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Iscritto all Albo dei Fondi Pensione 1^ Sez. Speciale - Fondi Pensione Preesistenti - numero 1146 DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE - Documento approvato dal Consiglio di amministrazione del 9 maggio 2017 -

INDICE 1. Regime fiscale dei contributi 2. Regime fiscale della fase d accumulo 3. Regime fiscale delle prestazioni 3.1 Prestazioni pensionistiche - sia in forma di rendita, sia di capitale 3.2 Riscatti ed anticipazioni 4. Regime del trasferimento della posizione individuale

Fondo Integrativo di Previdenza Dirigenti Aziende FIAT FIPDAF - Fondo Pensione PREMESSA Il presente documento fornisce una sintetica e non impegnativa informativa a proposito del complesso regime fiscale : - dei contributi versati al Fondo Integrativo Previdenza Dirigenti Aziende FIAT FIPDAF Fondo Pensione (nel seguito detto Fondo); - dei rendimenti ottenuti tramite la gestione dei contributi versati; - delle prestazioni pensionistiche complementari erogate agli aventi diritto. Per una trattazione più analitica ed esaustiva del regime tributario applicabile ai Fondi Pensione si rinvia alle specifiche Circolari diramate dall Agenzia delle Entrate 1. Regime fiscale dei contributi I contributi versati alla forma pensionistica complementare sono deducibili dal reddito complessivo dell iscritto per un importo annuo non superiore ad euro 5.164,57. Ai fini del computo di tale importo, concorrono: i contributi versati dall iscritto e dal datore di lavoro, dovuti su base contrattuale ovvero in forma aggiuntiva; i contributi versati dall iscritto volontariamente; i contributi versati a favore delle persone fiscalmente a carico limitatamente all importo da queste non dedotto; le somme versate dall iscritto a titolo di reintegro di anticipazioni pregresse. Per la parte dell importo reintegrato eccedente i 5.164,57 euro e comunque relativa alla posizione maturata dal 2007 è riconosciuto al contribuente un credito d'imposta pari alla ritenuta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato. Il TFR destinato al Fondo : - non è soggetto ad alcuna tassazione all atto del suo versamento; - non erode il plafond di 5164,57 euro annui. Entro il 31 dicembre dell anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento alla forma pensionistica complementare ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'iscritto deve comunicare al Fondo l importo dei contributi versati che non è stato dedotto o che non sarà dedotto in sede di dichiarazione dei redditi. Tale importo verrà escluso dall imponibile all atto dell erogazione della prestazione finale. 3.

Ai lavoratori di prima occupazione successiva al 1 gennaio 2007 che nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari abbiano versato contributi in misura inferiore all importo massimo deducibile nel quinquennio (5.164,57 * 5 = 25.822,85), è consentito, nei venti anni successivi al quinto di partecipazione alla forma pensionistica complementare, dedurre dal reddito complessivo contributi in misura superiore ai 5.164,57 euro. Tale maggiore importo è pari alla differenza positiva tra 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione e, comunque, per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui. Pertanto, l importo massimo annuale complessivamente deducibile è di 7.746,86 euro ricorrendo le condizioni per l incremento. 2. Regime fiscale della fase d accumulo I rendimenti dei contributi versati e accumulati presso le forme pensionistiche complementari sono tassati con aliquota stabilita dalla normativa vigente applicata al risultato netto di gestione maturato per ciascun periodo di imposta, al netto dei costi di gestione. Per il 2014 l aliquota media applicata dal Fondo Integrativo di Previdenza Dirigenti Aziende Fiat FIPDAF Fondo Pensione è stata del 15,76% in luogo dell imposta del 20,00% come da legge di stabilità. Tale minor percentuale deriva dall abbattimento derivante dalla presenza dei titoli di stato italiani e titoli di stato di paesi White List presenti nel fondo Auris al 31 dicembre 2014. 3. Regime fiscale delle prestazioni 3.1 Prestazioni pensionistiche - sia in forma di rendita, sia di capitale Gli iscritti al Fondo si distinguono in: aderente al Fondo dal 1^ gennaio 2007 in poi; aderente iscritto ad una forma di previdenza complementare per la prima volta dal 28 aprile 1993 e prima del 1^ gennaio 2007 e che non abbia esercitato il riscatto della posizione individuale; aderente iscritto ad una forma di previdenza complementare prima del 28 aprile 1993, che non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale (cd. vecchio iscritto ). Il diritto alle prestazioni pensionistiche si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabilite nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Aderente al Fondo dal 1^ gennaio 2007 Sulle prestazioni pensionistiche complementari erogate sia in forma di rendita sia in forma di capitale, è operata una ritenuta a titolo di imposta con aliquota del 15 per cento, aliquota ridotta sino al 9 per cento in relazione alla durata del periodo di partecipazione a forme pensionistiche complementari in ragione dello 0,30 per cento per ogni anno di partecipazione oltre il quindicesimo, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Tale ritenuta è applicata sull imponibile al netto dei contributi non dedotti e dei rendimenti finanziari già assoggettati ad imposta nella fase di accumulo. 4.

