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REGOLAMENTO DEL CENTRO DI RICERCA SULLA STORIA DELLA MONTAGNA, DELLA CULTURA MATERIALE E DELLE SCIENZE DELLA TERRA - CENTER FOR THE HISTORY OF THE MOUNTAINS, MATERIAL CULTURE AND EARTH SCIENCES Emanato con Decreto 30 marzo 2012, n. 379 Entrato in vigore il 30 marzo 2012 UFFICIO AFFARI GENERALI, ORGANI E RAPPORTI SSN Via Ravasi, 2 21100 Varese (VA) Italia Tel. +39 033221 9034/9035/9044/9048/9052/9136 Fax +39 0332 219039 Email: affari.generali@uninsubria.it - PEC: ateneo@pec.uninsubria.it Web: www.uninsubria.it P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120 Chiaramente Insubria! Piano I Uff. 1.017 1.018

REGOLAMENTO DEL CENTRO DI RICERCA SULLA STORIA DELLA MONTAGNA, DELLA CULTURA MA- TERIALE E DELLE SCIENZE DELLA TERRA - CENTER FOR THE HISTORY OF THE MOUNTAINS, MATERIAL CULTURE AND EARTH SCIENCES INDICE Art. 1 - Istituzione e denominazione del Centro... 3 Art. 2 - Sede del Centro... 3 Art. 3 - Finalità del Centro... 3 Art. 4 - Attività del Centro... 3 Art. 5 - Personale aderente al Centro... 4 Art. 6 - Organi del Centro... 4 Art. 7 - Direttore Scienti fico del Centro... 4 Art. 8 - Consiglio Scientifico del Centro... 5 Art. 9 - Finanziamenti... 5 Art. 10 - Amministrazione... 5 Art. 11 - Modifiche al regolamento... 5 Art. 12 - Cessazione del Centro... 5 2

Art. 1 - Istituzione e denominazione del Centro 1. Presso l'università degli Studi dell'lnsubria è istituito il Centro di ricerca sulla Storia della montagna, scienze della Terra - Center for the history of the mountains. material culture and Earth sciences. Art. 2 - Sede del Centro 1. II Centro afferisce al Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate, è ivi funzionalmente e logisticamente allocato e usufruisce degli spazi, dei finanziamenti, delle attrezzature tecnico-scientifiche e del personale messi a disposizione dal Dipartimento o da altri enti pubblici o privati. Art. 3 - Finalità del Centro 1. Il Centro ha lo scopo di: a. Promuovere la ricerca teorica e applicata, a carattere interdisciplinare e con metodologie innovative, nelle seguenti aree tematiche: - storia delle scienze delle Terra, anche nelle sue implicazioni filosofiche e sociali, con particolare attenzione agli studi sulle montagne - storia dei diversi aspetti del rapporto tra uomo e montagna - storia degli ambienti e degli ecosistemi montani - storia della cultura materiale, con particolare attenzione alle tecniche ed alle attività produttive in area montana - storia del patrimonio culturale delle comunità e delle società montane b. Contribuire alla formazione di ricercatori e docenti delle discipline ricomprese nelle sue finalità; c. Sviluppare rapporti con altre istituzioni di ricerca in Italia e all'estero, anche predisponendo progetti a livello locale, nazionale ed internazionale; d. Stimolare la progettualità di iniziative di valorizzazione del territorio e contribuire alla loro attuazione, in collaborazione con associazioni, Enti pubblici e privati, con particolare riferimento agli operatori presenti sul territorio dell'insubria ; e. Favorire il confronto, la diffusione e la divulgazione delle conoscenze acquisite e dei risultati delle ricerche intraprese mediante comunicazioni, convegni, corsi, iniziative editoriali, pubblicistiche ed espositive, nonché ogni altro programma formativo ed informativo utile al persegui mento delle sue finalità; f. Provvedere all'acquisizione e gestione di apparecchiature, strumenti scientifici e servizi tecnicoamministrativi in dotazione al Centro, nonché al reperimento di spazi idonei alle attività del Centro, coerentemente con la strutturazione multipolare dell' Ateneo. Art. 4 - Attività del Centro 1. Nell'ambito dell'attività del Centro potranno essere organizzati seminari, mostre, workshops e convegni di studio, nazionali ed internazionali, relativi ad argomenti di cui all'art. 3 e nel rispetto delle disposizioni in vigore per l'amministrazione universitaria. Tali attività potranno essere svolte anche in collaborazione con enti pubblici e privati e associazioni con interessi convergenti. 2. Nel rispetto della normativa vigente e con fìnanziamenti specificamente destinati a tale scopo dai 3

