ATTO N. 16 del 12/06/2008 COMUNE DELLA SPEZIA Deliberazione del Consiglio Comunale OGGETTO: CONVENZIONE TRA COMUNE DELLA SPEZIA E PROVINCIA DELLA SPEZIA PER LA GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO PER LA TUTELA ANIMALI DI AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO La seduta ha luogo nell' anno 2008 il giorno 12 del mese di giugno alle ore 21,00 nella Sala del Consiglio del Palazzo Civico, convocata nei modi di legge in sessione ordinaria, prima convocazione e in seduta pubblica Presiede Loriano Isolabella Assiste il Vice Segretario Vezio Eugenio Bertone All appello nominale risultano presenti, come dal seguente prospetto, n. 22 consiglieri: CARRO PAOLO CATTANI TIZIANA CHIAVACCI VALENTINA CONTI MARCELLA COSSU SIMONA CREMOLINI LAURA DE LUCA LUIGI DELFINO MARCELLO DI VIZIA GIAN CARLO FRIJIA MARIA GRAZIA detta Fria GAGLIARDELLI PAOLO GUERRI GIULIO ISOLABELLA LORIANO LOMBARDI MASSIMO MARCOBELLO ANTONIO MARINARO GIANFRANCO MARSELLA JONATHAN MASIA ROBERTO LUCIANO PESERICO GIACOMO POLLIO ALESSANDRO STRETTI ANDREA TAVILLA RINALDO Risultano assenti i consiglieri: ANSELMI ALESSIO ASTI PAOLO BASILE LUCA BORNIA MAURO BROGI LORENZO BURRAFATO GIANLUIGI CAVALLIN I FLAVIO CENERINI FABIO DI CAPUA GIACOMO FEDERICI MASSIMO Num proposta 165 GAI ALESSANDRO GATTI GIACOMO LIGUORI LUCA DANIELE MAJOLI ANGELO MANUCCI SAURO MARTINELLI PAOLO MESSURI PAOLO SCHIFFINI ENRICO VENTURINI RICCARDO Risultano assenti gli assessori: ALOISINI CINZIA MICHELINI PAOLA PAITA RAFFAELLA SAVONCELLI MAURIZIO Alla seduta hanno partecipato senza facoltà di voto gli assessori: AVENA SALVATORE FORMA FABRIZIO GARBINI PAOLO GRAZIANO MAURIZIO MANFREDINI PAOLO MORI CORRADO RUGGIA CRISTIANO RUOCCO LAURA
DIPARTIMENTO 2 SERVIZI TECNICI E OPERE PUBBLICHE DIRIGENTE DIPARTIMENTO ( Ing. Claudio CANNETI ) OGGETTO: CONVENZIONE TRA COMUNE DELLA SPEZIA E PROVINCIA DELLA SPEZIA PER LA GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO PER LA TUTELA ANIMALI DI AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO PREMESSO CHE L Amministrazione Comunale della Spezia si è dotata, da tempo, di un Servizio per la Tutela dei Diritti degli Animali che svolge la propria attività con il concorso della Polizia Municipale, con le strutture dell AUSL S.C. Sanità Animale, delle forze dell Ordine e con le Associazioni di Volontariato. Il predetto servizio ha permesso di conseguire nel tempo importanti obiettivi e risultati nella lotta al randagismo e nella tutela dei diritti degli animali ed è diventato un importante punto di riferimento per i cittadini sempre più sensibili a questa problematica. Il riferimento normativo fondamentale è costituito dalla legge n.281/91 Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. La Regione Liguria, con la legge regionale n. 23 del 2000, ha disciplinato la materia articolando tra i diversi livelli di Governo Locale le funzioni e le relative competenze. In questo quadro normativo, un significativo miglioramento del servizio, attivato dal Comune della Spezia, nei confronti dei cittadini, può essere raggiunto utilizzando lo strumento previsto dall'art. 30 del T.U.E.L.L.L. n. 267/2000 che prevede forme associative per la gestione di servizi locali. L'esercizio in forme associate delle diverse competenze e funzioni, di cui agli artt. 3 e 4 della legge regionale n. 23/2000 citata, nel rispetto delle competenze attribuite normativamente ai singoli Comuni e alla Provincia, garantisce infatti il raggiungimento di un significativo miglioramento nell'efficacia, nell'efficienza e nella economicità delle diverse attività, attraverso criteri di omogeneità funzionale ed operativa e di una "governance" locale che valorizza le diverse professionalità presenti sul territorio. A tal fine, per garantire il conseguimento delle predette finalità, si ritiene opportuno addivenire alla definizione di una specifica convenzione, tra il Comune della Spezia e la Provincia, che regolamenti la collaborazione e lo svolgimento in forma associata delle funzioni e delle competenze di cui sopra e che preveda: - di attivare tutte le possibili forme di finanziamento e incentivazione in materia; - la formazione e l'addestramento professionale degli addetti preposti al Servizio di cui trattasi; - di operare in rete con tutti i Comuni in una logica di produttività e interattività ricercando ogni strumento utile per il rafforzamento della tutela complessiva degli animali di affezione;
