Documenti analoghi
VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE. A cura dell Appuntato Scelto Zamparelli Giovanni.

Legge 29 luglio 2010, n. 120 Disposizioni in materia di sicurezza stradale.

Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione (2).

Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione.

(Misure per la prevenzione dei danni e degli incidenti stradali legati al consumo di alcool)

DL 03/08/2007, n. 117

LEGGE 29 luglio 2010, n. 120 Disposizioni in materia di sicurezza stradale. (10G0145)

Testo del Decreto-legge che introduce norme modificative del Codice della strada - Cdm (Testo in attesa di pubblicazione in G.U.

A L I TA r e v 3 0. L- 0 - I T r 3. Etilometro digitale a moneta. E t i l o m e t r i p e r u s o p u b b l i c o. Novità Revisione 3.

Legge 2 ottobre 2007, n. 160

Norma violata Art. 142, comma 8 2 Art. 142, comma 9 10 sono sostituite dalle seguenti: Art. 142, comma 8 5 Art. 142, commi 9 e 9 bis 10

DECRETO LEGGE 3 agosto 2007, n.117

Art. 2. Disposizioni in materia di limitazioni nella guida

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo Codice della strada, e successive modificazioni;

Modena, 12 Maggio 2015

orari di apertura dei pubblici servizi e locali di intrattenimento. I L S I N D A C O

LA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA DEI CONDUCENTI PROFESSIONALI. Ferdinando Longobardo Polizia Locale Milano

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

Corte di Cassazione, II sezione, sentenza n depositata il

EMENDAMENTO ALL ART. 29, COMMA 1 QUATER DEL D.L. 207/2008

Decreto Bianchi: nuove sanzioni per limiti di velocità, cellulari, alcool e stupefacenti

E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1. Disposizioni in materia di guida senza patente

Atti Parlamentari 33 Camera dei Deputati. Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

Entrata vigore delle nuove normative per la prevenzione di incidenti alcol correlati (Codice della strada)

d iniziativa dei senatori PINZGER e THALER AUSSERHOFER

Decreto Legge 117/07. Guida senza patente (ART. 116 del C.d.S.)

Periodico informativo n. 83/2010

ORDINANZA SINDACALE N 21 del 22 ottobre 2010

COMUNE DI SIENA DIREZIONE TERRITORIO

DECRETO-LEGGE 3 agosto 2007, n. 117 (G.U. n. 180 del )

In grassetto-corsivo le modifiche che sono state approvate dalla Camera

** NORMATTIVA - Stampa ***

Controlli sulle imprese di competenza della Polizia Locale - Art. 25 d.lgs. n. 33/2013.

E' legge il decreto n. 14/2017 sulla sicurezza urbana

CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DEI PUBBLICI ESERCIZI

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

QUADRO NORMATIVO SANZIONATORIO CON PRONTUARIO E MODULISTICA QUADRO NORMATIVO NAZIONALE DEFINIZIONI

Articoli Codice della Strada modificati dal Decreto Legge 92/2008

FITA Unione Nazionale Imprese di Trasporto Sede Nazionale Roma Via G. A. Guattani 13 Tel (06) Fax (06) E Mail : fita@cna.

Testo aggiornato degli artt.186 e 186 bis C.d.S. 1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.

CITTA' DI TORINO DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SERVIZIO ATTIVITÀ INTEGRATE Ufficio Studi e Formazione

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE MISURE PER LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. Articolo 1 (Modifiche all articolo 117 Codice della Strada)

CITTA' DI TORINO DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SERVIZIO ATTIVITÀ INTEGRATE Ufficio Studi e Formazione Ufficio Studi

QUADRO STORICO DEL TESTO DELL ART. 73 DEL D.P.R. 9 OTTOBRE 1990, n. 309

REGOLAMENTO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

Articolo CdS. Art Guida sotto l'influenza dell'alcool

TITOLO IV - L. 16 FEBBRAIO 1913, N AGGIORNAMENTO AL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N. 231 (ANTIRICICLAGGIO)

