DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2017

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Transcript:

ORIGINALE COPIA COMUNE DI PIGNONE PROVINCIA DELLA SPEZIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N 3/2017 Relatore: Presidente Sindaco BERTOLOTTO Mara DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI L'anno duemiladiciassette, il giorno del mese di Gennaio nella sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si è riunito il Consiglio comunale. La seduta è pubblica in sessione ordinaria Presidente: Sindaco BERTOLOTTO Mara Assiste come segretario: d.ssa Laura CASTAGNA Alle ore 17,00 il Presidente riconosciuta la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta.... Al momento della votazione sull'argomento in oggetto viene accertata come dal seguente prospetto la presenza in aula dei componenti il Consiglio Comunale: GENERALITA' DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI Bertolotto Mara P Barilari Gianluca P Bertolotto Andrea P Bella Marco A Barli Federico P Bordigoni Silvio P Pellistri Rinaldo P Lemonci Serena P Cariola Alessandro P Moggia Giuliana A Pellegrotti Sara P PRESENTI 9 ASSENZE 2 1

DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione in oggetto e ne sintetizza il contenuto spiegando che l Amministrazione intende confermare anche per l anno 2017 la medesima aliquota TASI deliberata per l anno 2016, per le fattispecie diverse dalle abitazioni principali, in particolare confermando un aliquota pari a zero per tutte le fattispecie soggette, secondo la normativa vigente, alla TASI. PREMESSO CHE: - l art. 1, comma 639, L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, ha istituito l Imposta Unica Comunale (IUC), costituita dall Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; - con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 28.07.2014 è stato istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2014, il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) a decorrere dal 1 gennaio 2014, applicando il tributo esclusivamente sugli immobili destinati ad abitazione principale; - con deliberazione consiliare n. 21 del 17.06.2015 si è proceduto a determinare le aliquote e le detrazioni per l applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l anno 2015; - con deliberazione consiliare n. 16 del 30.04.2016 si è proceduto a determinare le aliquote e le detrazioni per l applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l anno 2016; CONSIDERATO CHE la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all art. 1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 1 gennaio 2016, l esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede: 14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147: a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»; b) il comma 669 e' sostituito dal seguente: «669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9» ; VISTO CHE con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l unità immobiliare che l occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; CONSIDERATO CHE con le delibere consiliari sopra richiamate sono state determinate le aliquote e detrazioni relative alla TASI, rispettivamente per gli anni 2014 e 2015 e 2016, determinando per entrambe le annualità le seguenti aliquote: - immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, nella misura massima di un unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7: aliquota dello 1,50% (1,50 per cento); - immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9: aliquota pari a zero; - altri immobili: aliquota pari a zero; RICHIAMATO l art. 1 comma 42, della Legge 11 dicembre 2016, n.232 di modifica dell art. 1 comma 26 lett. a della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede l estensione del blocco delle aliquote agli anni 2016 e 2017 ad eccezione della TARI; 2

RITENUTO di dover confermare anche per l anno 2017 la medesima aliquota TASI deliberata per l anno 2016, per le fattispecie diverse dalla abitazioni principali, in particolare confermando un aliquota pari a zero per tutte le fattispecie soggette, secondo la normativa vigente, alla TASI; PRESO ATTO CHE nel bilancio di previsione finanziario 2017/2019 non è previsto alcun stanziamento di entrata relativo alla TASI, fatta eccezione per le entrate derivanti da accertamenti tributari relativi agli anni 2014 e 2015; RITENUTO quindi non necessario procedere all individuazione dei costi indivisibili da coprire (anche in quota parte) attraverso il gettito TASI 2017, tenuto conto della mancanza di entrate derivanti da detto tributo; RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno. PRESO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell art. 49, comma 1 del TUEL, approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267, come modificato dall art. 3, comma 2, del D.L. 174/2012, sono stati acquisiti i pareri favorevoli, inseriti nella stessa deliberazione, rilasciati da: - Responsabile dei Servizi dell Area Contabile e Amministrativa, dr. Bertolotto Dario, in ordine alla regolarità tecnica; - Responsabile dei Servizi dell Area Contabile e Amministrativa, dr. Bertolotto Dario, in ordine alla regolarità contabile; Con voti 9 favorevoli resi ed espressi per alzata di mano 0 astenuti 0 contrari di 9 Consiglieri presenti e votanti su 11 consiglieri assegnati DELIBERA 1. Di richiamare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto; 2. Di determinare per l anno 2017 le seguenti aliquote per l applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per le motivazioni esposte in premessa, fatta eccezione per le esclusioni disposte dall art. 1, comma 14, Legge 28.12.2015, n. 208 (abitazioni principali e immobili ad esse assimilati e terreni agricoli) per le fattispecie soggette le medesime aliquote già previste per l annualità 2015: - Immobili destinati ad abitazione principale, ad eccezione delle categorie catastali A/1- A/8- A/9, e pertinenze ammesse aliquota pari a zero; - Immobili e pertinenze annesse, posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l abitazione non risulti locata aliquota pari a zero; - Altri immobili: aliquota pari a zero 3. di dare atto che per tutte le fattispecie imponibili, così come previste dal comma 669 dell art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013, così come modificato dalla L. 208/2015, per le quali è stata azzerata l aliquota TASI, non sono previsti adempimenti in capo ai soggetti passivi; 4. Di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni; 5. di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote TASI 2017, esclusivamente in via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998; E con successiva separata votazione di pari esito, il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 3

Letto, confermato, sottoscritto. PARERI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE C.C. n. DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI Il Responsabile dei servizi dell area contabile amministrativa, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere: FAVOREVOLE Pignone, 24/01/2017 IL RESPONSABILE DEI SERVIZI DELL AREA CONTABILE AMMINISTRATIVA F.to (dr. Bertolotto Dario) Il Responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere: FAVOREVOLE Attesta, ai sensi dell art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolare copertura finanziaria della spesa in esame che potrà essere imputata: a) per.... al Capitolo... Cod. imp. b) per.....al Capitolo... Cod. imp.... c) per.... al Capitolo... Cod. imp. Pignone, 24/01/2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.to (dr. Bertolotto Dario) FIRME IL PRESIDENTE F.to Sindaco Bertolotto Mara CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'albo del Palazzo comunale e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi (n. 71 ) Pignone, 14/02/2017 4

Copia conforme all'originale per uso amministrativo Pignone,14/02/2017 f.to Laura CASTAGNA La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267. CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 18/08/2000 n. 267. ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo 5