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Transcript:

OGGETTO: Nota informativa relativa alla regolazione individuale del numero di interruzioni per i clienti MT (ai sensi della Deliberazione dell Autorità per l Energia Elettrica e il Gas n. 333/07). Gentile Cliente, la informiamo che L Autorità per l energia elettrica e per il gas, con la delibera n. 333/07 del 19/12/2007 (di seguito TIQE), ha stabilito le condizioni alle quali i clienti alimentati in media tensione hanno diritto a ricevere indennizzi automatici nel caso subiscano un numero annuo di interruzioni senza preavviso lunghe (oltre 3 minuti) o interruzioni prolungate superiore agli standard fissati dalla stessa AEEG. Tra le condizioni previste, l Autorità ha definito anche i requisiti tecnici che devono avere gli impianti dei clienti per garantire la selettività delle protezioni, per fare cioè in modo che eventuali guasti che hanno luogo negli impianti di utenza non provochino interruzioni ad altri clienti allacciati alla stessa linea. L adeguamento ai requisiti tecnici definiti dall Autorità interessa tutti i clienti alimentati in media tensione già allacciati, è volontario e con oneri a carico dei clienti che lo realizzano. L Autorità ha inoltre previsto un Corrispettivo Tariffario Specifico (CTS) a carico dei clienti o altre utenze alimentati in media tensione i cui impianti non risultano adeguati. Qualora si manifestano le condizioni indicate nell allegato B della delibera ARG/elt 33/08 e smi ed i clienti o altre utenze MT non adeguino i propri impianti, l Autorità prevede inoltre un CTS maggiorato (CTS M) a carico di tali soggetti. I clienti che adegueranno i propri impianti entro il 2009, avranno diritto agli indennizzi automatici previsti per interruzioni lunghe e interruzioni prolungate a partire dal 2010, coloro che adegueranno nel 2010, avranno diritto agli indennizzi a partire dal 2011, e così via. Qualora il cliente non abbia adeguato i propri impianti ai requisiti tecnici di cui all articolo 35 dell allegato A alla delibera 333/07 e smi (TIQE), non avrà diritto agli indennizzi automatici per il numero annuo di interruzioni senza preavviso lunghe eccedenti i livelli specifici di cui all articolo 33 ed ai rimborsi per interruzioni prolungate (articolo 45) eccedenti lo standard specifici di cui all articolo 44. La regolazione sopra descritta non riguarda: a) i punti di consegna di emergenza; b) i clienti MT con consegna su palo o tramite cabina in elevazione con consegna agli amarri, e con potenza disponibile inferiore o uguale a 100 kw. Requisiti tecnici degli impianti dei clienti MT e condizioni per avere diritto all indennizzo L indennizzo verrà automaticamente corrisposto qualora si verificheranno tutte le seguenti condizioni: 1. il numero delle interruzioni senza preavviso lunghe (di durata superiore a tre minuti) nell anno, di responsabilità di Soresina Reti e Impianti S.r.l., abbia superato il valore standard di 4 interruzioni 1 per gli anni 2008 e 2009 in funzione dell ambito territoriale² in cui ricade il punto di prelievo. Negli anni 2010-2011 i suddetti standard corrisponderanno, invece, ad un numero di interruzioni pari a 3, sempre in funzione dell ambito di appartenenza. Gli indennizzi vengono corrisposti anche per le interruzioni prolungate superiori agli standard fissati dalla stessa AEEG, che per gli utenti MT corrispondono a, 6 ore in funzione dell ambito territoriale² per le interruzioni senza preavviso e, a 8 ore per le interruzioni prolungate con preavviso. 