DELIBERAZIONE N 92 COMUNE DI VILLACIDRO PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Oggetto: Diritti di Segreteria Servizi Demografici - Determinazione tariffe per l anno 2015. L anno DUEMILAQUINDICI, addì VENTUNO del mese di LUGLIO alle ore 12,10 nel Comune di VILLACIDRO, nella sede Comunale, si è adunata la GIUNTA COMUNALE per trattare gli affari posti all ordine del giorno. Presiede l adunanza il Sindaco PANI TERESA MARIA Sono presenti i Sigg. Assessori: SOLLAI FEDERICO ERBI GIOVANNI ANTONIO CURRIDORI FRANCESCA MELONI ANTONIO - assente CASU ALESSANDRA MURGIA CARLO GARAU LUCA MOCCI MARCO ASSISTE DOTT.SSA GRAZIELLA PISCI 1
2 LA GIUNTA COMUNALE Visto l art. 40 della Legge 8 giugno 1962 n. 604 e successive modifiche ed integrazioni che Impone ai Comuni la riscossione dei diritti di segreteria secondo le modalità ivi indicate; Dato atto: - che ai sensi dell'art.172 del D.Lgs 18/08/2000 n 267 al bilancio di previsione per l'esercizio 2015 deve essere allegata la deliberazione con la quale sono determinate le tariffe per i servizi locali e peri servizi a domanda individuale; - che in vista della sessione di bilancio si ritiene opportuno rideterminare o confermare nell importo i diritti di che trattasi con particolare riguardo al rilascio delle carte di identità. Visto - Il Regio Decreto n.1488 del 6 novembre 1926 dal titolo Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza e il successivo Decreto Ministeriale del 10 novembre 1926 che nel determinare, all allegato 1, il modello della prima carta d identità disciplinava le prime regole tecniche di gestione del servizio e le modalità di rilascio e all'art. 3 testualmente recitava: La carta d identità è fornita gratuitamente ai Comuni dallo Stato ed è esente dalla tassa di bollo. I Comuni sono autorizzati ad esigere, all atto del rilascio o del rinnovo un diritto non superiore a lire una, esentandone le persone iscritte nell elenco dei poveri. In caso di smarrimento il duplicato della carta d identità sarà soggetto al pagamento del doppio diritto. Atteso che alla stato attuale, il Regio Decreto 18 giugno 1931, 773, recante l approvazione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, è il provvedimento normativo in base al quale il Sindaco è tenuto a rilasciare alle persone aventi nel Comune la loro residenza o la loro dimora una carta di identità conforme al modello stabilito dal Ministero dell Interno. Fatto constare che il Regio Decreto 6 maggio 1940, n.635, recante l approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n.773, della Legge di pubblica sicurezza e in particolare l art. n. 291, comma 2, e comma 3, prevede che all atto del rilascio o del rinnovo, i Comuni sono autorizzati ad esigere oltre che i diritti di segreteria, di cui all allegato n.5 del Regolamento per l esecuzione della legge comunale e provinciale, un diritto non superiore a lire 1 (...). Considerato che il diritto sopra citato è ora pari a euro 5,16, come previsto dall art. 10 comma 12-ter del D.L. 18 gennaio 1993, convertito con modificazioni, dalla Legge 19 marzo 1993, n.68. Rilevato che ai sensi della tabella D della legge 604/1962, si quantifica in euro 0,52 il diritto di segreteria per l emissione di certificati di qualsiasi natura, atti di notorietà e che tale importo viene ridotto della metà e quindi a euro 0,26 nel caso in cui vengano emessi certificati e altri atti per i quali la legge ammette l esenzione dall imposta di bollo e carte di identità. Dato atto che tali somme vengono riscosse direttamente dagli uffici anagrafici al momento dell emissione di ciascun atto o documento. Rilevata l esigenza, alla luce dell analisi effettuata dal Ministero dell Interno sulla disomogeneità nei confronti dell applicazione, da parte Pubbliche amministrazioni, dei diritti richiesti per il rilascio dei duplicati delle carte di identità di uniformare il pagamento del diritto a quello del rilascio o rinnovo del documento. Atteso che con la circolare del 31/12/1992 n.24 prot. 09204992/15100-4571, il su citato Ministero pose in rilievo tale aspetto affermando: Tali problematiche sono diversamente affrontate dalle amministrazioni comunali determinando diversità di comportamento che mal si conciliano con l espletamento di un servizio che viene effettuato nell interesse di tutta la collettività nazionale e, come tale, richiedente uniformità d indirizzo... Passando ad affrontare il
