Incontro del 17.02.2011 presso la sede di Genova della Confindustria sul tema: Nautica da diporto e Dogane Matilde Misitano Direzione Regionale per la Liguria
Navigazione delle unità da diporto fonte normativa internazionale Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, Montego Bay 10 dicembre 1982. Convenzione relativa all ammissione temporanea Istambul 26 giugno 1990 fonte normativa comunitaria Reg.CEE n. 2913/1992 art. 137 Reg.CEE n. 2454/1993 art. 553 e sgg
fonte normativa nazionale Codice Navigazione artt.213/218 D.Lgs. 18 luglio 2005 n. 171 Codice della navigazione da diporto D. Interm.. 29/7/2008 n. 146 Regolamento di attuazione D.P.R 23 gennaio 1973 n. 43 T.U.L.D D.P.R 26 ottobre 1972 n. 633
DEFINIZIONI DI BASE Unità da diporto: ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto. Natante da diporto:unità a remi, o con lunghezza=< a 10 m. Imbarcazione da diporto:unità con lunghezza > 10 m< 24 m. Nave da diporto: unità con lunghezza > a 24 m.
Convenzione Montego Bay Per tutte le imbarcazioni comprese quelle da diporto Navigazione in alto mare stretto collegamento tra nave e bandiera, comprovato dai documenti di bordo (Le unità non iscritte nei registri non sono autorizzati a navigare fuori dalle acque territoriali) Navigazione nelle acque territoriali Libertà di passaggio inoffensivo
D.P.R. 26 aprile 1977 n. 816 art. 1 determinazione delle linee di base a partire dalle quali e' misurata la larghezza del mare territoriale italiano. (12 miglia)
Posizione giuridica delle unità da diporto nelle nostre acque A) bandiera italiana B) bandiera Stato membro UE C) bandiera Stato extra-ue A e B = libera permanenza nelle acque territoriali e nelle acque interne (tra gli Stati Membri libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali Art 3 lett.c Trattato C.E) C = regime di ammissione temporanea
Articolo 3 un mercato interno caratterizzato dall'eliminazione, fra gli Stati membri, degli ostacoli alla libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;
Comunità Europea e Territorio della Comunità Stato membro e territorio di uno Stato membro, il territorio di ciascuno Stato membro della Comunità cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, conformemente all art. 299.. (art. 5 p. 2 Dir. 2006/112/CE)
PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE ASSOCIATI (Non appartenente alla C.E) Articolo 182 T.C.E. Gli Stati membri convengono di associare alla Comunità i paesi e i territori non europei che mantengono con la Danimarca, la Francia, i Paesi Bassi e il Regno Unito delle relazioni particolari. Questi paesi e territori, qui di seguito chiamati paesi e territori, sono enumerati nell'elenco che costituisce l'allegato II del presente trattato.
PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE ALLEGATO II T.C.E Groenlandia Nuova Caledonia e dipendenze Polinesia francese Terre australi ed antartiche francesi Isole Wallis e Futuna Mayotte Saint Pierre e Miquelon Aruba Antille Olandesi: Bonaire Curaçao Saba Sint Eustatius Sint Maarten Anguilla Isole Cayman Isole Falkland Georgia del Sud e isole Sandwich del Sud Montserrat Pitcairn Sant'Elena e dipendenze Territori dell'antartico britannico Territori britannici dell'oceano indiano Isole Turks e Caicos Isole Vergini britanniche Le Bermude
TERRITORI CHE FANNO PARTE DEL TERRITORIO DOGANALE DELLA COMUNITA ( NON ARMONIZZATI IVA) (art. 6 p. 2 Dir. 2006/112/CE) 1. Monte Athos 2. Isole Canarie 3. Dipartimenti francesi d oltremare 4. Isole Aland 5. Isole Anglo-Normanne Gibilterra è un territorio d oltremare del Regno Unito ( art. 299 p.3 T.C.E.) ma non fa parte dell unione doganale (Merci soggette a Dazi)
Regime dell'ammissione temporanea art. 137 Reg. CE 2913/92 Il regime dell'ammissione temporanea permette l'utilizzazione nel territorio doganale della Comunita', in esonero totale o parziale dai dazi all'importazione e senza che siano soggette alle misure di politica commerciale, di merci non comunitarie destinate ad essere riesportate senza aver subito modifiche, ad eccezione del loro deprezzamento normale dovuto all'uso che ne e' fatto.
