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C O M U N E D I C A V A C U R T A Provincia di Lodi REGOLAMENTO della BIBLIOTECA COMUNALE Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 05/03/2005 e modifica nr. 45 del 24.12.2009

SOMMARIO Art. 1 - Istituzione Art. 2 - Compiti e servizi della Biblioteca finalità del servizio Art. 3 - Servizi telematici e multimediali Art. 4 - Servizi per bambini e ragazzi Art. 5 - Compiti del Comune Art. 6 - Personale della Biblioteca Art. 7 - Personale non di ruolo Art. 8 - Commissione della Biblioteca Art. 9 - Regole di funzionamento e compiti della Commissione Biblioteca Art. 10 - Apertura al pubblico della Biblioteca Art. 11 - Norme generali Art. 12 - Carta dei Servizi Art. 13 - Patrimonio e ordinamento delle raccolte Art. 14 - Incremento delle raccolte Art. 15 - Donazioni e lasciti Art. 16 - Inventari, registri e cataloghi Art. 17 - Procedure di catalogazione e classificazione Art. 18 - Conservazione e revisione del patrimonio Art. 19 - Consultazione in sede Art. 20 - Prestito a domicilio Art. 21 - Prestito interbibliotecario Art. 22 - Servizio di riproduzione Art. 23 - Uso dei locali della Biblioteca per altre attività Art. 24 - Modifiche al Regolamento Art. 25 - Pubblicizzazione del Regolamento Art. 26 - Norme transitorie e finali 1

PREMESSA E istituita la Biblioteca pubblica del Comune di Cavacurta, intitolata all ex Sindaco MARIO FIORETTI, per la quale il Comune di Cavacurta riconosce, sostiene e promuove, nell ambito delle proprie competenze, il ruolo fondamentale delle attività culturali e formative, nella consapevolezza della funzione primaria e centrale che esse rivestono per uno sviluppo equilibrato della comunità. ART. 1 ISTITUZIONE La biblioteca, servizio informativo e documentario di base della comunità, è un istituzione che concorre a garantire il diritto dei cittadini ad accedere liberamente alla cultura, ai documenti e all informazione, nella condivisione dei principi contenuti nel manifesto dell UNESCO sulle Biblioteche pubbliche. A tal fine, essa aderisce al Sistema Bibliotecario Lodigiano e favorisce la condivisione delle risorse e lo sviluppo della rete bibliotecaria in conformità alla normativa regionale e nazionale ed in coerenza con le linee programmatiche della Regione Lombardia e della Provincia di Lodi. ART. 2 COMPITI E SERVIZI DELLA BIBLIOTECA FINALITA DEL SERVIZIO La Biblioteca Comunale di Cavacurta è un istituzione culturale aperta al pubblico e costituisce unità di servizio del Sistema Bibliotecario Lodigiano e dell organizzazione bibliotecaria regionale con la qualifica tipologica di biblioteca di base, (ai sensi della L.R. nr 81 del 14.12.1985 la biblioteca di Base assicura, nel proprio ambito territoriale, servizi di lettura, consultazione, prestito e di informazioni generali, con la disponibilità di un patrimonio librario e documentario adeguato al bacino d utenza.) I servizi sono forniti sulla base dell uguaglianza di tutti i cittadini, senza distinzione di razza, sesso, religione, nazionalità, lingua, condizione sociale o grado di istruzione. La Biblioteca assicura, in modo completo e coordinato nell ambito del Sistema Bibliotecario, i seguenti servizi: a) acquisizione, ordinamento, conservazione, e progressivo incremento nel rispetto degli indirizzi e standard bibliotecari indicati dalla regione del patrimonio librario documentario e multimediale, nonché promozione del suo uso pubblico; b) salvaguardia e valorizzazione del materiale librario e documentario raro e di pregio; c) raccolta, ordinamento e fruizione delle pubblicazioni, del materiale documentario e multimediale concernente la storia e la cultura in ambito comunale; d) prestito interbibliotecario del materiale librario disponibile, sia documentario che multimediale; e) realizzazione di attività culturali correlate alle funzioni proprie della biblioteca: diffusione della lettura, del libro, del documento e dell informazione; f) collaborazione e partecipazione, come centro di informazione, alle attività e ai servizi culturali e di pubblico interesse svolti sul territorio da enti pubblici e privati; Inoltre la Biblioteca si fa parte attiva per il deposito di una copia delle pubblicazioni curate dal proprio Comune. La Biblioteca attua, al fine di conseguire l integrazione delle risorse bibliografiche e documentarie esistenti sul proprio territorio, in proprio od attraverso il Sistema Bibliotecario, forme di collegamento e cooperazione con istituzioni bibliotecarie e archivistiche, pubbliche e private, attraverso apposite convenzioni. 2

