FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO AL RILASCIO DI GARANZIE

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1 FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO AL RILASCIO DI GARANZIE NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI (Ai sensi del D. Lgs.1 settembre 1993, n. 385 testo Unico Bancario, della Delibera CICR del 4/3/2003 e del provvedimento della Banca d Italia del 29 luglio 2009) Informazioni sul Confidi CONSORZIO FIDI MERIDIONALE Società Cooperativa CON.FI.M. Sede Legale e Amministrativa: Ragusa - Contrada Mugno, Centro Direzionale ASI - Quadrato Banche, locale n. 9 Tel Fax E mail: info@confimsicilia.it WebSite: Numero Verde: Filiale: Catania Via San Filippo Neri, 20 Tel Fax E mail: infoct@confimsicilia.it Codice Fiscale e Partita IVA: Numero iscrizione Registro Imprese di Ragusa: R.E.A Iscrizione Albo delle Cooperative: n. A Numero di iscrizione all Elenco Generale degli Intermediari Finanziari operanti nel settore finanziario ex art.106, Sez. Speciale, di cui all art. 155, comma 4, del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Tub): Dati e qualifica del soggetto incaricato dell offerta fuori sede A cura del soggetto incaricato dell offerta fuori sede Consegnato fuori sede da (Nome e Cognome/Denominazione soggetto incaricato) con ufficio sito in tel. fax e mail in qualità di (qualifica) e per conto di CON.FI.M. Società Cooperativa Firma ATTESTAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL IMPRESA RICHIEDENTE LA GARANZIA DI CON.FI.M. Il sottoscritto C.F. in qualità di titolare/legale rappresentante dell Impresa attesta di aver ricevuto dalla persona sopra indicata e preso visione di copia integrale dell avviso contenente i Principali diritti del cliente e il presente Foglio Informativo prima della conclusione del contratto. Luogo e data Firma

2 Caratteristiche e rischi della garanzia concessa dal Confidi L attività del CON.FI.M. consiste nella prestazione di garanzie di tipo mutualistico, sussidiarie o a prima richiesta, volte a favorire il finanziamento delle imprese socie/clienti da parte di Banche convenzionate. La garanzia viene rilasciata dal Confidi per iscritto ed è accessoria rispetto alla concessione del finanziamento da parte della Banca finanziatrice. In altri termini, il finanziamento richiesto dal Socio configura l obbligazione principale, di cui il Confidi garantisce l adempimento. Pertanto, se tale obbligazione principale non sorge o si estingue, anche il rapporto accessorio di garanzia perde efficacia. Operatività della garanzia sussidiaria: In caso di mancato rimborso da parte dell impresa garantita, sulla base delle Convenzioni in essere con i Soggetti Finanziatori convenzionati al Confidi, il Soggetto Finanziatore provvede ad inviare all impresa l intimazione al pagamento dell ammontare dell esposizione per rate insolute, capitale residuo, interessi di mora e spese giudiziali ed esperisce tutte le azioni legali necessarie al recupero del credito. Al termine delle procedure stragiudiziali e giudiziali di recupero intraprese dal Soggetto Finanziatore, in mancanza di rimborso integrale degli importi dovuti da parte dell impresa, il Soggetto Finanziatore, può richiedere l attivazione della garanzia prestata dal Confidi nei limiti della percentuale deliberata - a copertura della perdita definitiva subita. Il Confidi remunera la perdita definitiva nei limiti della capienza dei Fondi Rischi monetari convenzionalmente vincolati a favore del Soggetto Finanziatore. Operatività della garanzia a prima richiesta: In caso di mancato rimborso da parte dell impresa garantita, sulla base della convenzioni in essere con le Banche e/o gli Intermediari Finanziari partner del Confidi, il Soggetto Finanziatore provvede ad inviare all impresa l intimazione al pagamento dell ammontare dell esposizione per rate insolute, capitale residuo, interessi di mora e spese giudiziali ed esperisce tutte le azioni legali necessarie al recupero del credito. Esperiti i primi atti volti al recupero crediti la Banca può escutere la garanzia del Confidi, mediante comunicazione scritta alla stesso. Decorsi 60 giorni dalla avvenuta ricezione della lettera di escussione senza che sia intervenuto nel frattempo il pagamento da parte dell impresa socia, il Confidi sarà tenuto a corrispondere alla Banca quanto dovuto per la garanzia prestata. Il pagamento sarà a titolo provvisorio con costituzione di collaterale accantonato a garanzia pignoratizia della specifica operazione, in deposito infruttifero