ART. 1 (Finalità) ART. 2 (Requisiti di localizzazione)



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ART. 1 (Finalità) 1. Il presente Regolamento disciplina la concessione di incentivi per i lavori di manutenzione straordinaria che i privati proprietari di fabbricati effettueranno sulle facciate confinanti con le vie pubbliche. 2. Per facciate si intendono le tipologie definite dal Piano del colore, oggetto di approvazione con apposito atto. 3. Le finalità generale è costituita dal miglioramento della qualità della vita dei cittadini, mediante conseguimento dei seguenti obiettivi di miglioramento dell ambiente urbano: a. la miglioria del tessuto urbano; b. la valorizzazione del centro storico. Articolo 1 bis (interventi soggetti) 1. In particolare, sono ammissibili al beneficio economico di cui al presente Regolamento i lavori di manutenzione straordinaria e restauro delle facciate afferenti le seguenti tipologie di intervento: a. tipologia A: intonaco e tinteggiatura; b. tipologia B: tinteggiatura. 2. I lavori dovranno essere eseguiti, previa presentazione della pratica edilizia ai sensi della vigente normativa all Ufficio Tecnico Urbanistico e dovranno essere conformi alle norme vigenti del Piano Regolatore Generale Comunale, del Regolamento Edilizio e del Piano Colore ART. 2 (Requisiti di localizzazione) 1. Gli incentivi sono concessi per i lavori di manutenzione straordinaria delle facciate degli edifici esistenti su Piazza Generale Carmagnola, Via Carlo Prevignano, Via Ernesto Panza e Via Francesco Cavalli nelle delimitazioni del centro storico come individuato sulle tavole del P.R.G.C. vigente ai sensi dell art. 24 L.R. n. 56/1977 e s.m.i. ART. 3 (Requisiti soggettivi) 1. Le domande intese ad ottenere il beneficio di cui all'art. 8 possono essere presentate dai soggetti aventi titolo al rilascio di abilitazione edilizia ai sensi della normativa vigente relativamente agli edifici siti nella localizzazione di cui all'art. 2 del presente regolamento. 2. Nel caso di facciate architettonicamente uniformi, ma di diversa titolarità, il Comune può richiedere la presentazione di domanda congiunta, ai fini di effettuare un intervento unitario ed uniforme. ART. 4 (Requisiti di ammissibilità) 1. Condizione di ammissibilità per beneficiare del contributo è la rispondenza degli interventi di cui all articolo 1 del presente regolamento alle prescrizioni del Piano del Colore, e la loro attuazione nel rispetto della procedura relativa. 1

2. Il beneficio riguarda esclusivamente la ristrutturazione delle facciate confinanti con le vie pubbliche, e, pertanto, non si estende ad altro intervento eventualmente effettuato sull'edificio. 3. Per facciata si intende l insieme costituito dai muri perimetrali e pareti di edifici esistenti confinanti con le vie pubbliche di cui all art. 2 del presente regolamento. ART. 5 (Termini) 1. Gli incentivi vengono concessi annualmente, nei limiti della somma annualmente determinata in sede di Bilancio di previsione e dalle sue eventuali variazioni in corso di esercizio. 2. Il termine di presentazione delle domande relative ai fondi dell anno di riferimento è il 31 dicembre. 3. Non sono ricevibili domande presente in data successiva al 31 dicembre. 4. Ai fini della determinazione del termine di presentazione fa fede unicamente il timbro di protocollo del Comune. ART. 6 (Risorse) 1. Le risorse destinate a finanziare il fondo sono stanziate annualmente in sede di bilancio di previsione e delle sue eventuali variazioni. 2. Nel caso le risorse non siano sufficienti a soddisfare la totalità delle domande dell anno di riferimento, le domande, purchè ammissibili ai sensi dell art. 4 e presentate nel termine di cui all art. 5, non soddisfatte per carenza di fondi, hanno preferenza, qualora confermate dal richiedente ai sensi dell art. 10, nella graduatoria dell anno successivo. ART. 7 (Misure del contributo) 1. Il Comune concederà, a richiesta degli interessati, incentivi calcolati al metro quadro, vuoto per pieno, per ogni tipologia di intervento, sulla base di quanto previsto nell' Art. 7: a. per gli interventi di tipo "A": 6,00 al metro quadro; b. per gli interventi di tipo "B": 1,50 al metro quadro. 2. Per ogni tipologia di intervento è prevista la concessione di un incentivo massimo per richiesta stabilito: a. per gli interventi di tipo "A": 1.500,00; b. per gli interventi di tipo "B": 600,00. 3. L erogazione del contributo avviene in un'unica soluzione, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda ritenuta ammissibile. ART. 8 (Presentazione delle domande) 1. Il soggetto che intende beneficiare del contributo deve presentare al protocollo del Comune domanda di contributo, secondo il Modello Allegato A, entro il termine di cui all art. 5. 2. Il temine di cui al comma 1 del presente articolo è a pena di irricevibilità. 3. A pena di inammissibilità la domanda deve essere presentata ad intervenuta effettuazione dell intervento. 2