ART. 3 SERVIZI TELEMATICI E MULTIMEDIALI La Biblioteca di Cavacurta promuove la diffusione, la conoscenza e l uso di strumenti telematici e multimediali (postazioni internet) quali risorse fondamentali per garantire l accesso all informazione e la diffusione del sapere. Tale servizio è disciplinato da apposito regolamento. ART. 4 SERVIZI PER BAMBINI E RAGAZZI In considerazione delle particolari esigenze dell utenza più giovane e della necessità di diffondere la pubblica lettura, la Biblioteca prevede appositi spazi, allestiti con patrimonio librario, rivolti a bambini e ragazzi di età compresa tra 0 e 13 anni. Tali servizi tendono a favorire la massima accessibilità alle strutture e promuovere la creatività, l autonomia della scelta, lo sviluppo delle capacità espressive, critiche e conoscitive degli utilizzatori più giovani. ART.5 COMPITI DEL COMUNE La Biblioteca fa capo al Comune. Essa è amministrata direttamente dal Comune stesso, che ne garantisce il funzionamento in conformità alla normativa regionale vigente. In particolare il Comune: a) formula, sentita la Commissione (vedi art.nr 8), i programmi pluriennali e i piani annuali relativi alla Biblioteca individuando gli interventi da realizzare, i servizi da privilegiare e sviluppare, le ipotesi di cooperazione con soggetti pubblici e privati mediante la stipula di convenzioni e le modalità di verifica dei risultati rispetto ai programmi pluriennali regionali e provinciali; b) definisce le previsioni di spesa per gli interventi e i servizi di cui alla lettera precedente e le relative quote di finanziamento da iscrivere a bilancio; c) fornisce la Biblioteca di personale professionalmente qualificato e quantitativamente sufficiente per consentire un adeguata ed efficiente erogazione dei servizi; d) provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali e delle attrezzature della biblioteca; e) assicura la continuità dei servizi della Biblioteca adottando orari di apertura al pubblico rispondenti alle esigenze degli utenti e tali da consentire il funzionamento del servizio di interprestito; f) approva il regolamento della Biblioteca e ne nomina la Commissione; g) propone alla Regione interventi per il recupero, la conservazione, la valorizzazione e la tutela del materiale librario e documentario raro e di pregio; h) provvede alla qualificazione ed alla formazione del personale, anche favorendone la partecipazione a iniziative formative, in orario lavorativo, svolte anche da altri Enti; Inoltre il Comune si impegna a rispettare i propri compiti e i relativi oneri finanziari, secondo quanto stabilito dall atto di adesione al Sistema Bibliotecario del Lodigiano. 3

ART. 6 PERSONALE DELLA BIBLIOTECA La dotazione di personale, individuata nell ambito della struttura organica del comune comprende profili professionali riferiti specificatamente alle biblioteche di ente locale, con particolari competenze in materia di organizzazione, tutela e fruizione del patrimonio librario. Il reclutamento del personale destinato al servizio di pubblica lettura deve avvenire, nel rispetto delle normative, prevedendo la massima valorizzazione dei titoli di studio, scientifici e di servizio, specificatamente attinenti alle funzioni bibliotecarie. Il personale della Biblioteca viene inquadrato nei ruoli organici del Servizio Biblioteca secondo le norme previste ed è tenuto a partecipare a iniziative di aggiornamento professionale organizzate dalla provincia, dalla regione e da altri enti. I Bibliotecari operano in piena autonomia professionale nel rispetto