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1482

LAVORI PREPARATORI XVII LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI N PROPOSTA DI LEGGE. d'iniziativa del deputato NASTRI

COMUNE DI NOVARA AREA SICUREZZA DEL CITTADINO POLIZIA AMMINISTRATIVA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE COMMERCIO

Art. 1 Modifiche all' articolo 4 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 "Organizzazione del

Editrice. Depenalizzazione: ecco il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

MODALITA APPLICATIVE DEL DIVIETO ALLE SALE GIOCO E SALE SCOMMESSE E ALLA NUOVA INSTALLAZIONE DI APPARECCHI PER IL GIOCO D AZZARDO LECITO.

n. 81. TABELLA l (articolo 1, comma 1) FONTE NORMATIV A TERMINE 31 maggio 2010

ALLEGATO 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 Norme di coordinamento e abrogazioni

AGGIORNAMENTO DELLA L. 23 MARZO 2016, N. 41 (OMICIDIO STRADALE) AL CODICE DELLA STRADA (COLLANA I CODICI VIGENTI)

Il nuovo delitto di Autoriciclaggio e l impatto sul Modello Organizzativo. Milano, 16 aprile 2015

CITTA' DI TORINO CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SETTORE AMMINISTRAZIONE E COMANDO Ufficio Studi e Formazione

Omicidio stradale: il testo definitivamente approvato

Queste le novità introdotte nell articolo 115 del codice della strada, nella versione attuale rispetto a quella modificata.

DIRITTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. Guida sotto l influenza dell alcool Art. 186 cds

1. E' vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.

Aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni al Codice della strada, ai

Art. 126-bis. Patente a punti. (1) (2) - Gruppo Agenti Sara Mercoledì 05 Settembre :04 -

SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO COMMERCIO SUAP ORDINANZA SINDACALE N. 40 / 2016

L. 18 agosto 2000, n. 248 (1). Nuove norme di tutela del diritto di autore (2).

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA PRODUTTIVE AL COMUNE DI CAFASSE

Oggetto: Legge 29 luglio 2010, n Disposizioni in materia di sicurezza stradale

Excursus sulla nuova depenalizzazione licenziata dal Governo Girolamo Simonato

CITTA' DI TORINO DIREZIONE CENTRALE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SERVIZIO SERVIZI INTEGRATI Ufficio Studi e Formazione

CITTA' DI TORINO DIREZIONE CENTRALE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SERVIZIO SERVIZI INTEGRATI Ufficio Studi e Formazione

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).

COMUNE DI PRADAMANO REGOLAMENTO

XV LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 23 della Legge comunitaria 2008 (Legge n. 88/09)

DECRETO LEGISLATIVO 4 dicembre 2015, n. 204

IL DURC NEL SETTORE COMMERCIO SCHEDA COMPARATIVA DEI TESTI

LEGGE 23 marzo 2016, n. 41 Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni

ART. 1 (Campo di applicazione) 1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato GRECO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione;

Sicurezza Alimentare e mozzarella di bufala

Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 135; G.U. 31 agosto 2015 n. 201

Prot. n Lì, 11 aprile 2008 ORDINANZA N. 7 IL SINDACO O R D I N A

Somministrazione e vendita di bevande alcoliche: minori e legislazione collaterale al codice della strada

MINISTERO DELL INTERNO

Prefettura di Cagliari Ufficio territoriale del Governo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DECRETO

Bozza Disegno di legge Introduzione del reato di omicidio sul lavoro e del reato di lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime

76/211/CEE. (10G0026)

EMANA Il seguente decreto legislativo: TITOLO I (CAMPO DI APPLICAZIONE E REQUISITI GENERALI)

REGOLAMENTO COMUNALE

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2633

Introduzione del reato di omicidio stradale e nautico e del reato di lesioni personali stradali e nautiche

