COMUNE di MONTESILVANO (PROVINCIA di PESCARA)

Documenti analoghi
CAPITOLATO D APPALTO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO. periodo dal al

R E G I O N E V E N E T O Segreteria Regionale per la Sanità Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità

CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

PROCEDURA APERTA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO CAPITOLATO SPECIALE

CONTRATTO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO TRA PREMESSO

Schema di contratto per l affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo (CIG: Z7D1173C5F) 1. Oggetto del servizio

DISCIPLINARE DI INCARICO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA, ASSISTENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO

TRENTINO TRASPORTI S.P.A. CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

AVVISO PUBBLICO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO

COMUNE DI AGRIGENTO Settore IV Patrimonio Serv. I

(SCHEMA DI CONTRATT art. 279 c. 1 lett. f) D.P.R. n. 207/2010) CONTRATTO D APPALTO PER L AFFIDAMENTO DEL SIRVIZIO DI CONSULENZA,

UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI BASIANO E DI MASATE PROVINCIA DI MILANO

CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI I.R.I.S. CONTRATTO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI. - con sede legale in via C.

PROCEDURA APERTA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL TRIENNIO 2017/2020 PER ANPAL SERVIZI SPA CAPITOLATO SPECIALE

Foglio Patti e Condizioni per l espletamento del servizio di brokeraggio assicurativo a favore del Comune di Montelupo Fiorentino

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

COMUNE DI CORCIANO (Provincia di Perugia)

SACUAG AREA ACQUISTI CAPITOLATO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO

CAPITOLATO SPECIALE DI GARA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO C.I.G.: D

COMUNE DI OLBIA PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO

COMUNE DI CAMPOLONGO MAGGIORE Provincia di Venezia p. IVA Via Roma Campolongo Maggiore tel. 049/ Fax.

CAPITOLATO SPECIALE PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E CUSTODIA DEI GABINETTI PUBBLICI ALL INTERNO DEL COMPLESSO

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CAPITOLATO NORMATIVO SOMMARIO

F066 - Brokeraggio assicurativo

COMUNE DI MOTTA VISCONTI

SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO DI CONSULENZA FISCALE E TRIBUTARIA

CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO. Periodo: dall 1 Gennaio 2017 al 31 Dicembre 2020.

CNF CAPITOLATO SPECIALE DI GARA PER L ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI COSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO (CIG: )

CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO

CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO FORNITURA GASOLIO USO RISCALDAMENTO PER CENTRALI TERMICHE - ANNO 2009

CAPITOLATO PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

SERVIZIO TRIENNALE DI CONSULENZA, BROKERAGGIO E CONSEGUENTE COPERTURA ASSICURATIVA CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO

COMUNE DI CAGLIARI CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO

GARA PER LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO CAPITOLATO DI FORNITURA

All. A CONTRATTO DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

CONTRATTO DI APPALTO PER L AFFIDAMENTO DI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DELLA CASA DI RIPOSO IN FAVORE DI ANZIANI

SERVIZIO DI ASSEGNAZIONE DI N. 1 FIGURA PROFESSIONALE DI TEMPORARY MANAGER,

Nuova Università Valdostana s.r.l. DISCIPLINARE DI INCARICO RELATIVO AL SERVIZIO DI SUPPORTO AL COORDINATORE DEL CICLO AI SENSI

Disciplinare di conferimento dell incarico per redazione. attestato di prestazione energetica Centro Territoriale

COMUNE DI PERUGIA CAPITOLATO D ONERI PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI PERUGIA

Azienda Speciale dei Comuni del Rhodense per i Servizi alla Persona

ACCORDO QUADRO CIG Lavori

COMUNE DI CAMUGNANO. (Provincia di BOLOGNA) Determinazione n. 2 del 29/01/2016 della Proposta n. 3/UOGENERALE del 29/01/2016

COMUNE DI DOMUS DE MARIA PROVINCIA DI CAGLIARI

CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO CIG: ZD51C74BBA

con sede in, Via P.IVA C.F., in persona del , in prosieguo anche denominata più semplicemente Affidatario.