dei principi della deontologia professionale e degli standard tecnici fissati dai competenti organismi regionali, nazionali e internazionali. Non potendo far fronte ad una assunzione di personale a tempo indeterminato per il servizio di biblioteca, il Comune di Cavacurta si avvale di bibliotecario qualificato dipendente in ruolo di altro Comune, mediante convenzione tra Enti Locali. La responsabilità della Biblioteca di Cavacurta è affidata al bibliotecario convenzionato, sotto la direzione del funzionario dell area di riferimento (Area Finanziaria). Il bibliotecario determina, sulla base degli indirizzi fissati dall Amministrazione, gli obiettivi e i criteri di massima per conseguirli, in particolare: a) esercita le funzioni tecniche, amministrative ed organizzative inerenti l attività ordinaria della Biblioteca assicurandone il funzionamento e l erogazione dei servizi; b) svolge, anche avvalendosi della collaborazione di altri bibliotecari e coordinandosi con le biblioteche appartenenti al Sistema, le funzioni inerenti l acquisizione del materiale librario e documentario, il suo ordinamento ed il suo uso pubblico; c) è responsabile della consistenza e della conservazione delle raccolte; d) elabora i programmi annuali o pluriennali del servizio, di adeguamento dell organico della Biblioteca, delle attività di promozione della lettura e di aggiornamento professionale curandone l attuazione; e) elabora periodicamente relazioni tecnico-statistiche sul funzionamento del servizio; f) cura la partecipazione attiva della struttura alle riunioni del Comitato Tecnico del Sistema Bibliotecario ART. 7 PERSONALE NON DI RUOLO Il personale non di ruolo, impiegato e reclutato nei modi previsti dalla legge, deve essere qualificato professionalmente e possedere le competenze attinenti al profilo professionale ricoperto. Eventuale personale non qualificato professionalmente (volontari e/o volontari del servizio civile nazionale, ecc.) si può affiancare, ma non sostituire al personale specializzato. L eventuale impiego di personale volontario deve essere regolato da apposite convenzioni stipulate dal Comune. 4

ART.8 COMMISSIONE DELLA BIBLIOTECA Ai sensi della L.R. 81/85 viene istituita la Commissione della Biblioteca, di nomina consigliare, che è così composta: - Sindaco o Assessore delegato dal Sindaco, componente di diritto ed è il Presidente; - nr. 6 membri in rappresentanza del Consiglio Comunale di cui n. 4 di maggioranza e n. 2 di minoranza segnalati dai Capogruppo scelti anche al di fuori dei propri componenti; - Responsabile della Biblioteca (bibliotecario) con compiti specifici di consulenza e con voto consultivo in merito al patrimonio librario. ART.9 REGOLE DI FUNZIONAMENTO E COMPITI DELLA COMMISSIONE DELLA BIBLIOTECA La Commissione della Biblioteca è convocata e presieduta dal Presidente che è il Sindaco o Assessore delegato al quale spetta anche la firma della corrispondenza. La convocazione è disposta dal Presidente con avviso scritto contenente data, ora, luogo ove si tiene la riunione e l ordine del giorno. La convocazione viene recapitata al domicilio dei Commissari, almeno due giorni interi prima di quello in cui si tiene la seduta e deve essere esposta all Albo Pretorio. Nella prima seduta si provvede all elezione del Vicepresidente e del Segretario a maggioranza assoluta dei votanti. A parità di voto è proclamato eletto il più anziano di età. Il Segretario redige il verbale di ogni seduta (firmato dal presidente e dal segretario stesso), cura la trasmissione degli atti e provvede agli adempimenti necessari al funzionamento della Commissione. La Commissione si riunisce validamente con la presenza della metà dei Commissari assegnati oltre al Presidente. Il Presidente, di propria iniziativa o su richiesta dei Commissari, può invitare alla riunione della Commissione, tecnici, funzionari ed esperti per l esame di specifici argomenti, i quali possono partecipare alla discussione, ma non hanno diritto di voto. Il Commissario che non partecipa alle sedute della Commissione per n. 3 (tre) sedute