COMUNE DI CASALVOLONE

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Transcript:

1 COMUNE DI CASALVOLONE PROVINCIA DI NOVARA Via Roma, 81 C.A.P. 28060 P.I. 00440600 Tel. 0161 117 fax. 0161 1197 responsabiletributi.casalvolone@reteunitaria.piemonte.it REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEL SERVIZIO DEL CORPO DI POLIZIA RURALE Annotazioni: Allegato alla delibera di Giunta Comunale n 0 del 14.01.200

2 INDICE GENERALE ART. 1 Oggetto ART. 2 Finalità ART. Caratteristiche ART. 4 Adempimenti ART. Requisiti ART. 6 Garanzie Assicurative ART. 7 Modalità del servizio ART. 8 Documenti e accessori di dotazione ART. 9 Adempimenti ART. 10 Entrata in vigore ART. 11 Norme finali pag. 4 4 6

Art. 1- Oggetto Il Comune di Casalvolone intende avvalersi del servizio di un Corpo di Polizia Rurale composto da Guardie volontarie ausiliarie o Agenti ausiliari di Polizia Rurale per la tutela del territorio comunale e dell ambiente in tutte le sue forme e componenti e per la salvaguardia dei biotipi che lo compongono. Art. 2 - Finalità Il servizio di Polizia Rurale, secondo i fini che precedono, costituisce un servizio del Paese di Casalvolone, del suo territorio e rimane alle dirette dipendenze del Sindaco o di un suo delegato. Il servizio viene affidato ai Corpi di Polizia Rurale, esso è composto da Agenti ed Ausiliari reclutati a seguito di un corso di formazione e di un periodo d addestramento e prova ed è coordinato da un responsabile di chiara professionalità. È quindi compito delle guardie rurali ausiliarie: a) Evitare e, se possibile, prevenire i danni e il degrado del patrimonio ambientale; b) Accertare, ove non sia stata possibile la prevenzione, le violazioni alla normativa vigente in tema ambientale; c) Prestare opera di soccorso e supporto all autorità, agli altri organismi istituzionali e di Protezione Civile in caso di infortuni e calamità. d) Svolgere altresì i servizi che l Amministrazione Comunale dispone, con l adozione di appositi ordini di servizio, ivi compreso il servizio di supporto alla Polizia Municipale in occasione di manifestazioni. Art. - Caratteristiche Nell esercizio delle loro funzioni le Guardie Rurali Ausiliarie sono, ai sensi dell art. 7/comma 2 lettera b del Codice di Procedura Penale, Agenti di Polizia Giudiziaria. Gli stessi possono cosiderarsi, con le modalità previste dall articolo della Legge 7//1986, n 6, Agenti di Pubblica Sicurezza. Art. 4 - Adempimenti Il servizio richiesto e riportato negli art. precedenti, è prestato in regime di volontariato e non dà, pertanto, luogo a nessun rapporto di lavoro con l Ente Civico. All atto dell incarico, dovranno dichiarare di aver preso specifica visione del presente Regolamento del servizio e alle clausole circa la volontarietà del rapporto. Art. - Requisiti Alla luce delle disposizioni che precedono, nonché degli articoli del T.U.LL.P.S. 18/6/191, n 77, il servizio è assegnato al Corpo di Polizia Rurale in possesso dei sottonotati requisiti: a) Aver superato, con esito positivo, il corso di formazione del Corpo di appartenenza; b) Essere cittadino della C.E.;