(Provincia di Foggia)

COMUNE DI CORBARA - Provincia di Salerno. Repertorio n. CONVENZIONE DISCIPLINARE D INCARICO PER L AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DI

PROGETTO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL COMUNE DI PIANTEDO

CONTRATTO DI APPALTO

COMUNE DI PERUGIA S.O CONTRATTI E SEMPLIFICAZIONE - VICESEGRETARIO CAPITOLATO SPECIALED APPALTO

CONTRATTO FRA IL COMUNE DI GENOVA E... PER LA GESTIONE DEL CENTRO SERVIZI INTEGRATI PER. IL COMUNE DI GENOVA, di seguito per brevità, denominato

BANDO DI PUBBLICO INCANTO (R.D. del 23/05/1924, n.827)

Comune di Poggio Imperiale Provincia di Foggia

ATTO DI CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE INFORMATIVA E PATTUIZIONE DEL COMPENSO

TANGENZIALE DI NAPOLI S.p.A.

Disciplinare di conferimento dell incarico di collaudatore statico. in corso d opera di alcuni solai dei lavori di ADEGUAMENTO

COMUNE DI LORETO. Provincia di Ancona DETERMINAZIONE 3 SETTORE - LAVORI PUBBLICI E GESTIONE PATRIMONIO. n. 3/44 del 07/03/2017

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A.T.E.R. DI POTENZA PERIODO

DISCIPLINARE DI AFFIDAMENTO

L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA TUTELARE TEMPORANEA PERIODO...

APPALTI DI SOLA ESCUZIONE DEI LAVORI

CITTA DI COSSATO. Provincia di Biella. Settore Area Amministrativa e Servizi Finanziari AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE

DI ACI SPORT SPA DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA. Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 10 febbraio 2014

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI MONTEMURLO CARMIGNANO POGGIO A CAIANO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

COMUNE DI BOLOGNA SETTORE TECNOLOGIE INFORMATICHE GARA PER L ACQUISTO DI APPARATI DI RETE PER L ACCENSIONE DELLA RETE MAN CITTADINA

COMUNE DI CASTEL ROZZONE PROVINCIA DI BERGAMO

PROCEDURA NEGOZIATA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Procedura aperta per l affidamento dei SERVIZI DI LAVAGGIO CASSONETTI RACCOLTA RIFIUTI - C.I.G.:

DETERMINAZIONE N 27 DEL 03 OTTOBRE 2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.

Det n /2013 Class. 392 COMUNE DI CESENA. DETERMINAZIONE n. 1793/2013 SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI

DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI PRESTAZIONE D OPERA

LETTERA DI INCARICO PER SEGNALATORE

CITTÀ di CIVITELLA DEL TRONTO

Ferrovie della Calabria S.r.l. Società di Servizi di Trasporto Pubblico CSO CAPITOLATO SPECIALE D ONERI

LOTTO 1 - PICCOLI CONTENITORI. 1.a) 7 lt. cont. da sottolavello per la raccolta di rifiuti organici 3.000

DISCIPLINARE DI AFFIDAMENTO

CAPITOLATO SPECIALE SERVIZIO DI BROKERAGGIO E CONSULENZA ASSICURATIVA

CONTRATTO PER L ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO GLI IMPIANTI E SEDI Dl ACIAM S.P.A. NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DELL AQUILA.

DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE INTEGRATIVO. per il progetto esecutivo, direzione operativa e collaudo dell impianto di

SCHEMA DI CONTRATTO T R A. FERROVIENORD S.p.A., con sede in Milano, P.le Cadorna n. 14 Capitale

SANTOBONO-PAUSILIPON" VIA DELLA CROCE ROSSA N NAPOLI CF/p. IVA

Lettera di incarico professionale

DISCIPLINARE DI CONFERIMENTO DELL INCARICO PER LA PRATICA DI PREVENZIONE INCENDI (CPI) VILLA MARAZZA STAZIONE CONFERENTE: COMUNE DI BORGOMANERO (C.F.

CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO - CIG.