consecutive, senza giustificato motivo, viene dichiarato decaduto e si procede alla sua sostituzione. La Commissione dura in carica quanto il Consiglio comunale e comunque fino alla nomina del nuovo Consiglio Comunale. I componenti della Commissione possono essere rieletti. La Commissione ha compiti : 1) propositivi ed esecutivi in merito ad iniziative culturali, folcloristiche e ricreative, collaborando attivamente all organizzazione, ad esempio: visite ai musei, mostre, fiere, uscite di interesse culturale etc. 2) consultivi e di verifica in ordine ai programmi formulati dall Amministrazione comunale In particolare: - esprimendo, prima dell adozione da parte dell Amministrazione comunale, il proprio parere sui programmi annuali o pluriennali elaborati dal Responsabile del servizio; 5

- avanzando proposte in merito all elaborazione di tali programmi; - verificando l attuazione del regolamento della Biblioteca e dei programmi. 3) sceglie modi e momenti per raccogliere le esigenze dell utenza trasmettendole al Comune 4) mantiene costanti collegamenti con gli organi collegiali delle scuole al fine di programmare un costante rapporto tra scuola e Biblioteca; 5) mantiene rapporti con associazioni ed enti per la realizzazione delle attività sopra citate (vedi punto 1) Le modalità di funzionamento e la composizione della Commissione sono determinate da apposito regolamento nel rispetto delle norme previste dalla L.R. 81/85. E facoltà dell Amministrazione comunale attribuire i compiti propri di tale organismo ad altra commissione di nomina consiliare avente la medesima composizione. ART. 10 APERTURA AL PUBBLICO DELLA BIBLIOTECA L accesso è libero e gratuito, ogni cittadino può usufruire dei servizi a condizione di garantire il rispetto dei diritti altrui, del patrimonio pubblico e di attenersi alle regole del presente regolamento. L orario di apertura al pubblico è stabilito con provvedimento del Segretario Comunale e non può essere, complessivamente, inferiore alle 12 ore settimanali. Gli orari, così come eventuali periodi di chiusura, vanno comunicati al pubblico in modo chiaro e tempestivo. ART. 11 NORME GENERALI Ogni cittadino ha il diritto di usufruire dei servizi offerti dalla Biblioteca a condizione di osservare le norme previste e garantire il rispetto dei diritti degli altri utenti. In particolare non è consentito: - introdurre animali; - l accesso ai locali il cui uso è riservato al personale; - fumare in qualsiasi parte della Biblioteca; - l uso di cellulari nelle sale lettura e di studio; - l uso di qualsiasi tipo di attrezzatura senza l autorizzazione del personale addetto; - introdurre nelle sale di consultazione e lettura zaini o borse, che vanno depositate negli appositi spazi di custodia; E inoltre vietato danneggiare in alcun modo materiale di proprietà del servizio o portarlo all esterno dello stesso senza la preventiva autorizzazione del personale. Eventuali danni a materiali della Biblioteca vanno risarciti. Nei locali della Biblioteca deve essere mantenuto un comportamento ed un tono di voce rispettoso nei confronti dei presenti. Qualora vengano accertate infrazioni al presente regolamento, il Responsabile del servizio adotterà i necessari provvedimenti. 6

ART. 12 CARTA DEI SERVIZI- Entro un anno dall entrata in vigore del presente Regolamento, di concerto con gli altri servizi appartenenti al Sistema Bibliotecario Lodigiano, viene predisposta la Carta dei Servizi della Biblioteca che persegue il fine della soddisfazione delle esigenze dell utente, della ricerca, della qualità e dell economicità del servizio. Si configura, in tal senso, come uno strumento agile ad uso dei cittadini ed ispirato a principi di uguaglianza, imparzialità, continuità del servizio, partecipazione, efficienza ed efficacia. In essa vengono individuati i fattori di qualità, gli standard di erogazione del servizio, le tariffe relative alle diverse prestazioni e gli strumenti di tutela dell utente. La Carta dei Servizi è approvata dalla Giunta Comunale e viene periodicamente aggiornata per