Pertanto, decorsi trentacinque anni di partecipazione alla forma pensionistica complementare, l aliquota sarà del 9 per cento. Sulle prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di rendita, la quota riferita ai contributi dedotti sarà assoggettata a ritenuta a titolo di imposta con aliquota del 15 per cento (aliquota ridotta sino al 9 per cento in relazione alla durata del periodo di partecipazione a forme pensionistiche complementari in ragione dello 0,30 per cento per ogni anno di partecipazione oltre il quindicesimo, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali); la quota relativa ai rendimenti che maturano durante la fase di erogazione della rendita, dal primo luglio 2014, è assoggettato ad imposta sostitutiva con aliquota del 26%, salvo applicazione diversa percentuale ridotta di maggior favore, così come determinata e comunicata annualmente dal sostituto d imposta (in questo caso coincidente con la Compagnia di Assicurazione che eroga la rendita per conto del Fondo) in relazione alla tipologia di strumenti finanziari dallo stesso utilizzati per produrre il rendimento in tassazione. Infine la quota riferita ai contributi non dedotti e ai rendimenti già tassati in capo al Fondo è esente da imposta. Aderente iscritto a una forma di previdenza complementare per la prima volta dal 28 aprile 1993 e prima del 1^ gennaio 2007 Nel caso di erogazione della prestazione in forma di capitale, la posizione previdenziale maturata dal 1^ gennaio 2007 è tassata con una aliquota del 15 per cento, applicata sull imponibile al netto dei contributi non dedotti e dei rendimenti finanziari già assoggettati ad imposta nella fase di accumulo e ridotta sino al 9 per cento in relazione alla durata del periodo di partecipazione a forme pensionistiche complementari in ragione dello 0,30 per cento per ogni anno di partecipazione oltre il quindicesimo, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. La parte della posizione previdenziale accumulata sino al 31 dicembre 2006 è assoggettata alle disposizioni vigenti a tale ultima data (31 dicembre 2006) pertanto le imposte verranno calcolate secondo il criterio della tassazione separata con la determinazione dell imposizione fiscale in maniera analoga a quella utilizzata per il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) su un imponibile al netto dei contributi non dedotti e anche al netto dei rendimenti finanziari già assoggettati ad imposta nella fase di accumulazione. In caso di erogazione della prestazione in forma di rendita per la quota parte maturata fino al 31 dicembre 2000 si applica la tassazione progressiva IRPEF su un imponibile pari all 87,5% della rendita medesima, utilizzando l aliquota IRPEF comunicata dal Casellario Centrale dei pensionati presso L INPS. Per la rendita riferita alla quota maturata dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2006, la quota riferita ai contributi dedotti sarà assoggettata ad IRPEF progressiva per l intero importo, utilizzando l aliquota IRPEF comunicata dal Casellario Centrale dei pensionati presso L INPS, la quota riferita ai rendimenti che maturano durante la fase di erogazione della rendita saranno assoggettati ad imposta sostitutiva con aliquota del 26%, salvo applicazione diversa percentuale ridotta di maggior favore, così come determinata e comunicata annualmente dal sostituto d imposta (in questo caso coincidente con la Compagnia di Assicurazione che eroga la rendita per conto del Fondo) in relazione alla tipologia di strumenti finanziari dallo stesso utilizzati per produrre il rendimento in tassazione. Infine la quota riferita ai contributi non dedotti e ai rendimenti già tassati in capo al Fondo è esente da imposta. Pe la rendita riferita alla posizione dal 1 gennaio 2007, la quota riferita ai contributi dedotti sarà assoggettata al momento dell erogazione alla ritenuta a titolo d imposta del 15 per cento, riducibile fino al 9 per cento in relazione alla durata del periodo di partecipazione a forme pensionistiche complementari in ragione dello 0,30 per cento per ogni anno di partecipazione oltre il quindicesimo, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali; la quota riferita ai rendimenti che maturano durante la fase di erogazione della rendita saranno assoggettati ad imposta sostitutiva con aliquota del 26%, salvo applicazione diversa percentuale ridotta di maggior favore, così come determinata e comunicata annualmente dal sostituto d imposta (in questo caso coincidente con la Compagnia di 5.