CAPITOLATO D ONERI PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO (CIG: C)

CAPITOLATO APPALTO PER SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI AL CENTRO SOCIO EDUCATIVO DI S. COLOMBANO AL LAMBRO. Art. 1 Oggetto del servizio

BANDO DI GARA. Università degli Studi di Catania- piazza Università, Italia.

CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO PER L AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI QUOTIDIANI E RIVISTE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE.

CAPITOLATO PRESTAZIONALE. Indagine di mercato per l affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo del COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO

!"# $ %%% % &' '!( )% '!*"' + '!*"' "!(,-.,,/

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO REPUBBLICA ITALIANA. L anno duemilaquattordici, il giorno, del mese di

IL DIRETTORE DELL AUTORITA D AMBITO

SCHEMA DI CONTRATTO TRA

DISCIPLINARE DI INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE PER COLLABORAZIONE TECNICA

DISCIPLINARE DI CONFERIMENTO DELL INCARICO PER LA PRATICA DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA STAZIONE CONFERENTE: COMUNE DI BORGOMANERO (C.F.

CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA DI BUSTE IN POLIETILENE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI CIG_ E

SCHEMA CONTRATTO D APPALTO TRA. Ferrovienord S.p.A., con sede in Milano, Piazzale Cadorna, 14 - Capitale

Transcript:

COMUNE di MONTESILVANO (PROVINCIA di PESCARA) CAPITOLATO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO Art. 1 (Oggetto del contratto) L appalto ha per oggetto lo svolgimento dell attività di assistenza, consulenza e gestione delle polizze assicurative del Comune di Montesilvano. In particolare l impresa affidataria del servizio dovrà assicurare le seguenti prestazioni: a) l individuazione, l analisi e la valutazione dei rischi ai quali l Ente è soggetto; b) la redazione dei capitolati e dei documenti di gara elaborati sulla base delle reali esigenze dell Ente; c) l analisi delle polizze assicurative in essere e l impostazione del piano assicurativo; d) l esecuzione e gestione delle polizze; e) l assistenza nella gestione dei sinistri attivi e passivi; f) l analisi delle necessità assicurative e delle problematiche ad esse connesse; g) la valutazione delle coperture esistenti, delle modifiche possibili ed elaborazione, se del caso, di normative specifiche tali da soddisfare le esigenze dell'amministrazione; h) l assistenza in fase d aggiudicazione dei contratti, per il controllo di conformità delle offerte rispetto alle condizioni tecniche concordate; i) l aggiornamento delle condizioni assicurative in relazione all evoluzione delle normative e delle condizioni del mercato assicurativo di riferimento; l) la segnalazione preventiva delle scadenze di pagamento dei premi assicurativi e contestuale richiesta; m) la predisposizione e la trasmissione di rapporti che esprimono in forma sintetica lo stato dei procedimenti relativi ai sinistri in corso. Art. 2 (Obblighi ed oneri assunti dal Broker sotto la sua responsabilità) Il Broker si impegna a: 1. garantire la fattibilità delle sue proposte in ogni loro fase; 2. eseguire l incarico secondo i contenuti del presente atto, con diligenza e nell esclusivo interesse dell Ente, alla luce del bando di gara, del disciplinare e dell offerta tecnica ed economica presentate in sede di gara; 3. assicurare la trasparenza nei rapporti con le compagnie assicuratrici; 4. mettere a disposizione dell Ente ogni documentazione relativa alla gestione di ogni rapporto assicurativo; 5. fornire, entro 15 giorni dalla stipula del contratto, il nominativo di un soggetto munito della necessaria esperienza e capacità professionale da inserire nel CVS (Comitato di Valutazione Sinistri) nominato dall Ente; 6. garantire, altresì, la partecipazione alle sedute del CVS almeno due volte al mese nonché fornire la necessaria collaborazione in termini di comunicazioni, relazioni e rapporti. Il Broker, nell espletamento del servizio, è tenuto altresì: a predisporre, entro e non oltre il termine di 30 giorni naturali, successivi e consecutivi dalla data di stipulazione del contratto, un progetto recante l analisi preliminare sullo stato assicurativo dell Ente e presentare il progetto di riqualificazione dei servizi assicurativi dell Ente stesso; 1