2. il contratto di trasporto sia rimasto in vigore per l intero anno a cui si riferiscono le interruzioni, mentre per ogni produttore o autoproduttore allacciato alla rete di distribuzione MT gli impianti siano rimasti nelle condizioni di immissione o potenziale immissione per l intero anno a cui si riferiscono le interruzioni; 3. l impianto rispetti i seguenti requisiti tecnici: a) Dispositivo Generale (DG) realizzato mediante un sistema composto da un sezionatore e un interruttore o mediante un interruttore di tipo estraibile; b) Protezioni Generali (PG), cui asservire il Dispositivo Generale, in grado di discriminare i guasti polifase (massima corrente) e i guasti monofase a terra (massima corrente omopolare o direzionale di terra, in conformità allo stato di esercizio del neutro) a valle del Dispositivo Generale; c) Taratura delle Protezioni Generali effettuate secondo il criterio di selettività, in base a quanto indicato dall impresa distributrice, e mantenimento delle stesse tarature fino a successiva indicazione da parte di Soresina Reti e Impianti S.r.l. (vedasi allegato Dati di fornitura e scheda di taratura protezioni ); 4. sia stata inviata la dichiarazione di adeguatezza a Soresina Reti e Impianti S.r.l. come indicato al capitolo Dichiarazione di adeguatezza, il diritto all indennizzo decorre dall anno successivo a quello dell invio. 1 Dal conteggio delle interruzioni, come previsto dal Testo integrato della qualità dei servizi elettrici, sono escluse le interruzioni di durata inferiore o uguale a tre minuti, le interruzioni con preavviso, le interruzioni senza preavviso lunghe iniziate entro 60 minuti dalla conclusione di una precedente interruzione lunga e le interruzioni senza preavviso lunghe che non sono di responsabilità di Soresina Reti e Impianti S.r.l.; gli eventuali distacchi programmati comandati dal Gestore della rete di trasmissione nazionale o conseguenti all intervento di dispositivi automatici di alleggerimento del carico al fine di garantire la sicurezza del sistema elettrico; le interruzioni dovute a forza maggiore, a danni provocati da terzi e causate dagli stessi clienti. ² Gli Ambiti sono distinti per Alta (più di 50.000 abitanti), Media (tra 5.000 e 50.000 abitanti) e Bassa (meno di 5.000 abitanti) Concentrazione. L ambito Territoriale di appartenenza di Soresina Reti e Impianti S.r.l. è la Media Concentrazione. 1

I clienti MT con potenza disponibile inferiore o uguale a 400 kw hanno facoltà di derogare ai requisiti sopra elencati (punto 3) qualora vengano rispettate tutte le seguenti condizioni: a) risultano dotati di Interruttore Manovra Sezionatore (IMS) con fusibili e di un unico trasformatore MT/BT con potenza non superiore a 400 kva oppure risultano dotati di interruttore a volume d olio ridotto (IVOR) con dispositivo di protezione per la sola corrente di corto circuito e di un unico trasformatore MT/BT con potenza non superiore a 400 kva; b) la connessione MT tra l IMS e il trasformatore MT/BT o tra l IVOR e il trasformatore MT/BT è realizzata in cavo ed ha una lunghezza complessiva non superiore a 20 m; c) effettuano la manutenzione ai sensi della norma CEI 0-15 tracciando su apposito registro costituito dalle schede F, S, QMT, TR-L (o TR-S) in caso di IMS con fusibili o costituito dalle schede F, IVOR, QMT, TR- L (o TR-S) in caso di IVOR con dispositivo di protezione per la sola corrente di cortocircuito, secondo le periodicità previste dalla stessa norma CEI 0-15. Stato di esercizio del neutro Attualmente lo stato del neutro è del tipo compensato (collegato a terra tramite impedenza). Specifica di taratura delle protezioni generali dell impianto MT del cliente Si trasmette in allegato alla presente la tabella che riporta i valori massimi di taratura su cui deve essere impostata la Vs. Protezione Generale che comanda il Dispositivo Generale MT. Qualora il Vs. impianto sia invece costituito da IMS con fusibili si rammenta che la taglia massima dei fusibili non deve eccedere i 40 A. Corrispettivo Tariffario Specifico (CTS) I clienti finali e le altre utenze MT che non rispettino i requisiti tecnici sopra esposti, o non abbiano inviato all impresa distributrice la dichiarazione di adeguatezza relativa ai propri impianti, sono tenuti a corrispondere alla stessa impresa il corrispettivo CTS. Il rispetto dei requisiti tecnici degli impianti dei clienti MT, deve essere documentato attraverso l invio a Soresina Reti e Impianti S.r.l. della