Assicurazione che eroga la rendita per conto del Fondo) in relazione alla tipologia di strumenti finanziari dallo stesso utilizzati per produrre il rendimento in tassazione. Infine la quota riferita ai contributi non dedotti e ai rendimenti già tassati in capo al Fondo è esente da imposta. Aderente iscritto a una forma di previdenza complementare prima del 28 aprile 1993 (cd VECCHIO ISCRITTO ) Nel caso di erogazione della prestazione in forma di capitale se il Vecchio Iscritto esercita l opzione di cui alla lettera c) comma 7) art. 23 D.Lgs. 252/2005 per l applicazione del regime, fiscale previsto all art. 11 comma 6 del D.Lgs. 252/2005 e ricorrono i presupposti di legge per l erogazione in forma capitale nella misura del 100% del maturato anche con riferimento all accantonato dal 2007, la tassazione della prestazione si suddivide in tre distinte quote. Per la parte della posizione previdenziale maturata fino al 31 dicembre 2000, riferibile ai contributi versati e al TFR, si applica la medesima aliquota del TFR, su un imponibile ridotto della quota corrispondente ai contributi versati dall aderente entro il limite del 4 per cento della sua retribuzione. Per la parte della prestazione riferibile ai rendimenti maturati fino al 31 dicembre 2000 si applica la ritenuta fiscale al 12,50%. Per la posizione previdenziale maturata dal 1^ gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 si applica la tassazione separata con la determinazione dell aliquota in maniera analoga a quella utilizzata per il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) su un imponibile al netto dei contributi non dedotti ed anche al netto dei rendimenti finanziari già assoggettati a imposta nella fase di accumulazione. Per la posizione previdenziale maturata dal 1^ gennaio 2007 si applica il nuovo regime con una aliquota del 15 per cento, aliquota ridotta sino al 9 per cento in relazione alla durata del periodo di partecipazione a forme pensionistiche complementari in ragione dello 0,30 per cento per ogni anno di partecipazione oltre il quindicesimo, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Tale ritenuta è applicata sull imponibile al netto dei contributi non dedotti e dei rendimenti finanziari già assoggettati a imposta nella fase di accumulo. Se il Vecchio Iscritto esercita l opzione di cui alla lettera c) comma 7) art. 23 D.Lgs. 252/2005 per l applicazione del regime, fiscale previsto all art. 11 comma 6 del D.Lgs. 252/2005 e non ricorrono i presupposti di legge per l erogazione in capitale nella misura del 100% anche per il maturato dal 2007 (in quanto il calcolo di conversione del 70% del maturato a decorrere dal 1/1/2007, determina la possibilità di una rendita superiore al 50% dell assegno sociale), l associato ottiene la liquidazione in forma capitale dell intero maturato decurtato di almeno il 50% della posizione accumulata dal 2007, che sarà, invece, destinata in Rendita. La prestazione così calcolata si suddivide ai fini della tassazione in tre distinte quote. Per la parte della posizione previdenziale maturata fino al 31 dicembre 2000, riferibile ai contributi versati e al TFR, si applica la medesima aliquota del TFR, su un imponibile ridotto della quota corrispondente ai contributi versati dall aderente entro il limite del 4 per cento della sua retribuzione. Per la parte della prestazione riferibile ai rendimenti maturati fino al 31 dicembre 2000 si applica la ritenuta fiscale al 12,50%. Per la posizione previdenziale maturata dal 1^ gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 si applica la tassazione separata con la determinazione dell aliquota in maniera analoga a quella utilizzata per il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) su un imponibile al netto dei contributi non dedotti ed anche al netto dei rendimenti finanziari già assoggettati a imposta nella fase di accumulazione. Per la posizione previdenziale maturata dal 1^ gennaio 2007 (che non può essere superiore al 50%) si applica il nuovo regime con una aliquota del 15 per cento, aliquota ridotta sino al 9 per 6.

