SICUREZZA DELLE MACCHINE AGRICOLE

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SICUREZZA DELLE MACCHINE AGRICOLE Sabato 28 gennaio 2017 - UDINE Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine Dipartimento di Prevenzione S.O.C. Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro Lui Federico federico.lui@asuiud.sanita.fvg.it Bacchetti Carlo carlo.bacchetti@asuiud.sanita.fvg.it Ogni diritto sul presente lavoro è riservato ai sensi della normativa vigente. La riproduzione, la pubblicazione e la distribuzione, totale o parziale, di tutto il materiale contenuto in questa presentazione, sono espressamente vitati in assenza di autorizzazione scritta degli autori.

Programma : PARTE 1. Principi di sicurezza per costruttori, venditori ed utilizzatori di macchine agricole Direttive comunitarie e di prodotto; La Direttiva macchine e la Direttiva trattori; Il D.Lgs. 81/2008 e la sicurezza delle attrezzature di lavoro. PARTE 2. Messa a norma e revisione dei trattori agricoli Dalle circolari ministeriali alla linee guida INAIL: evoluzione normativa Principi di sicurezza tecnica delle trattrici (sistemi di protezione in caso di ribaltamento, presa di potenza, parti calde e organi in moto ) La revisione delle trattrici. Abilitazione all uso delle macchine e delle trattrici agricole

PARTE 1. Principi di sicurezza per costruttori, venditori ed utilizzatori di macchine agricole

Le Direttive Comunitarie

LA DIRETTIVA MACCHINE La prima direttiva macchine Direttiva 89/392/CE poi modificata dalla 98/37/CE Recepita in Italia con il D.P.R. 459/96 del 24.07.1996 in vigore dal 21.09.1996 La seconda direttiva macchine attualmente in vigore abroga la precedente Direttiva 2006/42/CE Recepita in Italia con il D.Lgs 17/2010 del 27.01.2010 in vigore dal 06.03.2010

LA DIRETTIVA TRATTORI La prima direttiva Direttiva 74/150/CE del 04.03.1974 ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all omologazione dei trattori agricoli o forestali La prima direttiva trattori Direttiva 2003/37/CE del 26.05.2003 abroga la 74/150/CE Recepita in Italia con il Decreto 19 novembre 2004 pubblicato in G.U. il 16.04.2005 in vigore dal 01.07.2005 fino al 31.12.2017 La seconda direttiva trattori Regolamento 167/2013 del 05.02.2013 abroga la 2003/37/CE in vigore dal 01.01.2016 in regime transitorio piena applicazione dal 01.01.2018

La Direttiva 2006/42/CE Strumento a livello comunitario per imporre agli Stati membri di vietare o limitare l'immissione sul mercato di alcuni tipi di macchine che presentano rischi per la salute e la sicurezza delle persone a causa di lacune nella(e) pertinente(i) norma(e) armonizzata(e) o a causa delle loro caratteristiche tecniche, o per assoggettare tali macchine a condizioni speciali. Strumento per assicurare l applicazione dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute al fine di garantire che la macchina sia sicura.

La Direttiva 2006/42/CE si applica a: a)macchine -Insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un applicazione ben determinata

ESCLUSIONI Direttiva 2006/42/CE - Le attrezzature specifiche per i parchi giochi: - Le macchine specificamente progettate o utilizzate per uso nucleare; - Le armi, incluse le armi da fuoco; - I trattori agricoli e forestali per i rischi oggetto del decreto 19 novembre 2004, di recepimento della direttiva 2003/37/CE, ad esclusione delle macchine installate su tali veicoli; - I prodotti elettrici ed elettronici che rientrano nelle categorie oggetto delle direttiva 2006/95/CE

ATTENZIONE L entrata in vigore del Regolamento 167/2013 implica una riscrittura delle esclusioni della Direttiva 2006/42/CE. La nuova versione: I trattori agricoli e forestali escluse le macchine installate su tali veicoli. Si considerano macchine installate (trad. mounted equipment) anche tutte le attrezzature originariamente progettate e predisposte dal costruttore del trattore per altri fini: bracci telescopici, caricatori, attrezzature da scavo, battipalo posteriori, attrezzaura per lo sfalcio, il taglio e la manuenzione del verde ecc.

