Protocollo concernente la Conferenza europea dei Ministri dei trasporti

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Traduzione 1 Protocollo concernente la Conferenza europea dei Ministri dei trasporti 0.740.1 Concluso a Bruxelles il 17 ottobre 1953 Entrato in vigore per la Svizzera il 31 dicembre 1953 (Stato 8 marzo 2005) I Governi rappresentati alla Conferenza Europea dei Ministri dei Trasporti adunatasi a Bruxelles dal 13 al 17 ottobre 1953; Desiderosi d istituire una procedura che consenta di adottare misure efficaci per coordinare e razionalizzare i trasporti interni europei d importanza internazionale; Hanno convenuto quanto segue: Art. 1 Conferenza Europea dei Ministri dei Trasporti È istituita una «Conferenza Europea dei Ministri dei Trasporti» (detta qui di seguito «Conferenza»). Art. 2 Struttura della Conferenza La Conferenza comprende: a) un Consiglio dei Ministri dei Trasporti (detto qui di seguito «Consiglio»); b) un Comitato dei Supplenti (detto qui di seguito «Comitato»). Questi due organi sono coadiuvati da una Segreteria amministrativa. Art. 3 Scopi della Conferenza La Conferenza ha per scopi: a) di prendere qualsiasi misura destinata a conseguire, in un quadro generale o regionale, l impiego ottimale e lo sviluppo più razionale dei trasporti interni europei d importanza internazionale; b) di coordinare e di promuovere i lavori delle Organizzazioni internazionali che s interessano dei trasporti interni europei, tenuto conto dell attività delle autorità sovranazionali in questo campo. RU 1975 1747 1 Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell ediz. franc. della presente Raccolta. 1

0.740.1 Ordinamento generale e trasporto combinato Art. 4 Membri e membri associati della Conferenza 1. Sono membri della Conferenza le Parti contraenti del presente Protocollo. 2. Sono membri associati della Conferenza il Governo degli Stati Uniti d America e il Governo del Canada, se lo domandano, e qualsiasi altro governo la cui domanda d adesione come membro associato sia stata approvata all unanimità dal Consiglio. 3. I membri associati possono farsi rappresentare da osservatori a tutte le adunate del Consiglio e del Comitato. E loro comunicato ogni documento che procede dalla Conferenza. Art. 5 Consiglio Il Consiglio si compone dei Ministri cui sottostanno i trasporti interni nel quadro delle loro attribuzioni di governo. Nel caso in cui, in un Governo, più questioni sono di competenza di due o più Ministri, questi possono partecipare ai lavori del Consiglio, sempreché nessun governo membro disponga di più d un voto nel Consiglio. Art. 6 Comitato 1. Il Comitato si compone di funzionari designati in ragione di un supplente per Ministro, restando inteso che nessun Governo membro dispone di più di un voto nel Comitato. 2. Al Comitato spetta di: a) preparare le sedute del Consiglio; b) trattare i temi per i quali il Consiglio gli ha conferito la delega; c) informare il Consiglio dei provvedimenti presi nei diversi Paesi per applicare le conclusioni prese dalla Conferenza. Art. 7 Disposizioni amministrative a) La sede amministrativa della Conferenza è Parigi. Il Consiglio si aduna alla sede amministrativa della Conferenza o in altro luogo, secondo quanto decide. Il Comitato si aduna di norma alla sede amministrativa della Conferenza; può adunarsi altrove se lo decide il Consiglio, d intesa con il governo interessato. b) Il Segretario amministrativo è aggregato amministrativamente alla Segreteria dell Organizzazione Europea di Cooperazione Economica, ma, nell esercizio delle sue funzioni, dipende unicamente dalla Conferenza. I segretari amministrativi sono designati con l approvazione della Conferenza. Sono incaricati della redazione degli ordini del giorno, dei rendiconti e processi verbali delle riunioni dei Consiglio e del Comitato. Iscrivono le conclusioni della Conferenza e sono incaricati della distribuzione di documenti e della conservazione degli archivi della Conferenza. 2