indisponibile. Esaurita, ovvero abbandonata, per decisione della Banca, in quanto ritenuta dalla stessa non conveniente, l attività di recupero, si procederà al riparto delle perdite utilizzando il predetto collaterale con eventuale restituzione dell eccedenza ovvero con addebito sul Fondo Rischi. Ai sensi dell art del codice civile, a seguito della liquidazione ai Soggetti Finanziatori degli importi dovuti, il Confidi potrà riservarsi di rivalersi sulle imprese socie per le somme pagate. A seguito della concessione all impresa socia della garanzia Sussidiaria e/o della garanzia a prima richiesta, il Confidi, a suo insindacabile giudizio ed in base alla normativa di settore tempo per tempo vigente, si riserva di controgarantirle e/o di cogarantirle presso il Fondo Centrale di garanzia PMI L. 662/96 e/o presso altri Confidi/Enti/Istituti/Fondi di garanzia esistenti o di futura costituzione. Il rischio principale consiste nell eventuale azione di regresso che il Confidi può esercitare nei confronti del socio inadempiente. Il Confidi, se chiamato a liquidare il soggetto finanziatore a seguito dell inadempienza del debitore principale, potrà infatti agire nei confronti del socio, dei co-fidejussori per ottenere la restituzione di quanto corrisposto in forza della garanzia, oltre alle maggiori spese sostenute ed interessi di mora. Un rischio specifico è rappresentato dalla mancata restituzione del fondo rischi da parte di CON.FI.M. oltre che alle azioni adottate giudiziali e stragiudiziali per il recupero del credito. Caratteristiche della Controgaranzia del Fondo Centrale di Garanzia PMI L. 662/96 L intervento del Fondo Centrale di Garanzia ai sensi della legge 23/12/1996 n. 662 favorisce l accesso alle fonti finanziarie delle piccole e medie imprese italiane mediante la concessione di una garanzia pubblica a fronte di finanziamenti connessi all attività d impresa e di durata superiore a 18 mesi fino a 10 anni. Soggetti beneficiari sono, pertanto, le Piccole e Medie imprese situate sul territorio nazionale, comprese le artigiane, in possesso dei parametri dimensionali di cui alla vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese ed alla Raccomandazione della CE 2003/361/CE del e valutate economicamente e finanziariamente sane. Sono ammissibili le Pmi appartenenti a qualsiasi settore ad eccezione, ad oggi, dell agricoltura, della pesca, dei trasporti, dell industria automobilistica, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dell industria carboniera e della siderurgia (i cosiddetti settori sensibili esclusi dall Unione Europea). Le imprese agricole possono però avvalersi della controgaranzia rivolgendosi ad un confidi che opera nei settori agricolo, agroalimentare e della pesca. La controgaranzia può essere richiesta per qualsiasi tipologia di operazione, purché direttamente finalizzata all'attività d'impresa, sia a breve sia a medio-lungo termine. A titolo esemplificativo si possono indicare finanziamenti a fronte di investimenti materiali e

3 immateriali, leasing finanziario e immobiliare, liquidità (pagamento fornitori, spese per il personale ecc.), anticipazione dei crediti verso la pubblica amministrazione, consolidamento delle passività a breve, rinegoziazione dei debiti a medio-lungo termine, operazioni sul capitale di rischio, prestiti partecipativi. Sono escluse dalla Controgaranzia le operazioni finanziarie che non abbiano una durata e/o scadenza stabilita e certa. In particolare, la copertura della controgaranzia opera fino ad un massimo dell 80% delle operazioni di finanziamento alle Piccole e Medie Imprese ubicate nelle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Basilicata, Campania, Calabria,, Puglia, Sardegna e Sicilia) e, per un importo massimo garantito non superiore a 2,5 milioni di euro. Sulla quota di finanziamento coperta dalla garanzia del Fondo non può essere acquisita alcuna garanzia reale. Condizioni economiche CON.FI.M. è un Confidi a mutualità prevalente che può erogare la propria garanzia esclusivamente a imprese ad esso associate. Costo di iscrizione a CON.FI.M. - Quota di capitale sociale: 100,00 (quota rimborsabile nei modi e nei termini previsti dallo Statuto) - Quota minima di partecipazione al fondo rischi 25,82 (quota rimborsabile nei modi e nei termini previsti dallo Statuto) - Tassa di ammissione: 100,00 (quota una tantum non rimborsabile) A fronte della garanzia emessa da CON.FI.M., il socio si obbliga alla corresponsione delle competenze dovute al Confidi. Costo totale garanzia - Contributo