Esempio Dir. 2006/42/CE Reg. 167/2013

Il Regolamento 167/2013 Strumento a livello comunitario per sostituire i sistemi di omologazione degli Stati membri con una procedura di omologazione dell Unione fondata sul principio di armonizzazione completa, che al tempo stesso tenga nel debito conto il rapporto costi/benefici e presti particolare attenzione alle piccole e medie imprese.

Il Regolamento 167/2013 si applica a: Omologazione dei veicoli aventi una velocità massima per costruzione non inferiore a 6 km/h ed all omologazione CE dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche previsti per tali veicoli. VEICOLO: qualsiasi trattore, rimorchio o macchina intercambiabile trainata completi, incompleti o completati, destinati ad essere utilizzati nell attività agricola o forestale.

Il Regolamento 167/2013 VEICOLO TRATTORE: qualsiasi trattore agricolo o forestale a ruote o cingoli, a motore, avente almeno 2 assi ed una velocità massima per costruzione non inferiore ai 6 km/h RIMORCHIO: qualsiasi rimorchio agricolo o forestale, essenzialmente destinato al trasporto di carichi e progettato per essere impiegato unitamente ad un trattore a fini agricoli o forestali.

ESCLUSIONI Regolamento 167/2013 -[ ]; -Alle macchine progettate appositamente per usi forestali, quali le macchine a strascico (skidder) o autocaricanti (forwarder) per l esbosco, come definito dalla norma ISO 6814:2000; -Alle macchine forestali costruite su telai di macchine per movimento terra definite dalla norma iso 6165:2001; -Alle macchine intercambiabili completamente portate durante la circolazione stradale.

Reg. 167/2016 - Articolo 18 Prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 1.I costruttori garantiscono che i veicoli siano progettati, costruiti e assemblati in modo da ridurre al minimo i rischi di lesioni per persone che lavorino sul veicolo o con esso. 1.I costruttori garantiscono che i veicoli, i componenti e le entità tecniche indipendenti soddisfino le prescrizioni loro pertinenti fissate dal presente regolamento, compresi quelle relative a:

R.O.P.S. (Roll Over Protective Structures) Strutture di protezione in caso di ribaltamento

F.O.P.S. (Falling Object Protective Structures) Strutture di protezione in caso di caduta di oggetti

Posti a sedere per passeggeri e sedile del conducente

Cinture di sicurezza e punti di ancoraggio delle stesse

O.P.S. (Operator Protection Structures) Protezione del conducente contro la penetrazione di oggetti

Prese di potenza

Ma ancora Esposizione del conducente al livello sonoro Spazio di manovra e accesso al posto guida Protezione degli elementi motori Protezione del conducente contro sostanze pericolose Protezione dall esposizione a parti o materiali a temperature estreme Manuale d uso Comandi, compresi la sicurezza e l affidabilità, dei sistemi di controllo, i dispositivi di emergenza e di arresto automatico Protezione contro i rischi meccanici Funzionamento e manutenzione, compresa la pulizia sicura del veicolo Ripari e dispositivi di protezione Informazioni, avvertenze e marcatura Materiali e prodotti batterie

Direttive a confronto I SOGGETTI COINVOLTI Direttiva 2006/42/CE Fabbricante: persona fisica o giuridica che progetta e/o realizza una macchina o una quasi macchina [ ] ed è responsabile della sua conformità ai fini dell immissione sul mercato o per uso personale. Mandatario: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita all interno della Comunità che abbia ricevuto mandato scritto dal fabbricante per eseguire a suo nome, in tutto o in parte, gli obblighi e le formalità del presente decreto. Reg. 167/2013 Costruttore: persona fisica o giuridica che, dinanzi all autorità di omologazione, è responsabile di tutti gli aspetti delle procedura di omologazione o di autorizzazione, per assicurare la conformità della produzione ed è inoltre responsabile per la problematiche di vigilanza del mercato [ ]. Rappresentante del costruttore Importatore Distributore

