Guida al Lavoro Accessorio Occasionale

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Guida al Lavoro Accessorio Occasionale di Renzo La Costa Gennaio 2009 RENZO LA COSTA PER CENTRO STUDI ANCL GENNAIO 2009 1

La disciplina del lavoro occasionale di tipo accessorio introdotta dagli artt. 70-73 del d.lgs. 276/03 è stata modificata dall art- 22 del Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133, ha introdotto modifiche alla disciplina sul lavoro occasionale di tipo accessorio, ampliandosi il campo di applicazione. (oggettivo e soggettivo) e semplificandone l utilizzo. E abrogato, in particolare, l art. 71 del D.lgs n. 276/03 che ne limitava l utilizzo con riferimento ai soli soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mondo del lavoro (giovani/studenti), ovvero in procinto di uscirne (pensionati). D.Lgs.10-9-2003n.276 Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30. Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 ottobre 2003, n. 235, S.O. Capo II - Prestazioni occasionali di tipo accessorio rese da particolari soggetti Articolo70. Definizione e campo di applicazione. 1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito: a) di lavori domestici; b) di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti; c) dell'insegnamento privato supplementare; d) di manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà; e) dei periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado; f) di attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani di cui alla lettera e), ovvero delle attività agricole svolte a favore dei soggetti di cui all articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; g) dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi; h) della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica 2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attività che non danno complessivamente luogo, con riferimento al medesimo committente, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare. 2-bis. Le imprese familiari possono utilizzare prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10.000 euro. Terminato positivamente il periodo di sperimentazione delle prestazioni occasionali di tipo accessorio in agricoltura per vendemmie (vedasi circolare Inps n. 81 del 31 luglio 2008 all. 2), l operatività è stata estesa, con la circolare Inps n. 94 del 27 ottobre 2008 oltre che alle vendemmie, anche alle altre attività agricole previste dall art. 22 del D.L. 112/08, convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133. RENZO LA COSTA PER CENTRO STUDI ANCL GENNAIO 2009 2

Art. 22. Decreto Legge 112/2008 Modifiche alla disciplina dei contratti occasionali di tipo accessorio 1. L'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e' sostituito dal seguente: «1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito: a) di lavori domestici; b) di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti; c) dell'insegnamento privato supplementare; d) di manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà; e) dei periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università' o un istituto scolastico di ogni ordine e grado; f) di attività agricole di carattere stagionale; g) dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi; h) della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica.». (omissis) 4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato l'articolo 71 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. L articolo 71 che individuava soltanto alcuni soggetti che potevano accedere al lavoro accessorio e che, altresì, indicava una sorta di iscrizione in elenchi presso i centri per l impiego è stato abrogato. Ciò significa che ora tutti i soggetti presenti sul mercato del lavoro possono accedere a tale tipologia contrattuale. Il ministro del lavoro, con decreto del 30 Settembre 2005, ha individuato il valore nominale del buono pari a 10 euro che non è tuttavia riferibile ad un arco o limite temporale orario massimo: ciò, infatti, non è previsto dall articolo 4, lettera d, della legge n. 30/2003, né nel dm applicativo: le parti sono quindi libere di negoziare l importo da corrispondere alla complessiva prestazione Sul valore complessivo lordo del buono (10 euro ) grava la contribuzione Inps (13%, accreditata sulla posizione individuale del prestatore), Inail (7%) e della quota per la gestione del servizio (5%) per un valore netto utile al lavoratore pari a 7,50 euro ( ovvero il 75% del valore lordo del buono). RENZO LA COSTA PER CENTRO STUDI ANCL GENNAIO 2009 3