finanziatori potranno essere istituiti premi di ricerca o borse di studio. 3. Rientra tra le attività del Centro la possibilità di curare la pubblicazione di articoli, monografie. cataloghi, atti di convegni e manuali sugli argomenti elencati nell'articolo 3. Art. 5 - Personale aderente al Centro 1. Oltre ai professori e ricercatori proponenti, possono aderire al Centro: a. professori e ricercatori dell'università dell'insubria, nonché di altri Atenei italiani e stranieri; b. studiosi afferenti a centri di ricerca, associazioni ed enti pubblici e/o privati; c. studiosi ed esperti nei settori di attività del Centro. 2. L'adesione al Centro può essere richiesta mediante domanda di adesione corredata da curriculum scientifico e/o professionale e dalla descrizione dettagliata dei temi di interesse, che devono essere in linea con le finalità del Centro. Sulla domanda di adesione si esprime entro 30 giorni il Consiglio Scientifico del Centro. Contro il diniego decide definitivamente il Senato Accademico. 3. I componenti del Centro che sono esterni all'università dell'insubria possono esprimere solo parere consultivo sulle materie oggetto di deliberazione da parte del Centro e non concorrono alla formazione del numero legale. 4. Possono svolgere attività nell'ambito del Centro, oltre agli aderenti, a seguito di deliberazione favorevole del Consiglio Scientifico. laureandi, specializzandi, dottorandi di ricerca. borsisti. assegnisti di ricerca ed altro personale di enti di ricerca e/o strutture pubbliche o private. 5. Per il personale esterno alle Università ammesso a frequentare le strutture del Centro, sulla base di specifici accordi, il Direttore Scientifico del Centro dovrà accertare l'esistenza di idonea copertura assicurativa, relativa a infortuni e responsabilità civile. 6. Il Centro si avvale per il proprio funzionamento di personale messo a disposizione da Dipartimenti dell'università o da terzi mediante convenzioni con l'università. 7. Il Centro può utilizzare, previa approvazione del Dipartimento ospitante, i locali e le apparecchiature in dotazione alle strutture ove afferiscono gli aderenti al Centro. Art. 6 - Organi del Centro 1. Sono Organi del Centro: a. il Direttore Scientifico; b. il Consiglio Scientifico Art. 7 - Direttore Scienti fico del Centro 1. Il Direttore Scientifico è eletto dal Consiglio Scientifico del Centro tra i professori di ruolo di I e II fascia e i ricercatori dell'università dell'insubria aderenti al Centro, esterni al Consiglio Scientifico stesso. Le funzioni di Direttore dovranno, di regola, essere attribuite ad un professore o ricercatore a tempo pieno. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore, dura in carica un triennio accademico e può essere rieletto; almeno tre mesi prima dalla scadenza del triennio il Consiglio Scientifico procede all'elezione del Direttore Scientifico. La durata del mandato del Direttore Scientifico coincide con quella del Consiglio Scientifico." 2. Il Direttore: a. rappresenta il Centro, mantiene i rapporti con le autorità accademiche, sovrintende e coordina l'attività svolta dal Centro; b. convoca e presiede il Consiglio Scientifico, ne coordina l'attività e provvede all'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio Scientifico; 4

c. presenta al Consiglio Scientifico, all'inizio di ogni anno di attività, il programma dettagliato delle ricerche unitamente al preventivo dell'utilizzazione dei fondi disponibili nell'anno; predispone e sottopone al Consiglio Scientifico la relazione sull'attività svolta nell'anno. sui fondi ottenuti c sulla loro utilizzazione; d. designa un Vice Direttore tra i professori o ricercatori aderenti al Centro, che lo coadiuva nella sua attività e lo supplisce in caso di impedimento o di assenza. Art. 8 - Consiglio Scientifico del Centro 1. Il Consiglio Scientifico del Centro è composto dal Direttore Scientifico e da 4 membri eletti dall'assemblea degli aderenti, tra i Professori e Ricercatori membri del Centro. Il Consiglio Scientifico è nominato dal Rettore e dura in carica un triennio accademico. 2. Il Consiglio Scientifico: a. individua e programma le linee dell'attività scientifica del Centro; b. approva il programma delle ricerche e il piano finanziario annuale proposto dal Direttore Scientifico: c. approva il rendiconto finale predisposto dal Direttore Scientifico; d. delibera sulle questioni riguardanti l'amministrazione dei fondi del Centro; e. delibera sulle forme di collaborazione e convenzione con altri Organismi pubblici e privati; delibera in merito alle richieste di nuove adesioni al Centro. 3. Il Direttore Scientifico convoca il Consiglio Scientifico almeno due volte all'anno o quando non meno di un terzo dei membri ne facciano richiesta. La convocazione è inviata, anche solo mediante posta elettronica, almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione. Le riunioni del Consiglio Scientifico sono valide se è presente più della metà dei membri. Le deliberazioni sono valide se approvate da più della metà dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Direttore Scientifico. Di ogni riunione viene redatto verbale, che viene approvato dal Consiglio Scientifico. Art. 9 - Finanziamenti 1. Il Centro opera con finanziamenti derivanti da: a. contributi assegnati da Dipartimenti o Facoltà; b. contributi di Enti e privati. Art. 10 - Amministrazione 1. Il Centro è un 'unità di spesa e ad esso si applicano le norme previste dallo Statuto di Ateneo e dal Regolamento per l'amministrazione, la Finanza e la Contabilità. La gestione amministrativa e contabile fa capo al Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate. Art. 11 - Modifiche al regolamento 1. Le modifiche al presente regolamento sono proposte dal Consiglio Scientifico del Centro con la maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto al voto e approvate dal Senato Accademico. Art. 12 - Cessazione del Centro 1. Il Centro cessa su proposta degli aderenti al Centro, con delibera approvata a maggioranza dei 2/3 e comunicata al Senato Accademico, oppure su proposta del Dipartimento di afferenza approvata dal Senato Accademico. 5