Direttive a confronto MESSA IN ESERCIZIO Direttiva 2006/42/CE Immissione sul mercato: prima messa a disposizione, all interno della Comunità, a titolo oneroso o gratuito, di una macchina o di quasi macchina a fini della distribuzione o di utilizzazione. Messa in servizio: primo utilizzo, conforme alla sua destinazione, all interno della Comunità, una macchina [ ] Reg. 167/2013 Immissione sul mercato: la messa a disposizione per la prima volta nell Unione di un veicolo [ ] Entrata in circolazione: il primo uso nell Unione, conforme allo scopo per cui è stato progettato [ ]

Cliente (cosa aspettarsi) Fabbricante o mandatario (cosa deve fare) L iter CE di una macchina Direttiva 2006/42/CE Valutare i rischi della macchina Individuare le soluzioni in conformità all All. I Principi generali punto 1 in conformità ai RES All. I Costituire il F.T.C. in conformità all All. VII parte A Manuale delle istruzioni per l uso in conformità all All. I punto 1.7.4. MACCHINA Dichiarazione CE di conformità in conformità all All. II parte 1 sez. A Marcatura CE in conformità all All. III Manuale delle istruzioni per l uso FORMAZIONE ED INFORMAZIONE

Cliente (cosa aspettarsi) Costruttore (cosa deve fare) L iter di omologazione UE di un veicolo Reg. 167/2013 Scelta tipologia di omologazione (unica fase, mista, fasi successive Art. 20 Domanda di omologazione CE Costituzione scheda tecnica e dati progettuali Ricezione certificato di omologazione dall autorità Certificato di conformità (gratuito) Manuale delle istruzioni per l uso Targa regolamentare con opportuna marcatura Art. 21 Art. 22 Art. 24 VEICOLO Art. 33 FORMAZIONE ED INFORMAZIONE Art. 34

Direttive a confronto SORVEGLIANZA DEL MERCATO Direttiva 2006/42/CE Sorveglianza del mercato: [ ] Le funzioni di autorità di sorveglianza per il controllo della conformità alle disposizioni del presente decreto legislativo, sono svolte dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero del Lavoro che operano attraverso i propri organi ispettivi Reg. 167/2013 Vigilanza del mercato: Gli Stati membri organizzano ed effettuano la vigilanza del mercato e i controlli di veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti che entrano nel mercato conformemente al capo III del regolamento (CE) n. 765/2008.

La Direttiva 2006/42/CE Sanzioni principali Fabbricante o Mandatario MACCHINA NON CONFORME: immissione sul mercato o messa in servizio di macchina non conforme e modifiche a macchine dotate di marcatura CE che ne comportino la non conformità. Sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 24.000 euro. QUASI-MACCHINA NON CONFORME: contravvenendo alle prescrizioni dell art. 10 (procedure di valutazione della conformità delle quasi-macchine) Sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro. ASSENZA DI MARCATURA: immissione sul mercato o messa in servizio di macchina conforme ma priva di dichiarazione di conformità. Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 12.000 euro.

Reg. 167/2016 artt. 41-44 CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA Accertamento della non conformità di un veicolo, sistema, componente od entità recante omologazione UE del tipo o marchio di omologazione Provvedimenti necessari per ripristinare la conformità Notifica alle analoghe autorità competenti della Comunità europea Possibile revoca dell omologazione

Altri aspetti della SORVEGLIANZA DEL MERCATO art. 6 co. 3. Direttiva 2006/42/CE art. 3 co. 7 D.Lgs 17/2010 Gli Stati membri non impediscono, in particolare in occasioni di fiere, di esposizioni, di dimostrazioni e simili, la presentazione di macchine o di quasi-macchine non conformi alla presente direttiva, purché un cartello visibile indichi chiaramente la non conformità di dette macchine e l impossibilità di disporre delle medesime prima che siano rese conformi [ ] ATTIVITÀ DI VIGILANZA IN FIERA