Si provvederà a breve a rendere disponibile anche un carnet, o buono multiplo, del valore di 50 euro equivalente a cinque buoni non separabili. Il valore netto del buono multiplo da 50 euro, cioè il corrispettivo netto della prestazione, sarà a sua volta pari a 37,50 euro. Si ricorda che l occupazione di lavoratori occasionali accessori non è oggetto di comunicazione anticipata on-line al centro per l impiego (CO) né tali lavoratori vanno riportati sul libro unico del lavoro. Due sono le modalità di reperimento dei vouvher: «voucher telematico» operativo dal 1 Agosto su tutto il territorio nazionale che utilizza una carta magnetica tipo bancomat per l accredito del corrispettivo della prestazione; «voucher cartacei» disponibili su tutto il territorio a partire dal 19 Agosto: possono essere acquistati presso le sedi provinciali dell INPS. Ogni prestatore può, presso ciascun singolo committente, arrivare ad un compenso per il 2008 non superiore a 5.000 euro. Il compenso, per effetto dell articolo 72, comma 3, del dlgs n. 276/2003, è esente da imposizione fiscale e non incide sullo status di inoccupato o di disoccupato. Il lavoro accessorio non dà titolo a prestazioni di malattia, maternità, disoccupazione e ad assegni per il nucleo familiare. La riscossione dei buoni da parte dei prestatori/lavoratori può avvenire presso tutti gli uffici postali sul territorio nazionale. Con specifico riferimento al commercio, al turismo e ai servizi si ricorda, in primo luogo, che l articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche e integrazioni prevede la possibilità di utilizzo dei buoni lavoro per l'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente ai predetti settori. Il sistema dei buoni lavoro, in questi settori, può tuttavia trovare ampia applicazione, da parte di tutte le tipologie di datori di lavoro e imprese, anche con riferimento ai giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado, limitatamente a periodi di vacanza (come quelli delle vacanze natalizie) e per RENZO LA COSTA PER CENTRO STUDI ANCL GENNAIO 2009 4

qualunque tipologia di attività lavorativa, nonché con riferimento a manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà, ai lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, alla consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica. Con riferimento ai giovani studenti, per la individuazione dei periodi di vacanza si richiama quanto già precisato dal Ministero del lavoro e delle Politiche sociali in materia di lavoro intermittente, con la circolare n. 4 del 3 febbraio 2005 secondo cui s intende: a) per vacanze natalizie il periodo che va dal 1 dicembre al 10 gennaio; b) per vacanze pasquali il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell'angelo; c) per vacanze estive i giorni compresi dal 1 giugno al 30 settembre. Con specifico riferimento, invece, alla predetta possibilità di utilizzo dei buoni lavoro per l'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile è utile individuare le specifiche fattispecie ampiamente illustrate nella circolare Inps nr. 104/2008. Procedura con voucher telematico * (* fonte: Inps ) I prestatori interessati a svolgere prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio per le attività del commercio, turismo e servizi, previste dall art. 22 del D.L. 112/08, convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133, hanno a disposizione vari canali per effettuare il proprio accreditamento anagrafico, che costituisce l ingresso al sistema