ad effettuare almeno due incontri mensili presso gli Uffici competenti dell Ente per la raccolta di documentazione e dati utili, nonché per l analisi di eventuali posizioni dubbie o per la risoluzione di qualunque altro problema assicurativo; a fornire con cadenza semestrale report informativi/riepilogativi in merito a: a) numero di sinistri divisi per ramo denunciati; b) numeri di sinistri divisi per ramo, senza seguito; c) numero di sinistri divisi per ramo, liquidati e relativo importo; a fornire report annuali relativi allo stato dell intero pacchetto assicurativo dell Ente con l indicazione di proposte migliorative dei servizi assicurativi da attuare a breve e medio termine; a mantenere il segreto d ufficio ed osservare l obbligo di diligenza nell esecuzione del servizio; Con la stipulazione del contratto il Broker dovrà assicurare la completa gestione del programma assicurativo dell Ente. L impresa aggiudicataria del servizio è tenuta a gestire i sinistri pregressi denunziati prima dell inizio dell incarico e non ancora definiti. L aggiudicatario del servizio dovrà avvalersi di una adeguata organizzazione al fine di assicurare un costante e rapido collegamento con l Ente. Qualora il Broker si avvalga dell opera di professionisti, questi ultimi non potranno accampare alcun diritto, remunerazione e quant altro dall Ente, restando il loro rapporto professionale estraneo rispetto a quello esistente tra il Broker e l Ente medesimo. Nell ipotesi che il Broker non provveda al pagamento del premio all impresa assicurativa entro i termini stabiliti dalle polizze assicurative, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dall eventuale sospensione della garanzia assicurativa. Il Broker si obbliga a garantire la fattibilità delle proposte assicurative sottoposte all Ente con conseguente responsabilità in caso di accertata esposizione a rischi non rilevati e non segnalati. Il Broker si obbliga a rilasciare, sotto la sua responsabilità, attestazioni in merito alla congruità o meno dei premi assicurativi. Il Broker è altresì responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a far stipulare, modificare ed integrare all Ente. Il Broker risponde dei danni provocati anche se rilevati dopo la scadenza del servizio di cui al presente atto. Nell ipotesi di inadempienze è facoltà dell Ente risolvere il contratto in danno dell impresa aggiudicataria del servizio. Sono a carico del Broker: tutti gli oneri e le spese necessarie per l espletamento dell incarico; i rischi connessi all esecuzione dell incarico. L Ente avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti che siano imputabili a negligenze, errori ed omissioni del Broker. Art. 3 (Obblighi dell Ente) L Ente si obbliga: 1) a fornire, all atto della stipulazione del contratto, tutte le indicazioni relative alle proprie esigenze assicurative, ed a mettere a disposizione del Broker la documentazione in suo possesso, relativa al proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare; 2) a citare espressamente, in tutti gli atti riguardanti i propri servizi assicurativi, che si avvale della attività di consulenza del Broker; 3) a non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza e l intermediazione del Broker; 4) a rendere noto, in occasione di gare espletate per l affidamento dei servizi assicurativi, che la gestione dei vari contratti di assicurazione e delle relative polizze è affidato al Broker, il quale è deputato a rapportarsi, per conto dell Ente, con le Compagnie assicuratrici per ogni questione inerente il contratto medesimo; 5) ad indicare espressamente, in ciascun capitolato d appalto, la percentuale della provvigione che la Compagnia aggiudicataria corrisponderà al Broker; 2

