ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 179 del 03/07/2017 EDILIZIA PRIVATA - ATTIVITA' PRODUTTIVE/COMMERCIO/SUAP Sabina Testi

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ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 179 del 03/07/2017 EDILIZIA PRIVATA - ATTIVITA' PRODUTTIVE/COMMERCIO/SUAP Sabina Testi OGGETTO : PRATICA EDILIZIA N. 211/16 - APPLICAZIONE REGIME SANZIONATORIO AI SENSI DEL TITOLO VII DELLA LEGGE REGIONALE TOSCANA 10.11.2014 N. 65 PER OPERE REALIZZATE IN DIFFORMITÀ LICENZA EDILIZIA N. 261/73 DEL 26.09.1973 INERENTE LA TRASFORMAZIONE DI PORZIONE DI FABBRICATO PER CIVILE ABITAZIONE, POSTO IN CASCINA, FRAZIONE SAN PROSPERO, VIA RENZO GIUSTI N. 56. Vista l'istanza presentata in data 31.03.2016 con prot. n. 8675, successivamente integrata con nota del 05.12.2016 prot. gen. n. 33399, nota del 21.12.2016 prot. gen. n. 34988, nota del 07.03.2017 prot. gen n. 7384, nota del 20.04.2017 prot. gen. n. 12043, dal Sig. Gambini Paolo, nato a Cascina (PI) il 14.06.1946, cod. fisc. GMBPLA46H14B950M, residente in Cascina, frazione San Prospero, Via Renzo Giusti n. 56, proprietario degli immobili posti in Cascina, frazione San Prospero, Via Renzo Giusti n. 56, censiti al Catasto Fabbricati al foglio n. 22, particella 137, con la quale richiede il permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'art. 209 della Legge Regionale n. 65/2014 e l applicazione della sanzione pecuniaria di cui all art. 206 bis, della stessa Legge Regionale, per opere realizzate in parziale difformità dalla Licenza Edilizia n. 261/73 del 26.09.1973 inerente la trasformazione di porzione di fabbricato per civile abitazione; Vista la dichiarazione del Sig. Chiacchio Stefano nato a Cascina (PI) il 28.05.1962, cod. fisc. CHCSFN62E28H501Y, residente in Cascina, frazione San Prospero, Via Renzo Giusti n. 54, proprietario degli immobili posti in Cascina, frazione San Prospero, Via Renzo Giusti n. 54, censiti al Catasto Fabbricati al foglio n. 22, particella 138 sub. 1, pervenuta con integrazione prot. n. 7384 del 07.03.2017, con la quale il Sig. Cacchio Stefano dichiara di sottoscrivere la richiesta di sanatoria ai fini del rispetto delle distanze dai confini di proprietà; Vista la documentazione e gli elaborati progettuali allegati alla richiesta di attestazione di conformità in sanatoria; Vista la vigente normativa in materia urbanistica ed edilizia, ed in particolare il D.P.R. 06.06.2001 n. 380 (Testo unico disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e la

Legge Regionale 10.11.2014 n. 65 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 53 del 12.11.2014 (Norme per il governo del territorio) e successive modifiche e integrazioni; Visto il Regolamento Edilizio Unificato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 26.09.2012, in vigore dal 01.11.2012; Visti gli strumenti della pianificazione urbanistica del Comune di Cascina, ed in particolare la Variante di monitoraggio al Regolamento Urbanistico rispettivamente adottata e approvata definitivamente con Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 16 del 27.03.2014 e n. 11 del 19.03.2015, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana parte seconda n. 20 del 20.05.2015; Visto il certificato di idoneità statica redatto dal tecnico rilevatore Geom. Cristina Montagnani; Preso atto che le opere, realizzate in difformità dal titolo abilitativo, consistono in: - modifiche interne e prospettiche; - ampliamento con contestuale incremento di SUL al di fuori della sagoma esistente; - realizzazione di terrazzo a sbalzo; Considerato che: - le modifiche interne e prospettiche nonché l ampliamento con contestuale incremento di SUL al di fuori della sagoma esistente, secondo le verifiche allegate dal tecnico rilevatore, rispettano le disposizioni delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Regolamento Urbanistico in merito all incremento una tantum di cui all art. 24.1 ed alle distanze di cui agli articoli 8.5, 8.6 ed 8.7, ponendosi pertanto non in contrasto alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali ed agli atti di governo del territorio; - la realizzazione di terrazzo a sbalzo, non rispetta la distanza minima dai confini di proprietà di cui all art. 8.6 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Regolamento Urbanistico vigente, ponendosi pertanto in contrasto alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali ed agli atti di governo del territorio vigenti al momento della presentazione della richiesta di sanatoria;