cento in relazione alla durata del periodo di partecipazione a forme pensionistiche complementari in ragione dello 0,30 per cento per ogni anno di partecipazione oltre il quindicesimo, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Tale ritenuta è applicata sull imponibile al netto dei contributi non dedotti e dei rendimenti finanziari già assoggettati a imposta nella fase di accumulo. La quota parte della posizione previdenziale maturata nel periodo e destinata all erogazione della Rendita, per la quota riferita ai contributi dedotti sarà assoggettata al momento dell erogazione alla ritenuta a titolo d imposta del 15 per cento, riducibile fino al 9 per cento in relazione alla durata del periodo di partecipazione a forme pensionistiche complementari in ragione dello 0,30 per cento per ogni anno di partecipazione oltre il quindicesimo, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. La quota riferita ai contributi non dedotti ed ai rendimenti già tassati in capo al Fondo sarà esclusa da imposta mentre i rendimenti che maturano durante la fase di erogazione della rendita: sono assoggettati ad imposta sostitutiva con aliquota del 26%, salvo applicazione diversa percentuale ridotta di maggior favore, così come determinata e comunicata annualmente dal sostituto d imposta (in questo caso coincidente con la Compagnia di Assicurazione che eroga la rendita per conto del Fondo) in relazione alla tipologia di strumenti finanziari dallo stesso utilizzati per produrre il rendimento in tassazione. Se il Vecchio Iscritto non esercita l opzione per il regime fiscale di cui all art 11 del D.Lgs. 252/2005, fermo restando l applicazione al regime fiscale della posizione maturata fino al 31.12.2000, anche la posizione previdenziale maturata dal 1^ gennaio 2007 è soggetta alla medesima disciplina fiscale applicata alla posizione maturata dal 1^ gennaio 2001 al 31 dicembre 2006. In caso di erogazione della prestazione in forma di RENDITA, questa deve essere suddivisa in tre distinte quote, in relazione ai periodi di maturazione della posizione previdenziale: sino al 31 dicembre 2000 si applicano i criteri della tassazione progressiva IRPEF su un imponibile pari all 87,5 % di dette quote di rendita; dal 1^ gennaio 2001 al 31 dicembre 2006: - la rendita riferita ai contributi dedotti è assoggettata ad IRPEF progressiva per l intero importo, utilizzando l aliquota IRPEF comunicata dal Casellario Centrale dei pensionati presso L INPS; - i rendimenti che maturano durante la fase di erogazione della rendita sono assoggettati ad imposta sostitutiva con aliquota del 26 salvo applicazione diversa percentuale ridotta di maggior favore, così come determinata e comunicata annualmente dal sostituto d imposta (in questo caso coincidente con la Compagnia di Assicurazione che eroga la rendita per conto del Fondo) in relazione alla tipologia di strumenti finanziari dallo stesso utilizzati per produrre il rendimento in tassazione; - la rendita riferita ai contributi non dedotti ed ai rendimenti già tassati in capo al Fondo è esente da imposta; a decorrere dal 1^ gennaio 2007: - la rendita riferita ai contributi dedotti è assoggettata al momento dell erogazione alla ritenuta a titolo d imposta del 15 per cento, riducibile fino al 9 per cento in relazione alla durata del periodo di partecipazione a forme pensionistiche complementari in ragione dello 0,30 per cento per ogni anno di partecipazione oltre il quindicesimo, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali; - i rendimenti che maturano durante la fase di erogazione della rendita sono assoggettati ad imposta sostitutiva con aliquota del 26%, salvo applicazione diversa percentuale ridotta di maggior favore, così come determinata e comunicata annualmente dal sostituto d imposta (in questo caso coincidente con la Compagnia di Assicurazione che eroga la rendita per conto del 7.