- di garantire, pur nella collaborazione con le Associazioni di Protezione, la centralità della dimensione pubblica del servizio, il coinvolgimento nell'attività di tutela e prevenzione del Corpo Forestale dello Stato, delle Forze di Polizia anche Municipale e Provinciale e delle G.E.V. del Corpo delle Guardie Zoofile; - la pianificazione degli interventi di investimento con la contribuzione della regione e dello Stato; - la collaborazione tra i presidi onde evitare operazioni frammentate e disomogenee. Per garantire omogeneità progettuale ed operativa nelle modalità di intervento, è peraltro necessario prevedere un coordinamento tecnico unico che operi a supporto del coordinamento funzionale e gestionale dei dirigenti competenti della Provincia e/o del Comune con le seguenti funzioni: - superamento della dimensione localistica comunale, uniformità di comportamento nell'attività espressa dai vari Comuni, attraverso il rafforzamento di un effettivo ruolo di sovrintendenza territoriale provinciale (art. 3 legge reg. le n. 23/90); - promozione di una rete di relazioni (protocolli d'intesa, convenzioni di collaborazione, rapporti con l'osservatorio Regionale, Volontariato, Educazione Ambientale, A.S.L.) - pianificazioni operative di vigilanza e controllo delle popolazioni animali censite; - pianificazione di strutture di ricovero; - pianificazione della formazione degli addetti; - ricostituzione del Corpo Guardie Zoofile. Tutto ciò premesso, richiamato l art.30 del D.Lgs 18.8.2000 n.267, che prevede la possibilità di stipulare apposite convenzioni tra enti per svolgere in modo associato e coordinato funzioni e servizi; Dato atto che il citato art.30 prevede la possibilità di costituire uffici unici associati ovvero di delegare funzioni da parte degli Enti convenzionati; Ritenuto opportuno operare una gestione associata di un ufficio unico per il coordinamento delle funzioni e servizi di cui agli artt.4 e 5 della legge reg.le n.23/2000, con la Provincia della Spezia, al fine di conseguire risultati di qualità, di efficienza ed accertamento; Visto l allegato schema di convenzione; Dato atto che da tempo si sono sviluppati rapporti di collaborazione con la Provincia in questo settore, per cui questa Convenzione costituisce una fase significativa di formalizzazione operativa e funzionale di quanto sin qui è già avvenuto; Dato atto che dalla stipula della predetta convenzione non derivano oneri aggiuntivi per il Comune della Spezia, Visto parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espressa dal responsabile del Dipartimento II ai sensi dell art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000. IL CONSIGLIO COMUNALE Udito quanto precede Udita l illustrazione dell Assessore Ruocco Non risultano interventi da parte dei Consiglieri e dichiarazioni di voto
Entrano i Consiglieri Liguori e Gatti - Presenti n 24 Posta in votazione la proposta di deliberazione viene approvata con il seguente esito : presenti n 24 favorevoli n 23 contrari n 0 astenuti n 1 ( Si astiene il consigliere Giacomo Gatti / Gruppo Consiliare Alleanza Nazionale ) DELIBERA 1) di convenire con la Provincia della Spezia l istituzione di un ufficio unico associato regolato come da schema di convenzione qui allegato che si approva quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 2) di autorizzare il Sindaco della Spezia alla sottoscrizione della suddetta Convenzione; 3) di mandare al Direttore Responsabile del Dipartimento II, ogni atto connesso e conseguente all esecuzione del presente atto; E con voti presenti n 24 favorevoli n 0 contrari n 0 astenuti n 0 DELIBERA di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile
COMUNE DELLA SPEZIA Dipartimento II Servizi Tecnici e OO.PP. - - PROPOSTA di Delibera N del OGGETTO: convenzione tra Comune della Spezia e Provincia della Spezia per la gestione associata ufficio per la tutela animali di affezione e prevenzione del randagismo *************************** Si esprime parere favorevole in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA ai sensi dell art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n 267 IL RESPONSABILE Direttore Dipartimento II F.to Ing. Claudio Canneti
- CONVENZIONE - OGGETTO: gestione associata ufficio per la tutela animali di affezione e prevenzione del randagismo. PREMESSO - che la Regione Liguria con Legge reg. le n. 23 del 22/3/2000 ha disciplinato la materia della tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo articolando tra i diversi livelli di Governo Locale le funzioni e competenze relative, non escludendo forme associative tra i diversi livelli di competenza; - che l'art. 30 del T.U.E.L.L.L. n. 267/2000 prevede forme associative per la gestione di servizi locali; - che l'esercizio in forme associate delle competenze e funzioni di cui agli artt. 3 e 4 legge reg. le n. 23/2000 è finalizzato a migliorare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità delle funzioni e competenze di Provincia e Comune secondo criteri di omogeneità funzionale ed operativa sull'intero territorio provinciale, promuovendo una "governance" locale ed un'integrazione degli interventi, valorizzando e programmando professionalità presenti sul territorio; - che lo svolgimento in forma associata delle funzioni e delle competenze di cui sopra richiede la stipula di un'apposita convenzione; - l'art. 7 legge n. 131/2003; VISTO VISTA - vista la deliberazione C.C. n. del approvativa dello schema di convenzione per la gestione associata dell'ufficio di cui sopra; TRA - la PROVINCIA della SPEZIA, rappresentata dal Presidente pro tempore, Marino FIASELLA nato a il residente a domiciliato per la carica in via V. Veneto, 2 - il COMUNE della SPEZIA, rappresentata dal Presidente pro tempore, Massimo FEDERICI, nato a, il, residente a domiciliato per la carica il La Spezia, piazza Europa, 1. SI CONVIENE 1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto e la Convenzione è stipulata ai sensi dell'art. 30 T.U.E.L. n. 267/2000; 2. La Provincia ed il Comune come sopra rappresentati condividono e si impegnano per una gestione associata dell'ufficio di Tutela e Controllo degli Animali e di prevenzione del Randagismo, conformemente alla normativa vigente garantendo la qualità dei servizi erogati dai Comuni. Allo scopo i sottoscrittori della presente convenzione cureranno: - di attivare tutte le possibili forme di finanziamento e incentivazione della gestione associata compatibilmente con le risorse disponibili, in modo uniforme e con appositi
programmi, la formazione e l'addestramento professionale dei propri addetti preposti alle funzioni oggetto della presente convenzione; - di operare in rete con tutti i Comuni in una logica di produttività e interattività ricercando ogni strumento utile per il rafforzamento della tutela complessiva degli animali di affezione; - di garantire, pur nella collaborazione con le Associazioni di protezione, la centralità della dimensione pubblica del servizio, il coinvolgimento nell'attività di tutela e prevenzione del CORPO FORESTALE dello STATO, delle FORZE di POLIZIA anche MUNICIPALE e PROVINCIALE, delle G.E.V. del CORPO delle GUARDIE ZOOFILE; - la pianificazione degli interventi di investimento con la contribuzione della regione e dello Stato; - la collaborazione tra i presidi onde evitare operazioni frammentate e disomogenea; Per garantire omogeneità progettuale ed operativa nelle modalità di intervento, si individua un Coordinamento Tecnico unico che opera a supporto del coordinamento funzionale e gestionale dei dirigenti competenti della Provincia e/o del comune con le seguenti funzioni: - superamento della dimensione localistica comunale, uniformità di comportamento nell'attività espressa dai vari Comuni, attraverso il rafforzamento di un effettivo ruolo di sovrintendenza territoriale provinciale (Art. 3 legge reg. le n. 23/90); - promozione di una rete di relazioni (protocolli d'intesa, convenzioni di collaborazione, rapporti con l'osservatorio Regionale, Volontariato, Educazione Ambientale, A.S.L.) - pianificazioni operative di vigilanza e controllo delle popolazioni animali censite; - pianificazione di strutture di ricovero - pianificazione della formazione degli addetti; - ricostituzione del CORPO GUARDIE ZOOFILE. 