Le Direttive comunitarie trovano applicazione nei decreti legislativi e ministeriali di recepimento e, per alcuni principi generali, nel D.Lgs 81/2008. Come? Articolo 70 Requisiti di sicurezza 1.[ ] le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro

Imprese familiari e lavoratori autonomi sono soggetti al rispetto di queste norme? Come? Articolo 21 Disposizioni relative ai componenti delle imprese familiari [ ] 1.[ ] a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III Sanzioni a carico Arresto fino a un mese o ammenda da 219,20 a 657,60 euro

Fabbricanti e fornitori? Come? Articolo 23 Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori 1.Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuale ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro [ ] Sanzioni a carico Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 10.960,00 a 43.840,00 euro

ATTENZIONE ALLA PUBBLICITÀ Perché? Chiunque promuove pubblicità per macchine che non rispettano le prescrizioni del presente decreto legislativo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro.

Parliamone Se prendo tre elementi e li metto insieme che succede?

Parliamone Ti comunico ufficialmente che sei un FABBRICANTE!

Parliamone

Riflettiamo: Corretta gestione delle macchine COSTRUTTORE FORNITORE UTILIZZATORE CONFRONTO le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;. i rischi presenti nell ambiente di lavoro; i rischi derivanti dall impiego delle attrezzature stesse; i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.

PARTE 2. Messa a norma e revisione dei trattori agricoli

Parliamo di cose recenti art. 182 del D.P.R. n. 547 del 1955 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro I posti di manovra dei mezzi ed apparecchi di sollevamento e di trasporto devono: a)potersi raggiungere senza pericolo; b)essere costruiti o difesi in modo da consentire l esecuzione delle manovre, i movimenti e la sosta, in condizioni di sicurezza; c)permettere la perfetta visibilità di tutta la zona di azione del mezzo [ ]

30 anni di Circolari Ministeriali n. 141/1970 Norme di sicurezza per i trattori agricoli [ ] sin dal 1950, la conferenza internazionale del lavoro, ha segnalato la necessità di approfondire lo studio dei problemi di sicurezza del lavoro nell agricoltura, posti dalla meccanizzazione del settore. [ ] si è avuto modo di constatare un sempre più largo impiego, in Europa, di cabine per la protezione dei conducenti dei trattori, ovvero di adeguati telai di sicurezza [ ]. Per le caratteristiche e la consistenza delle cabine o dei telai di sicurezza si fa riferimento alle decisioni dell Organizzazione di Cooperazione e Sviluppo Economico (O.C.S.E.) [ ] n. 193/1972 Prevenzione infortuni Cabine o Telai di protezione nei trattori agricoli [ ] com è noto, la norma di base alla quale il Ministero del Lavoro esercita la vigilanza si basa sull art. 182 del D.P.R. n. 547 del 1955[ ]

n. 201/1973 Prevenzione infortuni Cabine o Telai di protezione nei trattori agricoli Seguito alla circ. 193 [ ] 1) i trattori cui si applicano le disposizioni in parola sono quelli a due assi, montati su ruote con carreggiata minima superiore a 1000 mm e peso superiore a 800 kg. 2) I sistemi e le modalità di prova sono quelli previsti dai Codici di normalizzazione dell O.C.S.E. 3) I termini entro i quali devono essere attuate le disposizioni in parola sono rispettivamente il 30.09.1973 per i costruttori e il 31.12.1973 per i commercianti.

n. 209/1973 Prevenzione infortuni Cabine o Telai di protezione nei trattori agricoli Seguito alla circ. 201 [ ] i termini debbono intendersi unificati e prorogati per tutti i casi alla data del 31 dicembre 1973 [ ] Si intende cioè, che dopo tale termine non potranno più essere cedute a qualsiasi titolo le trattrici di cui al punto 1 che siano sprovviste dei mezzi di protezione di parola [ ]