essere adeguata sia alle esigenze degli utenti che alle condizioni organizzative del servizio. ART. 13 PATRIMONIO E ORDINAMENTO DELLA RACCOLTE Il patrimonio della Biblioteca è costituito dal materiale librario e documentario su qualsiasi supporto, cataloghi, inventari e basi dati, attrezzature, arredi, opere artistiche, immobili destinati ad ospitarne le strutture. Il materiale librario e documentario è organizzato in sezioni e fondi, omogenei tra loro, e tali da consentirne la conservazione favorendone, al contempo, l uso e l accesso. ART.14 INCREMENTO DELLE RACCOLTE Le raccolte possono essere incrementate per acquisti, per doni, per scambi. La scelta dei materiali librari e documentari per l incremento del patrimonio della biblioteca è affidata al personale della biblioteca che la programma in riferimento all utenza, alle caratteristiche e finalità del servizio e si attiva per rendere possibile il coordinamento degli acquisti nell ambito del Sistema. La programmazione deve anche tenere conto delle risorse condivise con le altre biblioteche. Qualsiasi utente può proporre l acquisto di materiale librario e documentario non posseduto dalla Biblioteca. Le proposte vengono vagliate dal bibliotecario ed accolte se coerenti con le finalità del servizio e le caratteristiche delle raccolte. Per le richieste di acquisto devono essere predisposti appositi strumenti accessibili al pubblico. ART.15 DONAZIONI E LASCITI L accettazione di eventuali lasciti di fondi librari organici, o di particolare pregio, a favore della Biblioteca è subordinata all accettazione da parte dell Amministrazione comunale, sentito il parere del responsabile del servizio. Per la donazione di opere singole, o comunque costituenti fondo non omogeneo, provvede direttamente il responsabile del servizio che, al fine dell inserimento nel patrimonio della biblioteca, ne vaglia lo stato e la conformità alle caratteristiche delle raccolte. Art.16 INVENTARI, REGISTRI E CATALOGHI La Biblioteca conserva e aggiorna, su vari supporti (cartacei, magnetici e telematici) i seguenti inventari e registri: 7

- registro cronologico d entrata - registro degli iscritti al prestito - registro delle opere scartate o smarrite; Pone inoltre a disposizione del pubblico cataloghi, su supporto cartaceo o informatico, organizzati in modo tale da rendere pienamente accessibile la conoscenza delle proprie raccolte ed il patrimonio del Sistema Bibliotecario. ART.17 PROCEDURE DI CATALOGAZIONE E DI CLASSIFICAZIONE Tutto il materiale librario, documentario e multimediale ammesso a far parte del patrimonio deve essere assunto in carico in appositi elenchi e registri. La catalogazione delle opere è affidata al Centro di Catalogazione del Sistema Bibliotecario del Lodigiano che ne curerà l esecuzione in conformità con le procedure elencate nell apposita carta dei servizi elaborata dal Sistema stesso. ART.18 CONSERVAZIONE E REVISIONE DEL PATRIMONIO La Biblioteca provvede a controlli e verifiche periodiche dello stato delle raccolte assicurando, nel contempo, tutti quegli interventi necessari ad assicurare la conservazione, anche fisica, del patrimonio. Operazioni di riproduzione del materiale su supporti non cartacei, a fine conservativo, vanno concordate con i competenti uffici della Regione Lombardia ed eseguiti a norma degli standard vigenti. Periodicamente al fine di garantire il costante aggiornamento delle raccolte, e sulla scorta delle indicazioni date dai programmi pluriennali regionali e provinciali, la Biblioteca effettua operazioni di revisione del proprio patrimonio. A seguito della revisione deve essere avviato allo scarto il materiale giudicato inservibile o superato. Per le modalità operative si farà riferimento a quelle elaborate in ambito di Sistema. ART.19 CONSULTAZIONE IN SEDE La consultazione in sede delle opere collocate a scaffale aperto è libera, mentre quella del materiale non direttamente a disposizione degli utenti avviene, nelle modalità previste, per il tramite degli addetti alla distribuzione. Sono esclusi dalla consultazione i