suddetta dichiarazione entro il 31 dicembre dell anno precedente a quello a cui si riferisce il diritto agli indennizzi automatici previsti per le interruzioni lunghe. Il corrispettivo tariffario specifico CTS è pari, su base annua, a: CTS = (K + H * E i/p i )*F dove: a) K è una quota fissa, in ragione di 1 /giorno per ogni giorno di connessione attiva; b) H è una quota variabile in relazione alle ore di utilizzo, pari a 0,15 /ora di utilizzo; c) Ei/Pi è la stima, per ciascun cliente i, delle ore di utilizzo, data dal rapporto tra l energia consumata E i, nell anno precedente e la potenza disponibile P i nello stesso anno o, per le utenze MT, tra l energia immessa in rete E i nell anno precedente e la potenza nominale di impianto P i nello stesso anno, al netto della potenza nominale dei generatori elettrici di riserva; d) F è un parametro che, con decorrenza dal 1 gennaio 2009, assume il valore: i. 1 per i clienti con potenza disponibile inferiore o uguale a 400 kw e per le altre utenze con potenza nominale di impianto, al netto della potenza nominale dei generatori elettrici di riserva, inferiore o uguale a 400 kva; ii. min {1+[(P i-400)/400] 1/2 ; 3,5} per i clienti con potenza disponibile P i, espressa in kw, superiore a 400 kw e per le altre utenze con potenza nominale di impianto P i, espressa in kva, al netto della potenza nominale dei generatori elettrici di riserva, superiore a 400 kva. A titolo esemplificativo, si fornisce una tabella dell ammontare del CTS (come da delibera AEEG n. 333/07) su base annua realizzata per alcuni valori di potenza disponibile e per alcuni valori di ore di utilizzo all anno. Dal 1 gennaio 2009 400 800 1000 1500 2000 2500 2900 1200 545 1090 1212 1449 1635 1794 1908 2000 665 1330 1479 1768 1995 2189 2328 4000 965 1930 2147 2565 2895 3176 3378 6000 1265 2530 2814 3363 3795 4163 4428 Il corrispettivo tariffario specifico viene corrisposto all impresa distributrice con il criterio del pro-quota giorno. La corresponsione del corrispettivo tariffario specifico viene sospesa dal giorno in cui l Impresa distributrice riceve la dichiarazione di adeguatezza degli impianti. Corrispettivo Tariffario Specifico Maggiorato (CTS M) A partire dal 1 gennaio 2009, si informa inoltre che, ai sensi della Delibera ARG/elt 33/08 dell Autorità e smi, se il cliente 2

rientra nelle fattispecie sotto specificate, il CTS viene maggiorato secondo la seguente formula: CTS M = CTS*(1+n) dove: a) CTS è il corrispettivo tariffario specifico, calcolato come da delibera AEEG n. 333/07 che dipende dagli anni di mancato adeguamento degli impianti; b) n vale 1 per il primo anno successivo al raggiungimento delle condizioni di maggiorazione del CTS (ad esempio, nel caso di più aumenti di potenza disponibile, il momento dell aumento che fa superare la soglia 50 kw o 100 kw), n vale 2 per il secondo anno successivo, n vale 3 per il terzo anno e per tutti gli anni successivi. La quota CTS dipende dalla potenza disponibile del cliente e dall energia elettrica prelevata, entrambe riferite all anno precedente quello di versamento del CTS M. Ad esempio se l aumento di potenza avviene nel 2009, nel 2010 il CTS M vale 2*CTS con CTS, in particolare E/P, riferito all anno 2009; nel 2011 il CTS M vale 3*CTS con CTS, in particolare E/P, riferito all anno 2010 e così via. Sono tenuti al versamento del CTS M, i clienti che abbiano inviato la richiesta di connessione in data antecedente il 16 novembre 2006 con impianto non adeguato (inclusi i clienti che realizzino un subentro inferiori ad 1 anno), aventi una potenza disponibile, comprensiva degli aumenti di cui sotto, superiore a 400 kw successivamente al 01/09/2008, qualora: con potenza disponibile inferiore o uguale a 400 kw, il cliente richieda a partire dal 1 settembre 2008 aumenti di potenza per almeno 50 kw complessivi oppure, senza averli richiesti, siano stati registrati dal suo contatore di energia elettrica come sistematici prelievi di potenza oltre la disponibile. Si