Foglio consegnato a: Cliente. Nella persona di INFORMAZIONI SU COOPFIDI

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1 FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO AL RILASCIO DI FIDEIUSSIONI DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI CORRETTEZZA DELLE RELAZIONI TRA INTERMEDIARI E CLIENTI (Provvedimento di Banca d Italia 20 giugno 2012) Foglio consegnato a: Cliente Nella persona di Data Firma per ricevuta INFORMAZIONI SU COOPFIDI Coopfidi Confidi Unitario per l Artigianato e la Piccola e Media Impresa soc. coop. cons. (in breve COOPFIDI) Sede legale in Roma Viale Guglielmo Massaia Telefono Fax info@coopfidi.com sito internet: Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: Codice Fiscale Partita I.V.A.: R.E.A.: Iscritto nell elenco speciale di Banca d Italia, previsto dal D.lgs. n. 385/1993, con il codice identificativo assegnato n Compilare nel caso di offerta fuori sede Persona che entra in contatto con il cliente: indirizzo: telefono: qualifica (da barrare): agente in attività finanziaria/mediatore, iscritto all O.A.M. al n. dipendente di COOPFIDI dipendente/collaboratore di ente convenzionato con COOPFIDI per la raccolta delle domande di garanzia 1/6

2 CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL OPERAZIONE La fideiussione è l atto mediante il quale un soggetto, chiamato fideiussore, si fa garante del debito contratto da un altro soggetto (debitore principale), obbligandosi personalmente nei confronti del creditore, ai sensi dell art del C.C. COOPFIDI delibera la fideiussione in favore dei propri Soci, così come individuati ex art.11 dello Statuto. Possono essere ammesse in qualità di soci del Confidi le imprese, nonché i liberi professionisti, aventi i requisiti indicati nell art. 11 dello Statuto sociale di COOPFIDI. L iscrizione a COOPFIDI è subordinata alla sottoscrizione e al versamento delle quote sociali. I Soci di COOPFIDI sono tutti i soggetti economici, compresi i liberi professionisti, che svolgono attività d impresa secondo la disciplina comunitaria, che hanno sede in territorio italiano e che sono considerate micro, piccole e medie imprese, secondo la normativa sui Confidi e dallo Statuto sociale. Per semplicità, nel prosieguo, il termine Socio comprenderà anche la definizione di Cliente. L iscrizione a COOPFIDI è subordinata alla sottoscrizione ed al versamento delle quote sociali ed è condizione necessaria per la procedibilità dell istruttoria al fine del rilascio delle garanzie richieste. L attività di COOPFIDI consiste nel rilascio della fideiussione a garanzia di obbligazioni connesse all esecuzione di lavori e/o all effettuazione di forniture o servizi, di rapporti debitori con gli Uffici della Pubblica Amministrazione, di contratti di locazione, di finanziamenti erogati da terzi al Cliente eccetera. Con l'atto di fideiussione Coopfidi assume l'impegno di pagare i creditori del proprio Cliente, se il cliente non rispetta i propri obblighi Coopfidi pagherà al creditore beneficiario, indicato nell'atto di fideiussione, l'intera somma dovuta in base alla fideiussione rilasciata. Il Cliente, e gli eventuali coobbligati del Cliente stesso, dovranno rimborsare a Coopfidi, senza alcun ritardo e a semplice richiesta, la somma che Coopfidi ha pagato ai creditori (surrogazione ex articoli 1203 e 1949 del codici civile). La fideiussione è concessa per un importo massimo di ,00 (centomila/00), salvo deroghe concesse dal C.d.A., è rilasciata a prima richiesta, è a scadenza fissa o a revoca, con revisione annuale. COOPFIDI opera con il Fondo Centrale di Garanzia L. 662/96. Per le operazioni a valere sulle convenzioni ordinarie, su richiesta del Cliente, qualora sia in possesso dei requisiti previsti dalla norma, verrà valutata l ammissibilità alla controgaranzia del Fondo. In tal caso il Cliente dovrà fornite tutta la documentazione prevista anche dal Fondo e consentire l effettuazione dei controlli documentali da parte del Gestore del Fondo. Il rischio principale connesso al servizio si ha nel caso in cui Coopfidi sia chiamata ad effettuare il pagamento, in questo caso il cliente è tenuto a rimborsare a Coopfidi quanto da esso corrisposto in dipendenza del credito connesso. L'eventuale escussione della fideiussione del confidi da parte del creditore beneficiario garantito, nel caso di inadempimento del cliente debitore ed il conseguente rimborso del valore del credito garantito, può trasformare il precedente credito di firma in credito per cassa del confidi verso il cliente debitore inadempiente. Pertanto in tal caso, il confidi deve essere rimborsato dal cliente inadempiente. Su tale credito matureranno anche i relativi interessi di mora che il cliente sarà tenuto a corrispondere, unitamente alle eventuali spese documentate sostenute per il recupero del credito medesimo da Coopfidi, in funzione del tasso legale di interesse di mora e del tempo intercorso tra la data di rimborso del credito da parte di Coopfidi al creditore beneficiario della fideiussione e quella del pagamento al confidi stesso da parte del cliente debitore. Ai sensi dell'art del codice civile, a seguito di liquidazione ai soggetti finanziatori degli importi dovuti, Coopfidi acquisisce il diritto di rivalersi sul socio/cliente, e su eventuali garanti, per le somme pagate. 2/6