4. A pena di inammissibilità la domanda deve in ogni caso contenere: a. i dati del richiedente; b. la sottoscrizione del titolare; c. indicazione della tipologia di intervento di cui all art. 7; d. estremi del titolo abilitativo dell intervento. 5. A pena di inammissibilità, alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione a firma di soggetto abilitato: a. fotografia della facciata oggetto di intervento; b. misure della superficie di facciata oggetto dell'intervento ammesso a contributo; c. indicazione del colore scelto dalla cartella colori depositata presso l Ufficio Tecnico Urbanistica Edilizia Privata. 6. Qualora la domanda sia presentata da più aventi titolo sulla stessa dovrà essere indicata la persona beneficiaria del contributo. 7. Il mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità della domanda previsti dal presente articolo comporta la decadenza della domanda, salva la facoltà di presentazione di nuova domanda. 8. E consentita l integrazione di carenza della domanda non costituenti requisiti stabiliti dal presente articolo a pena di inammissibilità, senza che tale integrazione comporti la perdita della posizione nella graduatoria di cui all art. 11. ART. 9 (Procedimento) 1. Le domande sono presentate al Protocollo Generale e sono istruite dall'ufficio Tecnico Urbanistica. 2. Il Responsabile del Servizio provvede a verificare e comunicare al richiedente l'ammissibilità delle richieste nel rispetto dei seguenti termini: a. eventuali richieste di integrazione dei documenti dovranno essere effettuate entro 15 giorni dal ricevimento della domanda al protocollo generale; b. entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta di cui al precedente punto il richiedente dovrà presentare la documentazione mancante pena inammissibilità della domanda; c. entro trenta giorni dalla presentazione della domanda o dalla integrazione dei documenti richiesti il Responsabile del Servizio provvede all emissione del relativo provvedimento di spesa; d. nell osservanza dei termini di cui all articolo 7 sarà effettuata l erogazione. ART. 10 (Attribuzione degli incentivi) 1. Il Responsabile del Servizio Urbanistica provvederà ad assegnare ai richiedenti il relativo incentivo tenendo conto dei seguenti principi: a. tutte le domande presentate dagli aventi diritto verranno accolte nel limite della disponibilità della risorsa stanziata annualmente ai sensi dell art. 6 in base alla presentazione in ordine cronologico delle domande. A tal fine fa fede la registrazione delle domande al Protocollo Generale del Comune; b. le domande, eventualmente rimaste inevase per esaurimento della risorsa stanziata, verranno prioritariamente esaminate ed accolte, sempre in base all'ordine cronologico di registrazione al Protocollo Generale del Comune, nella graduatoria dell anno successivo, ove confermate entro il 31 gennaio 3

dell anno successivo. Ove, entro tale termine non vengano confermate, le domande decadono. ART. 11 (Erogazione dell'incentivo) 1. L'incentivo verrà erogato previa verifica, da parte dell Ufficio Urbanistica, della rispondenza dei lavori eseguiti. ART. 12 (Pubblicità) 1. La pubblicità del contributo è annualmente fornita mediante pubblicazione di idoneo avviso all albo pretorio e sul sito web del Comune all indirizzo (www.ssalvatoreinrete.it). ART. 13 (Disposizioni transitorie finali) 1. Il presente Regolamento entrerà in vigore ai sensi dello Statuto Comunale. 2. In sede di prima applicazione, per l anno 2008 l avviso di cui all art. 12 sarà effettuato a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 3. Non sono ammesse a contributo le domande relative all insegne autorizzate antecedentemente all entrata in vigore del presente regolamento. 4. Il presente regolamento non sostituisce altre eventuali disposizioni comunali in materia di concessioni di finanziamenti e benefici economici attualmente in vigore. 4