considera sistematico il superamento effettuato in almeno due distinti mesi nell anno solare; con potenza disponibile superiore a 400 kw, il cliente richieda a partire dal 1 settembre 2008 aumenti di potenza per almeno 100 kw complessivi oppure, senza averli richiesti, siano stati registrati dal suo contatore di energia elettrica come sistematici prelievi di potenza oltre la disponibile. Si considera sistematico il superamento effettuato in almeno due distinti mesi nell anno solare; il cliente richieda, a partire dal 1 settembre 2008, un qualunque aumento di potenza disponibile che determini il superamento dei 400 kw; il cliente richieda il subentro rispetto a una preesistente utenza con durata inferiore ad un anno e, contemporaneamente, aumenti di potenza secondo le soglie suddette; si verifichi, a seguito dell aggiunta di nuovi trasformatori in parallelo ad altri esistenti o di sostituzione dei trasformatori esistenti, il mancato rispetto della potenza massima dei trasformatori in parallelo o della potenza massima dei trasformatori contemporaneamente energizzabili di cui alla norma CEI 0-16, accertato a fronte di controlli effettuati dall'impresa distributrice, sia nel caso in cui la dichiarazione di adeguatezza sia già stata inviata (in tal caso viene revocata) sia nel caso in cui la dichiarazione non sia stata inviata perché la richiesta di connessione è stata effettuata dopo il 16 novembre 2006 (in questi casi ai fini dell'adeguamento non è necessario l'invio della dichiarazione di adeguatezza). Si rimanda in ogni caso all allegato B della delibera ARG/elt 33/08 per le integrazioni e gli approfondimenti delle casistiche che danno luogo al pagamento del CTS M. A titolo esemplificativo, si fornisce una tabella dell ammontare del CTS M (come da delibera ARG/elt 33/08) su base annua realizzata per alcuni valori di potenza disponibile e per alcuni valori di ore di utilizzo all anno. Dal 1 gennaio 2009 con n=1 1200 1.636 2.424 2.898 3.270 3.588 3.816 2000 1.996 2.958 3.536 3.990 4.378 4.656 4000 2.896 4.294 5.130 5.790 6.352 6.756 6000 3.796 5.628 6.726 7.590 8.326 8.856 Dal 1 gennaio 2009 con n=2 1200 2.454 3.636 4.347 4.905 5.382 5.724 2000 2.994 4.437 5.304 5.985 6.567 6.984 4000 4.344 6.441 7.695 8.685 9.528 10.134 6000 5.694 8.442 10.089 11.385 12.489 13.284 3

Dal 1 gennaio 2009 con n=3 1200 3.272 4.848 5.796 6.540 7.176 7.632 2000 3.992 5.916 7.072 7.980 8.756 9.312 4000 5.792 8.588 10.260 11.580 12.704 13.512 6000 7.592 11.256 13.452 15.180 16.652 17.712 Entità dell indennizzo Per ogni interruzione superiore agli standard definiti dall AEEG e precedentemente indicati, sarà determinato un indennizzo (si veda comma 34.5 del TIQE) così calcolato: - per i clienti finali, in funzione della potenza disponibile dell impianto valorizzata, per la sola quota parte del 70%, a 2,5 /kw per i primi 500 kw e a 2 /kw per i restanti kw; - per le altre utenze, in funzione della potenza effettivamente immessa in rete dall impianto al momento dell interruzione, qualora nota, oppure in mancanza di questa per la sola quota del 70% della potenza per cui è stata richiesta la connessione o, in mancanza di questa, della potenza nominale di impianto, al netto della potenza nominale dei generatori elettrici di riserva al momento dell interruzione valorizzata a 2,5 /kw per i primi 500 kw e a 2 /kw per i restanti kw. In ogni caso il numero massimo di interruzioni indennizzabili qualora siano superati gli standard, è in funzione del grado di concentrazione, che per Soresina Reti e Impianti S.r.l. (media concentrazione) equivale per l anno 2008-2009 a 4 e per l anno 2010-2011 a 3. Gli indennizzi saranno complessivamente corrisposti nell anno successivo a quello in cui è stato rilevato un numero di interruzioni superiore ai suddetti standard Rimborsi per interruzioni prolungate Le interruzioni di eccezionale durata danno luogo a rimborsi automatici solo se eccedono gli standard fissati dall Autorità e se il cliente ha l impianto adeguato. Gli