INPS, necessario per la gestione delle posizioni contributive individuali: tramite contact center Inps/Inail (numero gratuito 803.164); via Internet, collegandosi al sito http://www.inps.it/ nella sezione Servizi OnLine - per il cittadino - Lavoro Occasionale Accessorio oppure utilizzando l apposita icona presente nella home page del sito (in tal caso, anche se con l assistenza di enti di patronato o associazioni di categoria, l iscrizione avverrà sempre in modo soggettivo ed in assoluta sicurezza, essendo prevista la successiva verifica dell identità del richiedente da parte del contact center ); presso le sedi Inps; presso i servizi al lavoro competenti ai sensi dell art. 1 lett. g) del d.lgs. 297 del 2002 che potranno fungere da strutture di assistenza e consulenza nella registrazione. La registrazione verrà effettuata via Internet sul sito internet dell Inps a nome del prestatore. RENZO LA COSTA PER CENTRO STUDI ANCL GENNAIO 2009 5

A seguito dell accreditamento anagrafico, Poste Italiane invia al prestatore/ lavoratore: la carta magnetica (INPS Card), con la quale è possibile accreditare e riscuotere gli importi delle prestazioni eseguite (di tale invio Poste dà inoltre comunicazione all Inps); la carta, utilizzabile come borsellino elettronico ricaricabile e con funzioni di bancomat, potrà essere usata dal titolare anche per funzioni ulteriori rispetto a quelle legate alla prestazione di lavoro occasionale; del materiale informativo; dei prestampati delle ricevute da utilizzare a fine rapporto. La fase di ingresso al sistema si chiude con la sottoscrizione del contratto relativo all utilizzo della carta magnetica (INPS Card) da parte del prestatore e l attivazione della carta presso un qualsiasi ufficio postale. Come già indicato quest ultima fase tuttavia non è rilevante ai fini della gestione del processo e, se il prestatore sceglie di non attivare la INPS Card, il pagamento avverrà attraverso bonifico domiciliato, riscuotibile presso tutti gli uffici postali. Registrazione committenti I committenti che intendono avvalersi del lavoro occasionale di tipo accessorio - per le attività del commercio, turismo e servizi, previste dall art. 22 del D.L. 112/08, convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133 - utilizzando la procedura del voucher telematico, per registrarsi e svolgere tutte le successive fasi, possono operare attraverso diversi canali: tramite contact center Inps/Inail (numero gratuito 803.164), se sono già presenti sugli archivi ARCA dell Inps; via Internet, collegandosi al sito http://www.inps.it/ nella sezione Servizi OnLine - per il cittadino - Lavoro Occasionale Accessorio, se sono già presenti sugli archivi INPS e già provvisti di PIN; presso le sedi Inps, previa esibizione di un documento di riconoscimento (canale obbligatorio se non sono ancora presenti sugli archivi INPS), tramite le Associazioni di categoria dei datori di lavoro, firmatarie del CCNL di settore. Il Contact Center o le sedi provvedono all occorrenza al rilascio del PIN secondo le consuete regole. RENZO LA COSTA PER CENTRO STUDI ANCL GENNAIO 2009 6

Richiesta dei voucher da parte del committente Dopo essersi registrato, il committente può individuare i prestatori/lavoratori disponibili a svolgere attività di lavoro accessorio e può, quindi, concretamente ricorrere a tale tipo di prestazione. A tale scopo deve (attraverso i canali sopra indicati) inviare all INPS la richiesta dei voucher, che dovrà contenere : l anagrafica di ogni prestatore ed il relativo codice fiscale, la data di inizio e di fine presunta dell attività lavorativa, il luogo dove si svolgerà la prestazione, il numero di buoni presunti per ogni prestatore. Con la comunicazione dei dati contenuti nella richiesta dei buoni il committente assolve contestualmente agli obblighi di: - comunicazione preventiva all INAIL (cui l INPS riverserà tempestivamente l informazione di inizio attività lavorativa); - intestazione (provvisoria) dei buoni lavoro. Tuttavia, ove sopravvengano variazioni