3 PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE Come previsto dallo Statuto sociale, sono a carico del Socio che beneficia della garanzia di COOPFIDI diverse competenze, tra quest ultime si riportano i costi ad esso applicati: 1- TASSA AMMISSIONE: Per diventare socio di COOPFIDI il cliente deve versare una tassa d ammissione, così come previsto dallo Statuto sociale. L ammontare della tassa è così determinato: 200,00 (con esclusione delle imprese associate a CNA, Confartigianato e Acai). 2- QUOTE SOCIALI: Il Socio è tenuto a versare n. 4 quote sociali ( 25,80 ciascuna), restituibili art. 16 dello Statuto sociale, per ogni 5.000,00 di fideiussione rilasciata. Ogni Socio deve sottoscrivere e versare almeno 2 quote sociali al momento della richiesta di ammissione a socio. Le ulteriori quote, di cui all art.13 dello statuto, possono essere sottoscritte contemporaneamente o successivamente, all atto della richiesta di prestazione di garanzia fideiussoria e versate al momento della comunicazione della delibera del Confidi mediante addebito sul conto corrente indicato dal Socio o altra forma idonea. 3- SPESE DI ISTRUTTORIA: Il Socio deve riconoscere a COOPFIDI le spese che il medesimo Confidi sostiene per verificare le capacità e la persistenza delle condizioni economiche del Socio, è tenuto pertanto a versare al momento dell avvio della consulenza, volta a richiedere il rilascio della garanzia fideiussoria di Coopfidi, una somma a titolo di attivazione delle procedure secondo la seguente tabella: 250,00 per richieste fino a Eu ,00 350,00 per richieste da Eu ,00 a ,00 NB: L'importo delle spese istruttoria sono raddoppiate per le imprese non iscritte alle Associazioni di categoria CNA, Confartigianato e ACAI. Il pagamento è dovuto anche in caso di accoglimento parziale e/o ridotto e/o condizionato della domanda di fideiussione, in tal caso il versamento in conto quote sociali sarà ridotto proporzionalmente al minor importo erogato. Le spese di istruttoria non saranno restituite al Socio, anche nel caso di pratiche declinate o rinunciate. 4- COMMISSIONI: Il Socio deve remunerare COOPFIDI del rischio di perdita al quale lo stesso Confidi si espone nel rilasciare la garanzia fideiussoria, e cioè il rischio dell inadempienza da parte del Socio nei confronti del creditore beneficiario, che in caso di inadempimento dello stesso Socio, si rivale sul Confidi. La predetta remunerazione viene determinata in percentuale del valore nominale della fideiussione con riferimento alla durata della stessa, sarà versata al momento della comunicazione della delibera da parte del Confidi mediante addebito sul conto corrente indicato dal Socio o altra forma idonea. IMPORTO COMM. ANNUA COMM. ANNUA in presenza del FCG COMM. ANNUA Provincia di Roma Fino a ,00 3,50 % 3,00 % 2,00 % 5- ALTRE TIPOLOGIE - Trasferimento della garanzia : spese di istruttoria 300,00 per ogni linea di credito. - Le commissioni non saranno restituite al Socio all estinzione anticipata, anche parziale, della garanzia fideiussoria rilasciata. 3/6

