Sezione II - Caratteristiche della garanzia prestata da Fidimpresa Lazio e principali rischi dell operazione



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Sezione I - Informazioni su Fidimpresa Lazio FIDIMPRESA LAZIO SOCIETA COOPERATIVA PER AZIONI è un Confidi intermediario finanziario vigilato iscritto con provvedimento della Banca d Italia del 14 febbraio 2012 e cod. identificativo 19551.1, nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 1 settembre 2003 n. 385 e ss. mm. (T.U.B.) avente sede Legale e direzione generale in Roma (00155), Via Andrea Noale, 206, telefono 06.84499621-270, telefax 06.84499316, web www.fidimpresalazio.it, e-mail info@fidimpresalazio.it, iscritto al n. 11210271000 del Registro delle Imprese di Roma, medesimo numero di codice fiscale e partita IVA, REA RM 1287350; iscritto al numero A209952 dell'albo delle Società Cooperative. Sezione I bis - Dati e qualifica soggetto incaricato dell offerta fuori sede (da compilarsi a cura del soggetto di Fidimpresa Lazio scpa incaricato dell offerta) Nome: Cognome: Dipendente/collaboratore del Fidimpresa Lazio scpa sede di Mediatore finanziario (Iscritto nell albo) n. Agente in attività finanziaria (Iscritto nell elenco) n. Indirizzo Telefono Fax E-mail Il sottoscritto (nome e cognome del cliente) in proprio / in qualità di legale rappresentante dell azienda attesta di aver ricevuto dalla persona su menzionata, prima della conclusione del contratto: - il documento Principali diritti del cliente - il presente foglio informativo, composto di n. [ ] pagine. Luogo e data, firma Sezione II - Caratteristiche della garanzia prestata da Fidimpresa Lazio e principali rischi dell operazione La garanzia di Fidimpresa Lazio si configura nei confronti del cliente/socio come un credito di firma. È così definita la garanzia prestata da Fidimpresa Lazio, su richiesta del cliente/socio, con la quale il Confidi stesso si impegna a far fronte ad eventuali inadempimenti relativi al rimborso del finanziamento concesso al cliente/socio dalle Banche e da altri Intermediari finanziatori. La garanzia è accessoria rispetto alla concessione del finanziamento da parte dell Intermediario finanziatore. In altri termini, il finanziamento richiesto dal cliente/socio configura l obbligazione principale, di cui il Confidi garantisce l adempimento. Pertanto, se tale obbligazione principale non sorge o si estingue, anche il rapporto accessorio di garanzia perde efficacia. Prima dell erogazione del finanziamento, il cliente/socio viene chiamato dall'intermediario Finanziatore e dal Confidi ad impegnarsi contrattualmente per il rimborso del finanziamento, nonché, qualora ne ricorrano i requisiti, a prestare ulteriori garanzie, quali, ad esempio, fidejussione, pegno, ipoteca. Per l indicazione delle caratteristiche e dei rischi tipici di tutte queste forme di impegno si fa riferimento ai Fogli Informativi prodotti dall'intermediario finanziatore di appoggio e disponibili presso le sedi dello stesso. Nel caso in cui il cliente/socio (ossia, il debitore principale) e gli eventuali garanti risultino inadempienti, Fidimpresa Lazio scpa/l'intermediario finanziatore procederà all escussione del debito. Principali rischi (generici e specifici) dell operazione: i rischi derivanti dall operazione intercorrente con Fidimpresa Lazio scpa sono intrinsecamente connessi e conseguenti alla capacità/incapacità del Socio di far fronte al rimborso del credito ottenuto dalla Banca. Qualora il Socio sia inadempiente verso la Banca e Fidimpresa Lazio scpa sia chiamata ad effettuare il pagamento per l obbligazione assunta Pagina 1 di pagine 7

dal Socio [escussione della garanzia], il Socio stesso è tenuto a rimborsare Fidimpresa Lazio scpa quanto dalla medesima corrisposto alla Banca. Fermo restando l obbligo del rimborso del Socio a Fidimpresa Lazio scpa, in caso di mancato o ritardato rimborso, il Socio può anche essere escluso dalla compagine sociale. L escussione della garanzia e/o l inadempimento del Socio per aver omesso il rimborso può far sorgere l obbligo per Fidimpresa Lazio di segnalare il nominativo del Socio nelle centrali di rilevamento dei rischi finanziari. L eventuale inadempimento del Socio verso Fidimpresa Lazio può essere motivo di revoca della garanzia o di altre garanzie al medesimo rilasciate e le conseguenze di tale decisione non possono essere addebitate ad