PRE-CLOSING S DUE DILIGENCE

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PRE-CLOSING S DUE DILIGENCE Finanza di progetto per la progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione e gestione di un impianto di cremazione presso il nuovo cimitero comunale di Civitavecchia (RM) L'espressione inglese due diligence (in italiano: dovuta diligenza) è l'attività di investigazione e di approfondimento di dati e di informazioni relative, in questo caso, all'oggetto. Il fine di questa attività è quello di valutare e di identificarne i rischi e i problemi connessi in modo da predisporre adeguati strumenti di garanzia. L'attività di due diligence è suddivisa in tre fasi: prima, durante o dopo la conclusione del contratto. Avendo attivato tale attività dopo la determinazione dirigenziale n 813 del 25.08.2014 di aggiudicazione definitiva, è stato possibile solo esperire la attività di due diligence di pre-closing in quando già sussisteva il vincolo contrattuale che legava le parti.

ANNI 2012-2013 L'attività di indagine svolta è stata effettuata per verificare la correttezza gli atti emanati al fine di orientare le successive scelte da effettuare a seguito della mia nomina a Dirigente del Servizio Lavori Pubblici ed Opere Infrastrutturali, avvenuta con Decreto Sindacale n. 1371 del 09.01.2015; pertanto la presente pre-closing s due diligence effettua una analisi di tutte le informazioni relative alle procedure gestionali e amministrative. Con deliberazione di Giunta comunale n 366 del 30.11.2012 è stato adottato lo schema del programma triennale dei lavori pubblici 2013/2015 annualità 2013, nel quale era prevista la Realizzazione della cappella e del crematorio presso il cimitero di Via Braccianese Claudia. Con nota prot. 71668 del 12.12.2012, è pervenuta la proposta ex art. 153, comma 19. d.lgs. 163/06 per realizzazione di opera di pubblica utilità e nella specie costruzione e gestione di un impianto di cremazione da parte della costituenda ATI DGM servizi Srl (mandataria) PMT Ecologia srl (mandante) Mediterranea Group service srl (mandante). Invece di rigettare la proposta, così come stabilito dall art. 153 comma 19 del D.Lgs 163/2006, l Amministrazione comunale dell epoca ha approvato, con Deliberazione di G.M. n 406 del 21.12.2012, un proprio studio di fattibilità redatto d ufficio denominato Cimitero di via Braccianese Claudia realizzazione della cappella e del crematorio finanza di progetto art. 153 decreto legislativo 163/2006 s.m.i. - approvazione studio di fattibilità. In tale atto stabilisce che le aree oggetto dell intervento, ubicate all interno del Cimitero di Via Braccianese Claudia sono destinate a tale utilizzo sin dall approvazione del progetto originario redatto negli anni 80 e che può essere attivata una procedura ad evidenza pubblica, così come previsto all art. 153, comma 4, del citato Decreto Legislativo, al fine di individuare un promotore per la realizzazione dell intervento prioritario di che trattasi. Con successiva Deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 22.02.2013 è stato approvato il progetto preliminare presentato dal promotore ai sensi dell art. 153 comma 19 che recita: Gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, incluse le strutture dedicate alla nautica da diporto, non presenti nella programmazione triennale di cui all articolo 128, nonostante l opera da realizzare fosse già inserita nel programma triennale adottato con la deliberazione di Giunta n 366 del 30.11.2012. Non solo la deliberazione è stata adottata in evidente violazione della normativa richiamata ma ha anche, illegittimamente ed in contrasto con la propria Deliberazione di G.M. n 406 del 21.12.2012, nominato quale promotore la costituenda ATI composta da D.G.M. SERVIZI S.R.L. (mandataria) PMT ECOLOGIA SRL (mandante) MEDITERRANEA GROUP SERVICE S.R.L. (mandante). Le deboli ed errate motivazioni riportate nella citata di Giunta Comunale n. 50 del 22.02.2013 sono: - nel programma triennale della OO.PP. 2013 2015 annualità 2013 è stata prevista la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità con oneri a parziale o totale carico degli operatori privati ai sensi ex art. 153, comma 19 D.Lgs. 163/06 e s.m.i. (Project Financing); (l art.153 comma 19 dice esattamente il contrario: non deve essere inserita nel programmazione triennale l opera presentata da un operatore economico) - Il RUP, arch. Ermanno Mencarelli, al fine di scegliere la soluzione ottimale, ha sottoposto la stessa alla prevista istruttoria per l accertamento della fattibilità di cui all art. 154 del D.Lgs.