4 6- CONTRIBUTO ALLA PATRIMONIALIZZAZIONE Con delibera del C.d.A. nella seduta del 23/06/2015 è stato avviato il piano di patrimonializzazione di Coopfidi, finalizzato ad una adeguata patrimonializzazione, per consentire una maggiore operatività, il rafforzamento e mantenimento dei requisiti patrimoniali di vigilanza, necessari al permanere nell elenco speciale dei confidi vigilati. In caso di erogazione di un finanziamento da parte di una Banca, sostenuto dalla garanzia di Coopfidi, il Socio è tenuto a versare, al momento della comunicazione della delibera del finanziamento da parte della Banca e prima del rilascio del certificato di garanzia di Coopfidi, il contributo alla patrimonializzazione, da calcolarsi sull importo del finanziamento concesso secondo la seguente tabella: 500,00 per richieste fino a , ,00 per richieste da ,00 a , ,00 per richieste superiori a ,00 I soci iscritti da meno di sei mesi a COPPFIDI sono tenuti a versare, al momento della comunicazione della delibera del finanziamento da parte della Banca e prima del rilascio del certificato di garanzia di Coopfidi, il contributo alla patrimonializzazione, da calcolarsi sull importo del finanziamento, nella misura dell 1 %. Lo stesso sarà integrato in caso di richieste successive e calcolato sul monte dei finanziamenti garantiti in essere. Il contributo alla patrimonializzazione non è restituibile al momento del recesso. Le imprese socie dei confidi baricentro che richiedono la garanzia di Coopfidi non sono tenute ai versamenti della tassa di ammissione, delle quote sociali e del contributo alla patrimonializzazione. COMMISSIONI IN CASO DI INTERVENTO DI COOPFIDI NELL ESCUSSIONE DELLA FIDEIUSSIONE: Il Socio è tenuto a rimborsare a COOPFIDI l importo pagato al Beneficiario per la fideiussione, comprensivo delle spese legali e del tasso di mora richiesti dalla Banca. Il rapporto tra il Socio e COOPFIDI è disciplinato dalle norme dello Statuto di cui il Socio dichiara di aver preso conoscenza e di approvare espressamente. Lo Statuto sociale è visionabile presso le sedi di COOPFIDI e liberamente scaricabile dal sito COOPFIDI si riserva a suo insindacabile giudizio, il diritto di richiedere all impresa il rilascio, in favore di Coopfidi, di una o più garanzie personali o reali. 4/6

5 RECESSO / CHIUSURA CONTRATTO / RECLAMI Diritto di recesso Se COOPFIDI, in presenza di un giustificato motivo, vuole procedere a variazioni unilaterali dei prezzi e ogni altra condizione del contratto, sfavorevoli per il Socio, deve comunicare per iscritto al Socio la variazione con un preavviso minimo di 60 giorni. La variazione si intende approvata se il Socio non recede entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, senza spese e con l applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Tempi massimi per la chiusura del rapporto di garanzia. L intervento del Confidi in garanzia del Socio si chiude alla naturale scadenza della garanzia fideiussoria rilasciata dallo stesso Confidi oppure anticipatamente in caso di chiusura anticipata dell operazione garantita o di recesso del Socio (previo rilascio di un atto liberatorio da parte del creditore beneficiario). Inoltre, a seguito dell eventuale escussione delle garanzie fideiussorie rilasciate dal Confidi da parte della Banca nel caso di inadempimento dei Soci debitori, il rapporto può chiudersi, trasformandosi in un credito per cassa del Confidi verso i Soci debitori inadempienti, all atto del rimborso da parte del Confidi stesso al creditore beneficiario del valore residuo dei crediti garantiti qualora il Confidi assuma direttamente le iniziative per il recupero del credito. Tempi massimi per la chiusura del rapporto di credito per cassa nel caso di escussione della garanzia (che determina la trasformazione del credito di firma in credito per cassa). Il credito per cassa del Confidi verso i Soci debitori può sorgere a seguito della escussione della garanzia rilasciata dal Confidi da parte del creditore beneficiario, nel caso di inadempimento dei predetti Soci, si estingue una volta che tale credito sia stato integralmente rimborsato dai Soci debitori, unitamente ai relativi interessi di mora e costi accessori sostenuti da COOPFIDI. Diritto di reclamo Il Cliente/Socio può presentare reclamo all Ufficio Reclami di COOPFIDI in forma scritta (indirizzata al Responsabile dell Ufficio Reclami di Coopfidi Coopfidi S.coop. a r.l. Viale Guglielmo Massaia 33, Roma) o per via telematica (ufficio.gestionereclami@coopfidi.com), COOPFIDI deve rispondere entro 30 giorni. Se il Cliente/Socio non è soddisfatto, o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a: Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all Arbitro si può consultare il sito chiedere presso le Filiali della Banca d'italia, oppure chiedere a COOPFIDI; Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente/socio può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel , sito internet COOPFIDI mette a disposizione del Cliente/Socio presso i propri locali e sul proprio sito internet la guida relativa all accesso all ABF; 5/6