Fidimpresa Lazio scpa. Le garanzie rilasciate da Fidimpresa Lazio potranno essere assistite, qualora sussistano i requisiti di ammissibilità, dalla controgaranzia del Fondo di Garanzia per le PMI ex L. n. 662/1996, dalla controgaranzia del Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) o dalle controgaranzie di altri fondi pubblici (ad es. Fondo Regionale di Riassicurazione) e in tal caso il cliente/socio dovrà acconsentire a fornire a Fidimpresa Lazio tutta la documentazione necessaria per l espletamento delle attività di richiesta di controgaranzia e di vigilanza da parte delle autorità preposte ai controlli per la gestione dei Fondi e Istituti sopracitati. Quando il Confidi rilascia una garanzia diretta e cioè una garanzia a prima richiesta, esplicita, incondizionata, e irrevocabile, le banche e gli intermediari finanziatori garantiti possono richiedere, in caso di inadempimento del cliente/socio del Confidi, il rimborso dei finanziamenti direttamente al Confidi stesso senza la preventiva escussione del cliente/socio inadempiente. Nel caso invece in cui il Confidi rilascia una garanzia sussidiaria, le banche e gli intermediari finanziatori garantiti possono richiedere il rimborso del finanziamento al Confidi, il quale può però opporre a questi il beneficio della preventiva escussione del cliente inadempiente. Sono garantibili tutte le linee di credito, per cassa e per firma, messe a disposizione dall Intermediario finanziatore. La garanzia è prestata da Fidimpresa Lazio scpa per un ammontare di norma del 50% e comunque non superiore all'80% delle somme dovute all'intermediario finanziatore dall (per capitale, interessi e spese di qualsivoglia natura sostenute dall'intermediario Finanziatore) in relazione all'importo residuo del finanziamento risultante alla data di escussione della garanzia. La Lettera di Garanzia rilasciata da Fidimpresa Lazio scpa determina per ogni operazione l esatto limite percentuale della garanzia e l importo massimo garantito. L eventuale escussione delle garanzie del Confidi da parte degli intermediari finanziatori garantiti, nel caso di inadempimento dei clienti/soci debitori, e il conseguente rimborso agli stessi intermediari del valore residuo dei crediti garantiti può trasformare i precedenti crediti di firma in crediti per cassa del Confidi verso i clienti/soci debitori inadempienti. Pertanto, in tal caso, il Confidi deve essere rimborsato dai clienti/soci inadempienti. Su tali crediti matureranno anche i relativi interessi di mora che i clienti/soci debitori saranno tenuti a corrispondere, unitamente alle eventuali spese documentate sostenute per il recupero dei crediti medesimi, al Confidi in funzione del tasso di interesse di mora e del tempo intercorso tra la data di rimborso del credito da parte del Confidi agli intermediari garantiti e quella di pagamento al Confidi medesimo dei clienti/soci debitori (cfr. il successivo punto principali oneri da sostenere per la prestazione della garanzia da parte del Confidi ). Sezione III Condizioni economiche 1. Costi di ingresso a Fidimpresa Lazio 1.1. Per richiedere l intervento in garanzia del Confidi, è necessario preliminarmente e di norma diventare socio del Confidi stesso sottoscrivendo almeno n. 1 azione con versamento del relativo valore nominale pari a euro 250,00 (duecentocinquanta/00); 1.2. Sono previste le spese di istruttoria ammissione a socio, tali spese saranno addebitate una sola volta per un importo di euro 300,00 (trecento/00). L addebito avviene in un unica soluzione al momento della presentazione della domanda di ammissione a socio. Tale importo sarà dovuto anche in caso di rinuncia da parte del Socio successiva alla delibera di Fidimpresa Lazio o in caso di delibera negativa da parte di Fidimpresa Lazio. 2. Costi per il rilascio della garanzia di Fidimpresa Lazio 2.1. Spese di istruttoria pratica: atte a remunerare i costi di istruttoria della richiesta sia in fase di avvio che in fase di revisione periodica. Queste sono versate dall azienda in via anticipata al momento della presentazione della richiesta di garanzia. Pagina 2 di pagine 7