3. Per il Coordinamento Tecnico Unico le parti si danno reciprocamente atto che ad esso è riconosciuta autonomia operativa funzionale sul territorio provinciale. 4. Il Coordinatore tecnico unico sarà disponibile telefonicamente durante l'orario di servizio solo per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza.per l attività funzionale-operativa svolta fuori dall orario di lavoro la Provincia si fa carico di un rimborso spese forfetizzato in ------------------------a favore del Coordinamento Tecnico Unico. La responsabilità del Coordinamento Tecnico Unico, con i limiti di cui alla presente convenzione, è affidata al Responsabile dell'ufficio Tutela dei Diritti Animali dipendente del Comune della Spezia,e membro effettivo dell Osservatorio Re.le sul Controllo della popolazione animale con la sovrintendenza del rispettivo dirigente per le competenze comunali e del corrispondente dirigente della Provincia per le rispettive competenze provinciali. Le funzioni di responsabilità dei procedimenti inerenti il Coordinamento tecnico unico saranno assunte dal ogni altro personale applicato dagli Enti qui convenzionati dipende funzionalmente dal Coordinamento tecnico Unico rimanendo a carico dell'ente di provenienza la gestione giuridica ed economica del personale ed ogni onere relativo, senza alcun pregiudizio economico o di carriera per il personale applicato.. 5. Il Coordinamento Tecnico Unico ha sede presso il Comune della Spezia ed utilizzerà le strutture e gli strumenti in dotazione al servizio di appartenenza. 6. Il presente accordo ha durata triennale con decorrenza dal ---------------------- Eventuali modifiche programmatiche o di indirizzo durante il periodo di validità del presente atto saranno possibili purché approvate dai sottoscrittori. I procedimenti in corso alla data di sottoscrizione della presente convenzione restano di competenza di ciascun Ente. Il diritto di recesso unilaterale può essere fatto valere da ciascuno dei due Enti non prima di tre anni dalla costituzione della gestione associata, mediante l'adozione di apposita
deliberazione consiliare e formale comunicazione agli altri soggetti aderenti a mezzo di lettera raccomandata A.R. da trasmettere almeno sei mesi prima del termine dell'anno solare. Il recesso è operativo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione di cui al comma precedente. Restano pertanto a carico del soggetto recedente le spese fino alla data di operatività del recesso. La convenzione cessa, prima della naturale scadenza nel caso in cui venga espressa da parte di tutti i soggetti aderenti, con apposita deliberazione consiliare, la volontà di procedere al suo scioglimento. Lo scioglimento, in tal caso, decorre dal primo gennaio dell'anno successivo. La convenzione può essere rinnovata prima della naturale scadenza mediante consenso espresso con deliberazione dai sottoscrittori. 7. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alla legislazione nazionale e regionale vigente, alle norme del Codice Civile applicabili ai contratti collettivi di lavoro del comparto ed alle specifiche normative sulle materie oggetto della presente convenzione, per l'accesso agli atti, per il procedimento amministrativo per la scurezza e la salute sui luoghi di lavoro ed, ove occorra, per la privacy. 8. Il Dirigente del Settore Ambiente della Provincia ed il Direttore dell'area del Comune della Spezia, ognuno per la propria competenza, sono tenuti ad adottare gli atti conseguenti all'attrazione della presente convenzione.