6 DEFINIZIONI DEI TERMINI UTILIZZATI NEL PRESENTE FOGLIO INFORMATIVO Arbitro Bancario Finanziario (ABF): strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituito dalla Banca d Italia. Atto di fideiussione: è il documento contrattuale rilasciato dalla società autorizzata al rilascio della fideiussione ed accettata dalle parti (Contraente e Beneficiario) nel quale è contenuta la promessa di pagamento al terzo: il Beneficiario. In particolare è l emissione di garanzia finanziaria parte dalla società autorizzata, attraverso la sottoscrizione di contratto attestante le condizioni generali e i dati della garanzia fideiussoria: Contraente, Beneficiario, Oggetto della fideiussione, durata, importo della garanzia, data di decorrenza, data di scadenza ed eventuali condizioni accessorie Beneficiario: è colui che beneficia della prestazione della Fideiussione rilasciata, è colui che riceve la prestazioni del Contraente e che gode delle promesse, adempimenti, obbligazioni contrattuali assunti dal Contraente, è il soggetto che riceve la prestazione del Fideiussore. Cliente: il soggetto che richiede la garanzia al Confidi. Commissioni: importo pagato dal Socio per l'attivazione della fideiussione. La commissione è corrisposta dal socio, a favore della dalla società autorizzata al momento della delibera del Confidi e va calcolata sull'importo della fideiussione rilasciata per la percentuale indicata nel prospetto, secondo la griglia indicata, moltiplicata per gli anni della durata del contratto. Confidi: i consorzi e le società che svolgono l attività di garanzia collettiva dei fidi e cioè che utilizzano risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese socie per la prestazione mutualistica ed imprenditoriale di garanzie volte a favorire il finanziamento delle imprese socie da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario. Contraente: è colui che ha assunto l obbligazione oggetto della Fideiussione, è colui che dovrà adempiere all obbligazione oggetto della Fideiussione nei confronti del Beneficiario, nei modi e nei tempi previsti contrattualmente, è il debitore principale. Coobbligato: uno o più soggetti (diversi dal Contraente e/o Beneficiario) a cui si rivolge la società che rilascia la fideiussione per l acquisizione di una garanzia accessoria in caso di inadempimento da parte del Contraente, il Coobbligato concorre, per intero o per una parte, al pagamento dell importo oggetto della garanzia fideiussoria. Fideiussore: la società autorizzata al rilascio della Fideiussione e disponibile all assunzione del rischio. Importo Massimo Garantito: è la somma complessiva massima (per capitale, interessi e spese) che il Fideiussore si impegna a pagare in caso di inadempimento del Socio. Mutualità: è la partecipazione al rischio complessivo del confidi da parte di tutti i Soci tramite la sottoscrizione delle quote sociali e la particolare ripartizione dei costi del servizio che come da Statuto sociale vengono ripartiti fra tutti i Soci in una logica di equilibrio alfine di sostenere le aziende più deboli. Offerta fuori sede: quando la promozione e il collocamento dell'operazione è svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze del Confidi, laddove per "dipendenza" deve intendersi qualunque locale del Confidi adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo. PMI (micro, piccola e media impresa) (cfr. D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12/10/2005, e raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003): la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati, e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro. In particolare, nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro. Socio del Confidi: le imprese che partecipano al capitale di COOPFIDI. Una tantum: una volta soltanto. 6/6

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