materiali non riportanti il timbro della Biblioteca. Al momento della cessata consultazione l utente deve restituire il materiale al personale. Chi desidera che l opera consultata rimanga disponibile deve farne richiesta. Se non richiesta dopo il secondo giorno dal deposito viene ricollocata al suo posto. La consultazione di opere rare o di pregio è concessa previa la presentazione di un documento d identità e la compilazione dell apposito modulo di richiesta e deve avvenire con modalità tese a salvaguardare l integrità del materiale. Per ragioni di conservazione può essere disposta, in modo temporaneo, l esclusione dalla consultazione di alcuni documenti. Eventuali deroghe devono essere autorizzate dal responsabile del servizio. L accettazione di richieste di opere non direttamente a disposizione degli utenti cessa 15 minuti prima della chiusura 8

ART.20 PRESTITO A DOMICILIO Il prestito è un servizio gratuito assicurato dalla Biblioteca a tutti i cittadini regolarmente iscritti. L iscrizione avviene mediante la presentazione di un documento di identità e dà luogo alla consegna di una tessera che permette l accesso a tutti i punti facenti parte del Sistema Bibliotecario. La tessera d iscrizione è personale e non cedibile e deve essere presentata ogni qual volta l utente utilizza il servizio di prestito. L utente è tenuto a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo. Per i ragazzi di età inferiore ai 18 anni l iscrizione deve essere avallata da un genitore o da chi ne esercita la patria potestà. L iscrizione implica l accettazione delle norme che regolamentano il servizio che devono essere adeguatamente pubblicizzate e, comunque, facilmente e liberamente consultabili. Particolari dati personali richiesti agli utenti verranno utilizzati nel rispetto della vigente normativa sulla privacy e finalizzate allo svolgimento delle funzioni istituzionali previste dal presente regolamento. Di norma non possono essere date in prestito più di 2 opere per volta. La durata del prestito è di 30 giorni prorogabili, per identico periodo, su richiesta avanzata prima della scadenza e in base alle modalità previste dal servizio. La proroga non è concedibile qualora l opera sia stata, nel frattempo, prenotata da altro utente. Il responsabile del servizio, per ragioni valide e motivate, può altresì, chiedere, in qualsiasi momento l immediata restituzione delle opere in prestito Sono esclusi dal prestito: - opere edite anteriormente al 1900; - materiale di consultazione; - materiale raro o di pregio - periodici; - materiale che per ragioni di servizio richieda un esclusione temporanea; L utente è responsabile della buona conservazione del materiale preso in prestito che deve essere restituito nelle stesse condizioni in cui era al momento della consegna. In caso di smarrimento o grave danneggiamento l utente è tenuto alla sostituzione con esemplare identico indicato dal personale della Biblioteca o, qualora l opera non sia più in commercio, a risarcire il danno sulla base delle indicazioni del Responsabile del servizio. Per ritardi nella riconsegna delle opere che superino 90 giorni dalla data di prestito, e dopo ripetuti solleciti telefonici o scritti, la Biblioteca può procedere all esclusione dell utente dal prestito, in tutti i punti del sistema, per un periodo pari a quello del ritardo. Dopo 3 (tre) provvedimenti di carattere temporaneo l esclusione potrà diventare definitiva. Di tale misura verrà dato pronto avviso all utente. Le operazioni di prestito cessano 5 minuti prima dell orario di chiusura. ART. 21 PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO La Biblioteca svolge un regolare e vicendevole servizio di interprestito con gli altri punti aderenti al Sistema Bibliotecario del Lodigiano. Le opere desiderate possono essere richieste presso il servizio di riferimento e secondo le modalità stabilite dallo stesso. Al momento dell arrivo del materiale la Biblioteca provvederà ad avvisare l utente. Trascorsi 7 giorni da tale avviso, in caso di mancato ritiro, l opera verrà restituita al servizio di provenienza. La durata del prestito è di 30 giorni a decorrere dalla data di consegna all utente ed è regolato dalle stesse disposizioni di cui all art. 18. Titolare della procedura è la Biblioteca che ha effettuato la consegna dell opera all utente. Oggetto del servizio è l intero patrimonio delle biblioteche del Sistema con le seguenti esclusioni e limitazioni: - volumi esclusi dal prestito, perché di consultazione o per altri motivi, dalle singole biblioteche; - volumi posseduti dal servizio di riferimento ma in prestito; 9

