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DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2006, n. 149: Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso. (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2006) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso; Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, di attuazione della citata direttiva 2000/53/CE; Visto l'articolo 1, comma 5, della legge 17 agosto 2005, n. 168, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, con il quale il Governo e' stato delegato ad adottare disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, al fine di superare la procedura d'infrazione avviata dalla Commissione europea; Ritenuto opportuno apportare le modifiche e le integrazioni necessarie, al fine di conformare le disposizioni contenute nel predetto decreto legislativo alla direttiva 2000/53/CE; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2005; Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 26 gennaio 2006; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2006; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, delle attivita' produttive, della salute e per gli affari regionali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Modifiche all'articolo 1, comma 2 1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 209 del 2003», le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 3». Art. 2. Modifiche all'articolo 3 1. All'articolo 3 del decreto legislativo n. 209 del 2003 sono a) al comma 1, lettera f), le parole: «lettera n)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera o)»; b) al comma 1, lettera p), le parole: «lettera n)» sono Tuttocamere D.Lgs. n. 149/2006 Pag. 1/6

sostituite dalle seguenti: «lettera o)»; c) al comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) con la consegna ad un centro di raccolta, effettuata dal detentore direttamente o tramite soggetto autorizzato al trasporto di veicoli fuori uso oppure con la consegna al concessionario o gestore dell'automercato o della succursale della casa costruttrice che, accettando di ritirare un veicolo destinato alla demolizione nel rispetto delle disposizioni del presente decreto rilascia il relativo certificato di rottamazione al detentore;»; d) al comma 3 le parole: «, ossia i veicoli storici o di valore per i collezionisti» sono sostituite dalle seguenti: «e i veicoli di interesse storico o collezionistico». Art. 3. Modifiche all'articolo 5 1. All'articolo 5 del decreto legislativo n. 209 del 2003, sono a) al comma 1, le parole: «e' consegnato al concessionario» sono sostituite dalle seguenti: «puo' essere consegnato al concessionario»; b) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, qualora detto concessionario o gestore intenda accettarne la consegna e conseguentemente rilasciare il certificato di rottamazione di cui al comma 6»; c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. I produttori di veicoli provvedono a ritirare i veicoli fuori uso alle condizioni di cui al comma 2, organizzando, direttamente o indirettamente, su base individuale o collettiva, una rete di centri di raccolta opportunamente distribuiti sul territorio nazionale.»; d) al comma 4, le parole: «, come determinati dal decreto di cui al comma 15» sono soppresse; e) al comma 6, le parole: «apposita dichiarazione di presa in carico del veicolo, assumendosi ogni responsabilita' civile, penale e amministrativa connessa alla corretta gestione del veicolo» sono sostituite dalle seguenti: «, in nome e per conto del centro di raccolta che riceve il veicolo, apposito certificato di rottamazione conforme ai requisiti di cui all'allegato IV, completato della descrizione dello stato del veicolo consegnato nonche' dell'impegno a provvedere alla cancellazione dal P.R.A.»; f) al comma 6, le parole: «Detta dichiarazione contiene i dati identificativi del veicolo e quelli relativi allo stato dello stesso veicolo, i dati anagrafici e la firma del detentore, nonche', se assunto, l'impegno a provvedere direttamente alla cancellazione del veicolo dal PRA. In tale caso» sono soppresse; g) al comma 6, le parole: «Detto concessionario o gestore, entro sessanta giorni dalla data della consegna del veicolo al centro di raccolta, acquisisce dallo stesso centro e consegna al detentore il certificato di rottamazione, conservandone copia.» sono soppresse; h) al comma 7, le parole: «Al momento della consegna al centro di raccolta del veicolo» sono sostituite dalle seguenti: «Nel caso in cui il detentore consegni ad un centro di raccolta il veicolo»; i) al comma 7, le parole: «o, nei casi di cui al comma 6, al concessionario o al gestore della succursale della casa costruttrice o dell'auto mercato» e la parola: «direttamente» sono soppresse; l) al comma 7, le parole: «, se non ancora effettuata, nonche» sono sostituite dalla seguente: «e»; m) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. La cancellazione dal PRA del veicolo fuori uso avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta ovvero del Tuttocamere D.Lgs. n. 149/2006 Pag. 2/6