sia nei periodi di inizio e fine lavoro che relativamente ai prestatori, tali variazioni dovranno essere preventivamente comunicate direttamente all INAIL. Versamento all Inps del corrispettivo dei voucher Il valore complessivo dei buoni effettivamente utilizzati deve essere versato dai committenti prima dell inizio della prestazione, per consentire un tempestivo pagamento del corrispettivo della prestazione stessa al prestatore/lavoratore - con una delle modalità che di seguito si indicano: tramite modello F24 indicando nella sezione INPS del modello il codice sede e il codice fiscale - la causale LACC appositamente istituita e il periodo di riferimento della prestazione; rispetto a questa forma di pagamento possibile solo per l acquisto di voucher telematici - è opportuno sottolineare che i relativi accrediti ai lavoratori sono materialmente possibili soltanto dopo l avvenuta contabilizzazione nei conti dell INPS degli importi versati con F24, il che avviene, in media, dopo circa 10 giorni lavorativi dall effettuazione del pagamento; tramite versamento sul conto corrente postale 89778229 intestato ad INPS DG LAVORO OCCASIONALE ACC; tramite pagamento on line attraverso il sito http://www.inps.it/ nella sezione Servizi OnLine - per il cittadino - Lavoro Occasionale Accessorio tramite addebito su cc postale BPIOL/BPOL o su Postepay o carta di credito VISA-MAstercard. RENZO LA COSTA PER CENTRO STUDI ANCL GENNAIO 2009 7

Rendicontazione dei voucher utilizzati e pagamento al prestatore Al termine della prestazione lavorativa, con i consueti canali e procedure di riconoscimento, il committente deve dichiarare (confermando o variando i dati indicati con la richiesta dei voucher di cui al punto 6A.3), per ciascun prestatore, l entità della prestazione svolta. Il sistema di gestione, ricevuta la dichiarazione a consuntivo da parte del committente, effettua le seguenti operazioni: verifica preliminarmente la copertura economica delle prestazioni di lavoro utilizzate, confrontando i versamenti effettuati dal committente prima della conclusione del rapporto lavorativo occasionale con il complessivo onere dovuto per lo stesso, in relazione all esito della verifica di cui al punto precedente - nel caso in cui sia positivo (presenza di versamenti ad integrale copertura dell onere), invia le disposizioni di pagamento a favore del prestatore (secondo la modalità conseguenti all avvenuta attivazione o meno della INPS Card), - nel caso in cui risulti negativo (totale assenza di versamenti o presenza a copertura soltanto parziale dell onere), notifica al committente un sollecito di pagamento per la somma non versata, dandone notizia ai prestatori interessati. Il sistema di gestione, disposto il pagamento, provvede a notificare : al prestatore, via e-mail e/o sms ovvero per posta, comunicando i dati di sintesi (nome, cognome, voucher utilizzati, importo corrisposto e modalità di pagamento adottata ed istruzioni per la riscossione in caso di bonifico domiciliato); al committente (o alla sua associazione di categoria) mediante un rendiconto: - inviato per posta o via e-mail, nel caso in cui la rendicontazione sia stata effettuata tramite Contact Center; - risultante dalla ricevuta di presentazione, nel caso in cui la rendicontazione sia stata effettuata via Internet o presso le sedi. Accredito contributivo Il processo si chiude con l accredito dei contributi sulle posizioni assicurative individuali dei prestatori lavoratori. Ciò avviene mediante l invio da parte del sistema di gestione di un flusso dati verso gli archivi della Gestione Separata, le cui caratteristiche tecniche sono analoghe a quelle del flusso E-MENS. La suddetta contribuzione sarà identificata dal codice rapporto 16, di nuova istituzione, relativo alle prestazioni occasionali di tipo accessorio. RENZO LA COSTA PER CENTRO STUDI ANCL GENNAIO 2009 8

