S T A T U T O DELL'ENTE PER IL RESTAURO E LA UTILIZZAZIONE DI PALAZZO FARNESE E PER IL RESTAURO DELLE MURA FARNESIANE DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO ART. 1 E costituita ai sensi dell art. 14 c.c. l Associazione denominata "ENTE PER IL RESTAURO E LA UTILIZZAZIONE DI PALAZZO FARNESE E PER IL RESTAURO DELLE MURA FARNESIANE", con sede in Piacenza, Palazzo Farnese, Piazza Cittadella n. 29. ART. 2 L Associazione si propone i seguenti scopi: A) Promuovere e coordinare l'attività pubblica e privata, diretta al restauro di Palazzo Farnese e degli edifici della Cittadella Viscontea e della loro utilizzazione più appropriata secondo i progetti generali e particolari approvati dai competenti Organi, nonché al restauro delle mura farnesiane e precisamente della cinta Muraria di Piacenza eseguita in buona parte nel 1527 da Papa Clemente VII Medici e successivamente completata da Papa Paolo III e Pier Luigi Farnese. B) Eseguire e continuare mediante diretto appalto dei lavori, con i finanziamenti ad essa assegnati, i restauri e le opere di riadattamento dei fabbricati costituenti il complesso Farnesiano - Visconteo e le Mura Farnesiane. C) L Associazione non ha fini di lucro, persegue esclusivamente le finalità di solidarietà sociale sopra indicate, deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali ad esse connesse, ed intende essere retta e regolata oltre che dal Codice Civile, dagli artt. 87, 108 e 111 del D.P.R. 22/12/1986 N. 917 e successive modifiche ed integrazioni nonché del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, emanato in attuazione della delega contenuta negli articoli 3 commi 196-187 - 188 e 189 della legge Finanziaria 1997, trattandosi di associazione "no profit". ovvero Ente non commerciale. E' fatto divieto all Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra previste ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. L Associazione non può assolutamente distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la sua vita salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. ART. 3 Il patrimonio é costituito: PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione; 1
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti. Le entrate dell'associazione sono costituite: a) dalle quote sociali che sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili; b) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l attivo sociale. ART. 4 - L'esercizio finanziario chiude il 31/12 di ogni anno. Entro sessanta giorni dalla fine di ogni esercizio verranno obbligatoriamente predisposti dalla Giunta Esecutiva il conto consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio. ART. 5 Fanno parte dell'associazione: I soci di diritto; I soci benemeriti; I soci ordinari. Sono soci di diritto: I soci fondatori ed i parlamentari. SOCI Sono soci benemeriti: gli enti e le persone che si siano distinti per particolari meriti e competenze in ordine ai fini dell'associazione. Sono soci ordinari: Gli enti e le persone che ne facciano domanda e che abbiano versato la quota sociale. E comunque vietata la temporaneità della partecipazione alla Associazione. ART. 6 I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno, saranno considerati soci anche per l anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione. ART. 7 La qualità di socio si perde per dimissioni, per morosità od indegnità; la morosità verrà dichiarata dalla Giunta Esecutiva; la indegnità verrà sancita dall Assemblea dei Soci. ART- 8 Gli organi dell Ente sono: a) l'assemblea dei Soci ; b) la Giunta Esecutiva; c) il Presidente; d) il Collegio dei Revisori. 2
ART«9 Assemblea dei soci: a) I soci sono convocati in assemblea dalla Giunta Esecutiva almeno una volta all anno entro il 31 marzo, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, oppure mediante affissione neil albo della Associazione dell avviso di convocazione contenente l ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L Assemblea deve anche essere convocata su domanda motivata e formulata da almeno un decimo dei soci a norma dell art. 20 C. C.. Tutti gli organi dell Associazione dovranno essere liberamente eletti dalla Assemblea che è sovrana, salvo i mèmbri di diritto di cui all'art. 5, con pieno rispetto del principio del voto singolo di cui all art. 2532 C.C, secondo comma; alle convocazioni assembleari e alle deliberazioni sui bilanci sarà data pubblicità nelle "forme stabilite dalla Giunta