concessionario o del gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, senza oneri di agenzia a carico del detentore dello stesso veicolo. A tale fine, entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla consegna del veicolo ed emissione del certificato di rottamazione, detto concessionario o gestore o titolare restituisce il certificato di proprieta', la carta di circolazione e le targhe relativi al veicolo fuori uso, con le procedure stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358. Il veicolo fuori uso puo' essere cancellato da P.R.A. solo previa presentazione della copia del certificato di rottamazione.»; n) al comma 10, le parole: «al competente ufficio del P.R.A.» sono soppresse; o) il comma 12 e' sostituito dal seguente: «12. Il rilascio del certificato di rottamazione di cui ai commi 6 e7 libera il detentore del veicolo fuori uso dalle responsabilita' penale, civile e amministrativa connesse alla proprieta' e alla corretta gestione del veicolo stesso.»; p) il comma 15 e' sostituito dal seguente: «15. Le imprese esercenti attivita' di autoriparazione, di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, devono consegnare, ove cio' sia tecnicamente fattibile, i pezzi usati allo stato di rifiuto, derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelle per cui e' previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta, ad un operatore autorizzato alla raccolta di cui all'articolo 3, comma 1, lettera u).». Art. 4. Modifiche all'articolo 6 1. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 209 del 2003 sono a) al comma 2, lettera c), dopo le parole: «i materiali» sono inserite le seguenti «di cui all'allegato II»; b) al comma 8, prima dell'ultimo periodo e' inserito il seguente: «Tale autorizzazione dovra' contenere, tra l'altro, un riferimento esplicito agli obblighi di cui al comma 2 del presente articolo.»; c) dopo il comma 8, e' aggiunto, in fine, il seguente: «8-bis. Il deposito temporaneo dei veicoli nel luogo di produzione del rifiuto - presso il concessionario, il gestore della succursale della casa costruttrice o l'automercato - destinati all'invio a impianti autorizzati per il trattamento, e' consentito fino a un massimo di trenta giorni.». Art. 5. Modifiche all'articolo 7 1. All'articolo 7 del decreto legislativo n. 209 del 2003 sono a) il comma 1 dell'articolo 7 e' sostituito dal seguente: «1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti derivanti dal veicolo fuori uso, le autorita' competenti, fatte salve le norme sulla sicurezza dei veicoli e sul controllo delle emissioni atmosferiche e del rumore, favoriscono, in conformita' con la gerarchia prevista dalla direttiva 75/442/CEE, il reimpiego dei componenti idonei, il recupero di quelli non reimpiegabili, nonche', come soluzione privilegiata, il riciclaggio; ove sostenibile dal punto di vista ambientale.»; b) al comma 2, l'alinea e' sostituito dal seguente: «Gli Tuttocamere D.Lgs. n. 149/2006 Pag. 3/6