6) a fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché a rilasciare tutti gli atti e i documenti necessari per il puntuale adempimento di ogni formalità ed obblighi riguardanti il servizio assicurativo; 7) ad effettuare i pagamenti dei relativi premi al Broker entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze. Art. 4 (Prerogative dell Ente) E esplicitamente convenuto che resta in capo all Ente ogni decisione in ordine all adozione delle proposte formulate dal Broker. Restano, altresì, di esclusiva competenza dell Ente: a) la valutazione e la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare; b) l adozione degli atti amministrativi e dei capitolati speciali da utilizzare per l appalto, nelle forme di legge, delle coperture assicurative di cui necessità l Ente; c) la sottoscrizione dei contratti e di ogni altro documento di perfezionamento delle polizze; d) la liquidazione di eventuali sinistri; e) la formulazione di disdette. Art. 5 (Corrispettivo dell incarico) L attività relativa all incarico, oggetto del presente atto, non comporterà per l Ente appaltante alcun onere diretto, né presente, né futuro per compensi, rimborsi o quant altro in quanto il servizio del Broker sarà remunerato, come da consolidata consuetudine di mercato, dalle compagnie di assicurazione. La misura del compenso resterà fissa ed invariabile per l intera durata dell appalto. Resta espressamente accettato che al Broker non spetta alcun corrispettivo per l analisi di nuovi rischi o per l elaborazione di ulteriori proposte di garanzia assicurativa. Nessun compenso potrà altresì essere richiesto dall aggiudicatario del servizio nel caso in cui l Ente non ritenga di procedere alla stipula del contratto di assicurazione. Il Broker, nel caso in cui venga risolto il rapporto di brokeraggio con l Ente, secondo le previsioni contenute nel presente capitolato speciale, è tenuto a rinunciare ad ogni pretesa sui premi relativi alle annualità successive a quella in cui interviene lo scioglimento medesimo. Art. 6 (Pagamento dei premi gestione polizze e sinistri) Il pagamento dei premi verrà effettuato dall Ente al Broker entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze. Il versamento del premio nelle mani del Broker concreta il pagamento del premio stesso. Il Broker si obbliga a versare i premi alle compagnie di assicurazione interessate in nome e per conto dell Ente, nei termini e nei modi convenuti con le compagnie stesse, al fine di assicurare all Ente l efficacia e la continuità della copertura assicurativa, nonché a rilasciare all Ente le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle compagnie assicurative, debitamente quietanzate. Non sono imputabili all Ente gli effetti di eventuali ritardi nei pagamenti effettuati dal Broker alle Compagnie di assicurazione. Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia di assicurazione entro il termine indicato nella rispettiva polizza, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell eventuale sospensione della garanzia assicurativa. In ordine all efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del Broker e/o da parte della Compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili dell Ente e, pertanto, il mandato di pagamento emesso in favore del Broker sarà considerato a tutti gli effetti come quietanza liberatoria per l Ente stesso. L aggiudicatario della gara assume, altresì, l impegno della gestione dei contratti assicurativi in corso, nel rispetto delle condizioni stipulate, con riferimento alle annualità dei premi ancora da corrispondere fino alla scadenza dei contratti stessi. 3

Art. 7 (Clausola risolutiva espressa) Il contratto si intende risolto ipso iure in caso di fallimento o di altre procedure concorsuali, subappalto, perdita dei requisiti per l esercizio dell attività di brokeraggio, frode o negligenza nell esecuzione del contratto, ogni altra inadempienza contrattuale dovuta a dolo o colpa grave e negli altri casi contemplati dalla normativa vigente. In ogni caso è fatto salvo ogni diritto dell Ente di procedere per il risarcimento dei danni subiti e di intraprendere ogni altra azione che ritenesse opportuna a tutela dei propri diritti. Art. 8 (Esclusività e durata) L incarico viene affidato, in esclusiva, per la durata di anni 2 (due), a decorrere dalla data di stipulazione del contratto. Dalla data di decorrenza dell incarico il Broker dovrà assicurare la completa gestione amministrativa del pacchetto assicurativo, compresa la gestione dei sinistri. Alla scadenza del termine contrattuale, è facoltà dell Amministrazione comunale prorogare il contratto per il periodo strettamente necessario ad addivenire ad una nuova aggiudicazione. L incarico cesserà di produrre effetti, con decorrenza immediata, qualora venga meno l iscrizione all Albo. Art. 9 (Situazione assicurativa del Comune di Montesilvano) Le polizze assicurative dell Ente attualmente in essere sono le seguenti: COMPAGNIE - POLIZZE ASSICURATIVE - SCADENZA - PREMIO ANNUO LORDO Compagnia Ramo Scadenza Premio annuo lordo 1. LLYD S RCT/O 30.04.2019 157.666,50 2. UNIPOLSAI RCA Libro matricola 31.12.2017 38.018,17 3. UNIPOLSAI Inf. Cumulativa 31.12.2017 14.654,40 4. GENERALI ITALIA All Risks 29.10.2017 15.265,00 5. ASSITALIA Tutela civile patrim. 17.06.2017 9.100,00 Art. 10 (Garanzie) Il Broker aggiudicatario del servizio, prima della stipulazione del contratto, dovrà consegnare copia della polizza di responsabilità civile per negligenza ed errori professionali, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti, destinata al risarcimento dei danni. La polizza deve essere mantenuta per tutto il periodo di validità del contratto e dovrà avere il massimale di almeno 2.500.000,00. Art. 11 (Referente del broker) L'aggiudicatario è tenuto a designare al momento della stipula del contratto un proprio referente avente requisiti professionali adeguati ed esperienza pluriennale nei servizi oggetto del presente atto. Tale referente dovrà assicurare obbligatoriamente almeno due accessi mensili in relazione al servizio oggetto di gara ed in particolare per coadiuvare l'ufficio nella gestione delle polizze assicurative. 4