Conferenza europea dei ministri dei trasporti Prot. 0.740.1 Art. 8 Gruppi ristretti a) Possono essere istituiti gruppi ristretti per esaminare e proseguire la discussione, nel quadro della Conferenza, di quesiti che costituiscono un interesse particolare per taluni membri e perseguono le finalità della Conferenza. b) L istituzione di un gruppo ristretto dev essere notificata al Consiglio che va informato dell andamento generale dei lavori del gruppo. c) Gli altri membri, se giudicano d essere interessati, sono ammessi a seguire l esame, le discussioni del Gruppo, ma non possono opporsi al proseguimento di quest ultime nell ambito della Conferenza. Art. 9 Conclusioni della Conferenza a) Le conclusioni della Conferenza sono applicate nei Paesi che le hanno condivise; a tale riguardo, i Ministri dei Trasporti interessati prendono o propongono, ciascuno nella materia che lo concerne e nel limite della competenza nazionale, ogni adeguato provvedimento. b) Se la conclusione di un accordo internazionale generale o ristretto appare necessaria, ciascun Ministro dei Trasporti interessato chiede al suo governo di conferire, a lui stesso oppure a una o più persone specialmente designate a tale scopo, i pieni poteri per concludere questo accordo internazionale. Qualsiasi accordo così concluso tra un determinato numero di governi membri è aperto all adesione degli altri governi membri. c) In taluni casi particolari, la Conferenza o un Gruppo ristretto può, con voto emesso all unanimità e nonostante le disposizioni delle lettere a) e b), trasmettere le sue conclusioni a un organizzazione internazionale investita di una facoltà decisionale, chiedendole di adottare siffatta conclusione, come sua decisione. d) Qualsiasi governo membro della Conferenza, ma non partecipe di una organizzazione internazionale, che avesse preso una decisione in virtù delle disposizioni della lettera c), può notificare alla Conferenza l intenzione di agire come se non fosse vincolato da detta decisione. Art. 10 Ordinamento finanziario a) L Organizzazione Europea di Cooperazione Economica è invitata ad assumere gli stipendi e le spese della Segreteria amministrativa e a fornire i mezzi materiali necessari alla funzionalità della Conferenza. Nondimeno, se un organo della Conferenza si aduna fuori sede, il Paese invitante sopporta le spese cagionate dalla riunione, salvo gli stipendi della Segreteria amministrativa che sono assunti dall Organizzazione Europea di Cooperazione Economica. b) I Governi membri della Conferenza che non sono partecipi dell Organizzazione Europea di Cooperazione Economica contribuiscono alle spese della Conferenza secondo disposizioni particolari da adottare tra questi governi e l Organizzazione Europea di Cooperazione Economica. 3

0.740.1 Ordinamento generale e trasporto combinato c) Le condizioni d applicazione del presente articolo e dell articolo 7 costituiscono l oggetto di un accordo tra la Conferenza e l Organizzazione Europea di Cooperazione Economica. Art. 11 Rapporti con le organizzazioni internazionali a) La conferenza può istituire rapporti con le organizzazioni internazionali, sovranazionali, intergovernative e non governative che s interessano alle questioni di trasporti interni europei. b) Se alla Conferenza sono proposti determinati quesiti tecnici, che abbisognano di una disamina particolare, il Consiglio o il Comitato affida, ogni qualvolta sia possibile e nel modo che gli sembra più adeguato, la cura di eseguire gli studi necessari a un organizzazione internazionale, intergovernativa o non governativa competente, la quale s interessa ai trasporti interni europei. Fondandosi su questi studi, il Comitato sottopone al Consiglio, per approvazione, le sue conclusioni. c) (1) È riconosciuto che la Conferenza ha un interesse notevole a consultare l Organizzazione Europea di Cooperazione Economica riguardo ai problemi dei trasporti interni europei presentanti un interesse economico generale e a consultare parimente le altre organizzazioni di cui al paragrafo (a) sui problemi di trasporto del loro ambito rispettivo. La consultazione dev essere possibilmente reciproca. (2) L Organizzazione Europea di Cooperazione Economica, se giudica che un quesito disaminato dalla Conferenza presenta un interesse economico generale, può chiedere all unanimità di essere consultata, restando inteso che anche la Conferenza può domandare, alle stesse condizioni, di essere consultata, dall Organizzazione Europea di Cooperazione Economica, su problemi di sua propria competenza. Art. 12 Regolamento interno 1. Il regolamento interno allegato al presente Protocollo disciplina i lavori della Conferenza. 2. Il Consiglio può rivedere o completare il regolamento interno con una decisione presa all unanimità. Art. 13 Modificazioni Il presente Protocollo può essere modificato dal Consiglio, tenuto conto che i Ministri devono pronunciarsi all unanimità ed essere muniti di pieni poteri dei loro Governi; le modificazioni entrano in vigore non appena sono state approvate da tutti i Governi. Art. 14 Firma, ratificazione ed entrata in vigore 1. Il presente Protocollo è aperto alla firma sino al 1 maggio 1954 a tutti i Governi rappresentati alla Conferenza Europea dei Ministri dei Trasporti, tenuta a Bruxelles dal 13 al 17 ottobre 1953. 4