operatori economici garantiscono che:»; c) dopo il comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente: «2-bis. Al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, i responsabili degli impianti di trattamento comunicano annualmente i dati relativi ai veicoli trattati ed ai materiali derivanti da essi ed avviati al recupero, avvalendosi del modello di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, che, a tale fine, e' modificato con le modalita' previste dalla stessa legge n. 70 del 1994. Sono tenuti alla predetta comunicazione anche tutti coloro che esportano veicoli fuori uso o loro componenti.». Art. 6. Modifiche all'articolo 8, comma 4 1. All'articolo 8, comma 4, le parole: «anche per le finalita' di cui all'articolo 5, comma 15,» sono soppresse. Art. 7. Modifiche all'articolo 10, comma 1 1. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2003 le parole: «dei centri di raccolta» sono sostituite dalle seguenti: «degli impianti di trattamento autorizzati». 2. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2003 la parola: «pertinenti» e' soppressa. 3. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2003 dopo le parole: «supporto informatico» sono inserite le seguenti: «, concordate con i gestori degli impianti di trattamento autorizzati». 4. All'articolo 10 del decreto legislativo n. 209 del 2003, il comma 2 e' soppresso. Art. 8. Modifiche all'articolo 11, comma 2 1. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del 2003 le parole: «31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile». 2. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del 2003 le parole: «pervenuti dai centri di raccolta» sono sostituite dalle seguenti: «relativi ai certificati di rottamazione emessi pervenuti dai centri di raccolta, dai concessionari, dai gestori delle succursali delle case costruttrici o degli automercati». 3. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del 2003 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le modalita' di acquisizione e trasmissione dei dati di cui al presente comma sono determinati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'apat per i profili di competenza.». Art. 9. Modifiche all'articolo 12, comma 1 1. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2003 le parole: «all'articolo 7, comma 2» sono soppresse. 2. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2003 le parole: «lettere a), b), c), d) ed e)» sono sostituite dalle Tuttocamere D.Lgs. n. 149/2006 Pag. 4/6

seguenti: «lettere a), b), c) e d)». 3. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2003 dopo la lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti: «d-bis) i risultati conseguiti nel quadro di tali accordi devono esser controllati con cadenza individuata nell'ambito degli accordi stessi e riferiti alle autorita' competenti ed alla Commissione europea; d-ter) le autorita' competenti dovranno assumere le opportune misure per esaminare i progressi compiuti nell'ambito di tali accordi; d-quater) nel caso di inosservanza degli accordi o di mancato raggiungimento degli obiettivi oggetto degli accordi, le autorita' competenti assumeranno tutte le misure per garantire l'osservanza delle misure previste dal presente decreto.». Art. 10. Modifiche all'articolo 13, comma 3 1. All'articolo 13, comma 3, le parole: «o della dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 5, commi 6 e 7». Art. 11. Modifiche all'articolo 15, comma 5 1. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo n. 209 del 2003 alla fine della lettera b) e' aggiunto il seguente periodo: «Nelle more del conseguimento delle obbligazioni di cui all'articolo 5, i produttori sostengono, a titolo individuale, gli eventuali costi derivanti dal valore negativo dei veicoli immessi sul mercato a partire dal 1 luglio 2002.». 2. All'articolo 15 del decreto legislativo n. 209 del 2003, dopo il comma 11 e' inserito il seguente: «11-bis. All'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: "la cessazione della circolazione di veicoli a motore e di rimorchi non avviati alla demolizione o" sono soppresse.». Art. 12. Modifiche all'allegato IV, punto 5), e all'allegato II punti 2. e 3. 1. All'Allegato IV del decreto legislativo n. 209 del 2003 il punto 5) e' sostituito dal seguente: «5) l'impegno alla cancellazione del veicolo dal PRA». 2. All'allegato II del decreto legislativo n. 209 del 2003 il punto 2. e' sostituito dal seguente: 2. a) Alluminio destinato a lavorazione meccanica contenente, in peso, il 2% o meno 1 luglio 2005 (1) b) Alluminio destinato a lavorazione meccanica contenente, in peso, 1'1% o meno di piombo in peso 1 luglio 2008 (2) 3. All'allegato II del decreto legislativo n. 209 del 2003, la data prevista al punto 3., seconda colonna, e' soppressa. Tuttocamere D.Lgs. n. 149/2006 Pag. 5/6

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 23 febbraio 2006 Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Gazzetta Ufficiale italiana Consultazione gratuita on-line. Ricordiamo che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Tuttocamere D.Lgs. n. 149/2006 Pag. 6/6