546.00 Legge sull'assistenza sociale pubblica nel Cantone dei Grigioni (Legge sull'assistenza sociale) del 7 dicembre 986 (stato gennaio 03) accettata dal Popolo il 7 dicembre 986 ). Generalità Art. Scopo La legge disciplina i servizi sociali pubblici e l'assistenza sociale. Essa promuove inoltre l'assistenza sociale privata. L'assistenza sociale pubblica ha per obiettivo quello di assecondare l'autoaiuto e promuovere l'autoresponsabilità. Art. Sfera di validità Ai servizi sociali pubblici possono far capo le persone di tutte le età e le famiglie bisognose di aiuto. I servizi sociali pubblici si propongono di prevenire l'insorgere di situazioni difficili consigliando, assistendo, intermediando prestazioni di servizio e offrendo aiuto specifico, come pure di eliminare o mitigare le situazioni d'emergenza e le loro cause. 3 L'assistenza sociale viene prestata fino a quando la situazione non si sia stabilizzata. Art. 3 Genere dell'assistenza sociale L'assistenza sociale comprende l'aiuto personale e materiale. L'aiuto viene prestato per quanto possibile in collaborazione con chi lo cerca. Esso si conforma alle particolarità e necessità individuali nonché alle condizioni locali. Esso tiene conto delle prestazioni di terzi e di istituzioni di utilità pubblica, come pure dei sussidi previsti dalla legge. ) M ott. 985, 555; PGC 986/87, 35 * Tabelle con le modifiche in fondo all'atto normativo
546.00 Le persone nel bisogno vengono assistite in base alla legge sull'assistenza alle persone nel bisogno.. Organizzazione Art. 4 Principio Il Cantone svolge i compiti dell'assistenza sociale che gli vengono affidati esplicitamente dalla presente legge. L'assistenza sociale materiale è compito dei comuni. Il Cantone vi partecipa giusta la legge cantonale sull'assistenza alle persone nel bisogno. ) Art. 5 Organizzatori dell'assistenza sociale L'assistenza sociale viene prestata dai servizi sociali privati, da quelli comunali oppure in mancanza di quest'ultimi da quelli del Cantone. I diversi servizi collaborano nell'adempimento dei loro compiti. Art. 6 Servizi sociali comunali I comuni possono attendere da soli ai servizi sociali ai sensi degli articoli e 3 della presente legge. Essi sono tenuti a informare il dipartimento competente almeno due anni prima di assumersi i servizi sociali. Il passaggio dei servizi sociali al comune avviene per fine anno. Art. 7 Sussidi cantonali Il Cantone versa dei sussidi annui ai servizi sociali comunali, se: a) il comprensorio contiguo di regola comprende almeno 7500 abitanti e b) i servizi sociali propri dei comuni fanno svolgere tutti i compiti dell'assistenza sociale pubblica da assistenti sociali diplomati. Il sussidio cantonale pro capite della popolazione residente nel comprensorio corrisponde alla media delle spese sostenute dal Cantone per tutti i servizi sociali regionali, arrotondata per difetto al prossimo franco intero, al massimo comunque fino alla copertura della spesa del comune. Art. 8 Assistenza sociale privata Il Cantone può accordare dei sussidi all'assistenza sociale di organizzazioni private oppure fornire altri aiuti a tal fine. ) CSC 546.50
546.00 Art. 9 Servizio sociale cantonale Il servizio sociale cantonale si compone: a) dell'ufficio cantonale del servizio sociale; b) dei servizi sociali regionali; c) * Art. 0 Ufficio cantonale del servizio sociale L'Ufficio cantonale del servizio sociale svolge la funzione di direzione centrale. Esso sbriga le questioni settoriali nel campo dell'assistenza sociale coordinando l'aiuto personale e materiale. Esso adempie segnatamente i compiti nei seguenti settori: a) del Servizio cantonale di assistenza; b) del Servizio per il coordinamento delle misure di assistenza agli anziani; c) degli affiliati; d) del controllo degli asili infantili; e) della consulenza, anche tecnica-specifica, degli assistenti sociali; f) della formazione, dell'aggiornamento e del perfezionamento professionale del personale dei servizi sociali; g) * h) dell'organizzazione di compiti assistenziali straordinari. Art. Servizi sociali regionali I servizi sociali regionali vengono organizzati dal Governo per quanto possibile per valle, tenendo conto del numero degli abitanti, della raggiungibilità e delle condizioni particolari. Se la situazione lo consente, essi vengono strutturati sotto forma di servizi sociali polivalenti e raggruppati in locali d'ufficio in comune. I servizi sociali regionali collaborano con le autorità di protezione dei minori e degli adulti e gli uffici dei curatori professionali. * Art. * 3. Disposizioni complementari Art. 3 Obbligo di mantenere il segreto Le persone operanti nei servizi sociali pubblici sono tenute a mantenere il segreto. Art. 4 Edizione di atti I servizi sociali pubblici allestiscono pratiche riservate all'uso interno e non sottoposte all'obbligo di revisione. 3
546.00 L'informazione delle autorità, dei tribunali e delle istituzioni avviene nell'ambito delle relative disposizioni legali, di regola presentando i rispettivi rapporti. 4. Disposizioni finali Art. 5 Esecuzione Il Governo emana le necessarie disposizioni di attuazione. ) Art. 6 Entrata in vigore Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore della presente legge. ) A tal data vengono abrogati tutti gli atti legislativi in contraddizione con essa, soprattutto la legge sui provvedimenti pro alcoolici dell' aprile 90. 3) ) CSC 546.0 ) Dichiarata in vigore per il gen. 987 con DG 5 dic. 986 3) PDG, 54; RC 97, 4
546.00 Tabella modifiche - Secondo decisione Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS 07..986 0.0.987 atto normativo prima versione - 5.06.006 0.0.007 Art. 9 cpv., c) abrogazione - 5.06.006 0.0.007 Art. 0 cpv., g) abrogazione - 5.06.006 0.0.007 Art. abrogazione - 07..0 0.0.03 Art. cpv. modifica - 5
546.00 Tabella modifiche - Secondo articolo Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS atto normativo 07..986 0.0.987 prima versione - Art. 9 cpv., c) 5.06.006 0.0.007 abrogazione - Art. 0 cpv., g) 5.06.006 0.0.007 abrogazione - Art. cpv. 07..0 0.0.03 modifica - Art. 5.06.006 0.0.007 abrogazione - 6