(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità) COMMISSIONE

Documenti analoghi
REGOLAMENTO (CE) N. 889/2009 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO (UE) N. 745/2010 DELLA COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

L 131/10 Gazzetta ufficiale dell Unione europea

Osservazioni ( 2 ) Parere Circostanziato ( 3 ) EFTA ( 4 ) TR ( 5 ) Belgio Bulgaria

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/891 DELLA COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

[notificata con il numero C(2006) 4308] (2006/662/CE)

COMMISSIONE. L 370/82 Gazzetta ufficiale dell Unione europea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

3. L indagine coprirà un periodo di un anno a partire dal 1 o ottobre 2005.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

(Testo rilevante ai fini del SEE) (2014/91/UE)

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1378/2014 DELLA COMMISSIONE

ALLEGATO X AVVISO IMPORTANTE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

ALLEGATO VIII. GU L 200 del , pag. 1.

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI

ALLEGATO XI AVVISO IMPORTANTE

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Quote latte: 19 milioni di euro di multe ai tre Stati membri che hanno superato le rispettive quote

Formato Spiegazione Osservazioni L 8 cifre e 1 lettera La prima cifra è sempre uno 0 (zero) per le persone fisiche.

Gazzetta ufficiale dell'unione europea (2004/52/CE)

L 90/106 Gazzetta ufficiale dell Unione europea

L allegato VIII al regolamento (CE) n. 1782/2003 è sostituito dal testo dell allegato I del presente regolamento.

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Consultazione delle parti interessate alla formulazione della politica per le piccole imprese a livello nazionale o regionale

ENTRATE E SPESE DEL FEAGA RELATIVE ALL ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 RIPARTITE PER STATO MEMBRO

Prelievi per un totale di 221 milioni di euro per superamento delle quote latte

Consultazione delle parti interessate alla formulazione della politica per le piccole imprese a livello nazionale o regionale

Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 315/43

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO (CE) N. 933/2008 DELLA COMMISSIONE

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

A8-0321/78

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 26 ottobre 2011 (10.11) (OR. en) 16064/11 Fascicolo interistituzionale: 2011/0305 (NLE)

ALLEGATI. della. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio. riguardante l'iniziativa dei cittadini europei. {SWD(2017) 294 final}

Anno Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE GEMELLAGGIO DI CITTA 2004 MODULO A INCONTRI DI CITTADINI FASE No DOMANDA DI SOVVENZIONE PER GLI INCONTRI DI CITTADINI

Articolo 1. Articolo 2

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 165 I. Legislazione. Atti non legislativi. 61 o anno. Edizione in lingua italiana. 2 luglio 2018.

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 5 settembre 2013 (OR. en) 12173/13 Fascicolo interistituzionale: 2013/0219 (NLE) LIMITE UD 180

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

Gennaio-Luglio Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze

Gennaio-Aprile Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze

L'Europa delle Regioni e degli Enti locali Cifre chiave 2009

COMMISSIONE Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 248/1. (Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito

1) all articolo 4 la frase introduttiva è sostituita dalla frase seguente:

Consiglio europeo Bruxelles, 19 giugno 2018 (OR. en)

Ordinanza dell UFAG concernente gli elenchi dei Paesi in virtù dell ordinanza sulle dichiarazioni agricole

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del

Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 331/13

Gennaio-Novembre 2018

PREZZI ALL IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI INDUSTRIALI

9187/2/16 REV 2 mas/tar/s 1 DGG 1A

ELEZIONI COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI DEL MAGGIO 2011 D A T I E L E T T O R A LI

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

PREZZI ALL IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI INDUSTRIALI

PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI INDUSTRIALI

Ordinanza dell UFAG concernente gli elenchi dei Paesi in virtù dell ordinanza sulle dichiarazioni agricole

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI INDUSTRIALI

Sondaggio d'opinione paneuropeo sulla salute e la sicurezza sul lavoro

12. Settore economico di attività 13. Stato o Stati membri in cui sono effettuate operazioni doganali

PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI INDUSTRIALI

Commissione delle Comunità Europee European Innovation Scoreboard 2005: (Quadro di valutazione dell innovazione in Europa)

PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI INDUSTRIALI

PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI INDUSTRIALI

8. Numero di partita IVA 9. Numero d identificazione dell operatore 10. Numero di registrazione legale

PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI INDUSTRIALI

TEMA 2. Andrea Salustri,

Unioncamere: un 2016 di crescita per un imprenditore su tre

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica 1

PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI INDUSTRIALI

PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI INDUSTRIALI

PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI INDUSTRIALI

GRADO GRADO

ALLEGATO. della. relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio

PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI INDUSTRIALI

e più 65 e più Totale e più 65 e più Totale Depressione maggiore

PREZZI ALL IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI INDUSTRIALI

PREZZI ALL IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI INDUSTRIALI

PREZZI ALL IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI INDUSTRIALI

Studio Consumer Barometer 2017

PREZZI ALL IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI INDUSTRIALI

PREZZI ALL IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI INDUSTRIALI

PREZZI ALL IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI INDUSTRIALI

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 18 novembre 2011 (29.11) (OR. en) 16965/11. Fascicolo interistituzionale: 2011/0305 (NLE)

PREZZI ALL IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI INDUSTRIALI

Identificazione del rispondente: Fields marked with * are mandatory.