Tale importo sarà dovuto anche in caso di rinuncia da parte dell azienda, successiva alla delibera di Fidimpresa Lazio o in caso di delibera negativa da parte della banca. Si tratta di un costo a carico dell impresa socia dovuto indipendentemente dall esito della domanda di garanzia. 2.2. Per i rinnovi di garanzie sugli affidamenti a breve termine concessi a revoca dalle banche, le imprese corrisponderanno a Fidimpresa Lazio l'importo forfetario di 100,00 a titolo di spese di istruttoria per revisione pratica. 2.3. Commissione per la copertura del rischio di garanzia: atta a remunerare il rischio assunto da Fidimpresa Lazio per la garanzia prestata. Tale commissione è dovuta solo nel caso di positivo rilascio della garanzia. Il socio deve versare l ammontare della commissione in via anticipata in sede di erogazione del finanziamento garantito 2.4. Commissione per la copertura dei costi di gestione della garanzia: atta a contribuire alla copertura dei costi di gestione di Fidimpresa Lazio. Tale commissione è dovuta solo nel caso di positivo rilascio della garanzia. Il socio deve versare l ammontare della commissione in via anticipata in sede di erogazione del finanziamento garantito. 2.5. Estinzione anticipata: In caso di estinzione anticipata del finanziamento garantito su richiesta dell azienda, nulla e dovuto da Fidimpresa Lazio. In particolare i costi applicabili sono: Spese di istruttoria pratica: sono fissate nella percentuale dello 0,25% del valore nominale del finanziamento garantito, con un minimo di Euro 150,00 ed un massimo di Euro 2.500,00. L addebito avviene in un unica soluzione al momento della presentazione della richiesta di garanzia. Tale importo sarà dovuto anche in caso di rinuncia da parte del Socio successiva alla delibera di Fidimpresa Lazio o in caso di delibera negativa da parte di Fidimpresa Lazio. Commissione per la copertura del rischio di garanzia: percentuale sul valore della garanzia rilasciata da versarsi in un unica soluzione in via anticipata all atto dell erogazione del finanziamento per operazioni a medio lungo termine e annualmente per operazioni a breve termine. L aliquota percentuale è stabilita in funzione della classe di rating attribuita da Fidimpresa Lazio al Socio richiedente ed in funzione delle garanzie rilasciate da eventuali terzi garanti nonché dalla presenza di controgaranzie a copertura del rischio di Fidimpresa Lazio. L aliquota percentuale potrà subire variazioni positive/negative fino ad un massimo dell 0,50% in relazione a valutazioni di tipo qualitativo. Tabella calcolo commissione per la copertura del rischio di garanzia Commissione di garanzia annua (minima e massima) Classe di Rating Commissione annua (minima e massima) AA minimo 1,70% massimo 4,85% BA minimo 1,81% massimo 5,00% AB minimo 1,93% massimo 5,15% BB minimo 2,15% massimo 5,45% CA minimo 2,60% massimo 6,05% AC minimo 3,05% massimo 6,65% CB minimo 3,50% massimo 7,25% BC minimo 3,73% massimo 7,55% CC minimo 3,95% massimo 7,85% La Commissione per la copertura del rischio di garanzia su operazioni a medio lungo termine viene determinata applicando la percentuale riportata in tabella al valore annuale residuo della garanzia ed interamente corrisposta in via anticipata all atto dell erogazione del finanziamento. Pagina 3 di pagine 7

Per tutte le operazioni è prevista inoltre una commissione per la copertura dei costi di gestione della garanzia, in percentuale dello 0,45% annuale sul valore nominale del finanziamento garantito. In presenza di operazioni assistite da cogaranzie o controgaranzie viene applicata una commissione aggiuntiva in percentuale dello 0,30% annuale sul valore nominale del finanziamento garantito. Entrambe le commissioni per operazioni a medio lungo termine vengono corrisposte applicando le percentuali su riportate al valore annuale residuo del finanziamento garantito ed interamente corrisposte in via anticipata all atto dell erogazione dello stesso. 3. Altre condizioni economiche Tipologia di operazione Commissioni di istruttoria e gestione pratica per la richiesta e il rilascio della garanzia a valere su POR FESR 2007-2013 Linea di attività 1.5 Sostegno all accesso al credito delle PMI attraverso i Confidi ed i Fondi di garanzia ed altre forme di credito innovative, attivate dalla Regione Lazio. Commissioni di istruttoria e gestione pratica per la richiesta e il rilascio della garanzia a valere sul POR FESR 2007-2013, Linea di attività Fondo di patrimonializzazione PMI. Operazioni di sospensione o allungamento rientranti nell accordo per il credito 2013 del 1 luglio 2013 (Accordo per il Credito 2013) Rinegoziazione finanziamenti e