spese istruttoria 150,00 - Contributo spese di gestione: Classe di Scoring CRIF* ,75% 2,00% 2,25% * Alle imprese per le quali non può essere assegnato uno scoring secondo i criteri di valutazione Crif, il contributo spese di gestione verrà determinato applicando la percentuale corrispondente alla classe media (4-6) dello scoring Crif. - Commissione di erogazione 100,00; - Commissione di garanzia trimestrale dello 0,25%, per gli affidamenti non rateali, da calcolarsi sull'importo accordato per la durata del finanziamento e da versare in unica soluzione all'atto di concessione dell'affidamento. Gli affidamenti non rateali controgarantiti dal Fondo di Garanzia PMI L. 662/96, godranno di una riduzione della commissione di garanzia trimestrale pari allo 0,05%; - Commissione di garanzia annua dello 0,50%, per i finanziamenti rateali, calcolata in ragione d'anno sull'importo accordato ed è versata, per il primo anno di affidamento, contestualmente all'erogazione e, a partire dall'anno successivo a quello di erogazione, al 30 giugno di ogni anno per tutta la durata del finanziamento. I finanziamenti rateali controgarantiti dal Fondo di Garanzia PMI L. 662/96, godranno di una riduzione della commissione di garanzia annua pari allo 0,10%. In caso di revisione dell affidamento a revoca e/o di rinnovo dell affidamento a scadenza, il contributo spese di gestione sarà versato dal socio nelle misure percentuali, suddivise per classe di scoring Crif, indicate nella tabella sottostante: Classe di Scoring CRIF* Revisione 0,75% 1,00% 1,25% Rinnovo 0,40% 0,60% 0,80% * Alle imprese per le quali non può essere assegnato uno scoring secondo i criteri di valutazione Crif, il contributo spese di gestione verrà determinato applicando la percentuale corrispondente alla classe media (4-6) dello scoring Crif. Il contributo spese istruttoria di 150,00 deve avere versato contestualmente alla presentazione della domanda di garanzia mediante assegno o bonifico da allegare alla domanda stessa. La garanzia si perfezionerà all atto di erogazione e/o della messa a disposizione degli affidamenti richiesti, con l accredito delle competenze a CON.FI.M., che deve essere contestuale all atto dell erogazione da parte dell istituto di credito. E esclusa

4 l eventualità di effettuare il versamento posteriormente. La riscossione delle competenze è demandata all Istituto di Credito interessato, che provvederà a trattenere direttamente gli importi dietro specifica autorizzazione da parte del socio. L estinzione anticipata degli affidamenti da parte del socio non comporta la restituzione da parte di CON.FI.M. degli importi incassati come Costo totale garanzia. Per ciascuna operazione garantita dal CON.FI.M. l impresa socia dovrà versare una quota di partecipazione al fondo rischi pari al 4% dell importo finanziato e/o affidato da Unicredit S.p.A. ovvero una quota di fondo rischi del 5% dell importo finanziato e/o affidato da altri Istituti di Credito. Le somme versate a titolo di partecipazione al fondo rischi resteranno vincolate, senza produrre frutti, fino a liberazione totale di ogni obbligazione, in essere od eventuale, che potrebbe sorgere in capo a CON.FI.M. anche per esborsi a titolo di spese di qualsiasi genere, in dipendenza della garanzia prestata. La restituzione del fondo rischi avviene su richiesta scritta alla regolare estinzione dell affidamento, certificata da idonea documentazione bancaria dopo l approvazione del bilancio di esercizio relativo all anno di estinzione delle linee di credito, e sempre che, l impresa non intenda chiedere un nuovo finanziamento. Il rimborso della quota del fondo rischi, ridotta dello 0,75% del finanziamento, avverrà infruttifera di interessi ed al netto pro quota delle eventuali perdite registrate nell'esercizio dell'attività consortile, come risultante dall'ultimo bilancio approvato e depositato. Modifica delle condizioni economiche praticate da CON.FI.M.: CON.FI.M si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche contrattuali per le garanzie rilasciate nel rispetto della disciplina dettata dalla normativa vigente in materia di trasparenza nonché dall art. 118 del TUB e successive modifiche e integrazioni. Condizioni economiche praticate dalla Banca: CON.FI.M. non è responsabile delle condizioni economiche praticate ai sensi di contratti aventi ad oggetto prodotti finanziari, operazioni o servizi, stipulati in maniera autonoma ed indipendente tra il cliente e la Banca, anche se i predetti contratti hanno ad oggetto prodotti