COMUNE DI CIVITELLA ALFEDENA. L Aquila

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Transcript:

COMUNE DI CIVITELLA ALFEDENA L Aquila REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL COMUNE DI CIVITELLA ALFEDENA (Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.24 del 13.05.2013) Responsabile: Rag. Mauro Sterpetti Indirizzo: Piazza delle Pagliara, 3 67030 Civitella Alfedena (AQ) Telefono: 0864-890444 Fax: 0864-890445 Email: info@comune.civitellaalfedena.aq.it Piazza delle Pagliara, 3-67030 Civitella Alfedena AQ Tel. 0864.890444 Fax. 0864.890445 Cod. Fiscale 82000510667 P.I. 00190950667

DECORRENZA L'imposta di soggiorno è stata istituita con delibera del Consiglio Comunale con decorrenza 1 dicembre 2013, a seguito delle difficoltà riscontrate nella attuazione a partire dal 1 luglio 2013. A tal fine si specifica con la presente nota le modalità di pagamento della stessa. Art. 1 - NORME GENERALI L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Civitella Alfedena, per il turismo, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonchè i servizi pubblici locali. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento (ovvero a persona per notte) nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune, fino ad un massimo di 3 pernottamenti consecutivi per euro 1 (uno) a notte (pertanto fino ad un massimo di tre euro a persona). Art. 2 - CHI DEVE PAGARE L'imposta è dovuta da ogni soggetto, non residente nel Comune, per ogni pernottamento nelle strutture ricettive a qualsiasi titolo situate nel territorio del Comune di Civitella Alfedena. Art. 3 ESENZIONI E RIDUZIONI -Sono esenti dal pagamento dell imposta di soggiorno: a) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età; b) I gruppi scolastici delle medie inferiori e superiori in visita didattica; c) Sono esenti dal pagamento gli autisti dei pullman e gli accompagnatori turistici. d) I portatori di handicap. -Per i soci delle associazioni escursionistiche e ambientaliste (Touring club, Cai, LegAmbiente, WWF, Fai, Italia Nostra ecc.) l imposta di cui al precedente articolo 4 è ridotta del 50%, previa presentazione della tessera. -L'applicazione delle esenzioni di cui alle precedenti lettere b) e c), è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di una 2

dichiarazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni. Art. 4 - QUANTO SI PAGA Riguardo l'importo dell'imposta dovuta, il gestore della struttura ricettiva può emettere una semplice ricevuta nominativa al cliente (mantenendo la copia come di regola). oppure inserire il relativo importo in fattura indicandolo come "operazione fuori campo I.V.A." Art. 5 - OBBLIGHI DEI GESTORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE I gestori delle strutture ricettive e delle aree di sosta sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno. I gestori delle suddette strutture, in qualità di agenti contabili secondo le disposizioni della Corte dei Conti ai sensi degli art. 93 e 233 del TUEL, hanno l'obbligo di dichiarare mensilmente all'ente (ad eccezione dei gestori delle aree di sosta), entro quindici giorni del mese successivo, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del mese precedente, il relativo periodo di permanenza, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonchè eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo in via telematica oppure in caso di motivata impossibilità in via cartacea. I gestori, ai richiedenti l'esenzione di cui all'art. 3 del Regolamento, devono far compilare la dichiarazione di esenzione, il cui fac-simile è scaricabile da questa pagina, oppure nella sezione corrispondente della piattaforma web messa a disposizione dei gestori, nella sezione moduli, curando che siano riportati in essa tutti dati indicati come obbligatori. Le dichiarazioni di esenzione, così come il Registro d Imposta, dovranno essere conservate dal gestore per cinque anni al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune 3

Art. 6 MANCATO O PARZIALE PAGAMENTO: In caso di mancato o parziale pagamento dell'imposta di soggiorno nei termini prescritti, prima di effettuare il versamento per regolarizzare la posizione, è necessario indicare la data in riferimento al versamento da effettuare, che varia in base al giorno di effettivo pagamento (ravvedimento operoso). L aggiunta all imposta di sanzioni e interessi, va calcolata secondo le seguenti disposizioni: 1. entro 15 giorni dalla scadenza del termine per il versamento, l'imposta dovuta è maggiorata della sanzione del 3%, ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo, e degli interessi legali (rapportati ai giorni di ritardo); 2. entro 30 giorni dalla scadenza, del termine per il versamento, l'imposta dovuta è maggiorata della sanzione del 3% e degli interessi legali (rapportati ai giorni di ritardo); 3. dal 31 giorno a un anno dalla scadenza del termine per il versamento, l'imposta dovuta è maggiorata della sanzione del 3,75% e degli interessi legali (rapportati ai giorni di ritardo). Il pagamento va effettuato con le stesse modalità previste per il pagamento ordinario dell'imposta, avendo cura di riportare nella causale di pagamento "RAVVEDIMENTO". Art. 7 - RIMBORSI E COMPENSAZIONI Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa, da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella stessa dichiarazione mensile. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla 4

restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro 15,00 (quindici). ATTENZIONE Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune dell'imposta di soggiorno, dovuta, entro quindici giorni dalla fine di ciascun mese, con le seguenti modalità: a) pagamento mediante bollettino di C/C postale n. 12209672 intestato a "COMUNE DI CIVITELLA ALFEDENA SERVIZIO TESORERIA"; b) pagamento tramite bonifico bancario sul conto postale IBAN n. IT24J0832740670000000008011 intestato a "COMUNE DI CIVITELLA ALFEDENA - IMPOSTA DI SOGGIORNO"; c) pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria Comunale 5

IMPOSTA DI SOGGIORNO DICHIARAZIONE PER ESENZIONE (Ai sensi del Regolamento sull Imposta di Soggiorno) Il/la sottoscritto/a.... nato/a a..prov..il./../ residente..... prov.via/piazza n. cap..codice fiscale... telefono... fax e-mail. DICHIARA ai sensi del art.3 comma 1 lettera b) e c) del regolamento sull Imposta di Soggiorno, inerente le esenzioni, di aver pernottato dal..al presso la struttura ricettiva denominata. ubicata in via/piazza.... Il sottoscritto ha reso le suddette dichiarazioni, opzioni ed informazioni, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di falsità e di dichiarazioni mendaci, come previsto dall art. 76 del DPR 445/2000 e consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione, come previsto dall art. 75 del DPR 445/2000. La presente attestazione è resa in base agli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni. Informativa ex art. 13 D. Lgs. N. 196/2003 per il trattamento dei dati personali Note. Allegati: copia del documento di identità del dichiarante Data../../. Firma.. 6