STATUTO SCI CLUB 5 CIME ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA - PORDENONE

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STATUTO SCI CLUB 5 CIME ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA - PORDENONE Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE 1. E' costituita in Pordenone, in via San Valentino n. 8, ai sensi degli artt. 36 e seguenti c.c., lo SCI CLUB 5 CIME ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA. Art. 2 OGGETTO L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. 2. Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte dell'ordinamento sportivo, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alle discipline contemplate dalla F.I.S.I., intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica di ogni citata disciplina. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica degli sport contemplati, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline contemplate. Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l'associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro. 3. L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività. 4. L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti della Federazione Italiana Sport Invernali (F.I.S.I.); s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. 5. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società e associazioni affiliate. 6. L'associazione s'impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti tesserati e tecnici nell'ambito delle assemblee di settore federali. Art. 3 DURATA 1. La durata dell'associazione è illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati. Art. 4 DOMANDA DI AMMISSIONE 1. Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive, previa iscrizione alla stessa. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano. 2. Tutti coloro i quali intendano fare parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo ed allegare alla stessa il nullaosta di trasferimento firmato dal presidente dell'associazione dì provenienza qualora il socio sia già classificato in una qualunque disciplina sportiva gestita dalla F.I.S.I. sia a livello internazionale che nazionale. 3. Il socio, firmando la domanda di ammissione, dichiara di accettare il presente statuto. 4. La validità della qualità di socio, efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del consiglio direttivo. Il consiglio direttivo si riserva comunque di non accettare la domanda di ammissione qualora in base a un suo giudizio motivato, essa sia contraria agli interessi dell'associazione; contro tale decisione è ammesso appello dell'interessato escluso, all'assemblea generale.

5. Il consiglio direttivo, in caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, potrà chiedere che le stesse siano controfirmate dall'esercente la potestà genitoriale, o di che ne fa le veci. Il genitore, o chi ne fa le veci, che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. 6. La quota associativa non può essere trasferita a terzi. Art. 5 DIRITTI DEI SOCI 1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile, svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. 2. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto di ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13. 3. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento. Art. 6 DECADENZA DEI SOCI E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 1. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi: a) dimissioni volontarie; b) morosità, in caso di mancato pagamento della quota sociale entro il 31 gennaio di ogni anno; c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio; d) scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 25 del presente statuto. 2. Il consiglio direttivo può irrogare anche i seguenti provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci che adottino un contegno contrario alla buona educazione sportiva: - ammonizione; - sospensione da ogni attività o da incarichi sociali per un periodo determinato. Il provvedimento di radiazione deliberato dal consiglio direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria; nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contradditorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea. Il consiglio direttivo potrà comunicare al Comitato Regionale della F.I.S.I. i provvedimenti disciplinari e di radiazioni adottati. L'associato radiato non può essere più ammesso e non ha diritto a restituzione della quota associativa annuale, né parziale né totale. Art. 7 ORGANI 1. Gli Organi sociali sono: a) l'assemblea generale dei soci; b) il presidente; c) i due vice presidenti; d) il consiglio direttivo; e) il segretario; f) i revisori dei conti. 2. Il presidente, i due vice presidenti, il segretario, i revisori dei conti e tutti i membri del consiglio direttivo non possono ricoprire la medesima carica in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva (nello specifico la F.I.S.I.), ovvero nella medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva. Art. 8 FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA 1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli

associati anche se non intervenuti o dissenzienti. 2. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da: a) almeno 1/10 (un decimo) degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta, che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo; b) almeno la metà più uno dei componenti del consiglio direttivo. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati. Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento dal vice presidente più anziano presente, o da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell'assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle stesse. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione. Art. 9 DIRITTI DI PARTECIPAZIONE Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli associati in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Il consiglio direttivo delibererà l'elenco degli associati aventi diritto di voto. Contro tale decisione è ammesso appello all'assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa. Ognuno può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un altro associato. Art. 10 ASSEMBLEA ORDINARIA La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo 8 giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione o comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, pubblicazione sul sito, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo, e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione, nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina del consiglio direttivo e dei revisori dei conti dell'associazione, e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8 comma 2. Art. 11 ASSEMBLEA STRAORDINARIA L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione dell'avviso nella sede dell'associazione o comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, pubblicazione sul sito, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione. Art. 12 VALIDITA'ASSEMBLEARE