garanzie: per tutte le tipologie di garanzia concesse dal Confidi Estensione della durata della garanzia: per tutte le tipologie di garanzia concesse dal Confidi Costi applicati Commissione Flat per la copertura del rischio di garanzia con un minimo dell 1,30% e una massimo del 8,80% da applicare al valore nominale della garanzia rilasciata. Massimo 2,50% dell importo della Quota Ordinaria del finanziamento garantito. Commissione annua per la copertura del rischio di garanzia calcolata sul valore della garanzia residua alla data di sospensione rapportata al periodo di sospensione o allungamento. Non sono applicate alle operazioni rientranti nella presente categoria le commissioni di gestione. Tutte le commissioni previste per operazioni nuove Spese di istruttoria calcolate sul valore residuo del finanziamento oggetto di allungamento. Commissione annua per la copertura del rischio di garanzia calcolata sul valore residuo della garanzia rilasciata sul finanziamento oggetto di allungamento. Commissione annua per la copertura dei costi di gestione calcolata sul valore residuo del finanziamento oggetto di allungamento. Qualora il Consiglio di amministrazione del Confidi richieda la controgaranzia del Fondo di Garanzia per le PMI ai sensi della Legge 662/96 e questa venga accordata, l impresa beneficiaria della garanzia del Confidi dovrà corrispondere a quest ultimo una commissione aggiuntiva pari a quella che il Confidi pagherà al Fondo Centrale per la controgaranzia ricevuta. L ammontare della commissione aggiuntiva verrà calcolata come da prospetto che segue: Operazioni di consolidamento di passività a breve termine su stessa banca o gruppo bancario Operazioni su capitale di rischio: Micro Restanti territori Piccola Media Regioni del Mezzogiorno Micro Piccola 2% 2% - anno di ammissione 1,000% 1,000% - anni successivi - fino al 5 0,25% 0,25% - successivo al 5 0,50% 0,50% Operazioni finanziarie diverse da quelle di cui all'articolo 4, parte V delle Disposizioni Operative del Fondo Media 0,25% 0,50% 1,00% - - - Pagina 4 di pagine 7

La commissione non è dovuta per le operazioni finanziarie diverse dalle Operazioni di consolidamento su stessa banca o gruppo bancario di qualsiasi durata e dalle Operazioni sul capitale di rischio, riferite a: a) Soggetti beneficiari finali ubicati nelle regioni del Mezzogiorno; b) Imprese femminili; c) Piccole imprese dell indotto di imprese in amministrazione straordinaria; d) micro, piccole e medie imprese che hanno sottoscritto un Contratto di rete; e) Imprese sociali; f) Imprese di autotrasporto; g) Imprese colpite dagli eventi sismici del maggio 2012. A carico del Socio non sussiste alcun obbligo di riconoscere e corrispondere qualsivoglia tipologia di compenso a favore di terzi che lo abbiano posto in relazione con Fidimpresa Lazio o che abbiano in qualche modo procurato o agevolato tale relazione. Gli oneri per il rilascio della garanzia devono essere integralmente corrisposte a Fidimpresa Lazio al momento del rilascio della garanzia stessa. In particolare, tali oneri devono essere riconosciuti a Fidimpresa Lazio mediante bonifico, di norma per il tramite dell intermediario garantito, in fase di erogazione del finanziamento dietro formale autorizzazione sottoscritta dal cliente con la domanda di garanzia e comunicata all intermediario finanziatore. Le predette commissioni, nel caso di estinzione anticipata della garanzia rilasciata a seguito dell estinzione anticipata del finanziamento rispetto alla sua durata originaria o a seguito di altre ragioni, non vengono restituite al cliente/socio. Per ottemperare agli obblighi in materia di Trasparenza, Fidimpresa Lazio scpa è tenuto a comunicare agli Istituti Finanziatori gli oneri di sua competenza rientranti nel calcolo del TAEG dell operazione. Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall art. 2 della legge sull usura (l.n. 108/1996) può essere consultato presso le sedi territoriali e sul sito di Fidimpresa Lazio www.fidimpresalazio.it per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, occorre individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia della categoria della propria operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca, comprensivo degli oneri di Confidi, non sia superiore. 