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CASSA DI PREVIDENZA INTEGRATIVA PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE CONVENZIONATE Iscritto al n. 1137 della Sezione Speciale I dei Fondi Preesistenti dell Albo Covip Documento sul regime fiscale Il presente documento è valido a decorrere dal 31 maggio 2017 PreviGen Fondo Pensione - Sede legale: Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto (TV) - Sede amministrativa: Via Mazzini 53, 10123 Torino (TO) Tel.041 2599 590 - Fax 041 5494 565 - E-mail: previgenfondopensione.it@generali.com - PEC: previgen_fondopensione@pec.generaligroup.com Iscritto all Albo dei Fondi Pensione - I Sezione Speciale - Fondi Pensione Preesistenti - al n. 1137 - C.F. 94016760277

Pagina 2 di 8 - Pagina bianca Edizione 05.2017 Documento sul regime fiscale PreviGen Fondo Pensione

1. Regime fiscale dei contributi I contributi versati dall aderente alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57. Se l aderente è un lavoratore dipendente, ai fini del raggiungimento del predetto limite, si tiene conto anche dei contributi a carico del datore di lavoro. Fermo restando il limite complessivamente riconosciuto quale onere deducibile, la deduzione spetta anche per i contributi versati a favore di persone fiscalmente a carico, per la parte da questi non dedotta. Non è deducibile dal reddito complessivo il TFR eventualmente destinato al fondo pensione, in quanto tale destinazione non costituisce anticipazione imponibile del TFR stesso ai fini IRPEF. Lavoratori di prima occupazione successiva alla data del 1 gennaio 2007 Ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data del 1 gennaio 2007, che nei primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari abbiano versato contributi di importo inferiore a quello massimo deducibile (euro 25.822,85, che rappresenta il plafond teorico di 5 anni), è consentito, nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito contributi eccedenti il limite di euro 5.164,57, in misura pari complessivamente alla differenza positiva tra euro 25.822,85 e i contributi effettivamente versati nei primi 5 anni di partecipazione e, comunque, non superiore a euro 2.582,29 in ciascun anno. Reintegro di somme erogate a titolo di anticipazioni Il trattamento tributario dei contributi è altresì applicabile alle somme che l aderente versa al fondo pensione a titolo di reintegro della propria posizione individuale decurtata a seguito di erogazione di anticipazioni. Tali somme, pertanto, concorrono, così come i contributi versati, a formare l importo annuo complessivamente deducibile dal reddito complessivo dell aderente, nel limite di euro 5.164,57. Sulle somme non deducibili eccedenti il predetto limite è riconosciuto un credito d imposta pari all imposta pagata al momento della fruizione dell anticipazione, proporzionalmente riferibile all importo reintegrato non dedotto. Comunicazioni dell aderente Entro il 31 dicembre dell anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento contributivo al fondo pensione ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione pensionistica, ciascun aderente comunica al fondo pensione l importo dei contributi versati al fondo che non sono stati dedotti, o che non saranno dedotti in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi. I suddetti contributi, infatti, non concorreranno a formare la base imponibile per la determinazione dell imposta dovuta in sede di erogazione della prestazione finale. 2. Regime fiscale delle prestazioni Prestazioni in capitale Le prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale 1 (erogabili, in via generale, nel limite massimo del 50% del montante finale accumulato 2 ) sono assoggettate ad una ritenuta a titolo d imposta del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. La base imponibile delle predette prestazioni pensionistiche è determinata al netto della componente finanziaria che ha già scontato l imposta sostitutiva in capo al fondo pensione nonché dei contributi che non sono stati dedotti. 1 I lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e già iscritti a tale data a una forma pensionistica esistente alla data del 15 novembre 1992 hanno facoltà di richiedere la liquidazione dell intera prestazione pensionistica in forma di capitale ma con applicazione del regime tributario vigente al 31 dicembre 2006 anche relativamente al montante accumulato a partire dal 1 gennaio 2007. 2 Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell assegno sociale di cui all art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la stessa può essere erogata interamente in forma di capitale. PreviGen Fondo Pensione Documento sul regime fiscale Edizione 05.2017 Pagina 3 di 8