CERTIFICATO RIGUARDANTE L AGGREGAZIONE DEI PERIODI DI ASSICURAZIONE, OCCUPAZIONE O RESIDENZA. Malattia maternità decesso (assegno) invalidità

PREZZI ALL IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI INDUSTRIALI

PREZZI ALL IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI INDUSTRIALI

Transcript:

L 329/14 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 4.11.2004 II (Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità) COMMISSIONE DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 26 ottobre 2004 recante disposizioni d attuazione della direttiva 93/25/CEE del Consiglio riguardo alle indagini statistiche sul patrimonio ovino e caprino e sul settore della produzione di ovini e caprini [notificata con il numero C(2004) 4092] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2004/747/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 93/25/CEE del Consiglio, del 1 o giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di ovini e caprini ( 1 ), in particolare l articolo 2, paragrafo 2, l articolo 3, paragrafi 2 e 3, l articolo 7 e l articolo 13, paragrafo 3, considerando quanto segue: (4) È necessario abrogare la decisione 2003/597/CE della Commissione, del 4 agosto 2003, recante disposizioni d'attuazione della direttiva 93/25/CEE del Consiglio, riguardo alle indagini statistiche sul patrimonio ovino e caprino e sul settore della produzione di ovini e caprini ( 3 ). (5) La presente decisione è conforme al parere del comitato permanente di statistica agraria, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: (1) Ai fini dello svolgimento delle indagini previste dalla direttiva 93/25/CEE, è necessario disporre di definizioni precise. È pertanto necessario determinare le aziende agricole oggetto dell indagine e definire esattamente le categorie secondo cui devono essere ripartiti i risultati dell indagine, nonché stabilire le classi d ampiezza e le suddivisioni territoriali sulla base delle quali gli Stati membri elaborano i risultati delle indagini statistiche effettuate a intervalli regolari. È inoltre necessaria, per compilare le statistiche delle macellazioni, una definizione uniforme di «peso morto». (2) A seguito dell'adesione della Repubblica ceca, dell Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia è necessario effettuare talune modifiche tecniche. (3) Il regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) istituisce una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) per gli Stati membri; di conseguenza, è necessario sostituire i livelli regionali precedentemente definiti con la nuova classificazione NUTS. ( 1 ) GU L 149 del 21.6.1993, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1). ( 2 ) GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1. Articolo 1 1. Azienda agricola, ai fini dell articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 93/25/CEE è ogni unità tecnico-economica soggetta a una gestione unica e che produce prodotti agricoli. 2. L'indagine di cui all articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 93/25/CEE verte su quanto segue: a) le aziende agricole con superficie agricola utilizzata pari o superiore a 1 ha; b) le aziende agricole con superficie agricola utilizzata inferiore a 1 ha, qualora producano in una misura determinata per la vendita oppure qualora la loro unità di produzione oltrepassi determinati limiti fisici. 3. Gli Stati membri che intendono utilizzare una diversa soglia d indagine s'impegnano a stabilire tale soglia in modo che vengano escluse solo le aziende più piccole che complessivamente rappresentano l 1 % o meno del reddito lordo standard totale, come definito dalla decisione 85/377/CEE della Commissione ( 4 ), dello Stato membro interessato. ( 3 ) GU L 203 del 12.08.2003, pag. 46. ( 4 ) GU L 220 del 17.8.1985, pag. 1.

4.11.2004 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 329/15 Articolo 2 Le definizioni delle categorie di ovini e caprini di cui all articolo 3, paragrafo 1, e all articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 93/25/CEE figurano nell allegato I della presente decisione. Articolo 3 Per le suddivisioni territoriali di cui all articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/25/CEE, gli Stati membri seguono il livello della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) come definito nell allegato II della presente decisione. Gli Stati membri sono esonerati dal fornire dati per le regioni nelle quali il patrimonio ovino e caprino è inferiore all 1 % del patrimonio nazionale. Articolo 4 Le classi di ampiezza dei capi ovini e caprini di cui all articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 93/25/CEE figurano nell allegato III della presente decisione. Articolo 5 Il peso morto di cui all articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 93/25/CEE, è il peso a freddo del corpo dell animale macellato dopo dissanguamento, scuoiamento, eviscerazione e previa ablazione della testa (separata a livello dell articolazione atlanto-occipitale), delle zampe (sezionate a livello delle articolazioni carpo-metacarpali o tarso-metatarsali), della coda (sezionata tra la sesta e la settima vertebra caudale), delle mammelle e degli organi genitali. I rognoni e il relativo grasso sono inclusi nella carcassa. Articolo 6 La decisione 2003/597/CE è abrogata. I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione. Articolo 7 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2004. Per la Commissione Joaquín ALMUNIA Membro della Commissione