Conferenza europea dei ministri dei trasporti Prot. 0.740.1 2. Ciascuno di questi governi può divenire partecipe del presente Protocollo: a) mediante la firma senza riserva di ratificazione; b) mediante la firma con riserva di ratificazione, seguita dalla ratificazione. 3. Nei casi indicati nel paragrafo 2(b) del presente articolo, gli strumenti di ratificazione sono depositati presso il Governo belga e la ratificazione ha effetto nel giorno del deposito degli strumenti. Il Governo belga lo comunicherà ai Governi indicati nel paragrafo 1. 4. Il presente Protocollo entrerà in vigore non appena almeno sei Governi l avranno definitivamente approvato sia mediante la firma senza riserva di ratificazione, sia mediante la firma seguita dalla ratificazione. Per ciascun Governo che, dopo l entrata in vigore del presente Protocollo, lo firmerà senza riserva di ratificazione o lo ratificherà, il Protocollo entrerà in vigore al momento della firma o della ratificazione. 5. Nondimeno, in attesa dell entrata in vigore del presente Protocollo, i Governi che l hanno firmato con riserva di ratificazione convengono, per evitare ogni indugio, di applicarlo provvisoriamente a contare dalla firma, purché lo consentano le loro rispettive norme costituzionali. Art. 15 Adesione 1. Ciascun Governo europeo non firmatario può divenir partecipe del presente Protocollo aderendovi dopo che la sua domanda di partecipare alla Conferenza sia stata unanimamente approvata dal Consiglio. 2. Gli strumenti d adesione sono depositati presso il Governo belga e l adesione ha effetto a contare dal deposito. Art. 16 Disdetta Qualsiasi governo membro può disdire il presente Protocollo con un preavviso di sei mesi al Governo belga, che lo notificherà agli altri governi membri. In fede di che, i Plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo. Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 1953, in francese e in inglese, i due testi facenti parimente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Governo belga, il quale ne comunicherà copia certificata conforme a tutti i governi partecipanti. (Seguono le firme) 5

0.740.1 Ordinamento generale e trasporto combinato Regolamento interno della Conferenza Europea dei Ministri dei Trasporti Art. 1 Consiglio a) Il Consiglio elegge, alla maggioranza dei membri presenti, un Ufficio composto del Presidente e di due Vicepresidenti. L Ufficio è eletto di principio annualmente e resta in carica sino alla designazione del nuovo Ufficio. b) Il Presidente uscente è di norma sostituito dal primo Vicepresidente dell anno precedente e quest ultimo dal secondo Vicepresidente. c) Un membro dell ufficio se, durante il suo mandato, lascia le funzioni di Ministro dei Trasporti nel proprio governo, è automaticamente sostituito dal Ministro succedutogli. Art. 2 Il Consiglio si aduna di norma almeno una volta l anno su convocazione del suo Presidente. Questi convoca inoltre il Consiglio se almeno un terzo dei membri lo chiede espressamente. Art. 3 Comitato L Ufficio del Comitato si compone di un Presidente e di due Vicepresidenti. Il Presidente e i Vicepresidenti del Comitato, per assicurare un collegamento stretto tra l ufficio del Consiglio e quello del Comitato, sono rispettivamente i Supplenti del Presidente e dei Vicepresidenti del Consiglio. Art. 4 Il Comitato si aduna ogniqualvolta lo giudica necessario ma sempre a ogni seduta del Consiglio. Il Presidente convoca parimente il Comitato a domanda o con l assenso di almeno un terzo dei suoi membri. Art. 5 Salvo decisione contraria del Consiglio, le sedute del Consiglio e del Comitato non sono pubbliche. Art. 6 Gruppi ristretti I Gruppi ristretti, costituiti giusta l articolo 8 del Protocollo, disciplinano i metodi di lavoro. Art. 7 Ordine del giorno a) Prima di ogni seduta del Consiglio o del Comitato, l ufficio interessato stabilisce un ordine del giorno provvisorio. 6

