con il seguente risultato proclamato dal Sindaco/Presidente con l assistenza degli scrutatori: Presenti n. 12, Votanti n. 12, Favorevoli n. 9, Contrari nessuno, Astenuti n. 3 (Dalto Francesco, Miranda Brigida, Musiani Veronica); DELIBERA 1) di approvare il Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), riportato nell'allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto, modificato, per le motivazioni riportate nelle premesse, nei seguenti articoli: - Art. 9 Categoria d utenza inserimento punto 7; - Art. 15 Agevolazioni inserimento punto 6; 2) di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1 gennaio 2017; 3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro i termini previsti dalla norma di legge, ai sensi dell articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); 4) di rinviare a successivo atto la determinazione delle tariffe del tributo, conformemente al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato, nella Regione Emilia Romagna, dall autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia; 5) di dichiarare con successiva e separata votazione: Consiglieri presenti n. 12, votanti n. 12, voti favorevoli n. 9, voti contrari nessuno, astenuti n 3 (Dalto Francesco, Miranda Brigida, Musiani Veronica) la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000. 4

5

Letto, approvato e sottoscritto. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Cristina Carpeggiani (atto sottoscritto digitalmente) IL SEGRETARIO COMUNALE Simonetta D'amore (atto sottoscritto digitalmente) 6