Art. 182 DPR 547/55 RIASSUMENDO I posti di manovra dei mezzi ecc. devono: a)potersi raggiungere senza pericolo; b)essere costruiti o difesi [ ] in condizioni di sicurezza; c)permettere la perfetta visibilità di tutta la zona di azione del mezzo [ ] Circ. Min. Lav. 141/1970 sancisce la diramazione a tutti i costruttori europei di macchine agricole dei criteri e delle modalità di prova delle caratteristiche e consistenza delle cabine o dei telai di sicurezza secondo quanto diramato dall OCSE nel 1967. Circ. Min. Lav. 201/1973 sancisce quali sono i trattori ai quali si applicano le disposizioni di cui sopra (massa superiore 800 kg e carreggiata superiore a m 1); sistemi e modalità di prova (code normalisè ecc.); termini di attuazione delle disposizioni di cui sopra 01 gennaio 1974.

Si poneva quindi il problema relativo alle trattrici esistenti (ante 1974)

n. 49/1981 Prevenzione infortuni Cabine o Telaio di protezione di trattrici agricole a ruote [ ] anche le trattrici immatricolate prima dell 1.1.1974 devono essere munite di strutture di protezione in caso di ribaltamento [ ] Vista la difficoltà incontrata nella realizzazione di cabine o telai a quattro montanti sono state effettuate prove atte a qualificare, ai fin della resistenza, anche telai a due montanti realizzate secondo quanto stabilito dal Codice normalizzato per le prove ufficiali delle trattrici agricole dell OCSE 74

Fermo restando quanto sopra potrà essere considerato idoneo un telaio costruito in conformità ai disegni allegati e distinguendo le trattrici in due fasce [ ] CARATTERISTICHE COMUNI: Acciaio non inferiore a FE 42C; Ancoraggio al ponte posteriore o al corpo della trattrice; [ ] Bulloni Φ 16; Luce massima in altezza di 900 mm dal piano superiore del sedile [ ]. CARATTERISTICHE SPECIFICHE: Trattrici con peso superiore a 2,5 ton e carreggiata min. superiore a 1000 mm le dimensioni dei profilati del telaio [ ] Trattrici con peso inferiore a 2,5 ton e carreggiata minima superiore a mm 1000 [ ]

passarono più 10 anni D.Lgs n. 626 del settembre 1994 miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro Titolo III Uso attrezzature di lavoro art. 35 Obblighi del datore di lavoro co. 1) il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature di lavoro adeguate al lavoro da svolgere ovvero adatte a tali scopi ed idonee ai fini della sicurezza e della salute Le specifiche erano citate nell Allegato XV

Allegato XV punto 1. prescrizioni applicabili ad attrezzature di lavoro mobili, semoventi o non semoventi 1.3 le attrezzature di lavoro mobili con lavoratore a bordo devono limitare, nelle condizioni di utilizzo reali, i rischi derivanti da un ribaltamento dell attrezzatura di lavoro: [ ] se sussiste il pericolo che il lavoratore trasportato a bordo, in caso di ribaltamento, rimanga schiacciato tra parti dell attrezzatura di lavoro e il suolo, deve essere installato un sistema di ritenzione del lavoratore trasportato.

RIASSUMENDO D.Lgs. 626/94 Art. 35 il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori [ ] attrezzature idonee ai fini della sicurezza [ ] ; Allegato XV punto 1.3. specifiche; D.Lgs. 359/99 Aprile 2000 entrano in vigore le modifiche apportate alla 626/94 a seguito del recepimento di una direttiva comunitaria 95/63/CE ed in particolare quelle riguardanti il Titolo III della 626/94 Uso delle attrezzature di lavoro 30 giugno 2001 obbligo di adeguamento anche per le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori alla data del 5 dicembre 1998.