esecutiva. L'Assemblea deve essere convocata in Piacenza anche fuori dalla sede sociale. b ) L'Assemblea determina gli indirizzi generali dell attività dell'associazione; c ) Vigila sull''osservanza dello Statuto e ne approva le eventuali modifiche; d ) Approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; e) Elegge ogni tre anni i componenti della Giunta Esecutiva non di nomina degli enti fondatori, il Presidente della Giunta Esecutiva, che sarà, di diritto, Presidente dell Assemblea e il Collegio dei Revisori dei Conti; f ) L'Assemblea delibera su tutto quanto altro ad essa demandato per legge e per Statuto; g) Hanno diritto di intervenire all Assemblea tutti i soci in regola nel pagamento della quota annua di associazione; h) I soci possono farsi- rappresentare da altri soci anche se membri della Giunta Esecutiva. Ciascun socio sarà portatore al massimo di due deleghe. Per l approvazione dei bilanci e le deliberazioni in merito alle responsabilità dei membri della Giunta stessa non saranno ammesse deleghe; i ) In mancanza del Presidente, l'assemblea è presieduta dal Vice Presidente della Giunta Esecutiva; in mancanza di entrambi, L"Assemblea nomina il proprio Presidente. Spetta al Presidente della Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento in Assemblea. Il Presidente dell'assemblea nomina un Segretario, e, in caso di votazione per schede segrete, due scrutatori; l ) Delle riunioni dell' Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario e quando previsto dal presente statuto, dagli scrutatori; m ) L Assemblea sarà valida in prima convocazione con la presenza di almeno un terzo dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti n ) Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. 3
ART. 10 La Giunta Esecutiva: a ) L'Associazione è amministrata dalla Giunta Esecutiva, composta di non più di undici membri,di cui otto elettivi e tre di diritto designati dagli enti pubblici con la qualifica di socio di diritto. In caso di dimissioni o decesso di un membro, la Giunta alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione dando precedenza nell'ordine ai non eletti e chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale. b) La Giunta, nomina nel proprio seno un Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere. c) La Giunta Esecutiva si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, o che ne sia fatta richiesta da almeno cinque dei suoi mèmbri e comunque almeno una volta Vanno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo e all ammontare della quota sociale. d) Per la validità de-lle deliberazioni occorre la maggioranza assoluta di voti. e) La Giunta è presieduta dal Presidente, in sua assenza dal vice Presidente, in loro assenza dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni della Giunta verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. f) La Giunta Esecutiva dovrà dare esecuzione alle deliberazioni dell Assemblea dei Soci; provvedere alla ordinaria e straordinaria amministrazione; decidere sulle domande di ade sione; potrà avanzare proposte all'assemblea specialmente in merito a quanto previsto dall'art. 2. g) La Giunta dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti. Agli stessi membri, per il compito svolto, non è dovuto alcun compenso. ART. 11 II Presidente: Il Presidente dell'assemblea dei Soci durerà in carica tre anni e potrà essere rieletto. Egli ha la rappresentanza dell Ente; presiede le riunioni dell assemblea e della Giunta Esecutiva. Può decidere, in casi di particolare urgenza, il finanziamento di determinati interventi da sottoporre alla successiva ratifica della Giunta Esecutiva. COLLEGIO DEI REVISORI ART«12 La gestione della Associazione è controllata da un Collegio di revisori, costituito da tre membri, eletti ogni tre anni dalla Assemblea dei Soci I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. 4
SCIOGLIMENTO ART. 13 Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio. II patrimonio dell Ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l organismo di controllo di cui all art. 3 comma 190 della Legge 23/12/1996 n. 662. CONTROVERSIE ART. 14 Tutte le eventuali controversie tra i Soci, tra questi e l Associazione o i suoi Organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre Probiviri da nominarsi dall Assemblea; essi giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura Il lodo arbitrale sarà inappellabile.. 5
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