4. Interessi di mora su crediti per cassa Nel caso di trasformazione del credito di firma in credito per cassa (quando Fidimpresa Lazio ha provveduto a liquidare alla Banca la richiesta di escussione della garanzia) il socio deve remunerare Fidimpresa Lazio relativamente al credito per cassa. La predetta remunerazione viene determinata ai sensi dell art. 1224 del c.c. 5. Spese di recupero dei crediti per cassa Nel caso di trasformazione del credito di firma in credito per cassa, le spese documentate di vario tipo (legali, giudiziali ecc.) eventualmente sostenute da Fidimpresa Lazio per il recupero dei crediti per cassa derivanti dall escussione delle garanzie da parte degli intermediari garantiti nel caso di inadempimento dei Soci vanno integralmente rimborsate dagli stessi a Fidimpresa Lazio. 6. Modifica delle condizioni contrattuali ed economiche praticate da Fidimpresa Lazio Fidimpresa Lazio si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche contrattuali per le garanzie rilasciate nel rispetto della disciplina dettata dalla normativa vigente in materia di trasparenza nonché dall art. 118 del D.Lgs n. 385/1993. Nel caso di estinzione anticipata della garanzia rilasciata a seguito dell estinzione anticipata del finanziamento rispetto alla sua durata originaria o a seguito di altre ragioni, non vengono restituite al cliente spese e commissioni corrisposte in precedenza a Fidimpresa Lazio. 7. Condizioni economiche praticate dalla Banca Fidimpresa Lazio non è responsabile delle condizioni economiche praticate ai sensi di contratti aventi ad oggetto prodotti finanziari, operazioni o servizi, stipulati in maniera autonoma ed indipendente tra il cliente e la Banca, anche se i predetti contratti hanno ad oggetto prodotti finanziari, operazioni o servizi garantiti da Fidimpresa Lazio. Dette condizioni economiche sono stabilite autonomamente dalla Banca ed accettate dal cliente in fase di stipula dei relativi contratti. Pagina 5 di pagine 7

Sezione IV Sintesi delle clausole contrattuali che regolano la prestazione della garanzia relative ai principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti con il cliente Recesso: Il cliente/socio ha diritto di recedere dal contratto di garanzia previa liberatoria di Fidimpresa Lazio stessa rilasciata dall intermediario finanziatore garantito. In caso di recesso (sempre previa liberatoria di Fidimpresa Lazio rilasciata dall intermediario finanziatore garantito) o di perdita di efficacia della garanzia rilasciata da Fidimpresa Lazio per estinzione anticipata del finanziamento garantito non è previsto alcun rimborso degli importi pagati per spese di istruttoria e per commissioni. Tempi massimi per la chiusura del rapporto di garanzia: L intervento di Fidimpresa Lazio in garanzia del cliente/socio si chiude alla naturale scadenza della garanzia rilasciata dallo stesso Fidimpresa Lazio oppure anticipatamente previo rilascio di un atto liberatorio da parte degli intermediari finanziatori garantiti. Inoltre, a seguito dell eventuale escussione delle garanzie rilasciate da Fidimpresa Lazio da parte degli intermediari finanziatori garantiti nel caso di inadempimento dei clienti/soci debitori, il rapporto di garanzia si chiude, trasformandosi in un credito per cassa di Fidimpresa Lazio verso i clienti/soci debitori inadempienti, all atto del rimborso da parte di Fidimpresa Lazio stessa agli intermediari finanziatori del valore residuo dei crediti garantiti. Tempi massimi per la chiusura del rapporto di credito per cassa nel caso di escussione della garanzia: Il credito per cassa di Fidimpresa Lazio verso i clienti/soci debitori che può sorgere a seguito della escussione della garanzie rilasciata da Fidimpresa Lazio da parte degli intermediari finanziatori garantiti nel caso di inadempimento dei predetti clienti/soci si estingue una volta che tale credito sia stato integralmente rimborsato dai clienti/soci debitori unitamente ai relativi interessi di mora Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie: Il Cliente/socio può presentare reclamo per lettera raccomandata A/R a Ufficio Reclami Fidimpresa Lazio s.c.p.a. Via Andrea Noale, 206 00155 Roma o via e-mail all indirizzo: reclami@fidimpresalazio.it. L ufficio Reclami evade la risposta entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione del reclamo. La procedura è gratuita per il Cliente/socio, salvo le spese relative alla corrispondenza inviati all ufficio Reclami. Se Fidimpresa Lazio dà ragione al cliente/socio deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a risolvere l anomalia; in caso contrario, deve esporre le ragioni del mancato accoglimento del reclamo. Qualora il cliente/socio sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all ufficio Reclami (indicativamente: perché non ha ricevuto risposta, perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non sia stata eseguita da Fidimpresa Lazio scpa), prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi all Arbitro Bancario Finanziario (ABF) 1. Per sapere come rivolgersi all Arbitro: consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere a Fidimpresa Lazio, oppure chiedere presso le Filiali della Banca d'italia ( 2 ). Fidimpresa Lazio mette a disposizione dei clienti/soci - presso i propri locali e sul proprio sito internet www.fidimpresalazio.it - le guide relative all accesso all ABF. Definizioni dei termini utilizzati nel presente foglio informativo Arbitro Bancario Finanziario (ABF): strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituito dalla Banca d Italia. Banche o altri intermediari: le banche e gli altri intermediari finanziari che hanno sottoscritto le apposite convenzioni con Fidimpresa Lazio scpa in relazione a ciascuna tipologia di operazione. Confidi: i consorzi e le società che svolgono l attività di garanzia collettiva dei fidi e cioè che utilizzano risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o clienti per la prestazione mutualistica ed imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario. 1 )Cfr. Provvedimento della Banca d Italia del 18 giugno 2009 recante le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari. 2) Il ricorso deve essere redatto sulla base del modulo indicato dall Arbitro Bancario e Finanziario e sottoscritto dal Cliente, deve essere inviato alla segreteria tecnica del collegio competente territorialmente ovvero presentato presso le filiali della Banca d Italia aperte al pubblico, entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo. Il Cliente riceverà comunicazione della decisione del collegio entro 30 giorni dalla relativa pronuncia. Pagina 6 di pagine 7

Fondo Centrale di Garanzia (FCG): indica il Fondo di Garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 662/1996 e successive modifiche e integrazioni. Trattasi di una garanzia pubblica a fronte di finanziamenti concessi dalle Banche anche per investimenti all estero. Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI): indica il Fondo, costituito da Banca europea per gli investimenti (BEI), la Commissione e le istituzioni finanziarie europee private, che ha come obiettivo di sostenere la creazione, la crescita e lo sviluppo di piccole e medie imprese (PMI) attraverso strumenti di capitale di rischio e di garanzia. Imprese Retail: imprese con un fatturato, all'ultimo bilancio approvato, non superiore a 5 milioni di euro. A loro volta le Imprese Retail si dividono in "POE - Piccolo Operatore Economico" e "Small Business". Le POE hanno un fatturato non superiore a 1,5 milioni di euro. Imprese Corporate: azienda con un fatturato, all'ultimo bilancio approvato, superiore a 5 milioni di euro. Garanzia prestata dal Confidi: obbligo che assume il Confidi, previa richiesta del cliente del Confidi stesso, verso una banca o altro intermediario per garantire il rimborso del finanziamento concesso dai predetti intermediari al medesimo cliente del Confidi. Garanzia residua: è la quota del debito rimanente che garantisce Fidimpresa Lazio scpa. Intermediari finanziatori: le banche e gli altri intermediari finanziari che hanno erogato un finanziamento a favore dei clienti del Confidi e che sono garantiti dal Confidi stesso. Non soci del Confidi: sono le imprese non dotate dei requisiti richiesti dallo statuto tempo per tempo vigente oppure imprese socie di un Confidi Socio che ha stretto accordo con Fidimpresa Lazio per ottenere garanzie per i propri soci. Offerta fuori sede: quando la garanzia viene offerta dal Confidi in luogo diverso dalla propria sede o dalle proprie dipendenze. Offerta in sede: quando la garanzia viene offerta dal Confidi nella propria sede o nelle proprie dipendenze. Per dipendenza si intende qualunque locale del Confidi adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo. Socio del Confidi: le imprese e le società che possiedono quote di capitale sociale del Confidi. Pagina 7 di pagine 7