Procedura con voucher cartaceo * (* fonte: Inps ) In aggiunta al buono telematico, può essere utilizzato anche un sistema di pagamento della prestazione di lavoro occasionale di tipo accessorio attraverso un buono voucher cartaceo di 10 euro ovvero un buono multiplo di 50 euro.. Buoni cartacei L Istituto curerà la stampa (in modalità protetta contro le falsificazioni) e la distribuzione dei buoni cartacei, che saranno acquistabili singolarmente. Ciascun buono è contraddistinto da un numero identificativo univoco. Acquisto dei buoni da parte del committente Su tutto il territorio nazionale, i committenti interessati all utilizzo del buono cartaceo possono ritirare i buoni (voucher) e/o i carnet presso le sedi provinciali INPS, esibendo la ricevuta di avvenuto pagamento dell importo relativo sul conto corrente postale 89778229 intestato ad INPS DG LAVORO OCCASIONALE ACC. Il ritiro dei buoni da parte dei committenti/datori di lavoro può avvenire, con le stesse modalità di pagamento suindicate, anche per il tramite delle Associazioni rappresentative dei datori di lavoro, fornite di delega da parte dei singoli datori di lavoro, onde consentire all Istituto l identificazione degli effettivi utilizzatori dei buoni. L eventuale rimborso dei buoni cartacei acquistati dai datori di lavoro e non utilizzati può avvenire esclusivamente presso le Sedi provinciali INPS, che rilasceranno ricevuta e disporranno un bonifico per il loro controvalore. Comunicazione preventiva a cura del committente Prima dell inizio delle attività, i committenti devono effettuare la comunicazione preventiva verso l INAIL, attraverso il contact center Inps/Inail (numero gratuito 803.164), il numero di fax gratuito INAIL 800.657657, - indicando, oltre ai propri dati anagrafici e codici fiscali, - l anagrafica di ogni prestatore ed il relativo codice fiscale, - il luogo dove si svolgerà la prestazione, RENZO LA COSTA PER CENTRO STUDI ANCL GENNAIO 2009 9

- la date presunte di inizio e di fine dell attività lavorativa; in caso dello spostamento delle suddette date, dovrà essere effettuata, con le stesse modalità, nuova comunicazione di variazione all INAIL. Intestazione dei buoni utilizzati Il committente - prima di consegnare al prestatore i buoni che costituiscono il corrispettivo della prestazione resa deve provvedere ad intestarli, scrivendo su ciascun buono, negli appositi spazi, il proprio codice fiscale, il codice fiscale del prestatore destinatario, la data della relativa prestazione e convalidando il buono con la propria firma. Riscossione del buono da parte del prestatore Il prestatore può riscuotere il corrispettivo dei buoni ricevuti, intestati e sottoscritti come sopra descritto, presentandoli all incasso dopo averli convalidati con la propria firma - presso qualsiasi ufficio postale. Rendicontazione ad INPS del pagamento dei buoni Poste Italiane, effettuato il pagamento al prestatore, rendiconta ad INPS attraverso un flusso informativo telematico contenente i dati identificativi presenti su ciascun buono (codice fiscale del committente, codice fiscale del prestatore, data di inizio e data di fine della relativa prestazione, tra loro associati). Accredito contributivo Il processo si chiude con l accredito dei contributi sulle posizioni assicurative individuali dei prestatori lavoratori. Ciò avviene mediante l invio da parte del sistema di gestione di un flusso dati verso gli archivi della Gestione Separata, le cui caratteristiche tecniche sono analoghe a quelle del flusso E-MENS. La suddetta contribuzione sarà identificata dal codice rapporto 16, di nuova istituzione, relativo alle prestazioni occasionali di tipo accessorio. L'INPS, con messaggio n. 20439 del 17 settembre 2008, ha affermato che i redditi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio possono liberamente essere cumulati con quelli da pensione, nel rispetto dell'art. 72 del D.L.vo n. 276/2003 che prevede, tra l'altro, come il compenso non incida sullo stato di disoccupato o di inoccupato. RENZO LA COSTA PER CENTRO STUDI ANCL GENNAIO 2009 10