Conferenza europea dei ministri dei trasporti Prot. 0.740.1 b) Primo oggetto dell ordine del giorno è l esame dei provvedimenti presi dai Paesi membri per applicare le conclusioni della Conferenza. c) L ordine del giorno provvisorio è messo a disposizione dei membri almeno sei settimane prima del giorno di ogni sessione del Consiglio e almeno tre settimane innanzi la data delle sessioni del Comitato. d) All apertura di ogni sessione, qualunque membro ha il diritto di iscrivere un tema all ordine del giorno provvisorio. Quest ultimo è successivamente adottato alla maggioranza dei membri presenti. Art. 8 Voti Le Risoluzioni prese dal Consiglio o dal Comitato riguardo a questioni di procedura aventi per oggetto l andamento dei lavori sono adottate alla maggioranza dei membri presenti, salvo speciale disposizione contraria. Art. 9 Quorum Per qualsiasi adunata del Consiglio o del Comitato, il quorum è conseguito se sono presenti o rappresentati almeno i due terzi dei membri. Art. 10 Resoconti È allestito un resoconto per ogni adunata del Consiglio e del Comitato. Art. 11 Condizioni Se la Conferenza discute un quesito del quale è competente un organizzazione internazionale, il Comitato può convenire accordi alla maggioranza per prendere conoscenze dell opinione dell organizzazione corrispondente. Art. 12 Disposizioni diverse A meno che l Ufficio del Consiglio o il Comitato non decida altrimenti, i documenti emananti dalla Conferenza sono comunicati solo ai governi membri o associati. Art. 13 L Ufficio del Consiglio può, con l assenso del Consiglio, pubblicare comunicati di stampa riguardanti i lavori della Conferenza. 7

0.740.1 Ordinamento generale e trasporto combinato Campo d'applicazione del protocollo il 10 agosto 2004 Stati partecipanti Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) Firmato senza riserva di ratificazione (F) Entrata in vigore Albania 15 novembre 2001 A 15 novembre 2001 Armenia 15 dicembre 2003 A 15 dicembre 2003 Austria 26 aprile 1954 F 24 aprile 1954 Azerbaigian 7 ottobre 1998 A 7 ottobre 1998 Belarus 21 marzo 1997 A 21 marzo 1997 Belgio 17 novembre 1953 31 dicembre 1953 Bosnia e Erzegovina 22 marzo 1994 A 22 marzo 1994 Bulgaria 8 giugno 1994 A 8 giugno 1994 Croazia 4 novembre 1992 S 8 ottobre 1991 Danimarca 13 luglio 1954 13 luglio 1954 Estonia 26 aprile 1993 A 26 aprile 1993 Finlandia 1 dicembre 1976 A 1 dicembre 1976 Francia 17 ottobre 1953 F 31 dicembre 1953 Georgia 3 agosto 2000 A 3 agosto 2000 Germania 17 ottobre 1953 F 31 dicembre 1953 Grecia 3 agosto 1955 3 agosto 1955 Irlanda 22 gennaio 1963 22 gennaio 1963 Islanda 20 agosto 1998 A 20 agosto 1998 Italia 17 ottobre 1953 F 31 dicembre 1953 Lettonia 24 maggio 2000 A 24 maggio 2000 Liechtenstein 8 marzo 2000 A 8 marzo 2000 Lituania 27 dicembre 1994 A 27 dicembre 1994 Lussemburgo 26 febbraio 1955 26 febbraio 1955 Macedonia 26 febbraio 1997 A 26 febbraio 1997 Malta 16 luglio 2002 A 16 luglio 2002 Moldova 30 agosto 1996 A 30 agosto 1996 Norvegia 13 luglio 1954 13 luglio 1954 Paesi Bassi 9 marzo 1954 9 marzo 1954 Polonia 30 giugno 1993 A 30 giugno 1993 Portogallo 24 luglio 1954 24 luglio 1954 Regno Unito 1 marzo 1954 1 marzo 1954 Repubblica Ceca 6 luglio 1993 A 6 luglio 1993 Romania 25 novembre 1993 A 25 novembre 1993 Russia 17 maggio 1999 A 17 maggio 1999 Serbia e Montenegro 18 luglio 2002 A 18 luglio 2002 Slovacchia 16 febbraio 1994 A 16 febbraio 1994 Slovenia 14 dicembre 1992 A 14 dicembre 1992 Spagna 13 gennaio 1954 13 gennaio 1954 Svezia 8 gennaio 1954 8 gennaio 1954 Svizzera 17 ottobre 1953 F 31 dicembre 1953 8

Conferenza europea dei ministri dei trasporti Prot. 0.740.1 Stati partecipanti Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) Firmato senza riserva di ratificazione (F) Entrata in vigore Turchia 12 maggio 1954 12 maggio 1954 Ucraina 5 febbraio 2002 A 5 febbraio 2002 Ungheria 3 dicembre 1992 A 3 dicembre 1992 9

0.740.1 Ordinamento generale e trasporto combinato 10