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ai sensi dell'art. 21 del codice civile per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati. Art. 13 CONSIGLIO DIRETTIVO Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 7 a un massimo di 11 componenti, compreso il presidente. Le candidature alla carica di consigliere dovranno pervenire alla segreteria entro i 3 giorni precedenti l'assemblea. Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina a maggioranza il presidente, i due vice presidenti e il segretario, con funzioni di tesoriere. Il consiglio direttivo rimane in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. I componenti del consiglio rimarranno comunque in carica anche oltre il triennio in attesa che il rinnovo del consiglio direttivo avvenga alla prima assemblea utile o comunque alla prima assemblea annuale di approvazione del rendiconto successivo alla scadenza del mandato. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. I componenti del consiglio direttivo hanno diritto a ricevere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento dell'incarico. Il consiglio direttivo, qualora lo ritenga opportuno, può associare ai propri lavori in qualità di componenti aggregati fino ad un massimo di cinque soci senza diritto di voto. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, regolarmente tesserati alla F.I.S.I., in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della federazione medesima, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle altre federazioni sportive nazionali, discipline associate o enti di promozioni sportiva ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del presidente è determinante. Le deliberazioni del consiglio per la loro validità, devo risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione. Art. 14 DIMISSIONI 1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno all'integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato, in ordine di votazione alla carica di consigliere, non eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. 2. Nel caso di impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice presidente più anziano fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva. 3. Nel caso di dimissioni della maggioranza dei componenti, il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e quindi il presidente dovrà convocare immediatamente e senza ritardo l'assemblea

ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. 4. Nel caso di dimissioni del presidente, il consiglio direttivo provvederà ad eleggere il nuovo presidente nel proprio ambito. Fino alla sua nuova elezione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'amministrazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo in regime di prorogatio. Art. 15 CONVOCAZIONE DIRETTIVO Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità. Art. 16 COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO Sono compiti del consiglio direttivo: a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci; b) adottare provvedimenti disciplinari; c) approvare il programma tecnico per la preparazione agonistica degli atleti, nonché il programma sportivo sociale; d) nominare i direttori sportivi, che si potranno anche scegliere al di fuori del consiglio direttivo. In tal caso questi ultimi potranno partecipare al consiglio direttivo, solo con voto consultivo; e) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea; f) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art. 8 comma 2; g) redigere eventuali regolamenti interni relativi all'attività sportiva e non da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati; h) attuare le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell'assemblea dei soci. Art. 17 IL PRESIDENTE Il presidente dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza. Art. 18 I VICEPRESIDENTI I due vice presidenti vicari sostituiscono disgiuntamente il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali vengano espressamente delegati. Art. 19 IL SEGRETARIO Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza. Art. 20 REVISORI DEI CONTI 1. I revisori dei conti da nominarsi in numero variabile da 1 a 3, da parte dell'assemblea ordinaria, restano in carica per un triennio al pari dei consiglieri, e potranno essere scelti tra gli associati non consiglieri. 2. I revisori dei conti attendono alla regolare tenuta dei libri contabili dell'associazione, formulando se ritengono le osservazioni del caso in ordine al bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea. 3. Nel caso di dimissioni dell'intero organo dei revisori dei conti il consiglio direttivo dovrà convocare immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo e/o nuovi revisori dei conti. Art. 21 IL RENDICONTO 1. Il consiglio direttivo redige il bilancio dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare previo esame dei revisori dei conti. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione. 2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. 3. Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso. Art. 22 ANNO SOCIALE

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 giugno e terminano il 31 maggio di ciascun anno. Art. 23 PATRIMONIO I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni fatte dai soci e da terzi, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione. 2. I soci che oltre alla propria quota sociale elargiscono all'associazione lasciti e/o donazioni potranno fregiarsi del titolo di socio sostenitore con diritto di voto pari agli altri soci. Art. 24 SEZIONI L'assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali. Art. 25 CLAUSOLA COMPROMISSORIA 1. Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione e i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale composta da tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti ed il terzo con funzioni di presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Pordenone. 2. La parte che vorrà sottoporre la questione al collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro. 3. L'altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto ed in difetto l'arbitro sarà nominato, su richiesta della parte che ha promosso l'arbitrato, dal presidente del Tribunale di Pordenone. 4. L'arbitrato avrà sede in Pordenone, ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale. Art. 26 SCIOGLIMENTO 1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. 2. L'assemblea all'atto dello scioglimento dell'associazione delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione. 3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge. Art. 27 NORMA DI RINVIO Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana Sport Invernali a cui l'associazione è affiliata e in subordine le norme del codice civile. VISTO: IL PRESIDENTE