problema dell emissione di un nuovo documento a seguito di smarrimento o sottrazione od anche deterioramento, vi è da dire che esso assume le caratteristiche di un vero e proprio rilascio ex novo per cui la validità di cinque anni ricomincerà a decorrere dalla data del rilascio che, peraltro, è subordinato alla presentazione della relativa denuncia ai competenti organi di polizia. Si precisa, infine, che non è affatto necessario indicare che il nuovo documento sostituisce quello rilasciato in precedenza considerato, inoltre, che l unica dizione che può essere apposta è la non validità per l espatrio, di rivalutare la problematica del costo da applicare per il rilascio dei duplicati delle carte di identità. Considerato che, se il documento è nuovo (e di conseguenza non c'è più la ricerca d archivio per recuperare la matrice e la validità residua), ha una nuova matrice e una durata che comincia a decorrere dalla data di rilascio, tanto da non ravvisarsi ragioni perché si debba applicare il doppio diritto. Considerata altresì l esistenza di un altra fonte di convincimento, relativamente agli adeguamenti dei costi della carta d identità, che può essere ricercata nel dispositivo normativo previsto dall art.10 del D.L. 18 gennaio 1993, così come integrato dalle modifiche apportate dalla legge di conversione n.68 del 19 marzo 1993, che testualmente recita: 12-ter. Il diritto fisso da esigere dai Comuni quale rimborso spesa, oltre ai diritti di segreteria di cui alla tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni, all atto del rilascio o rinnovo della carta d identità, già stabilito in lire 1.000 dall art. 27, comma 7, n. 5), del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n.131, è elevato a lire 10.000 con esclusione di ogni altro onere a carico del richiedente, salvo l assolvimento degli eventuali obblighi previsti dalla legge sul bollo. 12-quater. I Comuni che abbiano già deliberato un diritto superiore alla cifra di lire 10.000 devono adeguarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sottolineato che dalla lettura coordinata della su riportata normativa si rileva l espressione con esclusione di ogni altro onere a carico del richiedente e che la presenza di questa specificazione, può essere giustificata solo dalla volontà del legislatore di prendere atto dell impossibilità tecnica di rilasciare il duplicato e che, di fatto, abbia voluto abrogare implicitamente il doppio diritto previsto per il caso di smarrimento. Evidenziato: - che i diritti sono solo quelli previsti per legge ed allora, così come adesso, non c erano altri oneri ai quali il legislatore potesse far riferimento tanto che si rileva, di conseguenza, altra necessità dell inciso, se non quella di riallineare il comportamento disomogeneo venutosi a creare nel tempo. - che il secondo passaggio, a supporto della presente tesi, deve individuarsi nel successivo comma 12-quater, laddove viene indicato di contenere nella cifra massima di 10.000 lire il costo della carta d identità qualora le Amministrazioni avessero provveduto a deliberarne costi superiori. - che Il disposto normativo appare ricondurre ad un unico scopo di obbligare le Amministrazioni ad allineare i costi entro i 30 giorni successivi qualora, per i casi di duplicato per smarrimento, l importo avesse superato le 10.000 lire, nonché di eliminare tutte quelle previsioni locali che a vario titolo, avessero in qualche modo potuto aggravare i costi del documento. Ritenuto per quanto sopra che in nessun caso la nuova carta di identità può essere definita un "duplicato", per cui il doppio diritto non può trovare applicazione. Dato atto, allo scopo di coprire in misura equilibrata i costi che vengono sostenuti dall'amministrazione Comunale per lo svolgimento dei vari servizi e migliorare di conseguenza il servizio offerto al cittadino, di ritenere necessario prevedere il pagamento, a carico del cittadino stesso, per l emissione a qualsiasi titolo del documento di identità su supporto cartaceo fornito dal Poligrafico dello Stato, pari a euro 5,16. 3
Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, come inseriti nella presente deliberazione; Visti: - il D. Legs.vo 18 agosto 2000 n 267 recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.) ; - il vigente Statuto Comunale; Con voti unanimi espressi per alzata di mano, DELIBERA Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e ne costituiscono presupposto e motivazione ai sensi dell art. 3 della Legge 241/90. Di approvare gli importi dovuti per le spese di emissione dei documenti, diritti di ricerca e di visura, come di seguito elencate: in carta libera in bollo CERTIFICATI 0.26 0.52 AUTENTICHE FIRME E FOTOGRAFIE 0.26 0.52 COPIE CONFORMI ALL ORIGINALE 0.26 0.52 DICHIARAZIONI SOSTIT. DI ATTI DI NOTORIETA 0.26 0.52 CARTE D IDENTITA 5.16 + 0,26 diritti segreteria CERTIFICATO STORICO DI RESIDENZA 0,52 CERTIFICATO STORICO DI FAMIGLIA (PER OGNI NOMINATIVO) 2,58 5,16 Di rendere la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134-4 comma - del D. Lgs. n 267/2000. 4
PARERI ED ATTESTAZIONI DI CUI AGLI ARTT. 49 E 151 DEL DECRETO LEG.VO 18/08/2000 N. 267 Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTRATTI SISTEMI INFORMATIVI - DEMOGRAFICI F.TO: D. ROBERTO Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO F.TO: DOTT.SSA G. CURRELI Il presente verbale previa lettura e conferma viene sottoscritto: IL PRESIDENTE F.TO: TERESA MARIA PANI ESECUTIVITA DELLA DELIBERAZIONE La presente deliberazione diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione (ai sensi dell art. 134, comma 3, D.Lgs.vo n 267/2000) La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (ai sensi dell art. 134, comma 4, D.Lgs.vo n 267/2000); Villacidro, lì 21.07.2015 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all Albo Pretorio del Comune il giorno 21/07/2015 dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 05/08/2015 5