finanziari, operazioni o servizi garantiti CON.FI.M. Dette condizioni economiche sono stabilite autonomamente dalla Banca ed accettate dal cliente in fase di stipula dei relativi contratti. Sintesi delle clausole contrattuali che regolano la prestazione della garanzia da parte del Confidi Recesso: Il Socio ha diritto di recedere dal contratto di garanzia senza penalità e spese di chiusura. In caso di recesso o di perdita di efficacia della garanzia rilasciata dal Confidi per estinzione anticipata del finanziamento garantito non è previsto alcun rimborso degli importi pagati per spese di istruttoria e per commissioni. Tempi massimi per la chiusura del rapporto di garanzia: L intervento del Confidi in garanzia del socio si chiude alla naturale scadenza della garanzia rilasciata dallo stesso Confidi oppure anticipatamente previo rilascio di un atto liberatorio da parte degli Intermediari finanziatori garantiti. Inoltre, a seguito dell eventuale escussione delle garanzie rilasciate dal Confidi da parte degli Intermediari finanziatori garantiti nel caso di inadempimento dei soci debitori, il rapporto di garanzia si chiude, trasformandosi in un credito per cassa del Confidi verso i Soci debitori inadempienti, all atto del rimborso da parte del Confidi stesso agli Intermediari finanziatori del valore residuo dei crediti garantiti. Tempi massimi per la chiusura del rapporto di credito per cassa nel caso di escussione della garanzia: Il credito per cassa del Confidi verso i Soci debitori che può sorgere a seguito della escussione della garanzie rilasciata dal Confidi da parte degli Intermediari finanziatori garantiti nel caso di inadempimento dei predetti Soci si estingue una volta che tale credito sia stato integralmente rimborsato dai soci debitori unitamente ai relativi interessi di mora. Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie: Il Socio può presentare reclamo al CON.FI.M. per lettera raccomandata A/R indirizzata a Consorzio Fidi Meridionale Soc. Coop, Contrada Mugno, Centro Direzionale ASI Quadrato Banche locale n. 9, o per via telematica all indirizzo info@confimsicilia.it. Il CON.FI.M. deve rispondere entro 30 giorni dalla data di presentazione del reclamo. Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, il Socio può rivolgersi all Arbitro Bancario Finanziario (ABF).(1) Per sapere come rivolgersi all Arbitro si può consultare il sito chiedere presso le Filiali della Banca d'italia, oppure chiedere al CON.FI.M. Legenda Debitore Principale: è il soggetto (il Socio) di cui il Confidi garantisce l adempimento. Definizione di PMI (cfr. D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12/10/2005, e raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003): La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese

5 che hanno meno di 250 occupati, e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro (tali due requisiti entrambi sussistere). In particolare, nell ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro. Garante: è il Confidi che ha rilasciato la garanzia nell interesse del Socio. Importo Massimo Garantito: è la somma complessiva (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna a pagare in caso di inadempimento del debitore principale. Offerta fuori sede: quando la promozione e il collocamento dell operazione è svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze del Confidi, laddove per dipendenza deve intendersi qualunque locale del Confidi adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo. Socio: il soggetto che ha aderito al Confidi e che richiede la garanzia al Confidi stesso. Il sottoscritto in qualità di titolare/legale rappresentante dell Impresa dichiaro di aver ricevuto da parte vostra e preso visione di copia integrale dell avviso contenente i Principali diritti del cliente e il presente Foglio Informativo prima della conclusione del contratto. Luogo e data Firma (1) Cfr. Provvedimento della Banca d Italia del 18 giugno 2009 recante le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari. Il ricorso deve essere redatto sulla base del modulo indicato dall Arbitro Bancario e Finanziario e sottoscritto dal Socio, deve essere inviato alla segreteria tecnica del collegio competente territorialmente ovvero presentato presso le filiali della Banca d Italia aperte al pubblico, entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo. Il Socio riceverà comunicazione della decisione del collegio entro 30 giorni dalla relativa pronuncia.

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