standard delle interruzioni di eccezionale durata sono differenziati a seconda che l interruzione sia senza preavviso o con preavviso, indipendentemente dalle cause che le hanno provocate (con la sola esclusione delle evacuazioni e delle interruzioni causate da furti agli impianti). Per quanto riguarda le interruzioni di eccezionale durata senza preavviso gli standard è di 6 ore per i clienti serviti in ambiti a media concentrazione. Per quanto riguarda le interruzioni di eccezionale durata con preavviso lo standard è di 8 ore, indipendentemente dal grado di concentrazione dell ambito territoriale servito e fatto salvo diverso accordo scritto con il distributore. Entità dei rimborsi per interruzioni prolungate Per i clienti MT con potenza disponibile inferiore o uguale a 100 kw, per ogni interruzione di eccezionale durata l indennizzo vale 150 per il superamento dello standard più 75 per ogni periodo ulteriore di almeno 4 ore, fino a un tetto massimo di 1.000. Per i clienti MT con potenza disponibile superiore a 100 kw, per ogni interruzione di eccezionale durata, l indennizzo vale 1,5 per ogni kw di potenza disponibile per il superamento dello standard più 0,75 per ogni kw di potenza disponibile per ogni periodo ulteriore di almeno 2 ore, fino a un tetto massimo di 6.000. Il Cliente in media tensione che ha inviato la dichiarazione di adeguatezza riceve i rimborsi per le interruzioni di eccezionale durata, senza fare alcuna richiesta, con la prima bolletta disponibile dopo 60 giorni dall interruzione; tale termine viene aumentato qualora l interruzione interessi più di due milioni di clienti su base nazionale Dichiarazione di adeguatezza La dichiarazione di adeguatezza è finalizzata a formalizzare il rispetto dei requisiti tecnici precisati dalle delibere AEEG (333/07 e ARG/elt 33/08 e smi) e dalle Regole Tecniche di Connessione (Norme CEI 0-16 riportate in allegato alla delibera ARG/elt 33/08 e smi) compresi i casi in deroga di cui ai requisiti semplificati sopra indicati; a partire dal 1 gennaio 2009, essa è presentata a seguito delle verifiche di cui alla norme CEI 0-16 e dell Allegato C della delibera ARG/elt 33/08 e smi per mezzo del modulo presente nel medesimo Allegato C. La dichiarazione di adeguatezza deve essere compilata a Vostra cura da personale qualificato ai sensi dell articolo 36, comma 36.4 del TIQE. E preferibile che a tale dichiarazione venga allegato lo schema elettrico del Vostro impianto in media tensione, completato delle seguenti informazioni: Potenza nominale (in kva), tensioni primaria e secondaria (in kv) e tensione di cortocircuito (in %) dei trasformatori MT/BT presenti nel Vostro impianto e gruppo di appartenenza (es: Dyn11); Tipo e rapporto di trasformazione dei riduttori di tensione (TV) e dei riduttori di corrente per corrente di fase (TA) e corrente omopolare (TA omopolari se presenti); Caratteristiche elettriche del dispositivo generale; Corrente nominale dei fusibili eventualmente presenti sul dispositivo generale; Sezione e lunghezza dei cavi MT interni al Vostro impianto; Potenza nominale e reattanza transitoria e subtransitoria dei generatori elettrici eventualmente presenti; 4

Tipologia delle protezioni installate e caratteristiche. La dichiarazione di adeguatezza non deve essere inviata per gli impianti le cui richieste di connessione siano state inviate a Soresina Reti e Impianti S.r.l. in data successiva al 16/11/2006 (come stabilito dalla delibera AEEG n. 246/06); in tal caso la documentazione progettuale deve contenere esplicito riferimento al rispetto delle prescrizioni e dei valori di taratura impostati sulle protezioni comunicati da Soresina Reti e Impianti S.r.l.. La dichiarazione di adeguatezza non deve altresì essere inviata nei casi di spostamento fisico del punto di consegna richiesta dal cliente; deve, inoltre, essere rinnovata in occasione di modifiche o sostituzioni del Dispositivo Generale e delle Protezioni Generali o della sostituzione dell Interruttore