AMISSIONE TEMPORANEA IMBARCAZIONI Unità commerciali (commercial Yacht) durata trasporto Unità ad uso privato (pleasure Yacht) Art.562 Reg.2454/93 (Modificato dal Reg.993/2201): 18 mesi Immatricolate fuori del territorio doganale della Comunità a nome di una persona stabilita fuori di tale territorio(art. 558 CDC)
Durata del regime di ammissione temporanea per le unità ad uso privato: PRECEDENTE NORMATIVA Convenzione di Ginevra 1958: Mesi 6 nelle acque territoriali Interruzione termini (con decorrenza di un nuovo periodo) mediante rimessaggio con procedura prevista da Circ.n.26 prot. N. 424/IX del 01.09.1981
NORMATIVA ATTUALE (Reg.CE 2454/93 DAC) 18 mesi nel territorio della Comunità (art. 562 lett.e) Le autorità doganali possono tuttavia prorogare tale periodo per la durata durante la quale le merci non vengono utilizzate, secondo le condizioni da loro stabilite (art. 553 c. 2) Cfr.nota Ag.Dogane prot.n.4499 14 gennaio 2002
MANCATO APPURAMENTO DEL REGIME art. 216 DPR 23 gennaio 1973T.U.L.D. Il Ministro per le finanze puo' stabilire che per l'importazione temporanea dei veicoli stradali di cui alla convenzione di New York 4 giugno 1954, approvata e resa esecutiva in Italia con la legge 27 ottobre 1957, n. 1163, nonche' degli aeromobili e delle imbarcazioni di cui alla convenzione di Ginevra 18 maggio 1956, approvata e resa esecutiva in Italia con la legge 3 novembre 1961, n. 1553, si prescinda dalla emissione di documenti doganali e dalla prestazione di garanzie. I mezzi di trasporto ammessi alle facilitazioni di cui al precedente comma conservano la condizione di merce estera in temporanea importazione e possono essere nazionalizzati alle condizioni previste per ciascuna categoria dalla legislazione italiana; per il loro uso nel territorio dello Stato quando manchino o siano venute a cessare le condizioni indicate nelle convenzioni citate nel predetto comma resta ferma l'applicabilita' delle pene stabilite per il reato di contrabbando.
Acquisti e Vendite ad uso privato RESIDENTI IN ITALIA Cedente Acquirente Sogg.Imposta IVA in detrazione Sogg.imposta Fattura IVA 20% Sogg. Privato IVA a carico Sogg.privato Imposta di registro
ACQUISTI INTRACOMUNITARI UNITA NUOVE o oltre 7,5 m Cedente Acquirente IVA Operatore UE Operatore Italiano Intrastat Operatore UE Privato Italiano In Italia Mod.F24 Privato UE Operatore Italiano Intrastat Privato UE Privato Italiano In Italia Mod.F24
ACQUISTI INTRACOMUNITARI UNITA Usate o entro7,5 m Cedente Acquirente IVA Operatore UE Operatore Italiano Intrastat Operatore UE Privato Italiano Nello Stato del Cedente Privato UE Operatore Italiano NO Privato UE Privato Italiano NO
TARIFFA DOGANALE (DAZI) 8903 10 Imbarcazioni pneumatiche 2,7/1,7 8903 91 Imbarc. a vela anche con motore ausiliario 8903 91 10 Per la navigazione marittima Esenzione 8903 91 92 Di lunghezza </ = a 7,5 m 1,7 8903 91 99 Di lunghezza >/ = a 7,5 m 1,7 8903 92 Imbarc. A motore diverse dai fuoribordo 8903 92 10 Per la navigazione marittima Esenzione 8903 92 92 Di lunghezza </ = a 7,5 m 1,7 8903 92 92 Di lunghezza >/ = a 7,5 m 1,7