Anticipazioni Le anticipazioni delle posizioni individuali maturate sono assoggettate ad un regime di tassazione diverso in funzione della finalità per la quale le predette anticipazioni vengono erogate. In particolare, è applicata una ritenuta a titolo d imposta con l aliquota del: 15% ridotta di una quota pari a 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6% nel caso di richiesta di anticipazione per: spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti autorità pubbliche. 23% nel caso di richiesta di anticipazione per: acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli; realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b),c) e d) del comma 1 dell art. 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione; ulteriori esigenze dell aderente. L aliquota è in ogni caso applicata sull importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta. Disposizioni in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016: anticipazioni richieste alle forme pensionistiche complementari. Articolo 48, comma 13-bis del d. l. 189/2016 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 229 del 2016. Ai sensi della citata disposizione, per un periodo di tre anni a decorrere dal 24 agosto 2016, sulle somme erogate a titolo di anticipazione di cui all art. 11, comma 7, lettere b) e c) del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, agli iscritti residenti nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 al decreto (riportati nel Documento sulle anticipazioni ) si applica in via transitoria quanto previsto dall'articolo 11, comma 7, lettera a) del citato decreto legislativo n. 252 del 2005, ovvero la medesima fiscalità prevista per le anticipazioni per spese sanitarie: ritenuta a titolo d imposta con aliquota del 15% riducibile come sopra illustrato. Inoltre, gli importi richiesti in anticipo (compresi quelli per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni) sono imputati prioritariamente al periodo di maturazione più recente, poi agli importi maturati dal 2001 al 2006 e, per l eccedenza, a quelli maturati prima del 2001. Secondo quanto previsto dall art. 1, comma 1, secondo periodo, del Decreto-legge 189/2016, nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto tali disposizioni si applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l inagibilità della casa di abitazione, ai sensi del DPR 445/2000, con trasmissione agli uffici dell Agenzia delle Entrate e dell INPS territorialmente competenti. In base all art. 1, comma 2, del Decreto-legge 189/2016, le sopracitate disposizioni possono applicarsi anche in riferimento a immobili distrutti o danneggiati ubicati in Comuni diversi da quelli indicati negli allegati 1 e 2 al decreto (riportati di seguito) ma rientranti nelle Regioni interessate dagli eventi sismici (Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo), su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi subiti e gli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata. Riscatti Sulle somme erogate a titolo di riscatto della posizione individuale, al netto della componente finanziaria che ha già scontato l imposta sostitutiva in capo al fondo pensione nonché al netto dei contributi che non sono stati dedotti, viene operata una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6% per: cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni o straordinaria; invalidità permanente (che si traduca in una riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo) e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi; morte dell aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica. Sulle somme erogate a titolo di riscatto per cause diverse da quelle sopra indicate si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23% sull'imponibile calcolato con le stesse modalità sopra indicate. Pagina 4 di 8 Edizione 05.2017 Documento sul regime fiscale PreviGen Fondo Pensione

Trasferimenti delle posizioni pensionistiche Tutte le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche verso forme pensionistiche disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 sono esenti da ogni onere fiscale. Prestazioni in forma periodica Le prestazioni erogate in forma periodica sono assoggettate ad una ritenuta a titolo d imposta del 15% ridotta di una quota pari a 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6%. La base imponibile delle predette prestazioni pensionistiche è determinata al netto della componente finanziaria che ha già scontato l imposta sostitutiva in capo al fondo pensione nonché al netto dei contributi che non sono stati dedotti. Sul rendimento finanziario annualmente prodotto dalle rendite, successivamente alla maturazione del diritto alla loro percezione, è applicata un imposta sostitutiva con aliquota determinata in base alla normativa tempo per tempo vigente; tuttavia, in considerazione della presenza nei patrimoni delle Gestioni Separate di titoli pubblici, l aliquota effettivamente applicata risulterà ridotta in funzione dell ammontare di tali titoli: in tal modo gli Assicurati beneficeranno indirettamente della minor tassazione dei proventi dei titoli pubblici (12,50%) come se avessero investito direttamente negli stessi. Anche questo rendimento dovrà essere scomputato dall imponibile da assoggettare alla menzionata ritenuta a titolo d imposta. 3. Regime fiscale del fondo I fondi pensione sono soggetti ad un imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20%, che si applica, per ciascun iscritto, sul risultato netto maturato in ciascun periodo di imposta. Sono previsti dei meccanismi di riduzione della base imponibile che tengono conto della componente investita dal fondo pensione in talune tipologie di titoli pubblici che godono di un aliquota agevolata (12,5%). PreviGen Fondo Pensione Documento sul regime fiscale Edizione 05.2017 Pagina 5 di 8

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