Art. 12 (Assicurazione sociale e contratto collettivo di lavoro) Il Broker si obbliga verso i propri dipendenti alla scrupolosa osservanza di tutte le norme sulle assicurazioni sociali derivanti dalle leggi, dai regolamenti, dai contratti collettivi nazionali e dagli accordi integrativi in vigore. Art. 13 (Divieto di subappalto e cessione del contratto) E vietato il subappalto o la cessione totale o parziale del contratto. Nell ipotesi di violazione di siffatto divieto, il contratto è risolto di diritto. Art. 14 (Sospensione dell attività) L aggiudicatario in nessun caso potrà sospendere la propria attività nemmeno nell ipotesi in cui è sorta controversia con l Ente. La sospensione da parte dell impresa aggiudicataria del servizio costituisce inadempimento contrattuale tale da giustificare la risoluzione del contratto. Restano a carico del Broker tutti gli oneri e le spese ed indennizzi in conseguenza della risoluzione contrattuale. Art. 15 (Proprietà degli elaborati) Ogni documentazione prodotta dall impresa aggiudicataria del servizio verrà acquisita in proprietà dall Ente. Art. 16 (Garanzia fideiussoria) L impresa aggiudicataria dovrà prestare una cauzione definitiva pari al 10% dell importo derivante dall applicazione della percentuale di provvigioni alla somma dei premi relativi alle polizze in corso. Art. 17 (Controversie) Per ogni controversia che dovesse sorgere in dipendenza del presente atto sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Pescara. Art. 18 (Spese ed oneri) Sono a carico dell aggiudicatario nella misura totale tutte le spese di bollo e quelle per la registrazione del contratto, nonché tutti gli oneri connessi con l esecuzione dell incarico. Art. 19 (Norme di rinvio) Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alla normativa vigente. 5

Art. 20 (Informativa sul trattamento dei dati personali) Ai sensi della normativa vigente si informa che: 1. titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Montesilvano; 2. i dati richiesti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di gara ed alla gestione del contratto; 3. l acquisizione dei dati è presupposto indispensabile per la partecipazione alla gara. Il rifiuto di fornire le informazioni richieste comporta l esclusione dalla gara. Art. 21 (Garanzie per la tutela dei dati personali) Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003, ciascuna delle parti autorizza l altra al trattamento dei dati, compresa la comunicazione a terzi, per finalità e scopi annessi, connessi e conseguenti esclusivamente all esecuzione dell incarico disciplinato dal presente atto. Il Broker si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la più assoluta riservatezza rispetto a tutti i dati e le informazioni di cui avrà conoscenza nello svolgimento del servizio, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo. Il Broker sarà responsabile per ogni violazione alla normativa in materia di protezione dei dati. 6