Vista la richiesta di applicazione della sanzione di cui all art. 206 bis della Legge Regionale 11.10.2014, n. 65 per la realizzazione di terrazzo a sbalzo che non rispetta la distanza minima dai confini di proprietà di cui all art. 8.6 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Regolamento Urbanistico vigente, ponendosi pertanto in contrasto alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali ed agli atti di governo del territorio vigenti al momento della presentazione della richiesta di sanatoria; Accertato che il ripristino delle modifiche attinenti alla realizzazione di terrazzo a sbalzo, non è possibile senza pregiudizio per le parti realizzate in conformità come asseverato dal tecnico rilevatore Geom. Cristina Montagnani; Preso atto che le opere realizzate in difformità dal titolo abilitativo attinenti alla realizzazione di terrazzo a sbalzo non costituiscono variazioni essenziali come definite dell art. 197 della L.R. 65/2014; Preso atto che per le difformità realizzate risulta pertanto possibile il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria, con esclusione delle opere inerenti la realizzazione di terrazzo a sbalzo, per le quali, trattandosi di opere eseguite in parziale difformità dal titolo abilitativo, ricorrono i presupposti per l'applicazione del regime sanzionatorio di cui all'art. 206 bis della Legge Regionale 65/2014; Preso atto che la sanzione di cui all art. 206 bis della Legge Regionale 65/2014, pari al doppio del costo di produzione della parte dell opera realizzata in difformità dal titolo abilitativo, risulta determinata in euro 516,00. (cinquecentosedici/00); Preso atto che il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, per le opere realizzate in difformità dal titolo abilitativo, è subordinato al pagamento a titolo di oblazione di una somma pari ai quella prevista dal Tito lo VII Capo I della Legge Regionale 65/2014 determinata in euro 1.051,10 (millecinquantuno/10); Preso atto che per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria per le opere le realizzate in difformità dal titolo abilitativo, risulta dovuto il contributo di costruzione cui al titolo VII Capo I della Legge Regionale 65/2014 determinato in euro 1.051,10 (millecinquantuno/10);

Vista la relazione e proposta di emanazione del provvedimento conclusivo predisposta dall Ufficio Edilizia Privata ed allegata alla presente (allegato 1), nella quale sono determinati gli importi dell oblazione di cui all art. 209, della sanzione di cui all'art. 206 bis e del contributo di cui all art. 183 della più volte citata L.R. 65/2014, come di seguito specificato: - sanzione ai sensi dell'art. 206 bis della L.R. 65/2014: 516,00 (cinquecentosedici/00); - oblazione ai sensi dell'art. 209 della L.R. 65/2014: 1.051,10 (millecinquantuno/10); - contributo ai sensi dell art. 183 della L.R. 65/2014:. 1.051,10 (millecinquantuno/10); Visto il D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.; Vista la Legge 241/90 e ss.mm.ii.; Visto l art. 28 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con atto di G.C. N. 132 del 29.07.1999 e ss.mm.ii.; Visto il vigente Regolamento di contabilità; Visto lo Statuto Comunale vigente; Riscontrata la propria competenza in merito ai sensi del D.Lgs. 267/2000 ed in forza del provvedimento sindacale n. 72 del 19/12/2016 e della Determinazione del Segretario generale n. 1056 del 20/12/2016 con cui è stato conferito alla scrivente l incarico di Posizione organizzativa apicale per la Macrostruttura Edilizia Privata - Attività Produttive/Commercio/Suap; Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 53 del 28 marzo 2017, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Triennale 2017 2018-2019; Richiamata la delibera della Giunta Comunale n. 53 del 29 marzo 2017, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017 2018-2019; Accertato, ai sensi dell art. 9, comma 1, lettera a), numero 2 del decreto legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, che il programma dei pagamenti, conseguenti all assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto

coerente con i flussi di cassa, con gli incassi delle eventuali specifiche fonti di finanziamento e con gli obiettivi evidenziati nel prospetto dei nuovi vincoli di finanza pubblica; Dato atto che il presente credito diverrà esigibile entro il 31.12.2017; Dato atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, secondo quanto previsto dall art. 151 Dlg.vo n. 267 del 18/08/2000. I R R O G A ai sensi della Legge Regionale 10 novembre 2014 n. 65 e ss. mm. e ii., a carico del Sig.: Gambini Paolo, nato a Cascina (PI) il 14.06.1946, cod. fisc. GMBPLA46H14B950M, residente in Cascina, frazione San Prospero, Via Renzo Giusti n. 56, in qualità di proprietario del fabbricato oggetto di sanatoria; la sanzione di Euro 516,00 (cinquecentosedici/00), ai sensi dell art. 206 bis della Legge Regionale 65/2014, per le opere realizzate in parziale difformità dalla Licenza Edilizia n. 261/73 del 26.09.1973, inerente la trasformazione di porzione di fabbricato per civile abitazione posto in Cascina, frazione San Prospero, Via Renzo Giusti n. 56, consistenti nella realizzazione di terrazzo a sbalzo. D E T E R M I N A a carico della stessa ditta sopra identificata, l importo da corrispondere a titolo di oblazione, ai sensi dell art. 209 comma 5 della Legge Regionale 65/2014, pari ad Euro 1.051,10 (millecinquantuno/10), per la realizzazione di modifiche interne, prospettiche ed ampliamento con contestuale incremento di SUL e di volume al di fuori della sagoma esistente, realizzate in difformità dalla Licenza Edilizia n. 261/73 del 26.09.1973, inerente la trasformazione di porzione di fabbricato per civile abitazione posto in Cascina, frazione San Prospero, Via Renzo Giusti n. 56; a carico della stessa ditta sopra identificata, l importo da corrispondere a titolo di contributo di costruzione, ai sensi dell art. 183 della Legge Regionale 65/2014,

pari ad Euro 1.051,10 (millecinquantuno/10), per la realizzazione di modifiche interne, prospettiche ed ampliamento con contestuale incremento di SUL e di volume al di fuori della sagoma esistente, realizzate in difformità dalla Licenza Edilizia n. 261/73 del 26.09.1973, inerente la trasformazione di porzione di fabbricato per civile Renzo Giusti n. 56; abitazione posto in Cascina, frazione San Prospero, Via che tali importi dovranno essere corrisposti mediante versamento presso la Tesoreria Comunale (Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo) entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente provvedimento con l avvertenza che in caso di inadempienza sarà provveduto alla riscossione coattiva ai sensi di Legge. di accertare la somma di Euro 2.618,20 (duemilaseicentodiciotto/20) al capitolo 00044200 Proventi ordinari OO.UU del bilancio 2017 dando atto che il codice di 5 livello è E.4.05.01.01.001; di notificare il presente provvedimento al Sig.: Gambini Paolo, nato a Cascina (PI) il 14.06.1946, cod. fisc. GMBPLA46H14B950M, residente in Cascina, frazione San Prospero, Via Renzo Giusti n. 56; di trasmettere copia del presente provvedimento, una volta notificato a: Macrostruttura Economico Finanziaria del Comune di Cascina sede; Servizio Edilizia Privata del Comune di Cascina sede; A V V I S A Che ai sensi dell art. 43 del D.P.R. n. 380/01, che decorso infruttuosamente il termine suindicato, si procederà alla riscossione, in forma coatta, della somma dovuta mediante iscrizione a ruolo con le modalità stabilite dalla legislazione vigente in materia. A V V E R T E

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Toscana, entro 60 giorni dalla notifica della presente ai sensi della Legge 1034/1971, oppure, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notifica della presente ai sensi del D.P.R. 1199/1971; C O M U N I C A - che il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/90 e ss.mm.ii. è il P.Ed. Massimiliano Vannini, Responsabile del Servizio Edilizia Privata; - per esercitare il diritto di accesso agli atti rivolgersi alla Macrostruttura Edilizia Privata - Attività Produttive/Commercio/SUAP in Via Tosco Romagnola n. 199 nei giorni di martedì (ore 10,00-13,00 e 15,00-17,00) e giovedì (ore 10,00-13,00); - che per poter procedere al rilascio del permesso di costruire in sanatoria l interessato dovrà produrre la documentazione attestante l avvenuta denuncia di variazione catastale. Cascina, 03/07/2017 Il Responsabile della Macrostruttura EDILIZIA PRIVATA - ATTIVITA' PRODUTTIVE/COMMERCIO/SUAP Sabina Testi Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'atto; il documento informatico e memorizzato digitalmente ed e rintracciabile sul sito internet del Comune di Cascina per il periodo della pubblicazione.