n. 163/03, dalla quale si è riscontrato quanto evidenziato nell allegata scheda A; (tale articolo era stato già abrogato dal d. lgs. 152/2008!) - in sede di verifica della fattibilità e all accertamento della presenza dei documenti previsti dall art.153 D.Lgs. 163/06 la proposta progettuale predisposta dall ATI pervenuta all ufficio protocollo comunale in data 12.12.2012, prima quindi della proposta redatta d ufficio dal Servizio Lavori Pubblici (ma non della deliberazione di Giunta comunale n 366 del 30.11.2012 con la quale è stato adottato lo schema del programma triennale dei lavori pubblici 2013/2015 annualità 2013, ove era prevista la Realizzazione della cappella e del crematorio presso il cimitero di Via Braccianese Claudia!), risulta essere conforme all art. sopra citato, come si evince dall allegata scheda B; - la proposta redatta dal Servizio Lavori Pubblici, approvata con Deliberazione di G.M. n. 406 del 21.12.2012 viene accantonata in quanto la proposta del promotore ha anticipato le intenzioni dell Amministrazione Comunale; (non è vero in quanto con la deliberazione di Giunta comunale n 366 del 30.11.2012 l Amministrazione comunale ha espresso la sua intenzione relativamente alla Realizzazione della cappella e del crematorio presso il cimitero di Via Braccianese Claudia!) La norma vigente a quella data stabiliva che (art.153 comma 19 D.Lgs. 163/2006) L'amministrazione aggiudicatrice valuta, entro tre mesi, il pubblico interesse della proposta. A tal fine l'amministrazione aggiudicatrice può invitare il proponente (prima della dichiarazione di pubblico interesse) ad apportare al progetto preliminare le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il proponente non apporta le modifiche richieste, la proposta non può essere valutata di pubblico interesse. Il progetto preliminare, eventualmente modificato, e' inserito (successivamente alla approvazione in Giunta) nella programmazione triennale. E invece, ancora una volta in evidente violazione della normativa richiamata in quanto successiva alla approvazione del progetto presentato dal promotore e alla dichiarazione di pubblico interesse, con nota prot. n 14953 del 12.03.2013 a firma dell allora Dirigente sono state richieste al promotore le seguenti integrazioni al progetto presentato: 1. Uniformare gli importi relativi agli investimenti previsti (pag. 7 dello studio di fattibilità) con quelli del Quadro Economico inserito nel computo metrico estimativo e con gli importi inseriti nel Piano delle spese da sostenere, nel budget dei ricavi, nel budget dei costi fissi, nel budget dei costi variabili, nel conto economico, ecc.; 2. Inserire nello schema di convenzione il canone annuo di locazione, già contemplato nelle spese, e la quota percentuale del costo di ogni singola cremazione che spetterebbe all A.C. Tutto ciò doveva essere fatto prima della approvazione del progetto presentato dal promotore e alla dichiarazione di pubblico interesse. Fatta dopo fa supporre la nullità per carenza istruttoria della Deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 22.02.2013