Ufficio Tariffe Prot. INAIL.60010.04/12/2008.0009105 Roma, 4 dicembre 2008 ALLE STRUTTURE TERRITORIALI INAIL Direzione Centrale Rischi Oggetto: Art. 22 del D.L. n. 112/2008 convertito in Legge n. 133/2008. Utilizzazione del lavoro occasionale di tipo accessorio. Settori del commercio, del turismo, dei servizi ed impresa familiare ai sensi dell'art.230-bis del Codice Civile operante nel commercio, turismo e servizi. La disciplina sul lavoro occasionale di tipo accessorio (1) è stata modificata in sede di manovra economica 2008 (2) che ne ha ampliato l'ambito di applicazione oggettivo e soggettivo e semplificato l'utilizzo da parte dei datori di lavoro. Si richiamano le istruzioni operative impartite alle Strutture territoriali in data 04/11/2008 e 04/08/2008 in tema di utilizzazione del lavoro occasionale in agricoltura per la sperimentazione del lavoro occasionale (vendemmie per l'anno 2008). Tenuto conto dell'esito positivo della sperimentazione di tale tipologia contrattuale ed in vista dell'estensione del lavoro accessorio a tutte le attività previste dall'art. 70 del Decreto legislativo n.276/2003, l'inps, con la Circolare n. 104 del 1 dicembre 2008: Ha fornito indicazioni circa l'operatività del sistema di regolazione del lavoro occasionale di tipo accessorio anche nei settori del commercio, del turismo e dei servizi Ha individuato i periodi di vacanza per i giovani studenti ammessi a svolgere prestazioni di lavoro occasionale, richiamando la circolare n. 4 del 3 febbraio 2005 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali: - per vacanza natalizie: periodo dal 1 dicembre al 10 gennaio - per vacanze pasquali: periodo dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell'angelo - per vacanze estive: giorni compresi fra il 1 giugno e il 30 settembre. Ha fornito istruzioni sull'applicazione parziale del lavoro occasionale di tipo accessorio nelle imprese familiari Ha sintetizzato le modalità applicative di tale tipologia contrattuale. Si riportano sinteticamente alcuni punti essenziali del sistema di regolazione del lavoro occasionale di tipo accessorio nei settori del commercio, turismo e servizi che hanno riflessi nei rapporti con l'inail, rimandando, per ulteriori approfondimenti in materia procedurale, a quanto disposto dalla Circolare dell'inps 104/2008. Per l'applicazione del lavoro accessorio alle imprese familiari operanti nell'ambito dei settori del commercio, del turismo e dei servizi di cui alla lettera g) dell'articolo 70 del Decreto legislativo n. 276/2003, l'inps si riserva di impartire successivamente apposite istruzioni operative. In attesa, l'impresa familiare può avvalersi del lavoro occasionale di tipo accessorio, utilizzando i buoni lavoro di tipo cartaceo e telematico nei casi in cui la prestazione rientri nelle fattispecie previste dall'art. 70 nelle lettere b), d), e) ed h) del D. lgs. n. 276/2003. In questo senso, tutti i datori di lavoro possono affidare lavoro accessorio anche a giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado, limitatamente a periodi di vacanza (3) e per qualunque tipologia di attività lavorativa, nonché in occasione di manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà, lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, consegna porta a porta e vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica. Quanto ai limiti economici, si ribadisce che: Per il lavoratore, la prestazione di natura occasionale accessoria non può dare luogo, nel corso dell'anno solare, a compensi superiori a 5.000 euro da parte di ciascun singolo committente (4) Il compenso del lavoratore che ha svolto attività occasionale accessoria è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato (5) Il tetto annuale dell'impresa familiare per i settori del commercio, del turismo e dei servizi è pari a 10mila Euro e si riferisce a qualunque prestazione rientrante nella previsione del comma 1 dell'art. 70 del D. lgs. n. 276/2003. La riscossione dei buoni da parte dei prestatori/lavoratori può avvenire presso tutti gli uffici postali sul territorio nazionale. Il flusso procedurale predisposto dall'inps - comprensivo di