Manovra Sezionatore o dell Interruttore a Volume d Olio Ridotto. In caso di modifica delle tarature della Protezione Generale richieste da Soresina Reti e Impianti S.r.l., non è necessario il rinnovo della dichiarazione di adeguatezza, ma il cliente dovrà solo dare conferma scritta di quanto richiesto. La Dichiarazione di adeguatezza, completa dei relativi allegati, deve essere trasmessa al seguente indirizzo: Soresina Reti e impianti S.r.l. - Via Cairoli, 17 26015 SORESINA (CR). Controlli Soresina Reti e Impianti S.r.l. ha facoltà di effettuare a proprie spese controlli per verificare l effettiva rispondenza dell impianto ai requisiti tecnici precedentemente descritti nel rispetto delle Delibere dell AEEG (333/07 e ARGelt 33/08 e smi). Nel caso in cui i requisiti non siano soddisfatti la Dichiarazione di adeguatezza sarà revocata a decorrere dal 1 gennaio dell anno in cui viene effettuato il controllo; in tal caso l utente perderà il diritto a ottenere gli indennizzi automatici anche qualora subisca interruzioni in numero superiore allo standard e ciò fino a quando invierà una nuova dichiarazione di adeguatezza con effetto, ai fini degli indennizzi, dal 1 gennaio dell anno successivo. Contestualmente, in funzione della dell energia/immessa e della sua potenza disponibile/immessa e della sua potenza disponibile/nominale di impianto, sarà tenuto a versare il CTS ed eventualmente il CTS M a seconda dei casi. Soresina Reti e Impianti S.r.l., in caso di revoca della dichiarazione di adeguatezza, non è tenuta inoltre a corrispondere eventuali rimborsi per interruzioni prolungate (art.45 del TIQE) In caso di contenzioso, la delibera dell Autorità prevede l accordo tra le parti per la nomina di un soggetto abilitato ai sensi del DPR 462/01 e accreditato dal SINCERT come organismo di ispezione di tipo A secondo la norma UNI CEI EN 45004. Il costo di questa verifica è previsto a carico della parte che risulterà in difetto. Documenti di riferimento dell AEEG I contenuti della presente informativa possono essere integrati e approfonditi consultando le delibere dell AEEG di seguito riportate nella versione più aggiornata: 333/07 Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011 ARG/elt 33/08 Condizioni tecniche per la connessione alle reti di distribuzione dell energia elettrica a tensione nominale superiore ad 1 kv ARG/elt 119/08 Disposizioni inerenti l applicazione della deliberazione dell Autorità per l energia elettrica e il gas ARG/elt 33/08 e delle richieste di deroga alla norma CEI 0-16, in materia di connessioni alle reti elettriche di distribuzione con tensione maggiore di 1 kv ARG/elt 17/09 Iniziative per la promozione dell adeguamento degli impianti di utenza alimentati in media tensione e modificazioni ed integrazioni alla Parte I dell Allegato A alla deliberazione del 19 dicembre 2007 n. 333/07 recante Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011 Nel sito dell AEEG http://www.autorita.energia.it/ sono disponibili le delibere sopra indicate ed ulteriori informazioni consultando in particolare la sezione Adeguamento degli impianti di utenza MT all indirizzo: http://www.autorita.energia.it/impiantimt.htm. Inoltre, ricordiamo che i clienti finali e altre utenze MT possono richiedere all'impresa distributrice, anche tramite il proprio venditore, la misurazione individuale della qualità della tensione sul punto di consegna e la stipula di contratti per la qualità(titolo 8 del TIQE). Vi comunichiamo, infine, che sul nostro sito: www.aspmsoresina.it sono disponibili i seguenti documenti: Regola tecnica di riferimento (Norma CEI 0-16 Allegato A della delibera n. 33/08); Criteri applicativi della Regola Tecnica (allegato B della delibera n. 33/08); Modalità per l effettuazione e la presentazione della dichiarazione di adeguatezza (Allegato C della delibera n. 119/08). oppure possono essere richiesti ai seguenti riferimenti: Ufficio Tecnico tel: 0374-341858 e-mail: info@aspmsoresina.it Distinti saluti 5