L 329/16 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 4.11.2004 ALLEGATO I DEFINIZIONE DELLE CATEGORIE Pecore e agnelle montate Femmine della specie ovina che hanno già figliato nonché quelle che sono state montate per la prima volta. Pecore da latte Pecore allevate esclusivamente o principalmente per la produzione di latte destinato al consumo umano e/o alla trasformazione in prodotti lattiero-caseari. Sono comprese le pecore da latte riformate (che siano o no ingrassate tra la loro ultima lattazione e la macellazione). Altre pecore Pecore diverse dalle pecore da latte. Agnelli Ovini maschi o femmine giovani, fino all età di circa 12 mesi.

4.11.2004 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 329/17 ALLEGATO II SUDDIVISIONI TERRITORIALI Belgio NUTS 1 Repubblica ceca NUTS 2 Danimarca Germania NUTS 1 Estonia Grecia NUTS 2 Spagna NUTS 2 Francia NUTS 2 Irlanda NUTS 2 Italia NUTS 2 Cipro Lettonia per gli ovini: NUTS 2 Lituania Lussemburgo Ungheria per gli ovini: NUTS 2 Malta NUTS 3 Paesi Bassi NUTS 2 Austria NUTS 2 Polonia per gli ovini: NUTS 2 Portogallo NUTS 2 Slovenia Slovacchia NUTS 2 Finlandia NUTS 2 Svezia per gli ovini: NUTS 2 Regno Unito NUTS 1

L 329/18 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 4.11.2004 ALLEGATO III TABELLA 1 Classi di ampiezza degli effettivi ovini detenuti di ovini (Totale) di agnelle montate + pecore ( b ) di pecore da latte e agnelle da latte montate ( c ) di altre pecore e agnelle montate ( c ) Categorie Ovini (Totale)/ detentore Agnelle montate, pecore/detentore Pecore da latte, agnelle da latte montate/detentore Altre pecore e agnelle montate/detentore I 1-9 1-9 1-9 1-9 II 10-19 10-19 10-19 10-19 III 20-49 20-49 20-49 20-49 IV 50-99 50-99 50-99 50-99 V 100- ( d ) 100- ( d ) 100- ( d ) 100- ( d ) VI 100-199 ( a ) 100-199 ( a ) 100-199 ( a ) 100-199 ( a ) VII 200-499 ( a ) 200-499 ( a ) 200-499 ( a ) 200-499 ( a ) VIII 500-999 ( a ) 500-999 ( a ) 500-999 ( a ) 500-999 ( a ) IX 1 000- ( a ) 1 000- ( a ) 1 000- ( a ) 1 000- ( a ) Totale Totale Totale Totale ( a ) Ripartizione facoltativa per BE, CZ, DK, LT, LU, LV, PL, SE, SI, SK ( b ) Ripartizione facoltativa per BE, CZ, DE, LT, LV, NL, PL, SE, SI, SK ( c ) Ripartizione facoltativa per BE, CZ, DE, IRL, LT, LV, NL, AT, PL, PT, FIN, SE, SI, SK, UK ( d ) Ripartizione facoltativa per MT

4.11.2004 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 329/19 TABELLA 2 Classi di ampiezza degli effettivi caprini detenuti di caprini (totale) di capre montate e di capre che hanno già figliato ( c ) Categorie Caprini (totale)/detentore Capre montate e capre che hanno già figliato ( c )/detentore I 1-9 1-9 II 10-19 10-19 III 20-49 20-49 IV 50-99 50-99 V 100- ( d ) 100- ( d ) VI 100-499 ( a ) 100-499 ( a ) VII 500- ( a ) 500- ( a ) VIII 500-999 ( b )( a ) 500-999 ( b )( a ) IX 1 000- ( b )( a ) 1 000- ( b )( a ) Totale Totale ( a ) Ripartizione facoltativa per BE, DE, IRL, LT, LU, PL, PT, SE, SI, SK, UK ( b ) Ripartizione facoltativa per FR ( c ) Ripartizione facoltativa per BE, DE, LT, NL, PL, SE, SK ( d ) Ripartizione facoltativa per MT