una procedura telematica e di un processo che prevede l'acquisto di buoni cartacei - semplifica gli adempimenti per il committente e per il lavoratore, per assolvere ai quali sarà possibile utilizzare uno dei seguenti canali: Contact center Inps/Inail (numero gratuito 803.164) Sito internet http://www.inps.it/ Sedi Inps Centri per l'impiego (CPI) Associazioni di categoria dei datori di lavoro, firmatarie del CCNL di settore. Nel flusso rientrano le comunicazioni da effettuarsi prima dell'inizio della prestazione all'inail, relativamente a: dati riferiti all'attività lavorativa affidata al prestatore (luogo e periodo della prestazione) dati anagrafici del committente e del prestatore. Tali comunicazioni devono intendersi riferite anche alle eventuali variazioni sopravvenute del periodo di lavoro (cessazione/nuova assunzione, con conseguente modifica del periodo di attività) da inviare all'inail sempre preventivamente rispetto all'inizio della variazione. Per tali comunicazioni l'inail mette a disposizione il fax n. 800.657657. Il valore nominale di ogni singolo buono o voucher è pari a 10 euro, fermo restando che si provvederà a rendere disponibile anche un carnet, o buono multiplo', del valore di 50 euro equivalente a cinque buoni non separabili. RENZO LA COSTA PER CENTRO STUDI ANCL GENNAIO 2009 11

Il valore nominale è comprensivo della contribuzione a favore della gestione separata INPS, di quella in favore dell'inail (7%) e di una quota pari al 5% per la gestione del servizio. Per l'applicazione del lavoro occasionale accessorio attivata da imprese familiari di cui all'articolo 230 bis del Codice Civile, ai sensi della lettera g), comma 1, dell'articolo 70, l'inps si riserva di fornire specifiche istruzioni operative. In sostanza, ogni buono-voucher comprende sia la assicurazione infortuni dell'inail, sia il contributo INPS. Per la individuazione dei "periodi di vacanza" dei giovani studenti, si richiama la circolare 4 del 3 febbraio 2005 del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali in materia di lavoro intermittente, secondo cui s'intende: per "vacanze natalizie" il periodo che va dal 1 dicembre al 10 gennaio; per "vacanze pasquali" il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell'angelo; per "vacanze estive" i giorni compresi dal 1 giugno al 30 settembre. I prestatori interessati a svolgere prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio per le attività del commercio, turismo e servizi (6) hanno a disposizione vari canali per effettuare il proprio accreditamento anagrafico e, precisamente: Contact center Inps/Inail (numero gratuito 803.164) Internet, tramite collegamento al sito http://www.inps.it/ nella sezione Servizi OnLine - per il cittadino - Lavoro Occasionale Accessorio oppure utilizzando l'apposita icona presente nella home page' del sito Sedi Inps Servizi al lavoro competenti ai sensi dell' art. 1 lett. g) del d.lgs. 297 del 2002 che potranno fungere da strutture di assistenza e consulenza nella registrazione. La registrazione verrà effettuata via Internet sul sito internet dell'inps a nome del prestatore. I committenti che intendono avvalersi del lavoro occasionale di tipo accessorio mediante la procedura telematica possono operare, alternativamente, tramite: Contact center Inps/Inail (numero gratuito 803.164), se sono già presenti sugli archivi ARCA dell'inps Internet, collegandosi al sito http://www.inps.it/ nella sezione Servizi OnLine - per il cittadino - Lavoro Occasionale Accessorio, se sono già presenti sugli archivi INPS e già provvisti di PIN Sedi Inps, previa esibizione di un documento di riconoscimento (canale obbligatorio se non sono ancora presenti sugli archivi INPS) Associazioni di categoria dei datori di lavoro, firmatarie del CCNL di settore. Il Contact Center o le sedi provvedono al rilascio del PIN. Dopo la registrazione, il committente individua i lavoratori disponibili a svolgere attività di lavoro accessorio e quindi, invia all'inps (attraverso i canali sopra indicati) la richiesta