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Collecchio, 24.10.2011 ORDINANZA N. 202 OGGETTO: LIMITAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI MAGGIORMENTE INQUINANTI ACCORDO PER LA QUALITA DELL ARIA 2010-2012 IL S I N D A C O PREMESSO CHE: - il risanamento e la tutela della qualità dell aria costituiscono un obiettivo irrinunciabile in tutte le politiche dell Amministrazione, valutate le importanti implicazioni sulla salute dei cittadini e sull ambiente; - con il D.Lgs 13.08.2010 n. 155 è stata recepita la direttiva europea 2008/50/CE relativa alla qualità dell aria ambiente e per un aria più pulita in Europa ; - la nuova direttiva 2008/50/CE, oltre ad introdurre un nuovo indicatore, il PM 2,5, definisce criteri e modalità per accedere a proroghe (biossido di azoto e benzene) e deroghe (PM10) ai limiti fissati. Tra i criteri indicati dalla direttiva per l accesso alla deroga, sono previste le aree con condizioni climatiche avverse ; - l area del Bacino Padano è una delle aree geografiche contrassegnata da alta densità abitativa, da ampia diffusione degli insediamenti produttivi che determinano una forte mobilità sia interna che esterna al bacino e caratterizzata inoltre da aspetti morfologici e meteoclimatici tali da determinare frequenti episodi di superamento dei limiti di qualità fissati dalla Unione Europea per quanto riguarda le polveri fini e l ozono; CONSIDERATO che: - in data 05.10.2010 è stato siglato a Bologna il nuovo Accordo di Programma sulla qualità dell aria 2010-2012, sottoscritto da Regione Emilia-Romagna, Province e Comuni capoluogo e Comuni superiori a 50.000 abitanti; - l art. 7, punto 2, del citato Accordo, prevede di attivare provvedimenti di limitazione della circolazione per il periodo 01/11/2011 al 31/03/2012 nelle aree urbane identificate dai singoli Comuni, tenuto conto dei principali flussi di traffico per affrontare le criticità originate dalle concentrazioni di PM 10 che si registrano nella stagione invernale; CONSIDERATO inoltre che ai sensi dell art. 7 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs 285/92 e s.m.i.) i Comuni hanno la facoltà di limitare, nei centri abitati, con ordinanze motivate e rese note, la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti; CONSIDERATO CHE il Comune di Collecchio rientra tra i Comuni rientranti nella Zona A ovvero la parte di territorio provinciale dove si verifica il rischio di superamento del valore limite e/o delle soglie di allarme, così come individuati dalla zonizzazione del Piano Provinciale per la tutela e risanamento della qualità dell aria;

VALUTATA pertanto la necessità di individuare le necessarie azioni tese a prevenire eventuali fenomeni critici di concentrazione degli inquinanti nella parte di territorio comunale che ha evidenziato il ripetersi di tali fenomeni; CONSIDERATO altresì che la perimetrazione prevista dal presente provvedimento di limitazione al traffico è stata definita tenendo conto del tessuto urbano del nostro territorio; dell ubicazione dei principali parcheggi e della viabilità principale presenti sul territorio; RITENUTO, per tutte le ragioni sopra esposte, necessario ed urgente emettere il presente provvedimento volto all attivazione degli interventi finalizzati a conseguire il miglioramento della qualità dell aria e in particolare la riduzione delle Polveri Sospese, proposti nell art. 7 del citato Accordo Regionale; VISTA al planimetria in allegato, riportante la delimitazione dell area urbana oggetto del presente provvedimento di limitazione della circolazione; VISTI in particolare : - Il D.Lgs 13.08.2010 n. 155, Attuazione della direttiva europea 2008/50/CE relativa alla qualità dell aria ambiente e per un aria più pulita in Europa ; - D.Lgs n. 351/1999 disciplina le misure da intraprendere per la tutela della qualità dell aria con particolare riferimento agli articoli 7 Piani di azione e 8 Misure da applicare nelle zone in cui i livelli sono più alti dei lavori limite ; - Il Decreto del Ministero dell Ambiente 21 Aprile 1999, n. 163, che definisce le norme per l individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano misure di limitazione della circolazione; - Il Decreto Ministeriale 2 Aprile 2002, n. 60, in materia di tutela della qualità dell aria; - Il Piano provinciale di tutela e risanamento della qualità dell'aria approvato dalla Provincia di Parma con D.C.P. n. 29 del 28/03/2007; - Il Testo Unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con Decreto Legislativo n. 285 del 30 Aprile 1992 e s.m.i.; - il Testo Unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali, D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; - lo Statuto del Comune di Collecchio; VISTO l art. 50 del T.U. sull ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs 267/2000 e s.m.i., in merito alle competenze del Sindaco; O R D I N A Il divieto di circolazione nell area compresa tra la linea ferrovia Parma La Spezia e le seguenti strade, che manterranno la transitabilità: - Via Nazionale Ovest sino all incrocio con via Pier Franco Carrega - via Pier Franco Carrega - via XXVII Aprile - viale Libertà (nel tratto compreso tra la Stazione Ferroviaria e l incrocio con via O. Grassi) - via O. Grassi (nel tratto compreso tra l incrocio con viale Libertà e il passaggio a livello) - strada dei Notari - Tangenziale

- Via Mulattiera - Via Pertini - Via A. Moro - Via Spezia (nel tratto compreso tra l incrocio con via A. Moro e l incrocio con via Giardinetto) - Via Giardinetto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle opre 18.30 nel periodo compreso tra il 01.11.2011 e il 31.03.2012 Il divieto di circolazione riguarda: tutti i veicoli a benzina precedenti all Euro 1, ossia non omologati ai sensi della direttiva 91/441 o immatricolati prima del 31/12/1992; tutti i veicoli diesel precedenti all Euro 2, ossia non rispondenti alla direttiva 94/12/CE e successive; tutti i veicoli diesel Euro 2 NON dotati di sistema di riduzione della massa di particolato (filtro antiparticolato); tutti i ciclomotori e dei motocicli a due tempi precedenti alla normativa Euro 1, ossia non omologati ai sensi della direttiva 97/24CE e successive, anche se provvisti di bollino blu, tutti i veicoli diesel di tipo M2, M3, N1, N2 o N3 precedenti all Euro 3, ovvero non dotati di sistema di riduzione della massa di particolato (filtro antiparticolato) con marchio di omologazione e inquadrabili, ai fini dell inquinamento da massa di particolato, quali Euro 3 o categoria superiore. Sono esclusi dalle limitazioni della circolazione della presente ordinanza i seguenti veicoli: 1. elettrici e ibridi; benzina e diesel conformi alle direttive Euro 4 ed Euro 5; a gas metano o GPL; con almeno 3 persone a bordo (car pooling) se omologati a 4 o più posti, con almeno 2 persone, se omologati a 2 posti; condivisi (car sharing); per trasporti specifici e per uso speciale, così come definiti dall art. 54 del codice della strada (allegato A) ; 2. diesel Euro 3 dotati di filtri antiparticolato al momento dell immatricolazione del veicolo, dei quali risulti annotazione sulla carta di circolazione ovvero da apposita autocertificazione rilasciata dal concessionario che ha venduto il veicolo; 3. diesel che dalla carta di circolazione risultino dotati di sistema di riduzione della massa di particolato (FAP) con marchio di omologazione e inquadrabili ai fini dell inquinamento da massa di particolato almeno Euro 4, ai sensi dei DM n. 39/08 e n. 42/08 ed eventuali successive loro modifiche ed integrazioni; 4. ciclomotori e motocicli omologati Euro 2-Euro 3; 5. veicoli diesel di tipo M2, M3, N1, N2 o N3 omologati Euro 3 ovvero che dalla carta di circolazione risultino dotati di sistema di riduzione della massa di particolato (FAP) con marchio di omologazione e inquadrabili, ai fini dell inquinamento da massa di particolato, quali Euro 3 o categoria superiore, ai sensi dei DM n. 39/08 e n. 42/08 ed eventuali successive loro modifiche; 6. veicoli di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale; 7. veicoli per la sicurezza pubblica, della procura, veicoli adibiti a servizio di stato, veicoli appartenenti ad istituti di vigilanza; 8. veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (taxi, noleggio con conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus, ecc.); 9. veicoli di turnisti e di operatori in servizio di reperibilità muniti di certificazione del datore di lavoro;