Comunque sia, con determinazione dirigenziale n. 997 del 28.05.2013, veniva dato avvio alla procedura aperta (art. 55 D.Lgs. 163/2006) per l affidamento in concessione mediante project financing della progettazione definitiva-esecutiva per la costruzione e gestione di un impianto di cremazione e urne cinerarie presso il nuovo cimitero comunale, stabilendo quale criterio per la scelta del contraente l offerta economicamente più vantaggiosa. Con determinazione dirigenziale n. 1002 del 28.05.2013 (successiva alla indizione della gara!), sono state approvate delle modifiche al progetto preliminare approvata con delibera di Giunta (e non mi pare possibile modificare una delibera di Giunta con una determina dirigenziale), così come richiesto con nota prot. n. 14953 del 12.03.2013; fortunatamente il Dirigente dell epoca, con determinazione dirigenziale n. 1730 del 26.08.2013 ha revocato la determinazione dirigenziale n. 997/2013 nonché ha approvato una nuova determinazione a contrarre. Con determinazione dirigenziale n. 1941 del 26.09.2013 è stato approvato il bando di gara relativo all affidamento della concessione in oggetto con i relativi allegati, stabilendo quale scadenza per la presentazione delle offerte la data del 13.01.2014 alle ore 12.00; a seguito della scadenza dei termini di gara, si è provveduto a nominare la commissione così composta: - Ing. Giulio Iorio Presidente; - Ing. Francesco Della Corte Membro esperto; - F.A. Donatella Sena Membro esperto; - F.A. Onorina Velardi Segretaria verbalizzante.

ANNO 2014 La commissione, nelle sedute del 15.01.2014, 13.02.2014, 18.02.2014, 03.04.2014, 20.05.2014, 11.06.2014, 19.06.2014, 21.07.2014 e 31.07.2014 ha esaminato le offerte pervenute da: 1. ATI DGM Servizi Srl / PMT Ecologia Srl / Mediterranea Group Service Srl Via Appia nuova n. 59 00183 Roma (società promotrice del progetto); 2. ATI ALTAIR Srl / ALTAIR Progetto Srl / ALTAIR progetto Trecate srl / Tecnoedil Srl / Sitverba Srl / Schena Arte Srl Via Giovanni XXIII n. 15/d 28845 Domodossola. Durante la gara il professionista incaricato dall ATI ALTAIR Srl segnala alla commissione che il progetto della ATI DGM Servizi Srl (società promotrice del progetto) è stato quasi integralmente ripreso dal progetto predisposto dallo stesso professionista per il tempio crematorio di Lombardo di Albosaggia (SO), realizzato e in funzione dal 2013. Con determinazione dirigenziale n.1813 del 25.08.2014 la procedura di che trattasi è stata aggiudicata alla costituenda ATI Altair srl (mandataria) e mandanti Altair Progetto srl, Altair progetto Trecate srl, Tecnoedil srl, Sitverba srl, Schena Arte Marmo srl con sede legale in via Giovanni XXIII n. 15d 28845 Domodossola (la determinazione di aggiudicazione è stata firmata dalla Posizione Organizzativa che era anche componente della commissione giudicatrice, in contrasto con quanto sancito dall ex art. 84 co. 4 del D.Lgs 163/2006) ; In data 18.09.2014 prot. n. 64364, è stato comunicato al promotore, ai sensi dell art.79 comma 5 lett. a) del D.lgs 163/2006, l aggiudicazione definitiva della procedura in oggetto a favore della costituenda ATI Altair srl (mandataria) e mandanti Altair Progetto srl, Altair progetto trecate srl, Tecnoedil srl, Sitverba srl, Schena Arte Marmo srl con sede legale in via Giovanni XXIII n. 15d 28845 Domodossola.