dei voucher, che dovrà contenere : L'anagrafica di ogni prestatore ed il relativo codice fiscale La data di inizio e di fine presunta dell'attività lavorativa Il luogo dove si svolgerà la prestazione Il numero di buoni presunti per ogni prestatore. Con la comunicazione dei dati contenuti nella richiesta dei buoni il committente assolve contestualmente agli obblighi di: Comunicazione preventiva all'inail (cui l'inps riverserà tempestivamente l'informazione di inizio attività lavorativa) (7) Intestazione (provvisoria) dei buoni lavoro. Eventuali variazioni sia nei periodi di inizio e fine lavoro dei prestatori dovranno essere preventivamente comunicate direttamente all'inail. Al termine della prestazione lavorativa, con i consueti canali e procedure di riconoscimento, il committente deve dichiarare, per ciascun prestatore, l'entità della prestazione svolta. Parimenti, trovano applicazione le stesse modalità di attuazione relative alla gestione delle comunicazioni all'inail per i voucher cartacei, richiamate nella nota della scrivente del 4 novembre 2008. Prima dell'inizio delle attività di lavoro occasionale di tipo accessorio, i committenti devono comunicare all' INAIL mediante contact center Inps/Inail (numero gratuito 803.164) ovvero tramite numero di fax gratuito INAIL 800.657657: I propri dati anagrafici e i codici fiscali L'anagrafica di ogni prestatore ed il relativo codice fiscale Il luogo dove si svolgerà la prestazione Le date presunte di inizio e di fine dell'attività lavorativa. Eventuali variazioni sopravvenute del periodo di lavoro, dovranno essere comunicate, con le stesse modalità, sempre preventivamente rispetto all'inizio della medesima variazione. IL DIRETTORE CENTRALE dr. Fernando Giannoni Note: [1] Art. 22 del D.L. 112/08, convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133. [2] Sul punto è confermato quanto stabilito con la nota indirizzata alle Strutture territoriali in data 4 novembre 2008 sull'utilizzazione del lavoro accessorio in agricoltura. [3] Art. 70, comma 2, del D. lgs. n. 276/2003. [4] D.Lgs. 276/03, art. 72, comma 3. [5] Artt. 70-73 del Decreto legislativo n. 276 del 2003. [6] Art. 22 del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008 convertito nella Legge n. 133 del 6 agosto 2008. [7] Sul punto è confermato quanto stabilito con la nota indirizzata alle Strutture territoriali in data 4 novembre 2008 sull'utilizzazione del lavoro accessorio in agricoltura. RENZO LA COSTA PER CENTRO STUDI ANCL GENNAIO 2009 12

Note: NORMATIVA DI RIFERIMENTO Legge 14 maggio 2005, n. 80, art. 1-bis Decreto Legislativo 276/2003, artt. 70-74 Decreto Legislativo 6 ottobre 2004, n. 251 Decreto Ministeriale del 30 settembre 2005 Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008 Legge n. 133 del 6 agosto 2008 Messaggio Inps n. 17846 del 6 agosto 2008 Circolare Inps nr. 94/2008 Circolare Inps nr. 104/2008 Nota Inail nr.9105 del 4 dicembre 2008 Le prestazioni occasionali, a differenza di quelle di tipo accessorio, sono prestazioni lavorative di natura autonoma, erogate a favore di un soggetto senza il vincolo di subordinazione (2222 c.c.) e con il carattere dell'occasionalità. Al prestatore occasionale non è richiesta né l'iscrizione ad albi né l'apertura di una partita IVA, poiché il suo corrispettivo è assoggettato a ritenuta d'acconto pari al 20%. A partire dal 1 gennaio 2004 è sto introdotto per gli esercenti attività di lavoro occasionale l'obbligo di iscrizione nella gestione separata dei collaboratori se il reddito annuo derivante da tale attività è superiore ai 5.000 Euro. http://www.welfare.gov.it/riformabiagi/rapportilavoro/lavorooccasionaleaccessorio/default.h tm RENZO LA COSTA PER CENTRO STUDI ANCL GENNAIO 2009 13

Guida al Lavoro Accessorio Occasionale IlI l pressent te documento è sst tato redatr tto ssul lla sscor rta delle disspossi izzi ionii inti tervvenut te a tutt tto ili l 1133..1122..2200009988 TTut ttii i dirittii rir isser rvvat tii ffi fiinnee RENZO LA COSTA PER CENTRO STUDI ANCL GENNAIO 2009 14