10. veicoli a servizio di persone invalide provvisti di contrassegno "H" (handicap); 11. veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi (o per visite e trattamenti sanitari programmati) in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria; 12. veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine; 13. veicoli adibiti al trasporto di stampa periodica; 14. veicoli delle testate radio televisive e degli organi di stampa; 15. veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo); 16. carri funebri, mezzi di appoggio e veicoli al seguito; 17. veicoli di servizio di Enti Pubblici limitatamente a interventi di emergenza; 18. cortei matrimoniali; 19. veicoli diretti agli alberghi della città se muniti di prenotazione o fattura; 20. veicoli utilizzati dagli esercenti dei mercati settimanali; 21. veicoli attrezzati per il pronto intervento di impianti pubblici e privati, a servizio delle imprese e della residenza; 22. veicoli: adibiti alla manutenzione ordinaria di pozzi neri e condotti fognari limitatamente ad interventi di emergenza; adibiti al trasporto di farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.); adibiti al trasporto di prodotti deperibili (pane, frutta, ortaggi, carni e pesci, fiori, animali vivi, latte e latticini, acqua e sementi, ecc.); 23. veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di strutture pubbliche e di assistenza socio-sanitaria, scuole e cantieri; 24. autoveicoli di lavoratori in servizio presso aziende o presso Enti pubblici, o di lavoratori autonomi in cui l orario di servizio abbia inizio o fine in periodi non coperti dal trasporto pubblico limitatamente ai percorsi casa-lavoro. La deroga riguarda altresì i lavoratori in pronta reperibilità o disponibilità per chiamate d urgenza; I lavoratori interessati dovranno essere muniti di un attestato rilasciato dal datore di lavoratore o di tessera di riconoscimento dell attività svolta attestante la tipologia e/o l articolazione della turnazione o della pronta reperibilità. Qualora si tratti di lavoratori autonomi sarà sufficiente l autocertificazione. Non sono valide certificazioni o autocertificazioni per percorsi casa-lavoro inferiori a due chilometri; 25. autoveicoli il cui conducente e proprietario sia una persona che ha compiuto il sessantacinquesimo anno di età. 26. veicoli e motocicli di interesse storico e collezionistico, di cui all art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, StoricoLancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate. AVVERTE Che ulteriori provvedimenti di limitazione delle emissioni sia da sorgenti puntuali sia da traffico potranno essere assunti, anche a seguito di valutazione collegiale della Conferenza dei Sindaci, in relazione alle specifiche situazioni ambientali e territoriali, con particolare riferimento al permanere di condizioni meteoclimatiche sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti. In caso di particolari situazioni meteoclimatiche (es. neve) sarà possibile procedere alla revoca dei provvedimenti.

Che alla Polizia Municipale ed al Settore Urbanistica-Edilizia-Ambiente è consentito il rilascio di eventuali deroghe per casi di emergenza e/o di comprovata necessità. Che il Settore LL.PP. provvederà alla posa ed alla rimozione successiva della segnaletica verticale ed al tracciamento della Segnaletica orizzontale secondo le normative vigenti; Che in caso di inosservanza delle disposizioni del presente provvedimento, ai sensi dell art. 7, comma 13 bis del D.Lgs n. 285/92 Nuovo Codice della Strada e s.m.i., sono previste: o sanzione amministrativa pecuniaria: da 155,00 ad e 624,00 pagamento in misura ridotta: 155,00; o sanzione amministrativa accessoria (nel caso di reiterazione della violazione nel biennio): sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni Che il Corpo di Polizia Municipale, unitamente agli altri soggetti individuati dall art.12 del C.d.S. è incaricato del controllo affinché venga data esecuzione alla presente ordinanza; La presente ordinanza entrerà in vigore al momento della posa della Segnaletica Stradale e sarà resa nota mediante pubblicazione presso l Albo Pretorio Municipale e mediante trasmissione della stessa ai seguenti destinatari: UFFICIO SEGNALETICA E VIABILITA, COMANDO POLIZIA MUNICIPALE, UFFICIO RELAZIONI PUBBLICHE (UFFICIO STAMPA), COMANDO VV.FF., TEP, Assessorato Ambiente, ARPA, AUSL, IREN EMILIA, PREFETTURA DI PARMA, POLIZIA STRADALE, ASSISTENZA VOLONTARIA DI COLLECCHIO - SALA BAGANZA - FELINO, CASERMA CARABINIERI, QUESTURA DI PARMA. AVVISA che contro la presente ordinanza, a norma dell art. 3 comma 4 della legge 241/90 e s.m.i., è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l Emilia Romagna sezione di Parma entro 60 giorni dal ricevimento (notifica) della presente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo stesso termine. IL SINDACO F.to Paolo Bianchi