Fondo) in relazione alla tipologia di strumenti finanziari dallo stesso utilizzati per produrre il rendimento in tassazione; - la rendita riferita ai contributi non dedotti ed ai rendimenti già tassati in capo al Fondo è esente da imposta. 3.2. Riscatti ed anticipazioni. Le somme percepite a titolo di riscatto e di anticipazione sono soggette a tassazione con una ritenuta a titolo d imposta con l aliquota del 23 %, relativamente agli importi dei riscatti e delle anticipazioni che si riferiscono alla posizione previdenziale accantonata/maturata a decorrere dal 1 gennaio 2007. Tale principio generale subisce delle eccezioni di seguito indicate, in relazione alle quali, le somme percepite a titolo di riscatto e di anticipazione sono soggette a tassazione con una ritenuta a titolo d imposta con l aliquota del 15 %, ridotta di 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forma pensionistica complementare: anticipazioni richieste dall aderente per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli; riscatto parziale in caso di cessazione dell attività lavorativa che comporti l inoccupazione per un periodo di tempo compreso tra 12 e 48 mesi ovvero dal ricorso, da parte del datore di lavoro, a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria; riscatto totale nel caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o di cessazione dell attività lavorativa che comporti l inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi; riscatto della posizione effettuato dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati a causa della morte dell aderente. Anche per i riscatti e le anticipazioni, i cui importi si riferiscono alla posizione maturata fino alla data del 31 dicembre 2006, valgono le disposizioni tributarie vigenti a tale data. Nel caso di riscatto immediato per volontà delle parti, che può essere richiesto in presenza della cessazione dell'attività lavorativa per dimissioni, licenziamento, risoluzione consensuale si applica la fiscalità separata sino al 31 dicembre 2000 e sul maturato dal 2007 la tassazione definitiva con aliquota del 23%. Per la parte maturata dal 1^ gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 si applica invece la tassazione ordinaria con applicazione dell aliquota IRPEF marginale. In tal caso sono applicabili addizionale regionale e comunale e vi è obbligo di dichiarazione dei redditi. 8.

4. Regime del trasferimento della posizione individuale Ove vengano meno i requisiti di partecipazione è inoltre prevista la possibilità di trasferimento della posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività. Trascorsi due anni di partecipazione ad una forma pensionistica complementare l aderente ha facoltà di trasferire l intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica, senza che per lui siano venuti meno i requisiti di partecipazione. Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche disciplinate dal Decreto. Sono altresì esenti da ogni onere fiscale i trasferimenti delle risorse o delle riserve matematiche da un fondo pensione o da una forma pensionistica individuale ad altro fondo pensione o ad altra forma pensionistica individuale. 5. Disciplina transitoria In deroga alle regole sopra riportate, sulla base delle specifiche disposizioni (DL 189/2016 art.48, commi 1 e 1 bis come modificati dal DL n. 8/2017, art. 11, comma 1) recanti interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nel 2016 e nel 2017, il FIPDAF, in qualità di sostituto dal 1 gennaio al 30 novembre 2017, su richiesta degli interessati, non deve operare le ritenute fiscali alla fonte, con riferimento alle prestazioni (anticipazioni, erogazioni in forma di capitale e rendita, riscatti parziali e totali artt. 11 e 14 Dlgs n. 252/2005) che lo stesso Fondo debba erogare ai suoi aderenti che risiedano nei Comuni interessati dagli eventi sismici in questione (di cui agli Allegati 1 e 2 della suddetta Legge e riportati in allegato al presente regolamento); non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. La ripresa della riscossione dei contributi non versati, in quanto sospesi sulla base della disciplina ora riportata, avverrà tenendo conto di quanto previsto da uno specifico decreto emanato dal Ministero dell economia e delle finanze. In deroga alle regole ordinarie, sulla base delle disposizioni del DL189/2016, art. 48, commi 1 e 13 bis, in via transitoria per un periodo di durata triennale dal 24 agosto 2016, risultano agevolate le richieste di anticipazione della posizione individuale maturata presso il Fondo per l acquisto della prima casa di abitazione o per la realizzazione di interventi di ristrutturazione a essi relativi e le rischiste per ulteriori esigenze (fino al 30%), a condizione che l iscritto fosse residente alla data del sisma in uno dei Comuni di cui agli Allegati 1 e 2 della suddetta Legge (riportati in allegato al presente regolamento). L agevolazione comporta l applicazione sugli importi erogati a questo titolo dello stesso regime fiscale previsto per la causale delle spese sanitarie ( in luogo dell aliquota del 23% viene applicata quella del 15%, eventualmente ancora riducibile tenendo conto del periodo di iscrizione al Fondo). 9.