4 c) Aver raggiunto la maggiore età; d) Saper leggere e scrivere; e) Non aver riportato condanna per delitto; f) Essere d ottima condotta politica e morale; g) Essere in possesso del diploma di scuola dell obbligo; h) Essere di sana e robusta costituzione; i) Non essere stato espulso dalle Forze Armate ovvero da Corpi di Polizia locale o statale. Art. 6 - Garanzie assicurative All atto dell assegnazione dell incarico, i componenti il Corpo di Polizia Rurale devono essere in possesso di copertura assicurativa, per garantire il volontario contro i rischi derivanti dall espletamento dell incarico e contro i rischi di danni a terzi. Art. 7 - Modalità del servizio Il servizio delle Guardie Rurali Ausiliarie e degli allievi in addestramento, che li potranno accompagnare, consisterà nella presenza programmata, in particolari tempi, modi e località del territorio comunale, al fine di fornire ai cittadini ausilio informativo sulle norme a tutela dell ambiente e del territorio e vigilare sulle violazioni di legge e/o norme di cui alla deliberazione istitutiva del Corpo. I servizi programmati saranno regolati e diretti secondo un foglio di servizio, la cui esecuzione sarà coordinata dal Responsabile. Quando non è in servizio programmato la Guardia Rurale ausiliaria non può intervenire in merito ad illeciti riguardanti la polizia giudiziaria, permane, comunque, l impegno morale ad adoperarsi a prevenire i danni e/o le violazioni segnalando ad altri operatori di polizia in servizio le anomalie riscontrate. Di ogni intervento spontaneo o autorizzato, la Guardia Rurale Ausiliaria dovrà compilare una dettagliata relazione da inoltrare al comando operativo nel più breve tempo possibile. Il Responsabile relazionerà al Sindaco, o suo delegato, trimestralmente. Il servizio volontario è l espressione pubblica delle finalità del corpo, nel rapporto con i cittadini è un atto pubblico, nel rispetto delle leggi della Repubblica Italiana, prima fra tutte la Costituzione, a cui si è prestato giuramento di fedeltà. La Guardia Rurale Ausiliaria, quando entra in contatto con i cittadini, ha l obbligo assoluto di salutare e, se in abiti civili, di qualificarsi mediante esibizione del tesserino d identificazione, il comportamento della Guardia Rurale Ausiliaria, è sempre improntato a ferma cortesia e rispettoso dei diritti dei cittadini avvicinati. Le Guardie Rurali Ausiliarie, dovendo assumere informazioni e/o procedere a verbalizzazioni, avranno cura d identificare il trasgressore e trascrivere gli estremi dei documenti che comprovano le generalità dello stesso. Ogni Guardia Rurale Ausiliaria è tenuta a valutare la situazione e le circostanze cui è chiamata ad operare, e commisurerà, quindi, il suo intervento al fine di non aggravare le tensioni eventualmente in atto, ma si adopererà per limitare al danno minore le violazioni già commesse, cercando di evitare che vengano compiuti ulteriori e più gravi atti illeciti.

La durata dei servizi programmati è stabilita in base alle esigenze legate al servizio e alla disponibilità dei volontari. La squadra in servizio sarà composta da un responsabile e da uno o più agenti e/o allievi. In servizio, la Guardia Rurale ausiliaria eviterà, salvo necessità, di frequentare locali pubblici e comunque non consumerà prodotti alcolici né accetterà da terzi cittadini offerte di cibi e/o bevande, nella massima cortesia opporrà un diplomatico rifiuto. Dato il carattere preventivo dell impegno i servizi programmati vedranno le Guardie Rurali Ausiliarie vestire la divisa, salvo casi particolari in cui ciò sia controindicato. Gli agenti si muovono a piedi o con autoveicoli o motocicli del Corpo, regolarmente assicurati, per tali spostamenti, di volta in volta, autorizzati dal responsabile del Corpo o in sua assenza dal suo vice, si avrà diritto al rimborso del chilometraggio da concordarsi annualmente prima dell assegnazione dell incarico. Il servizio del Corpo è concordato trimestralmente con il Sindaco o suo delegato. Art. 8 - Documenti e Accessori di dotazione Il corpo di cui trattasi deve essere dotato di: - distintivo ed uniforme estiva/invernale approvata dall autorità competente; - blocchetto dei verbali e del materiale di cancelleria; - tessera di riconoscimento; - apparato radio rice-trasmittente; - una o più macchine fotografiche; - una o più autovetture di servizio. Art. 9 - Adempimenti Le Guardie Rurali Ausiliarie devono, nell espletamento del servizio, conformarsi al presente regolamento nonché, alle ulteriori, eventuali modifiche che l Amministrazione Comunale ritenesse di apportarvi. Il Responsabile del servizio dovrà curare nei modi d uso l aggiornamento di un registro con gli affari trattati e le relative determinazioni, nonché uno scadenziario degli adempimenti. Gli atti, le documentazioni, le notizie relative ai fatti e/o alle persone oggetto dell attività di vigilanza sono riservati a soggetti a segreto d ufficio, salvo il dovere d informazione all autorità giudiziaria o di polizia. La Giunta Comunale può disporre la sospensione del servizio al Corpo di Guardia Rurale, quando il servizio svolto risulta più volte in contrasto con gli articoli del presente regolamento. Art. 10 Entrata in vigore Il presente Regolamento entrerà in vigore decorsi quindici giorni dalla data di ripubblicazione all Albo Pretorio, da effettuarsi dopo che la deliberazione di approvazione di Consiglio Comunale è divenuta esecutiva.

6 Art. 11 - Norme finali Per ogni norma non prevista dal presente regolamento si fa espresso riferimento alle norme di legge o di regolamento in vigore.