- periodici La Biblioteca, anche in collaborazione con gli altri servizi del Sistema Bibliotecario, si attiverà inoltre per rendere possibile l interprestito con altri servizi nazionali ed internazionali. A differenza dell interprestito effettuato all interno del Sistema, che resta gratuito, tale tipo di prestito interbibliotecario può presentare dei costi. I costi del servizio di prestito interbibliotecario al di fuori del Sistema provinciale sono a carico dell utente secondo le modalità previste dalla Biblioteca prestante. ART.22 SERVIZIO DI RIPRODUZIONE Il servizio di riproduzione è attivato in maniera occasionale, è gestito nel rispetto delle vigenti normative sul diritto d autore, e può comprendere riproduzioni fotostatiche, da supporti non a stampa (da microfilm, microfiches, cd-rom od altro) o ottenute attraverso accessi ad internet. Il costo di ciascun tipo di servizio è fissato dal Comune e deve essere esposto in modo visibile dall utenza. Il servizio è riservato, con l eccezione della documentazione scaricabile via internet, al materiale di proprietà della Biblioteca. Per esigenze particolari può essere concesso di effettuare riproduzioni, di elementi del patrimonio, all esterno della Biblioteca dietro deposito di documento d identità. Di norma non possono essere fotocopiati i volumi ed il materiale a stampa editi anteriormente al 1900, i materiali che presentino rischi di deterioramento, le opere che per dimensioni e consistenza della carta possono deteriorarsi, il materiale per i quali si può ottenere una riproduzione da altro tipo di supporto. Deroghe possono essere concesse dal Responsabile del servizio in caso di comprovate necessità. Le riproduzioni fotografiche del materiale della Biblioteca, o le acquisizioni di immagini tramite strumenti informatici, sono possibili previa richiesta da sottoporre al Responsabile del servizio. La riproduzione deve avvenire nei locali della Biblioteca ed essere effettuata utilizzando tutte le cautele atte a garantire la conservazione degli originali. Le spese di riproduzione fotografica sono a totale carico dei richiedenti. Alla Biblioteca dovrà essere consegnato il negativo in caso di riproduzione fotografica o un supporto informatico contenente il materiale acquisito. E vietata la riproduzione e la diffusione, in qualsiasi forma, di opere (o parti di esse) di proprietà della Biblioteca, senza la preventiva autorizzazione da parte della stessa. ART.23 USO DEI LOCALI DELLA BIBLIOTECA PER ALTRE ATTIVITA L uso dei locali della Biblioteca per attività promosse da altre istituzioni o associazioni, aventi finalità inerenti ai compiti della Biblioteca, deve essere regolato in modo da non interferire con il funzionamento della stessa. L autorizzazione viene concessa dal Responsabile del servizio. Per iniziative, non rientranti nelle finalità istituzionali del servizio, la concessione è di competenza del Sindaco previa acquisizione del parere del Responsabile della Biblioteca. ART.24 MODIFICHE AL REGOLAMENTO Le modifiche al presente regolamento sono di competenza del Consiglio Comunale. 10

ART.25 PUBBLICIZZAZIONE AL REGOLAMENTO Il presente regolamento deve essere liberamente accessibile agli utenti del servizio; la Biblioteca adotterà le opportune iniziative per rendere note, agli utenti, le norme che regolano l erogazione del servizio. ART.26 NORME TRANSITORIE E FINALI Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione del medesimo e la conseguente ripubblicazione per 15 giorni all Albo Pretorio. 11