ALLA CONFCOMMERCIO LA GESTIONE dello sportello IAT di FRANCAVILLA AL MARE

COMUNE SAN MARTINO DI VENEZZE

D. Lgs. del 18 dicembre 1997, n. 473

CORSO LA TRASPARENZA BANCARIA MODIFICHE APPORTATE DAL DECRETO LEGISLATIVO 141/2010 AL TUB

Transcript:

Estratto dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120 - Disposizioni in materia di sicurezza stradale (GU n. 175 del 29-7-2010 - Suppl. Ordinario n.171) - Entrata in vigore del provvedimento: 13/08/2010....omissis... CAPO II ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA NELLA CIRCOLAZIONE STRADALE Art. 53. (Misure per la prevenzione dei danni e degli incidenti stradali legati al consumo di alcool) 1. L'articolo 14 della legge 30 marzo 2001, n. 125, e' sostituito dal seguente: «Art. 14. - (Vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche sulle autostrade). - 1. Nelle aree di servizio situate lungo le strade classificate del tipo A di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' vietata lavendita per asporto di bevande superalcoliche dalle ore 22 alle ore 6. 2. Nelle medesime aree di cui al comma 1, e' altresi' vietata la somministrazione di bevande superalcoliche. Nelle stesse aree e' vietata la somministrazione di bevande alcoliche dalle ore 2 alle ore 6. 3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 7.000. 4. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.500 a euro 10.500. 5. Qualora, nell'arco di un biennio, sia reiterata una delle violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1 o 2, il prefetto territorialmente competente in relazione al luogo della commessa violazione dispone la sospensione della licenza relativa alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche per un periodo di trenta giorni». 2. L'articolo 6-bis del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, n. 214, e' abrogato. CAPO II ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA NELLA CIRCOLAZIONE STRADALE Art. 54. (Modifiche alla disciplina della somministrazione e vendita di alcool nelle ore notturne) 1. All'articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 e' sostituito dai seguenti: «2. I titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza prevista dai commi primo e secondo dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalita', spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonche' chiunque somministra bevande alcoliche o superalcoliche in spazi o aree pubblici ovvero nei circoli gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni, devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3 e non possono riprenderla nelle tre ore successive, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza. 2-bis. I titolari e i gestori degli esercizi di vicinato, di cui agli articoli 4, comma 1, lettera d), e 7

del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, devono interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24 alle ore 6, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza. 2-ter. I divieti di cui ai commi 2 e 2-bis non si applicano alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche effettuate nella notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio e nella notte tra il 15 e il 16 agosto. 2-quater. I titolari e i gestori dei locali di cui al comma 2, che proseguano la propria attivita' oltre le ore 24, devono avere presso almeno un'uscita del locale un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, di tipo precursore chimico o elettronico, a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneita' alla guida dopo l'assunzione di alcool. Devono altresì esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano: a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata; b) le quantita', espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche piu' comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo. 2-quinquies. I titolari e i gestori di stabilimenti balneari muniti della licenza di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono autorizzati a svolgere nelle ore pomeridiane particolari forme di intrattenimento e svago danzante, congiuntamente alla somministrazione di bevande alcoliche, in tutti i giorni della settimana, nel rispetto della normativa vigente in materia e, ove adottati, dei regolamenti e delle ordinanze comunali, comunque non prima delle ore 17 e non oltre le ore 20. Sono fatte salve le autorizzazioni gia' rilasciate per lo svolgimento delle forme di intrattenimento e svago di cui al presente comma nelle ore serali e notturne. Per lo svolgimento delle forme di intrattenimento di cui al presente comma non si applica l'articolo 80 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931»; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 2, 2-bis e 2-quinquies comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000. Qualora siano state contestate, nel corso del biennio, due distinte violazioni dell'obbligo previsto ai commi 2, 2-bis e 2- quinquies e' disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell' attivita' ovvero dell'esercizio dell'attivita' medesima per un periodo da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell'autorita' competente. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2-quater comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 1.200». 2. Le disposizioni di cui al comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano, per i locali diversi da quelli ove si svolgono spettacoli o altre forme di intrattenimento, a decorrere dal terzo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge....omissis...