n. 11/2005 Requisiti dei trattori agricoli rispetto al rischio di ribaltamento [ ] si ritiene che i fabbricanti possono e debbono costruire e commercializzare trattori dotati dei sistemi di protezione del posto di guida di che trattasi, vale a dire telaio ROPS abbinati a sedili muniti di cinture di sicurezza [ ] NOVITÀ: Gruppo di Lavoro ISPESL adeguamento trattori in servizio Quando sul mercato non sono disponibili i dispositivi previsti dal fabbricante si applicano LINEE GUIDA ISPESL

n. 3/2007 Requisiti di sicurezza dei trattori agricoli o forestali applicazione di dispositivi di protezione per il conducente in caso di ribaltamento [ ] è stata elaborata la sezione Installazione dei dispositivi di protezione in caso di ribaltamento nei trattori agricoli o forestali [ ] sostituisce la Circolare n. 49/81 Garantisce attuazione al punto 1.3 dell allegato XV al D.Lgs 626/94 (telaio di protezione + cinture di sicurezza) Arriviamo infine al: D.Lgs 81/2008 Testo unico sulla sicurezza sul lavoro

RIASSUMENDO Circ. n. 3/2007 Ministero del Lavoro e delle Previdenza Sociale Danno piena attuazione a quanto previsto dall Allegato XV punto 1.3 D.Lgs. 359/99 (modifica alla 626/94). Viene sancito che le Linee Guida ISPESL, con l ultimo aggiornamento, sono rappresentative dello stato dell arte e di fatto vanno a sostituire la Circ. 49/81; D.Lgs 81/2008 Testo unico sulla sicurezza sul lavoro Allegato V Parte II punto 2.4 Struttura che limiti i rischi di ribaltamento (ROPS ecc.); Installazione di un sistema di ritenzione del conducente (cinture)

ART. 21 D.Lgs 81/2008 Disposizioni relative ai componenti dell impresa familiare di cui all art. 230-bis del Codice Civile e ai lavoratori autonomi I componenti dell impresa familiare di cui all art. 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell art. 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo devono: a) Utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III; b) Munirsi di DPI ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III; c) [...] TITOLO III - uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale (Artt. da 69 a 87)

ADEGUAMENTO DELLA TRATTRICE

Esempio di attacco all assale posteriore di una trattrice FIAT 411R

RIASSUMENDO Per i trattori che sono sprovvisti del dispositivo di protezione in caso di capovolgimento e costruiti dopo il 01.01.1974 si deve chiedere al costruttore del trattore (o al rivenditore) il dispositivo omologato per lo specifico modello.

In assenza di un telaio omologato (cessata produzione, fallimento costruttore, non disponibilità a catalogo) e per le trattrici costruite prima del 1974, si DEVE procedere all adeguamento scegliendo uno dei seguenti modi:

1. dispositivo di protezione costruito in conformità alle linee guida nazionali INAIL (ex ISPESL);

2. dispositivo di protezione costruito in conformità alle Direttive europee ovvero ai codici OCSE di riferimento validati con prove sperimentali;

3. dispositivo di protezione progettato ad hoc per lo specifico trattore. In questo caso è necessaria relazione tecnica del progettista che certifichi l idoneità del dispositivo alle sollecitazioni previste per il tipo di trattore su cui è montato.

NOTA: Per quest ultimo ed in tutti i casi in cui la verifica del superamento delle prove di resistenza sia stata eseguita solamente mediante calcoli strutturali, per poter circolare su strada, è richiesto l aggiornamento della carta di circolazione del trattore con visita e prova presso i Centri Prova della Motorizzazione

CASO 1: DOCUMENTAZIONE DA ESIBIRE ALL AUTORITÀ DI CONTROLLO: Dichiarazione di corretta costruzione del dispositivo di protezione in caso di ribaltamento realizzato conformemente alle Linee Guida. Dichiarazione di corretta installazione dello stesso. CASO 2: Dichiarazione di corretta istallazione del dispositivo di protezione in caso di ribaltamento realizzato conformemente alle Direttive Comunitarie ovvero ai codici OCSE nel pieno rispetto dei criteri, delle procedure e delle informazioni tecniche fornite dal costruttore della struttura di protezione. Documentazione rilasciata dal centro prova. CASO 3: Carta di circolazione con relativo aggiornamento riguardante l installazione della struttura di protezione. Relazione tecnica di calcolo ed elaborati grafici certificati da progettista abilitato.