ANNO 2015 Con Decreto Sindacale n. 1371 del 09.01.2015 viene nominato per un periodo di tre anni, ai sensi dell art.110 del D.Lgs. 267/2000, il Dirigente del Servizio Lavori Pubblici ed Opere Infrastrutturali nella persona dell ing. Pierluigi Carugno. Stante la preesistente aggiudicazione definitiva, a seguito di procedura di gara, all ATI ALTAIR (che ha solo partecipato alla gara ma non ne è stata il promotore) ed al fine di non creare danni alla Amministrazione comunale, è stata attivata una preclosing s due diligence con l analisi di tutte le informazioni relative alle procedure gestionali e amministrative di cui al presente abstract. Per prima cosa è emersa la mancanza di una formale nomina del Responsabile Unico del Procedimento in applicazione dell art. 10 del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i. e dell art. 9 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010; per questo, con Disposizione Dirigenziale prot. n 26171 del 14.04.2015 è stato immediatamente nominato l Arch. Anthony Scalise, Funzionario Direttivo Tecnico del Servizio Lavori Pubblici ed Opere Infrastrutturali ed è stato costituito il gruppo di assistenza al RUP (determinazione dirigenziale n 978 del 17.06.2015). Nel verificare gli atti si è inoltre appreso che una Società dell ATI aggiudicatrice, in data 31.03.2014 e quindi prima della determina di aggiudicazione del 25.08.2014, aveva ceduto alcune partecipazioni a procedure d appalto tra le quali anche la Partecipazione al bando per l affidamento in concessione delle attività di progettazione, realizzazione e gestione di un tempio crematorio presso il nuovo cimitero comunale di Civitavecchia. Di questo non ne è fatto menzione nella citata determinazione definitiva che non ha tenuto conto della modifica dell assetto giuridico dell ATI, nonostante la data dell atto di cessione del ramo di Azienda fosse antecedente all aggiudicazione. Con determinazione dirigenziale n.960 del 15.06.2015 si prende atto della cessione del ramo d azienda come sopra descritta e della necessaria ed obbligatoria creazione della Società di Progetto, così come previsto dall art.156 del D.Lgs. 163/2006. Si è anche riscontrato che, sia la citata determinazione dirigenziale n 1813 del 25.08.2014 di aggiudicazione definitiva, che tutti gli atti amministrativi conseguenti riportavano nell oggetto della concessione, la dicitura della realizzazione anche delle urne cinerarie mentre gli atti di gara a cui si sono attenuti tutti i partecipanti indicano la dicitura progettazione, definitiva, esecutiva, nonché realizzazione e concessione della gestione di un tempio crematorio presso il nuovo cimitero comunale ; infatti tutti gli elaborati progettuali presentati dai concorrenti alla procedura di gara, in ossequio alle indicazioni dettati dagli atti di gara, nonché i successivi elaborati progettuali, non prevedono la realizzazione delle urne cinerarie in quanto non oggetto della gara d appalto stessa! Il progetto preliminare presentato dalla ATI aggiudicataria, diverso da quello presentato dalla ATI promotrice che, come dichiarato in sede di gara, ha quasi integralmente ripreso il progetto per il tempio crematorio di Lombardo di Albosaggia (SO) del 2013, non era stato approvato in concomitanza della aggiudicazione per cui, a seguito del processo di validazione ai sensi dell art. 45 del D.P.R. 207/2010 e previo processo di verifica della documentazione, è stato approvato il progetto preliminare presentato dall aggiudicataria in data 13 gennaio 2013 e aggiornato in data 30.09.2015 con deliberazione di Giunta comunale n 201 del 23.10.2015.

Nell ambito delle attività di verifica del progetto si è reso anche necessario apportare modifiche e integrazioni allo schema di convenzione inserendo l impegno all assunzione dei rischi in carico alla aggiudicataria, delle spese relative a tutte le Somme a disposizione (Parte B del Quadro Economico - pari a quasi 400.000) e la regolazione del diritto di superficie (completamente assente nello schema di convenzione originario); tali importanti modifiche, a garanzia della Amministrazione concedente, non erano per nulla indicate nello schema di convenzione messo a gara. Con deliberazione di Giunta municipale n 234 del 15.12.2015 è stata approvata questa nuova convenzione aggiornata e modificata a garanzia della Amministrazione concedente.