UN CASO PRATICO DI TRATTRICE DA ADEGUARE

ADEGUAMENTO NON CONFORME

ADEGUAMENTO CONFORME

Spunto di riflessione: I trattori omologati prima del 7 maggio 1997 possono essere dotati di sedili del conducente non omologati e quindi sprovvisti di cintura di sicurezza. Per adeguare questo tipo di veicoli si deve provvedere ad installare un sedile omologato, oppure si può installare un sedile non omologato purché provvisto di ancoraggi per le cinture di sicurezza. Il sedile non deve in nessun caso alterare le condizioni di omologazione del trattore.

Spunto di riflessione: In caso di installazione di un sedile non omologato, il costruttore dello stesso rilascia una dichiarazione di rispondenza ai requisiti minimi previsti (il sedile è provvisto di ancoraggio per cinture di sicurezza). Tale documento è conservato a cura dell utente insieme alla dichiarazione di corretta installazione.

ATTENZIONE Qualora si debba procedere alla sostituzione del sedile su trattrici già adeguate ai sensi della Circ. 49/81 controllare attentamente la distanza tra il piano superiore del nuovo sedile e la traversa dell arco di protezione poiché potrebbe non essere garantito il Volume di Sicurezza (VdS)

PRESA DI POTENZA ACCESSO AL POSTO DI GUIDA PROTEZIONE DELLE PARTI CALDE GANCIO DI TRAINO PROTEZIONE DELLE CINGHIE

PRESA DI POTENZA

PRESA DI POTENZA NON PROTETTA PRESA DI POTENZA PROTETTA

AGGANCIO RIMORCHIO

ACCESSO AL POSTO DI GUIDA

Altezza massima dal suolo di 55 cm

PRIMA DOPO

PROTEZIONE DELLE CINGHIE PROTEZIONE DELLE PARTI CALDE

REVISIONE DELLE TRATTRICI AGRICOLE

Decreto 20 maggio 2015 Revisione generale periodica delle macchine agricole ed operatrici

Art. 6 Revisione delle macchine agricole ed operatrici in circolazione

Milleproroghe Decreto Legge n. 210 del 30.12.2015 Obbligo di revisione per la macchine agricole soggette ad immatricolazione slittato al 30 giugno 2016

Decreto 20 maggio 2015 Revisione generale periodica delle macchine agricole ed operatrici

4 Etc Ogni gruppo e sottogruppo avrà le sue SPECIFICHE TECNICHE di controllo come previsto dall art. 1

ABILITAZIONE ALL USO DELLE TRATTRICI AGRICOLE

COME DIMOSTRO L ESPERIENZA PREGRESSA?

Riassumendo: 1. Chi ha esperienza documentata di almeno 2 anni alla data del 31.12.2015 dovrà frequentare il corso di aggiornamento entro il 13.03.2017 (4h di cui 3 pratica) 2. Chi è stato assunto prima del 31.12.2015 ed è incaricato dell uso delle macchine agricole senza l esperienza di 2 anni, dovrà frequentare il corso completo entro il 31.12.2017 (1h normativa + 2h tecnica + 5h pratica) 3. Chi è e sarà assunto dopo il 31.12.2015 dovrà frequentare il corso per l abilitazione prima dell uso delle macchine agricole. (come punto 2)

ALLEGATO VIII dell Accordo 22.02.2012 Requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratico per Lavoratori addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali (8 13 ore) [ ] l utilizzo di trattori agricoli o forestali diversi da quelli esplicitamente considerati nel presente allegato, richiede il possesso, da parte dell operatore di almeno una delle abilitazioni del presente allegato. [ ] [ ] Il possesso dell abilitazione di cui al presente allegato esonera, nell ambito dei lavori agricoli e forestali, in caso di montaggio di attrezzi sui trattori agricoli e forestali per elevare o sollevare carichi, scavare, livellare, livellare-asportare superfici, aprire piste o sgombraneve, dal possesso di altre abilitazioni previste dal presente accordo [ ]

ADEGUAMENTO DELLE MOTOAGRICOLE

MOTOCOLTIVATORE + RIMORCHIO = MOTOAGRICOLA

GRAZIE DELL ATTENZIONE